ART. 36 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE (R.)

 

Le aree di RISTRUTTURAZIONE sono delimitate sulle TAVOLE DI PIANO del P.R.G. ed individuate con l’apposita simbologia.

A più completa specificazione, sono aree R. le aree contraddistinte con i numeri da 1 a 45.

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

a) - Gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi per servizi ed attrezzature alla stessa funzionali, nonché ad attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste e terziarie in genere.

b) - Le destinazioni d’uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera a), variazioni della destinazione d’uso.

I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d’uso abitativa quando il tipo di intervento previsto consenta le operazioni necessarie per il diverso utilizzo.

c) - Nelle operazioni di recupero i vani su terrapieno non potranno avere destinazione residenziale; per essi è consentito però il cambiamento della destinazione abitativa ad altre destinazioni d’uso, sempre però connesse con la residenza o ad essa compatibile, nei limiti di cui alla precedente lettera a).

In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato, saranno consentiti gli adattamenti per i nuovi utilizzi.

d) - Sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale: le stalle, i porcilai, le concimaie e le strutture agricole similari, l’attività di commercio all’ingrosso, oltre che quella industriale.

e) - Le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde, nonché a giardino, ovvero orto o lastricate e alle pertinenze degli edifici.

 

INTERVENTI AMMESSI

a) - Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria            - A0 (art.     14 N.d.a.);
- restauro e risanamento conservativo                - A2 (art.     16 N.d.a.);
- ristrutturazione edilizia                                         - A3 (art.     17 N.d.a.).

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.

Sono ammessi nei casi e secondo i limiti di cui ai precedenti articoli 18 e 20 ai quali dovranno farsi specifico riferimento gli interventi di ricostruzione (A4) e di ampliamento (A6).

b) - Gli interventi ammessi per le attrezzature rurali, indicate come tali nelle Tav. 2a.3. 1.2. e 2A.3.3.2. degli ALLEGATI TECNICI, e non più utilizzate, nelle aree R. sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria            - A0 (art.     14 N.d.a.);
- restauro e risanamento conservativo                - A2 (art.     16 N.d.a.);
- ristrutturazione edilizia                                         - A3 (art.     17 N.d.a.).

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.

c) - Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Con D.C. potranno essere delimitati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo unitario.

Gli interventi sulle aree n. 35 - 36 si attueranno previa redazione di Piano Particolareggiato Esecutivo unitario (PPE), interessante dette aree nonché l’area n. 49 (area di ristrutturazione urbanistica).

Gli interventi di tipo A3, A4, A6, vincolano alla previsione di spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore a mq 1 per ogni 10 mc di costruzione.

Detti spazi per parcheggio vanno reperiti all’interno dei corpi di fabbrica esistenti.

Salvo diverse caratteristiche ambientali la realizzazione di recinzioni di delimitazioni fondiarie è ammessa se le stesse saranno realizzate con siepi o semplici cancellate, il cui basamento in muratura non potrà essere più alto di 0,60 m, misurati dal terreno.

Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di progetto indicati sulle Tavole di Piano, dovranno avere un arretramento minimo dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di 1,00 m; per gli ingressi carrai l’arretramento, sempre dal confine di proprietà dell’infrastuttura viaria, dovrà essere al minimo di m 2,50.

Gli interventi di ampliamento saranno soggetti alle seguenti prescrizioni operative:

- volumetria ammissibile:                   20% del fabbricato residenziale da ampliare con un massimo di 300 mc; 75 sono comunque consentiti;

- rapporto di copertura massimo:      la superficie dell’ampliamento sommata alla superficie dei fabbricati esistenti non potrà superare il 50% della superficie del lotto;

- altezza massima ammissibile: non superiore a quella degli edifici residenziali circostanti.

- distanze minime inderogabili:        - da strade: 0,00 in nel rispetto del filo edilizio

preesistente

                                                               - da confini: 0,00 o C.C.

   -  da fabbricati in 10,00 tra pareti finestrate. E’ ammessa la costruzione per muro comune o in aderenza

- piani fuori terra massimi ammessi: non superiore a quelli degli edifici residenziali     circostanti.