ART. 32 - AREE
DESTINATE AD USI RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI GENERALI
Nelle aree a
destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi ad
essa sussidiari, ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa
quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non
moleste, e terziarie in genere.
Nelle aree a
destinazione residenziale, non comprese nel Centro Storico, la superficie utile
destinata all’esercizio di attività commerciali al minuto non potrà essere
inferiore a mq 50 per ogni
intervento, salvo diversa indicazione dell’eventuale piano commerciale formato
ai sensi della L. 426/71.
Le aree di
pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, orto, o lastricate, in esse non è comunque
consentito l’accumulo di materiali o rottami a cielo aperto.
Le principali
classi di aree residenziali sono:
- aree edificate
di interesse ambientale;
- aree di
utilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;
- aree di
trasformazione urbanistica.
I contenuti e
le prescrizioni specifiche sono quelli degli articoli seguenti.