ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI

 

In queste aree oltre ai fabbricati strettamente necessari alla produzione industriale, artigianale e alla distribuzione commerciale sono consentite le attrezzature funzionali agli impianti, quali uffici, magazzini, parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense, attrezzature di approvvigionamento energetico, idrico, per la depurazione.

E’ anche ammessa la realizzazione dell’abitazione del titolare e del personale di custodia; la superficie destinata ad abitazione dovrà essere strettamente ragguagliata alle necessità abitative del titolare dell’azienda ed a quella di custodia e comunque non superiore a 200 mq di superficie utile.

 

Dette aree sì distinguono in AREE ALLO STATO DI FATTO e AREE di RIORDINO E/O COMPLETAMENTO.

 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche funzionali agli impianti produttivi quali parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi, mense e attrezzature varie è stabilita nella misura minima del 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti.

Per gli impianti produttivi esistenti e confermati nelle aree di riordino e completamento, se gli interventi ammessi non giustificano autonome localizzazioni di attrezzature, il P.R.G. prevede generalmente che le predette dotazioni concorrano alla formazione di aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale; in tal senso se ne ammette la monetizzazione.

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche funzionali ai nuovi impianti commerciali o completamento di quelli esistenti è stabilita nella misura minima del 100% della superficie lorda di pavimento; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

I vincoli e le prescrizioni attinenti dette aree sono quelli di cui ai successivi articoli.

Per ogni attività, anche già in atto, dovranno comunque essere rispettate le norme antinquinamento previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale o nazionale.