ART. 23 - AREE
A BASSA, MODERATA ED ELEVATA PERICOLOSITÀ’
GEOMORFOLOGICA
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITÀ
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA.
E’ stata
redatta una carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica , in scala l:l0.000 dell’intero territorio
comunale in base a quanto prescritto dalla circolare del Presidente delle
Giunta Regionale n. 7/LAP ( 8 maggio
1996).
Sono state individuate 3 classi di edificabilità:
Classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limiti nelle scelte
urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.
Classe II: porzioni di territori, suddivise nelle sottoclassi
II a), lI b) nelle quali le condizioni di moderata
pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso
l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello
di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di
progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o
nell’intorno significativo circostante.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe, nè condizionare
la propensione all’edificabilità.
Classe II a) rientrano le aree di pianura, le aree caratterizzate
da ristagni d’acqua, allagamenti a bassa energia (pochi centimetri ed in
assenza di evidenze di erosione, trasporto o deposito di materiale) le aree
limitrofe a linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui,
fossi etc.) per le quali si evidenzia la necessità di interventi manutentivi
(pulizia costante dell’alveo etc) nelle quali il
rischio di inondabilità, di acque sempre a bassa
energia, sia legato esclusivamente alla scarsa manutenzione
Gli interventi in queste aree sono subordinati a:
• interventi
manutentivi rete idrografica minore
• verifica del
livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta ad
eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica)
• verifica dei
cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno
scarso grado di addensamento;
• divieto di
costruzione dei locali interrati nell’area d’influenza della piena
• rispetto del
D. M. 11/03/1988.
Classe II b) rientrano le aree a morfologia collinare, aree
caratterizzate da dissesti a piccola scala, aree interessate da fenomeni di
dilavamento.
Gli interventi in
queste aree sono subordinati a:
- verifica di
stabilità del pendio nel caso l’intervento incida su quest’ultimo o siano
previste opere che comportino movimenti di
terra;
- progetto di
regimazione acque meteoriche;
- rispetto del
D.M. 11/03/1988
Classe III: porzioni di territorio, nelle quali gli elementi di
pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dalla
urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora
inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto
territoriale e tutela del patrimonio esistente. Appartengono a tale classe le
fasce di rispetto dai corsi d’acqua; dette fasce potranno essere ridotte previo
studio di compatibilità idrogeologica e idraulico che ne verifichi la
fattibilità; in ogni caso dovrà essere sempre mantenuta una fascia di rispetto
cautelativa di
interventi ammessi
a) interventi di
sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli
interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area
b) nuove
costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici
risultino non diversamente localizzabili, a quote compatibili con la piena di
riferimento e la loro fattibilità attentamente verificata ed accertata da
opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche
dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e
dal D.M. 11/03/1988
c) le piste a servizio
dell’attività agricola;
d) la
trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
e) opere di
demolizione e reinterri che non siano funzionali ad
una successiva attività costruttiva.
Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:
a) interventi di
manutenzione ordinaria;
b) interventi di
manutenzione straordinaria;
c) restauro e
risanamento conservativo;
d) ristrutturazione
di tipo A) e B)
e) modesti
ampliamenti pari al 20% della superficie utile e piccole pertinenze finalizzati
a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli insediamenti
produttivi esistenti, nonché alla realizzazione di pertinenze agricole
f) sopraelevazioni
con aumento di volume, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità
dei piani terra (l’aumento di volume può risultare anche di poco superiore alla
superficie allagabile purché, al piano terra vengano realizzati piloti non muri
di tamponamento continui).
g) cambio di
destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte
indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate
opere di riassetto e verifichino l’avvenuta minimizzazione del rischio)
La fattibilità degli interventi di cui ai punti c),
d), e), f’), g) al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà
essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da
realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell‘intervento.
Per gli interventi di cui ai punti b) c), d), e), f),
g) sono preferibilmente da escludere la ricostruzione di locali interrati o al
piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il
riscaldamento.
Classe Ill a): porzioni di
territorio inedificate (distinte a seconda della tematica dissestiva
frana - dissesto idraulico) inidonee a nuovi insediamenti
Aree in frana
Nella zona collinare sono state individuate oltre che
le “aree franose e potenzialmente dissestabili” nelle quali, ai sensi
dell’art.30 della LR. 56/77 sono in
ogni caso vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione anche le
porzioni di territorio con conformazione geomorfologica incerta e ad elevata
acclività segnalate dal Servizio Geologico della Regione Piemonte.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
Sono consentiti
a) gli
interventi di sistemazione e bonifica dei versanti e tutti quegli interventi
atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area
b) nuove
costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici
risultino non diversamente localizzabili, e la loro fattibilità attentamente
verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se
necessario, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto
dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/1988.
c) le piste a
servizio dell’attività agricola;
d) la
trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
e) opere di demolizione
e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.
La fattibilità degli interventi di cui al punto b), al
fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata
da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura
del soggetto attuatore dell’intervento.
Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi (case sparse):
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di
manutenzione straordinaria;
a) restauro e risanamento conservativo;
b) ristrutturazione di tipo A) e B);
e) modesti
ampliamenti pari al 20% della
superficie utile e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti
funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti, nonché
alla realizzazione di pertinenze agricole
f) cambio di
destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte
indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate
opere di riassetto e verifichino l’avvenuta minimizzazione del rischio)
Gli ampliamenti e le ristrutturazioni, sono
condizionate, all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica
comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente
le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti
tecnici atti alla loro mitigazione da realizzarsi prima del rilascio della
concessione.
La fattibilità degli interventi di cui ai punti c),
d), e), f) al fine della tutela della
pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale
relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura del soggetto
attuatore dell’intervento.
Aree a rischio idraulico
Sono consentiti
a) interventi di
sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli
interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area
b) nuove
costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici
risultino non diversamente localizzabili, a quote compatibili con la piena di
riferimento e la loro fattibilità attentamente verificata ed accertata da
opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche
dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e
dal D.M. 11/03/1988
c) le piste a
servizio dell'attività agricola;
d) la
trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
e) opere dì
demolizione e reinterri che non siano funzionali ad
una successiva attività costruttiva.
Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:
a) interventi di
manutenzione ordinaria
b) interventi di
manutenzione straordinaria,
c) restauro e
risanamento conservativo;
d) ristrutturazione
di tipo A) e B)
e) modesti
ampliamenti pari al. 20% della superficie utile e piccole pertinenze
finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli
insediamenti produttivi esistenti, nonché alla realizzazione di pertinenze agricole
f) sopraelevazioni
con aumento di volume, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità
dei piani terra (l'aumento di volume può risultare anche di poco superiore alla
superficie allagabile purché, al piano terra vengano realizzati piloti non muri
di tamponamento continui).
g) cambio di destinazione
d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte indagini
puntuali che dettaglino il grado dì pericolosità, individuino adeguate opere di
riassetto e veriliclmino l’avvenuta minimizzazione
del rischio)
La fattibilità degli interventi di cui ai punti c),
d), e), f), g) al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà
essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da
realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento.
Per gli interventi di cui ai punti b) c), d), e), f),
g) sono preferibilmente da escludere la ricostruzione di locali interrati o al
piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il
riscaldamento.
Classe III b): porzioni di
territorio edificate, distinte a seconda della tematica dissestiva
frana -dissesto idraulico nelle quali sono da imporre interventi di riassetto
territoriale a carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente.
Le porzioni di territorio classificate geomorfologicamente
in classe III b, ma individuate in zona agricola sono da considerare
normativamente in classe III con applicazione delle rispettive prescrizioni e
limitazioni attuative, rispettando in ogni caso eventualmente la disciplina più
restrittiva delle fasce fluviali del P.S.F.F.
In assenza dì detti interventi si rimanda alle norme
relative alla classe Ill a e saranno consentite solo
trasformazioni che non aumentino il
carattere antropico quali ad es. interventi di
manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc; per le opere di interesse pubblico
non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art, 31 della L.R. 56/77
Nuove Opere o costruzioni saranno ammesse solo a
seguito degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
Gli interventi di riassetto possono essere eseguiti da
uno o più soggetti privati, Comune od Ente Pubblico facendo riferimento alla
effettiva eliminazione e/o minimizzazione del rischio.
In fase attuativa il Comune dovrà predispone un
cronoprogramma degli interventi di sistemazione da realizzarsi
Dopo
l’attuazione delle opere di difesa predisposte dall’Autorità competente, gli
interventi potranno essere attuati secondo la normativa delle presenti N.d.A.
specifica per le singole aree.
Per aree produttive I e III classificate in III b),
sono rilevate e presentano un rischio minore e non necessitando di particolari
opere di riassetto idrogeologico sono consentiti, oltre agli interventi di cui
sopra anche nuove costruzioni.
A seguito della realizzazione degli interventi di
arginatura, aumenterà invece il rischio antropico per dette porzioni per cui
futuri interventi (in presenza del rilevato arginale) saranno finalizzati alla
funzionalità ed alla manutenzione delle difese spondali.
CLASSE III c): porzioni di territorio edificate ad alta
pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non é proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica
neppure per il patrimonio esistente, rispetto a] quale dovranno essere adottati
i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n.445. Sono ovviamente ammesse
tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di
difesa del suolo.
INDICAZIONI GENERALI
Il comune interessato dovrà tenere in adeguata
considerazione l’esistenza delle aree III. III a, III b, lll
c, nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della
Normativa Vigente
Dovrà essere sempre valutato l’effetto delle
impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove costruzioni ed
assumere eventualmente idonei provvedimenti al fine di non provocare negative
variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.
Per i settori all’intorno delle aree in precarie
condizioni di stabilità, frana, forme di pendio irregolari gli interventi
andranno subordinati alla verifica che l’intervento non insista in maniera
rilevante e non turbi il precario equilibrio delle zone adiacenti, preventiva
verifica geomorfologica del versante mediante dettagliate indagini in sito ed
in laboratorio, progetto di regimazione e smaltmento
acque meteoriche, verifica dei ” tagli” delle zone a valle delle porzioni
succitate.
Per la realizzazione dei locali interrati dovrà essere
effettuata la verifica del livello di falda e sua escursione in concomitanza di
eventi di piena
Per qualsiasi tipo di intervento che possa influire
sulle condizioni statiche di un edificio e per le nuove costruzioni, ci si
dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni del D.M. n. 127 dell’ 11.03.1988.
Per tutte le opere da realizzare ci si dovrà attenere
ai disposti del D.M. n. 127 dell’11.03.1988.
FIUME TANARO
Per questo
fiume, soggetto all’Autorità di Bacino, sono stati cartografati, in base a
quanto stabilito dalle Amministrazion i competenti, i
seguenti perimetri:
PERIMETRO P.S.F.F. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA - FASCIA A:
Nella fascia A
il piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il
recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e quindi favorire,
ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle
di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
In questo perimetro sono vietate:
le attività di trasformazione dello stato dei luoghi,
sotto l’aspetto morfologico, idraulico, infra strutturale, edilizio, fatte
salve le prescrizioni dei successivi articoli,
l’apertura di discariche pubbliche e private, il
deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio rottami,
autovetture e altro), nonché gli impianti di
smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi
Provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività
estrattive e da realizzare secondo modalità prescritte dal dispositivo di
autorizzazione,
le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per
un’ampiezza di
In questo perimetro sono consentiti:
interventi volti alla ricostruzione degli equilibri
naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, fattori
incompatibili di interferenza antropica;
occupazioni temporanee se non riducono la capacità di
portata dell’alveo, realizzare in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica
incolumità in caso di piena;
prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di
vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc anno;
la realizzazione di accessi per natanti dalle cave di
estrazione, ubicate in golena, all’impianto
di trasformazione;
la realizzazione di nuove opere pubbliche di
competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e
quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni
idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo
significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la
capacità d’invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio
di compatibilità idraulica che documenti l’assenza delle suddette interferenze
e sono sottoposti a parere dell’Autorità idraulica competente per
l’autorizzazione conseguente;
le nuove opere di attraversamento stradale o
ferroviario e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere gettate nel
rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di
cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di Bacino;
sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di
demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b), c) dell ‘art. 3 1 della L. 457/78 senza aumento di superficie
o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.
Per esigenze di
carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica
preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della
vegetazione spontanea eventualmente presente.
L’Autorità
idraulica preposta individua con atto amministrativo i tratti a rischio di
asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali; in
tali tratti è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.
La stessa
Autorità delimita inoltre il “ciglio della sponda”; fino all’attuazione di tale
provvedimento è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.
PERIMETRO
P.S.F.F.
FASCIA DI ESONDAZIONE -
FASCIA B:
Oltre agli
obiettivi e ai conseguenti interventi della fascia A, nella fascia B il piano
mira a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini
principali dell’invaso e della laminazione delle piene unitamente alla
conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.
In questo perimetro sono vietati:
gli interventi che comportino una riduzione
apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi
interventi prevedano un pari aumento della capacità d’invaso in area vicina,
l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze
pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e
altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi
provvisori, in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad
orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna
che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.
In questo
perimetro sono consentiti:
gli interventi volti alla ricostruzione degli
equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei
fattori incompatibili di interferenza antropica, gli interventi di sistemazione
idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta
ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di
progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia.
Tali interventi
devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di
drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa
esistenti.
Deve essere
garantita la compatibilità delle coltivazioni arboree da legno ad alto fusto
con il regime idraulico del corso d’acqua con specifico riferimento allo stato
di piena.
Tutti gli interventi sugli edifici esistenti previsti
nella fascia A
gli interventi di ristrutturazione edilizia,
comportanti anche soprelevazione degli edifici con aumento di superficie o
volume non superiore a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale
dismissione di queste ultime.
le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di
ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o volume,
interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento,
gli stoccaggi temporanei conseguenti ad attività
estrattive autorizzate.
PERIMETRO P.S.F.F. AREA D’INONDAZIONE PER PIENA
CATASTROFICA (FASCIA C) E PERIMETRO DELLE AREE DI POTENZIALE BASSA ENERGIA
SOGGETTE A SALVAGUARDIA:
In dette aree,
oltre agli interventi previsti dalle fasce A e B, si ammettono anche
adeguamenti funzionali di edifici destinati sia a civile abitazione che ad
attività diverse, realizzati a quota compatibile con la piena di riferimento,
tali da non determinare un ampliamento delle aree urbanistiche e un aumento di
rischio per le persone e per le attività sia direttamente interessate che
potenzialmente interessabili.
Tali interventi
dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che
documenti la fattibilità dell'opera e l’assenza delle interferenze negative di
cui sopra; inoltre, nei casi più rilevanti, questi dovranno essere subordinati
alla predisposizione del Piano di Protezione Civile e lo studio succitato dovrà
essere anche approvato dall’Autorità preposta a questo piano.
In questi
perimetri sono più specificatamente consentiti:
tutti gli interventi previsti nelle fasce A e B
le opere infrastrutturali primarie, le opere pubbliche
e/o di interesse pubblico, gli impianti tecnici di interesse comunale o
sovracomunale, di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti
Territoriali ed interventi compresi negli Strumenti Urbanistici Esecutivi a
condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono
manifestarsi all’interno delle aree delimitate costituendo ostacolo al deflusso
naturale delle acque e che non limitino le capacità d’invaso delle aree stesse.
Lo studio di compatibilità documentante l’assenza delle interferenze
sopraddette dovrà essere valutato dall’autorità idraulica competente.