ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI
In queste aree oltre ai fabbricati strettamente
necessari alla produzione industriale, artigianale e alla distribuzione
commerciale sono consentite le attrezzature funzionali agli impianti, quali
uffici, magazzini, parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi
sociali, mense, attrezzature di approvvigionamento energetico, idrico, per la
depurazione.
E’ anche ammessa la realizzazione dell’abitazione del
titolare e del personale di custodia; la superficie destinata ad abitazione
dovrà essere strettamente ragguagliata alle necessità abitative del titolare
dell’azienda ed a quella di custodia e comunque non superiore a 200 mq di
superficie utile.
Dette aree sì distinguono in AREE ALLO STATO DI FATTO
e AREE di RIORDINO E/O COMPLETAMENTO.
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche
funzionali agli impianti produttivi quali parcheggi, verde e attrezzature
sportive, centri e servizi, mense e attrezzature varie è stabilita nella misura
minima del 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti.
Per gli impianti produttivi esistenti e confermati
nelle aree di riordino e completamento, se gli interventi ammessi non
giustificano autonome localizzazioni di attrezzature, il P.R.G. prevede
generalmente che le predette dotazioni concorrano alla formazione di aree destinate
a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale; in tal senso se ne
ammette la monetizzazione.
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche
funzionali ai nuovi impianti commerciali o completamento di quelli esistenti è
stabilita nella misura minima del 100% della superficie lorda di pavimento; di
tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
I vincoli e le prescrizioni attinenti dette aree sono
quelli di cui ai successivi articoli.
Per ogni attività, anche già in atto, dovranno
comunque essere rispettate le norme antinquinamento previste dalle vigenti
disposizioni di legge regionale o nazionale.