ART. 21 ter – TETTOIE

 

In tutte le aree, ad esclusione del Centro Storico   e le zone inedificabili di PRGC o per effetto di altre norme di tutela, a servizio degli edifici esistenti per ogni lotto di terreno, che abbia almeno una superficie complessiva di mq. 300 sarà possibile realizzare tettoie ed aggetti, aperti  su almeno due lati,  nella misura massima del 25% della superficie coperta del fabbricato principale  asservito, con un massimo di mq. 60,00, sempre nel rispetto dei rapporti di copertura prescritti per le varie zone. 30 mq. sono sempre ammessi. In ogni caso la superficie coperta totale non potrà mai superare il 60% della superficie fondiaria.  (1)