ART. 32 - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI GENERALI

 

Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi ad essa sussidiari, ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e terziarie in genere.

 

 

Nelle aree a destinazione residenziale, non comprese nel Centro Storico, la superficie utile destinata all’esercizio di attività commerciali al minuto non potrà essere inferiore a mq 50 per ogni intervento, salvo diversa indicazione dell’eventuale piano commerciale formato ai sensi della L. 426/71.

Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, orto, o lastricate, in esse non è comunque consentito l’accumulo di materiali o rottami a cielo aperto.

Le principali classi di aree residenziali sono:

-  aree edificate di interesse ambientale;

-  aree di utilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;

-  aree di trasformazione urbanistica.

I contenuti e le prescrizioni specifiche sono quelli degli articoli seguenti.