ART. 21 bis   - BASSI FABBRICATI   (10)

 

In tutte le aree, ad esclusione del Centro Storico   e le zone inedificabili di PRGC per motivi di carattere idrogeologico o per effetto di altre norme di tutela, a servizio degli edifici uni-bifamiliari esistenti, sarà possibile realizzare per ogni lotto di terreno, che abbia almeno una superficie complessiva di mq. 300,  una tantum, bassi fabbricati, collegati funzionalmente con il fabbricato principale (con obbligo di stipula di vincolo pertinenziale e solo nel caso di di comprovata impossibilità ad utilizzare a tale destinazione, rustici o comunque fabbricati esistenti o parte degli stessi, tale elemento dovrà essere documentato opportunamente in sede autorizzativa); le costruzioni dovranno essere, ad unico piano, a tipologia aperta o chiusa, purché conformi con le tipologie locali ed in particolare con quelle del fabbricato principale (al fine di garantire un inserimento armonico dell’intervento)  e siano rispettati i seguenti parametri:

 

1)       Superficie coperta massima:  mq. 45   mq. 40

 

2)       Copertura con tetto simmetrico a capanna e coppi alla piemontese o tegole similcoppo.

 

3)   Altezza massima del tetto: 3,00 al colmo, se posto a  confine di proprietà, oppure  metri 4,50 in tutti gli altri casi, mentre il locale interno di altezza pari a 2,40 m.

 

3)       Rapporto di copertura:  secondo la zona, ed in mancanza di parametri, 1/2

        dell’area del lotto di pertinenza

 

4)       Distanza dai confini:

        - 0 oppure 3,00 metri per altezze massime non superiori a metri 3,00;

        -minimo 3,00 metri per altezze superiori ma solo con linea di colmo parallela al confine

       - 5,00 metri per tutti gli altri casi

    

5)       Distanza dai fabbricati:  aderenza o 5,00 metri

 

6)       Distanza da pareti finestrate di altri edifici:  10,00 metri

 

7)       Distanza dal ciglio stradale: secondo le prescrizioni della zona di appartenenza;  in mancanza di parametri e comunque in zona di centro abitato : metri  6,00. Sono sempre fatti salvi i disposti del Codice della Strada. 

 

8)       Serramenti esterni (portoni e finestre) in legno o similare )

 

Ai fini di tutelare e salvaguardare il territorio agricolo e limitare un immotivato consumo di suolo , per gli ambiti  compresi in area agricola ( oltre alle prescrizioni di cui ai punti precedenti) le nuove costruzioni saranno ammesse esclusivamente in lotti già compromessi da edificazione, senza possibilità di occupare nuovi lotti attualmente liberi.

 

I bassi fabbricati non vengono conteggiati ai fini della cubatura e, se complessivamente non superiori a 3,00 metri, non costituiscono muro di fabbrica ai sensi del codice civile.

La loro destinazione d’uso non potrà in alcun caso essere modificata in abitativa, né potranno contenere, all’interno, servizi igienici. 

DEROGHE. Previo parere espresso dalla commissione edilizia comunale, le prescrizioni di cui al punto  2  ed  8 possono essere derogate esclusivamente per motivi di adeguamento alle preesistenze o per particolari ed oggettive esigenze tecnico - funzionali.