ART. 31 - VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE

 

Ai sensi e per gli effetti del IV comma dell’art. 1 della L.R. n. 1/78, l’approvazione di progetti per le opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non determina necessità di variante al P.R.G.

In sede di attuazione del P.R.G. le specifiche. destinazioni di uso delle aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse locale indicate dal P.R.G. possono essere scambiate all’interno di aree appartenenti alla stessa sottoclasse di destinazione d’uso senza che ciò costituisca variante di P.R.G.