ART. 23 - AREE A BASSA, MODERATA ED ELEVATA PERICOLOSITÀ’

GEOMORFOLOGICA

 

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA.

 

E’ stata redatta una carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica , in scala l:l0.000 dell’intero territorio comunale in base a quanto prescritto dalla circolare del Presidente delle Giunta Regionale n. 7/LAP ( 8 maggio 1996).

 

 

Sono state individuate 3 classi di edificabilità:

 

Classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limiti nelle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.

 

Classe II: porzioni di territori, suddivise nelle sottoclassi II a), lI b) nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o nell’intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, condizionare la propensione all’edificabilità.

 

Classe II a) rientrano le aree di pianura, le aree caratterizzate da ristagni d’acqua, allagamenti a bassa energia (pochi centimetri ed in assenza di evidenze di erosione, trasporto o deposito di materiale) le aree limitrofe a linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi etc.) per le quali si evidenzia la necessità di interventi manutentivi (pulizia costante dell’alveo etc) nelle quali il rischio di inondabilità, di acque sempre a bassa energia, sia legato esclusivamente alla scarsa manutenzione

Gli interventi in queste aree sono subordinati a:

    interventi manutentivi rete idrografica minore

   verifica del livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta ad eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica)

   verifica dei cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno scarso grado di addensamento;

   divieto di costruzione dei locali interrati nell’area d’influenza della piena

   rispetto del D. M. 11/03/1988.

 

Classe II b) rientrano le aree a morfologia collinare, aree caratterizzate da dissesti a piccola scala, aree interessate da fenomeni di dilavamento.

Gli interventi in queste aree sono subordinati a:

-    verifica di stabilità del pendio nel caso l’intervento incida su quest’ultimo o siano previste opere che comportino movimenti di  terra;

-   progetto di regimazione acque meteoriche;

-   rispetto del D.M. 11/03/1988

 

Classe III: porzioni di territorio, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale e tutela del patrimonio esistente. Appartengono a tale classe le fasce di rispetto dai corsi d’acqua; dette fasce potranno essere ridotte previo studio di compatibilità idrogeologica e idraulico che ne verifichi la fattibilità; in ogni caso dovrà essere sempre mantenuta una fascia di rispetto cautelativa di 10 m

 

interventi ammessi

 

a) interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area

b) nuove costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici risultino non diversamente localizzabili, a quote compatibili con la piena di riferimento e la loro fattibilità attentamente verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/1988

c)  le piste a servizio dell’attività agricola;

d)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

e)  opere di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

 

Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

 

a)  interventi di manutenzione ordinaria;

b)  interventi di manutenzione straordinaria;

c)  restauro e risanamento conservativo;

d)  ristrutturazione di tipo A) e B)

e)  modesti ampliamenti pari al 20% della superficie utile e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti, nonché alla realizzazione di pertinenze agricole

f)   sopraelevazioni con aumento di volume, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei piani terra (l’aumento di volume può risultare anche di poco superiore alla superficie allagabile purché, al piano terra vengano realizzati piloti non muri di tamponamento continui).

g)  cambio di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto e verifichino l’avvenuta minimizzazione del rischio)

La fattibilità degli interventi di cui ai punti c), d), e), f’), g) al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell‘intervento.

Per gli interventi di cui ai punti b) c), d), e), f), g) sono preferibilmente da escludere la ricostruzione di locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il riscaldamento.

 

Classe Ill a): porzioni di territorio inedificate (distinte a seconda della tematica dissestiva frana - dissesto idraulico) inidonee a nuovi insediamenti

 

Aree in frana

Nella zona collinare sono state individuate oltre che le “aree franose e potenzialmente dissestabili” nelle quali, ai sensi dell’art.30 della LR. 56/77 sono in ogni caso vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione anche le porzioni di territorio con conformazione geomorfologica incerta e ad elevata acclività segnalate dal Servizio Geologico della Regione Piemonte.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

Sono consentiti

a)  gli interventi di sistemazione e bonifica dei versanti e tutti quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area

 

b)  nuove costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici risultino non diversamente localizzabili, e la loro fattibilità attentamente verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/1988.

c)  le piste a servizio dell’attività agricola;

d)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

e)  opere di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

La fattibilità degli interventi di cui al punto b), al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell’intervento.

 

Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi (case sparse):

 

a)  interventi  di manutenzione ordinaria;

b)  interventi di manutenzione straordinaria;

a)  restauro e risanamento conservativo;

b)  ristrutturazione di tipo A) e B);

e)  modesti ampliamenti pari al 20% della superficie utile e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti, nonché alla realizzazione di pertinenze agricole

f)   cambio di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto e verifichino l’avvenuta minimizzazione del rischio)

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni, sono condizionate, all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione da realizzarsi prima del rilascio della concessione.

La fattibilità degli interventi di cui ai punti c), d), e), f)  al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell’intervento.

 

Aree a rischio idraulico

 

Sono consentiti

a)  interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area

b) nuove costruzioni che riguardano, in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale a patto che tali edifici risultino non diversamente localizzabili, a quote compatibili con la piena di riferimento e la loro fattibilità attentamente verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/1988

c)  le piste a servizio dell'attività agricola;

d)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

e) opere dì demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

 

Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

 

a)  interventi di manutenzione ordinaria

b) interventi di manutenzione straordinaria,

c)  restauro e risanamento conservativo;

d) ristrutturazione di tipo A) e B)

e) modesti ampliamenti pari al. 20% della superficie utile e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti, nonché alla realizzazione  di pertinenze agricole

f)   sopraelevazioni con aumento di volume, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei piani terra (l'aumento di volume può risultare anche di poco superiore alla superficie allagabile purché, al piano terra vengano realizzati piloti non muri di tamponamento continui).

g)  cambio di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio (andranno condotte indagini puntuali che dettaglino il grado dì pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto e veriliclmino l’avvenuta minimizzazione del rischio)

La fattibilità degli interventi di cui ai punti c), d), e), f), g) al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale relazione Geologica e tecnica asseverata, da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento.

Per gli interventi di cui ai punti b) c), d), e), f), g) sono preferibilmente da escludere la ricostruzione di locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il riscaldamento.

 

Classe III b):  porzioni di territorio edificate, distinte a seconda della tematica dissestiva frana -dissesto idraulico nelle quali sono da imporre interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Le porzioni di territorio classificate geomorfologicamente in classe III b, ma individuate in zona agricola sono da considerare normativamente in classe III con applicazione delle rispettive prescrizioni e limitazioni attuative, rispettando in ogni caso eventualmente la disciplina più restrittiva delle fasce fluviali del P.S.F.F.

In assenza dì detti interventi si rimanda alle norme relative alla classe Ill a e saranno consentite solo trasformazioni  che non aumentino il carattere antropico quali ad es. interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art, 31 della L.R. 56/77

Nuove Opere o costruzioni saranno ammesse solo a seguito degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione  e/o minimizzazione della pericolosità.

Gli interventi di riassetto possono essere eseguiti da uno o più soggetti privati, Comune od Ente Pubblico facendo riferimento alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione del rischio.

In fase attuativa il Comune dovrà predispone un cronoprogramma degli interventi di sistemazione da realizzarsi

Dopo l’attuazione delle opere di difesa predisposte dall’Autorità competente, gli interventi potranno essere attuati secondo la normativa delle presenti N.d.A. specifica per le singole aree.

Per aree produttive I e III classificate in III b), sono rilevate e presentano un rischio minore e non necessitando di particolari opere di riassetto idrogeologico sono consentiti, oltre agli interventi di cui sopra anche nuove costruzioni.

A seguito della realizzazione degli interventi di arginatura, aumenterà invece il rischio antropico per dette porzioni per cui futuri interventi (in presenza del rilevato arginale) saranno finalizzati alla funzionalità ed alla manutenzione delle difese spondali.

 

CLASSE III c):   porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non é proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto a] quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n.445. Sono ovviamente ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo.

 

INDICAZIONI GENERALI

 

Il comune interessato dovrà tenere in adeguata considerazione l’esistenza delle aree III. III a, III b, lll c, nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Normativa Vigente

Dovrà essere sempre valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove costruzioni ed assumere eventualmente idonei provvedimenti al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.

Per i settori all’intorno delle aree in precarie condizioni di stabilità, frana, forme di pendio irregolari gli interventi andranno subordinati alla verifica che l’intervento non insista in maniera rilevante e non turbi il precario equilibrio delle zone adiacenti, preventiva verifica geomorfologica del versante mediante dettagliate indagini in sito ed in laboratorio, progetto di regimazione e smaltmento acque meteoriche, verifica dei ” tagli” delle zone a valle delle porzioni succitate.

Per la realizzazione dei locali interrati dovrà essere effettuata la verifica del livello di falda e sua escursione in concomitanza di eventi di piena

Per qualsiasi tipo di intervento che possa influire sulle condizioni statiche di un edificio e per le nuove costruzioni, ci si dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni del D.M. n. 127 dell’ 11.03.1988.

Per tutte le opere da realizzare ci si dovrà attenere ai disposti del D.M. n. 127 dell’11.03.1988.

 

FIUME TANARO

 

Per questo fiume, soggetto all’Autorità di Bacino, sono stati cartografati, in base a quanto stabilito dalle Amministrazion i competenti, i seguenti perimetri:

 

 

PERIMETRO P.S.F.F. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA - FASCIA A:

 

Nella fascia A il piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

 

In questo perimetro sono vietate:

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, infra strutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli,

 

l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio rottami, autovetture e altro), nonché gli impianti di

 

smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi Provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive e da realizzare secondo modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione,

 

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per un’ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di ;curare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde l’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

 

In questo perimetro sono consentiti:

interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, fattori incompatibili di interferenza antropica;

 

occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzare in modo da non arrecare danno o da  risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

 

prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc anno;

 

la realizzazione di accessi per natanti dalle cave di estrazione, ubicate in golena, all’impianto di trasformazione;

 

la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità d’invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che documenti l’assenza delle suddette interferenze e sono sottoposti a parere dell’Autorità idraulica competente per l’autorizzazione conseguente;

 

le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere gettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di Bacino;

 

sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b), c) dell ‘art. 3 1 della L. 457/78 senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.

 

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

 

L’Autorità idraulica preposta individua con atto amministrativo i tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali; in tali tratti è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

 

La stessa Autorità delimita inoltre il “ciglio della sponda”; fino all’attuazione di tale provvedimento è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

 

PERIMETRO P.S.F.F.  FASCIA DI ESONDAZIONE  - FASCIA B:

 

Oltre agli obiettivi e ai conseguenti interventi della fascia A, nella fascia B il piano mira a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.

 

In questo perimetro sono vietati:

 

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d’invaso in area vicina, l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.

 

In questo perimetro sono consentiti:

 

gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia.

 

Tali interventi devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

 

Deve essere garantita la compatibilità delle coltivazioni arboree da legno ad alto fusto con il regime idraulico del corso d’acqua con specifico riferimento allo stato di piena.

 

Tutti gli interventi sugli edifici esistenti previsti nella fascia A

 

gli interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche soprelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non superiore a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di queste ultime.

 

le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento,

gli stoccaggi temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

 

 

PERIMETRO P.S.F.F. AREA D’INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) E PERIMETRO DELLE AREE DI POTENZIALE BASSA ENERGIA SOGGETTE A SALVAGUARDIA:

 

In dette aree, oltre agli interventi previsti dalle fasce A e B, si ammettono anche adeguamenti funzionali di edifici destinati sia a civile abitazione che ad attività diverse, realizzati a quota compatibile con la piena di riferimento, tali da non determinare un ampliamento delle aree urbanistiche e un aumento di rischio per le persone e per le attività sia direttamente interessate che potenzialmente interessabili.

 

Tali interventi dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che documenti la fattibilità dell'opera e l’assenza delle interferenze negative di cui sopra; inoltre, nei casi più rilevanti, questi dovranno essere subordinati alla predisposizione del Piano di Protezione Civile e lo studio succitato dovrà essere anche approvato dall’Autorità preposta a questo piano.

 

In questi perimetri sono più specificatamente consentiti:

tutti gli interventi previsti nelle fasce A e B

 

le opere infrastrutturali primarie, le opere pubbliche e/o di interesse pubblico, gli impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale, di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali ed interventi compresi negli Strumenti Urbanistici Esecutivi a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all’interno delle aree delimitate costituendo ostacolo al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità d’invaso delle aree stesse. Lo studio di compatibilità documentante l’assenza delle interferenze sopraddette dovrà essere valutato dall’autorità idraulica competente.