ART. 26 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico, indicato nella tavola 2a. 1.0. degli ALLEGATI TECNICI e nella TA V 3b.0 delle TAVOLE DI PIANO, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l’equilibrio idrogeologico: ogni intervento è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni del P.RG., al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, secondo i disposti della L.R.  427/81.

Tutte le aree indicate con tinteggiatura rossa o rosa o puntinate a punti azzurri o incluse entro il perimetro del vincolo idrogeologico ex R.D. 30.12.1923 n. 3267 e R.D. 13.2.1933 n. 215, devono essere intese non edificabili ai sensi degli artt. 23 e 26 de//e N T d.A. se non viene prodotta dagli interessati richiedenti concessione edilizia (privati o Enti, anche pubblici, che essi siano) relazione geologica liberatoria ai sensi del D.M 21.1.1981, cioè che dimostri l’assenza di pericoli in conseguenza delle richieste trasformazioni del suolo, e perché di quanto è dichiarato se ne assume ogni responsabilità civile e penale il richiedente, date le garanzie di tecnico a ciò abilitato.

La Tavola 2 a. 1.0. “Caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche” degli Allegati Tecnici al Piano, va intesa come documento integrativo alla Tavola di Piano 3b. 0. di cui diventa parte integrante.