ART. 39 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (R.U)

 

Le aree di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA sono delimitate sulle TAVOLE DI PIANO del P.R.G. ed individuate con l’apposita simbologia.

 

A più completa specificazione sono definite aree di R.U. le aree contraddistinte con i numeri dal 46 al 50. Le predette aree sono da considerarsi zone di recupero; inoltre si specifica che gli interventi previsti sull’area n. 49 si attueranno a mezzo di Piano Particolareggiato (PPE). Si richiama quanto specificato all’art. 36 (2° comma).                             

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:

a) Gli edifici sono adibiti all’abitazione e ad usi per servizi ed attrezzature alla stessa funzionali, nonché ad attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa, quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e nè moleste e terziarie in genere.

b)  Sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale l’attività di commercio all’ingrosso oltreché quella industriale.

c) Le aree risultanti libere successivamente agli interventi di trasformazione urbanistica sono adibite a parcheggio, a verde, nonché a giardino ovvero orto o lastricate.

 

INTERVENTI AMMESSI:

a)  Gli interventi ammessi per le aree di R.U. sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria           - A0 (art. 14 N.d.a.);
- ristrutturazione urbanistica                                 - A5 (art. 19 N.d.a.);

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.

b) - Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v), dell’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

1)  Rapporto di copertura del lotto netto

      costruibile                     50%
     
libera                             25%
     
a verde                          25%

2)  Altezza massima: come risulta dal cartiglio esistente sulle TAVOLE DI PIANO

3)  Piani fuori terra: come risulta dal cartiglio esistente sulle TAVOLE DI PIANO

4)  Distanze minime inderogabili:

dalle strade: 6,00 m

dai confini: 5,00 m. I bassi fabbricati eventualmente previsti potranno sorgere a confine, purché l’altezza misurata all’estradosso delle soletta di copertura non superi m 3,00

dai fabbricati: 10,00 m fatte salve le preesistenze, che potranno essere mantenute nella posizione planimetrica  d’origine (4)

5)  Tipologie edilizie: fabbricati isolati o case a schiera

6)  Dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi privati in misura non inferiore a mc 1 ogni mc 10 di costruzione.

 

DENSITA’ DI FABBRICAZIONE

L’indice di densità edilizia fondiaria è quello indicato dal cartiglio esistente sulle TAVOLE DI PIANO.

L’indice di densità edilizia fondiario è esteso all’intera superficie di proprietà comprensiva di spazi pubblici, previa redazione di S.U.E. e cessione gratuita al Comune delle aree a servizi per la sola quota eccedente la quantità prevista all’art. 21 L.R. 56/77 (standards urbanistici).(3)

 

Dovrà comunque essere effettuata la verifica prescritta dal precedente art. 9 lettera e) punto 2).

 

L’area contraddistinta con il numero 139 viene assoggettata a permesso singolo. Per motivi di coerenza estetica e funzionali viene ammessa un’altezza massima pari all’edificio esistente e viene ammessa l’edificazione a confine o in aderenza. La nuova edificazione proposta deve adeguarsi alle caratteristiche estetiche e tipologiche del fabbricato esistente su via Tagliaferro, il quale in nessun caso potrà essere demolito. (7)