ART. 31 -
VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE
Ai sensi e per
gli effetti del IV comma dell’art. 1 della L.R. n. 1/78, l’approvazione di
progetti per le opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non
conformi alle specifiche destinazioni di piano, non determina necessità di
variante al P.R.G.
In sede di
attuazione del P.R.G. le specifiche. destinazioni di uso delle aree per servizi
sociali ed attrezzature di interesse locale indicate dal P.R.G. possono essere
scambiate all’interno di aree appartenenti alla stessa sottoclasse di
destinazione d’uso senza che ciò costituisca variante di P.R.G.