ART. 26 -
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nelle porzioni
di territorio soggette a vincolo idrogeologico, indicato nella tavola 2a. 1.0.
degli ALLEGATI TECNICI e nella TA V 3b.0 delle TAVOLE DI PIANO, non sono ammessi
interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l’equilibrio
idrogeologico: ogni intervento è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni
del P.RG., al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta
Regionale, secondo i disposti della L.R.
427/81.
Tutte le aree indicate con tinteggiatura rossa o rosa
o puntinate a punti azzurri o incluse entro il perimetro del vincolo
idrogeologico ex R.D. 30.12.1923 n. 3267 e R.D. 13.2.1933 n. 215, devono essere
intese non edificabili ai sensi degli artt. 23 e 26 de//e N T d.A. se non viene prodotta dagli interessati richiedenti
concessione edilizia (privati o Enti, anche pubblici, che essi siano) relazione
geologica liberatoria ai sensi del D.M 21.1.1981, cioè che dimostri l’assenza
di pericoli in conseguenza delle richieste trasformazioni del suolo, e perché
di quanto è dichiarato se ne assume ogni responsabilità civile e penale il
richiedente, date le garanzie di tecnico a ciò abilitato.