ART. 25 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE

 

Ove si verifichi la necessità, il Consiglio Comunale può con propria deliberazione individuare aree soggette ad opere di protezione e consolidamento, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. ; dalla data di esecutività della deliberazione non possono essere eseguiti interventi edilizi di ogni e qualsiasi specie fino all’esecuzione delle opere di consolidamento e protezione.