ART. 25 - OPERE
DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE
Ove si
verifichi la necessità, il Consiglio Comunale può con propria deliberazione
individuare aree soggette ad opere di protezione e consolidamento, senza che
ciò costituisca variante al P.R.G. ; dalla data di esecutività della
deliberazione non possono essere eseguiti interventi edilizi di ogni e
qualsiasi specie fino all’esecuzione delle opere di consolidamento e
protezione.