ART. 21 - NUOVA COSTRUZIONE (A7)

 

Gli interventi di nuova costruzione sono quelli volti a realizzare una costruzione interamente nuova, anche se sorge su un’area risultante da demolizione.

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:

Le prescrizioni operative per gli interventi dì nuova costruzione sono:

I)       1) Volumetria massima ammissibile:         in funzione dell’area

         2) Rapporto massimo di copertura:                    
         3) Altezza massima ammissibile:                       
         4)Distanze minime inderogabili:
           - da strade:                                                                     
           - da confini:
           - da fabbricati:                                                              
         5) Piani fuori terra massimo ammessi:     
         6) Parcheggi privati:                                      quantità di cui all’art. 18 L. 765/67

Il)         In ogni caso tutte le operazioni devono essere attuate in modo da garantire che l’involucro esterno richiami per forma, disegno architettonico, tipologia e materiali, i motivi architettonici, tipologici e ambientali caratterizzanti il patrimonio edilizio comunale, salvo per le attrezzature rurali che devono comunque inserirsi armoniosamente con il contesto ambientale.

 

MODALITA’ ATTUATI VE:

L’intervento oggetto del presente articolo si attua di norma con, concessione singola.

Per l’attuazione dell’intervento di nuova edificazione è prescritto la formazione dello S.U.E. qualora non risulti specificata sulle tavole di P.R.G. la viabilità di transito e di penetrazione interna attinente all’area sulla quale si intende realizzare l’intervento.

E’ altresì’ prescritto lo S.U.E. quando l’area su cui si attua l’intervento non è completamente fornita di opere di urbanizzazione primaria oppure quando è direttamente interessata dalla previsione di opere di urbanizzazione secondaria. Si rende obbligatoria la redazione dello S.U.E. nelle aree nelle quali l’unificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lettera B) dell’art. 2 del D.M. 1444/68.