ART. 36 - AREE
DI RISTRUTTURAZIONE (R.)
Le aree di RISTRUTTURAZIONE sono delimitate sulle
TAVOLE DI PIANO del P.R.G. ed individuate con l’apposita simbologia.
A più completa specificazione, sono aree R. le aree
contraddistinte con i numeri da
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
a) - Gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi
per servizi ed attrezzature alla stessa funzionali, nonché ad attività
compatibili con la destinazione d’uso abitativa quali attività professionali ed
artigianali di servizio non nocive e non moleste e terziarie in genere.
b) - Le destinazioni d’uso in atto sono confermate;
sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera a), variazioni della
destinazione d’uso.
I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali
possono essere recuperati alla destinazione d’uso abitativa quando il tipo di
intervento previsto consenta le operazioni necessarie per il diverso utilizzo.
c) - Nelle operazioni di recupero i vani su terrapieno
non potranno avere destinazione residenziale; per essi è consentito però il
cambiamento della destinazione abitativa ad altre destinazioni d’uso, sempre
però connesse con la residenza o ad essa compatibile, nei limiti di cui alla
precedente lettera a).
In relazione al tipo di intervento previsto per il
fabbricato, saranno consentiti gli adattamenti per i nuovi utilizzi.
d) - Sono incompatibili con il tessuto urbano e la
destinazione residenziale: le stalle, i porcilai, le
concimaie e le strutture agricole similari, l’attività di commercio all’ingrosso,
oltre che quella industriale.
e) - Le aree risultanti libere dopo gli interventi
sono adibite a parcheggio, a verde, nonché a giardino, ovvero orto o lastricate
e alle pertinenze degli edifici.
INTERVENTI AMMESSI
a) - Gli interventi ammessi sono i seguenti:
- manutenzione
ordinaria e straordinaria - A0
(art. 14 N.d.a.);
- restauro e risanamento conservativo -
A2 (art. 16 N.d.a.);
- ristrutturazione edilizia -
A3 (art. 17 N.d.a.).
I contenuti, le prescrizioni e le modalità di
attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi artt.
delle presenti N.d.a.
Sono ammessi nei casi e secondo i limiti di cui ai
precedenti articoli 18 e 20 ai quali dovranno farsi specifico riferimento gli
interventi di ricostruzione (A4) e di ampliamento (A6).
b) - Gli interventi ammessi per le attrezzature
rurali, indicate come tali nelle Tav. 2a.3. 1.2. e 2A.3.3.2. degli ALLEGATI
TECNICI, e non più utilizzate, nelle aree R. sono:
- manutenzione
ordinaria e straordinaria - A0
(art. 14 N.d.a.);
- restauro e risanamento conservativo -
A2 (art. 16 N.d.a.);
- ristrutturazione edilizia -
A3 (art. 17 N.d.a.).
I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli
interventi sono quelli specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.
c) - Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art.
51 della L.R. 56/77 e s.m.i.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE
Con D.C. potranno essere delimitati gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio della
concessione è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo unitario.
Gli interventi sulle aree n. 35 - 36 si attueranno
previa redazione di Piano Particolareggiato Esecutivo unitario (PPE),
interessante dette aree nonché l’area n. 49 (area di ristrutturazione
urbanistica).
Gli interventi di tipo A3, A4, A6, vincolano alla
previsione di spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore a mq 1 per
ogni 10 mc di costruzione.
Detti spazi per parcheggio vanno reperiti all’interno
dei corpi di fabbrica esistenti.
Salvo diverse caratteristiche ambientali la
realizzazione di recinzioni di delimitazioni fondiarie è ammessa se le stesse
saranno realizzate con siepi o semplici cancellate, il cui basamento in
muratura non potrà essere più alto di
Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di
progetto indicati sulle Tavole di Piano, dovranno avere un arretramento minimo
dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di
Gli interventi di ampliamento saranno soggetti alle
seguenti prescrizioni operative:
- volumetria ammissibile: 20%
del fabbricato residenziale da ampliare con un massimo di 300 mc; 75 sono comunque consentiti;
- rapporto di copertura massimo: la
superficie dell’ampliamento sommata alla superficie dei fabbricati esistenti
non potrà superare il 50% della superficie del lotto;
- altezza massima ammissibile: non superiore a quella degli edifici
residenziali circostanti.
- distanze minime inderogabili: -
da strade:
preesistente
-
da confini: 0,00 o C.C.
- da
fabbricati in 10,00 tra pareti finestrate. E’ ammessa la costruzione per muro comune
o in aderenza
- piani fuori terra massimi ammessi: non superiore a quelli degli edifici
residenziali circostanti.