ART. 34 -
CENTRO STORICO (C.S.)
Il CENTRO
STORICO è delimitato sulle TAVOLE DI PIANO del P.R.G. con la apposita
simbologia; sono altresì individuati con la dizione “edificio storico
ambientale” gli edifici che al di fuori del precedente perimetro C.S. per le
loro caratteristiche necessitino della tutela di cui al presente articolo.
DESTINAZIONI D’USO
a) - Gli edifici
sono adibiti all’abitazione e ad usi per servizi ed attrezzature alla stessa
funzionali, nonché ad attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa
quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non
moleste e terziarie in genere.
b) - Le
destinazioni d’uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui
alla presente lettera a), variazioni della destinazione d’uso.
I fabbricati
utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione
d’uso abitativa quando il tipo di intervento previsto consenta le operazioni
necessarie per il diverso utilizzo.
c) - Nelle
operazioni di recupero i vani su terrapieno non possono avere destinazione
residenziale; per essi è consentito però il cambiamento della destinazione
abitativa ad altre destinazioni d’uso, sempre però connesse con la residenza o
ad essa compatibile, nei limiti di cui alla precedente lettera a).
In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato,
saranno consentiti gli adattamenti per i nuovi utilizzi.
d) - Sono
incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale: le stalle,
i porcili, le concimaie e le strutture agricole similari, l’attività di
commercio all’ingrosso, oltre che quella industriale.
e) - Le aree
risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde,
nonché a giardino, ovvero orto o lastricate e alle pertinenze degli edifici.
INTERVENTI AMMESSI
a) - Gli interventi ammessi per gli
edifici residenziali nel Centro Storico sono:
- manutenzione ordinaria e straordinaria - AO (art. 14 N.d.A.);
- restauro scientifico -
A1 (art. 15 N.d.A.);
- restauro e risanamento
conservativo - A2 (art. 16 N.d.A.);
- ristrutturazione edilizia -
A3 (art. 17 N.d.A.).
A ciascun edificio è attribuito uno specifico tipo di intervento definito
topograficamente sulla Tav. 3d. 1. delle TAVOLE DI PIANO; per gli edifici
classificati nelle TT. d. P. come “edificio storico ambientale” l’intervento massimo
consentito è il restauro e risanamento conservativo - A2 (art. 16 N.d.A.) per i piloni votivi, gli annucleamenti
e i fabbricati con tipologia tipica rurale e tutti gli edifici che al di fuori
del presente perimetro C. S. anche se non evidenziati sulle TT. d. P.
presentino particolari caratteristiche ambientali l’intervento di
ristrutturazione è condizionato al parere della commissione prevista dall’art.
91 bis della L. R. 56/77 e s. m. ed
i.
I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli
interventi sono quelli specificati dai relativi articoli delle presenti N.d.A.
Sono ammessi, nei casi e secondo i limiti di cui ai precedenti. artt. 18 e
19, ai quali dovranno farsi specifici riferimenti, gli interventi di
ricostruzione (A4) e di ristrutturazione urbanistica (A5).
b) - Gli interventi ammessi per le
attrezzature rurali, indicate come tali nella Tav. 2a.3.2.2. degli ALLEGATI
TECNICI, e non più utilizzate, nel C.S., sono:
- manutenzione ordinaria e straordinaria - AO (art. 14 N.d.A.);
- restauro e risanamento
conservativo - A2 (art. 16 N.d.A.);
- ristrutturazione edilizia -
A3 (art. 17 N.d.A.).
A ciascun edificio è attribuito uno specifico tipo di intervento
topograficamente sulla Tav. 3d. 1 delle TAVOLE DI PIANO.
I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli
interventi, sono quelli specificati dai relativi articoli delle presenti N.d.A.
e) - Sono ammesse le opere di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art 51 della L.R. 5 6/77 e s.m.
i.
PRESCRIZIONI
SPECIFICHE
Con D.C. potranno essere delimitati gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla formazione di S.U.E.
Con S.U.E. è altresì consentito variare il tipo di
intervento attribuito dal P.R.G. a ciascun edificio.
Gli interventi di tipo A3, A4, A5, vincolano alla
previsione di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a mq 1 per
ogni 10 mc di costruzione.
Salvo diverse caratteristiche ambientali,. la
realizzazione di recinzioni di delimitazioni fondiarie è ammessa se le stesse
saranno realizzate con siepi o con semplici cancellate, il cui basamento in
muratura non potrà essere più alto di m 0,60 misurati dal terreno.
Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di
progetto indicati sulle TAVOLE DI PIANO, dovranno avere un arretramento minimo
dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di m 1,00; per gli
ingressi carrai, l’arretramento, sempre dal confine di proprietà della
infrastruttura viaria, dovrà essere al minimo di m 2,50.
Le aree libere sono inedificabili con la sola
eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal
P.R.G.C.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica saranno
soggetti alle seguenti
prescrizioni:
- volumetria
ammissibile : quella
esistente
- rapporto di copertura massimo : quello esistente
- altezza massima ammissibile : non superiore a quella degli edifici
residenziali
circostanti
- distanze minime inderogabili:
- da strade : 0.00
- da confini :
da Codice Civile
- da fabbricati :
da Codice Civile
- piani fuori
terra ammessi : non superiori
a quelli degli edifici residenziali
circostanti.
Per i P. d. R. e le concessioni edilizie è obbligatorio il parere della
Commissione prevista dall’art. 91 bis della L. R. 56/77 e s. m. ed i.
L’area ubicata in centro storico e individuata con la sigla “P.E.C.” nella tavola 3 d.1 “TAVOLA DI PIANO- SVILUPPO
AREA CENTRO STORICO” in scala 1:1.000
viene assoggettata a Piano esecutivo Convenzionato per consentire il razionale
recupero dei volumi esistenti. L’intervento dovrà riqualificare gli edifici
sotto il profilo funzionale ed architettonico,
valorizzando i caratteri
compositivi delle strutture e dei
prospetti con l’eliminazione di
superfetazioni incongruenti i cui volumi potranno comunque essere recuperati
per garantire maggior funzionalità agli edifici principali. (4)
Nella zona di centro storico è
esclusa la possibilità di applicare la segnalazione certificata di inizio
attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a progetti
assentiti, comportanti modifiche della sagoma (10)