ART. 34 - CENTRO STORICO  (C.S.)

 

Il   CENTRO STORICO è delimitato sulle TAVOLE DI PIANO del P.R.G. con la apposita simbologia; sono altresì individuati con la dizione “edificio storico ambientale” gli edifici che al di fuori del precedente perimetro C.S. per le loro caratteristiche necessitino della tutela di cui al presente articolo.

 

                   DESTINAZIONI D’USO

a)  - Gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi per servizi ed attrezzature alla stessa funzionali, nonché ad attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste e terziarie in genere.

b)  - Le destinazioni d’uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla presente lettera a), variazioni della destinazione d’uso.

I    fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d’uso abitativa quando il tipo di intervento previsto consenta le operazioni necessarie per il diverso utilizzo.

c)  - Nelle operazioni di recupero i vani su terrapieno non possono avere destinazione residenziale; per essi è consentito però il cambiamento della destinazione abitativa ad altre destinazioni d’uso, sempre però connesse con la residenza o ad essa compatibile, nei limiti di cui alla precedente lettera a).

In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato, saranno consentiti gli adattamenti per i nuovi utilizzi.

d)  - Sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale: le stalle, i porcili, le concimaie e le strutture agricole similari, l’attività di commercio all’ingrosso, oltre che quella industriale.

e)  - Le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde, nonché a giardino, ovvero orto o lastricate e alle pertinenze degli edifici.

 

                   INTERVENTI AMMESSI

a) - Gli interventi ammessi per gli edifici residenziali nel Centro Storico sono:

       - manutenzione ordinaria e straordinaria            - AO (art. 14 N.d.A.);
       - restauro scientifico                                                - A1  (art. 15 N.d.A.);
       - restauro e risanamento conservativo                 - A2  (art. 16 N.d.A.);

       - ristrutturazione edilizia                                          - A3  (art. 17 N.d.A.).

A ciascun edificio è attribuito uno specifico tipo di intervento definito topograficamente sulla Tav. 3d. 1. delle TAVOLE DI PIANO; per gli edifici classificati nelle TT. d. P. come “edificio storico ambientale” l’intervento massimo consentito è il restauro e risanamento conservativo - A2  (art. 16 N.d.A.)  per i piloni votivi, gli annucleamenti e i fabbricati con tipologia tipica rurale e tutti gli edifici che al di fuori del presente perimetro C. S. anche se non evidenziati sulle TT. d. P. presentino particolari caratteristiche ambientali l’intervento di ristrutturazione è condizionato al parere della commissione prevista dall’art. 91 bis della L. R. 56/77 e s. m. ed i.

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi articoli delle presenti N.d.A.

Sono ammessi, nei casi e secondo i limiti di cui ai precedenti. artt. 18 e 19, ai quali dovranno farsi specifici riferimenti, gli interventi di ricostruzione (A4) e di ristrutturazione urbanistica (A5).

b) - Gli interventi ammessi per le attrezzature rurali, indicate come tali nella Tav. 2a.3.2.2. degli ALLEGATI TECNICI, e non più utilizzate, nel C.S., sono:

       - manutenzione ordinaria e straordinaria            - AO (art. 14 N.d.A.);
       - restauro e risanamento conservativo                 - A2  (art. 16 N.d.A.);
       - ristrutturazione edilizia                                          - A3  (art. 17 N.d.A.).

 

A ciascun edificio è attribuito uno specifico tipo di intervento topograficamente sulla Tav. 3d. 1 delle TAVOLE DI PIANO.

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi, sono quelli specificati dai relativi articoli delle presenti N.d.A.

e) - Sono ammesse le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art 51 della L.R. 5 6/77 e s.m. i.    

 

                    PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Con D.C. potranno essere delimitati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di S.U.E.

Con S.U.E. è altresì consentito variare il tipo di intervento attribuito dal P.R.G. a ciascun edificio.

Gli interventi di tipo A3, A4, A5, vincolano alla previsione di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a mq 1 per ogni 10 mc di costruzione.

Salvo diverse caratteristiche ambientali,. la realizzazione di recinzioni di delimitazioni fondiarie è ammessa se le stesse saranno realizzate con siepi o con semplici cancellate, il cui basamento in muratura non potrà essere più alto di m 0,60 misurati dal terreno.

Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di progetto indicati sulle TAVOLE DI PIANO, dovranno avere un arretramento minimo dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di m 1,00; per gli ingressi carrai, l’arretramento, sempre dal confine di proprietà della infrastruttura viaria, dovrà essere al minimo di m 2,50.

 

 

Le aree libere sono inedificabili con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal P.R.G.C.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica saranno soggetti alle seguenti

prescrizioni:

- volumetria ammissibile                : quella esistente

-  rapporto di copertura massimo : quello esistente

-  altezza massima ammissibile   : non superiore a quella degli edifici residenziali

                                                        circostanti

-  distanze minime inderogabili:

- da strade                                        : 0.00
- da confini                                       : da Codice Civile
- da fabbricati                                   : da Codice Civile

- piani fuori terra ammessi             : non superiori a quelli degli edifici residenziali

                                                         circostanti.

Per i P. d. R. e le concessioni edilizie è obbligatorio il parere della Commissione prevista dall’art. 91 bis della L. R. 56/77 e s. m. ed i.

 

L’area ubicata in centro storico e  individuata con la sigla “P.E.C.”  nella tavola 3 d.1 “TAVOLA DI PIANO- SVILUPPO AREA  CENTRO STORICO” in scala 1:1.000 viene assoggettata a Piano esecutivo Convenzionato per consentire il razionale recupero dei volumi esistenti. L’intervento dovrà riqualificare gli edifici sotto il profilo funzionale ed architettonico,  valorizzando  i caratteri compositivi  delle strutture e dei prospetti con  l’eliminazione di superfetazioni incongruenti i cui volumi potranno comunque essere recuperati per garantire maggior funzionalità agli edifici principali.  (4)

Nella zona di centro storico è esclusa la possibilità di applicare la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a progetti assentiti, comportanti modifiche della sagoma (10)