ART. 21 - NUOVA COSTRUZIONE (A7)
Gli interventi
di nuova costruzione sono quelli volti a realizzare una costruzione interamente
nuova, anche se sorge su un’area risultante da demolizione.
PRESCRIZIONI
OPERATIVE:
Le prescrizioni
operative per gli interventi dì nuova costruzione sono:
I) 1) Volumetria massima ammissibile: in funzione dell’area
2) Rapporto massimo di copertura: “ “
3) Altezza massima ammissibile: “ “
4)Distanze minime inderogabili:
- da strade: “ “
- da confini:
- da fabbricati: “ “ “
5) Piani fuori terra massimo ammessi: “
6) Parcheggi privati: quantità
di cui all’art.
Il) In
ogni caso tutte le operazioni devono essere attuate in modo da garantire che
l’involucro esterno richiami per forma, disegno architettonico, tipologia e
materiali, i motivi architettonici, tipologici e ambientali caratterizzanti il
patrimonio edilizio comunale, salvo per le attrezzature rurali che devono
comunque inserirsi armoniosamente con il contesto ambientale.
MODALITA’
ATTUATI VE:
L’intervento
oggetto del presente articolo si attua di norma con, concessione singola.
Per
l’attuazione dell’intervento di nuova edificazione è prescritto la formazione
dello S.U.E. qualora non risulti specificata sulle tavole di P.R.G. la
viabilità di transito e di penetrazione interna attinente all’area sulla quale
si intende realizzare l’intervento.
E’ altresì’
prescritto lo S.U.E. quando l’area su cui si attua l’intervento non è
completamente fornita di opere di urbanizzazione primaria oppure quando è
direttamente interessata dalla previsione di opere di urbanizzazione
secondaria. Si rende obbligatoria la redazione dello S.U.E. nelle aree nelle
quali l’unificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e
densità di cui alla lettera B) dell’art. 2 del D.M. 1444/68.