ART. 37 - AREE A CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA (C.I.E.)

 

Le aree a CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA sono delimitate sulle TAVOLE DI PIANO del P.R.G. ed individuate con l’apposita simbologia.

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

a) - Gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi per servizio ed attrezzature alla stessa funzionali, nonché di attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa, quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive moleste e terziarie in genere.

b) - Le destinazioni d’uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera a), variazioni della destinazione d’uso.

c)- Sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale le stalle, i porcilai, le concimaie e le strutture agricole similari, l’attività di commercio all’ingrosso, oltreché quella industriale.

d) - Le aree libere o risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio o a verde attrezzato, ovvero orto o lastricate e alle pertinenze degli edifici.

INTERVENTI AMMESSI

a) - Gli interventi ammessi per le aree C.I.E. sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria            - A0 (art. 14 N.d.a.);
- restauro e risanamento conservativo                 - A2 (art. 16 N.d.a.);

- ristrutturazione edilizia                                          -A3  (art.  17N.d.A)

- ampliamento                                                           - A6 (art. 20 N.d.a.).

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.

 

c) - Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art. 51 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Nelle presenti aree, attraverso un P.T.E. di OO.PP. il Comune potrà proporre il recupero dell’impianto urbanistico ed una più elevata qualità dell’ambiente.

I S.U.E. potranno definire gli interventi da attuare per il miglioramento della mobilità veicolare pubblica per la formazione di vie pedonali e la dotazione di aree verdi di isolato e di arredo urbano.

Salvo diverse caratteristiche ambientali la realizzazione di recinzioni di delimitazioni fondiarie è ammessa se le stesse saranno realizzate con siepi o con semplici cancellate, il cui basamento in muratura non potrà essere più alto di 0,60 m misurati dal suolo.

Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di progetto indicati sulle Tavole di Piano, dovranno avere un arretramento minimo dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di 1,00 m; per gli ingressi carrai l’arretramento, sempre dal confine di proprietà dell’infrastruttura viaria, dovrà essere al minimo di m 2,50.

Gli interventi di ampliamento saranno oggetti alle seguenti prescrizioni operative:

- volumetria ammissibile:    20% del volume del fabbricato residenziale da ampliare con un massimo di 300 mc; 75 mc sono comunque consentiti;

- rapporto di copertura massimo:      la superficie dell’ampliamento sommata alla superficie dei fabbricati esistenti non potrà superare il 50% della superficie del lotto;

- altezza massima ammissibile: non superiore a quella degli edifici residenziali circostanti

- distanze minime inderogabili: - da strade: 0,00 m nel rispetto del filo edilizio

preesistente

- da confini: 0,00 o CC.

- da fabbricati m 10,00, tra pareti finestrate. E’

ammessa la costruzione per muro comune o in aderenza

- piani fuori terra massimi ammessi: non superiore a quelli degli edifici residenziali circostanti.

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia non potranno prevedere la demolizione anche se con fedele ricostruzione (come previsto dal D.P.R. n.380/2001) nel caso di edifici di interesse storico, architettoniche o documentarie