ART. 43 - AREE DI RIORDINO E COMPLETAMENTO (Ri. o C.) NUOVO IMPIANTO N.I.

 

Le  aree di RIORDINO e COMPLETAMENTO sono delimitate sulle TAVOLE DI PIANO del  P.R.G. ed individuate con l’apposita simbologia. A più completa specificazione sono aree di  Ri o C. le aree contraddistinte con i numeri romani dall’ I al XXX (esclusa la XIII) Le aree N.I.  sono individuate nelle tavole di piano e dalle tabelle di PRG

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:

Nelle aree di Ri. o C. le destinazioni d’uso in atto sono confermate.

Sono ammesse tutte le categorie di attrezzature funzionali agli impianti di produzione, quali  laboratori, magazzini, parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri sociali, mense,  attrezzature per la depurazione, nonché uffici e abitazioni del titolare dell’azienda e del  personale di custodia.

Sono consentiti gli impianti commerciali. Non sono ammessi supermercati alimentari e non  sono consentiti Grandi Magazzini.

ATTIVITA’ AMMESSE:

È ammessa la prosecuzione del tipo di attività produttiva in atto, nonché la realizzazione di  impianti che costituiscono “ampliamento orizzontale e/o verticale della produzione”  

Sono altresì’ ammesse nuove attività nonché la riconversione ad altri tipi di attività produttiva.

Per le attività seguenti dovrà essere compiuta approfondita indagine sulla consistenza delle falde acquifere al fine di dimostrare la sufficiente dotazione di acqua per le lavorazioni che si  intendono impiantare:

-acciaierie

-cartiere

-rayon-viscosa

-raffinazione dell’alluminio

-produzione e raffinazione dello zucchero

-fabbricazione di acetilene da metano e da virgini-nafta

-fabbricazione di etilene

-fabbricazione di gomme e fibre sintetiche

È sottoposta a parere del Comitato Comprensoriale la riconversione produttiva quando il  nuovo tipo di attività sia compreso tra i seguenti:

-fabbricazione di trattrici, autocarri, autovetture.

Non sono ammesse nell’area di cui al presente articolo le seguenti attività salvo che le misure  antinquinamento adottate siano giudicate adeguate dai competenti organi regionali contro  l’inquinamento:

-produzione e raffinazione dello zucchero

-lavorazioni di finissaggio, tintura e pretrattamenti

-industria conciaria

-fabbricazione macchine agricole per movimento terra e trivellatrici stradali

-fabbricazione trattrici, autocarri, autovetture

-chimica inorganica

-fabbricazione acetilene dal metano

-fabbricazione acetilene da virgin-nafta

-fabbricazione acetilene da carburo

-fabbricazione etilene

-fabbricazione fibre sintetiche

-fabbricazione rayon

-fabbricazione saponi

-fabbricazione nerofumo

-lavorazioni complementari petrolifere

-lavorazioni derivate dal metano 1 e 2

-fabbricazione di detersivi

-lavorazione derivato da cokeria

-lavorazioni derivati da virgin-nafta

-fabbricazioni anticrittogamici

-fabbricazione carta e cartone e carta di basso pregio

-lavorazione del tabacco

-torrefazione del caffè

-fabbricazioni di olii

-fabbricazione di conserve ittiche

-industria siderurgica tradizionale

-industria siderurgica con fonti elettrici

-raffinazione dell’acciaio

-fonderia di seconda fusione per usi propri e conto terzi

-lavorazione minerali non ferrosi primari

-fabbricazione semilavorati di piombo, zinco, rame e loro leghe

-fabbricazione cemento

-fabbricazione calce

-fabbricazione gesso

-fabbricazione prodotti ceramici per edilizia ed usi igienico sanitari;

-fabbricazione policarburanti

-fabbricazione farmaceutici

-fabbricazione pneumatici.

INTERVENTI AMMESSI:

a) Nelle aree di Ri, C ed N.I. gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria-A0 (art. 14 N.d.a.);

- restauro e risanamento

- conservativo-A2 (art. 16 N.d.a.);

- ristrutturazione-A3 (alt. 17N.d.a.);

-ricostruzione-A4 (art. 18  N.d.a.);-ampliamento-A6 (art. 20 N.d.a.);

-nuova costruzione-A7 (art. 21 N.d.a.).

I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli  specificati dai relativi artt. delle presenti N.d.a.  

b)- Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), p), t), u), v), dell’alt.51 della L.R. 56/77 e s.m.i.

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

1)Rapporto di copertura del lotto netto:

costruibile: come indicato negli appositi cartigli sulle TAVOLE DI PIANO

libera: come indicato negli appositi cartigli sulle TAVOLE DI PIANO

a verde: come indicato negli appositi cartigli sulle TAVOLE DI PIANO

2)Altezza massima: come indicato sugli appositi cartigli sulle TAVOLEDI PIANO; è consentita  una maggior altezza esclusivamente per comprovate necessità produttive.

3)Piani fuori terra: 2

4)Distanza minima inderogabile:

dalla strada: m 10,00 o a filo edilizio preesistente  dai confini: m 5,00  dai fabbricati: non minore dell’altezza del fabbricato antistante.

5)La superficie utile dell’abitazione del titolare dell’azienda e del personale di custodia, per  nuovi insediamenti non può superare i mq 200 ivi comprese le superfici esistenti

6)Per gli interventi A6, A7 sono da prevedere le seguenti attrezzature, ove necessarie:

-strade di collegamento e accessi strade statali o provinciali:

sezione utile non inferiore a m 8,00

Gli accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni dagli assi esistenti;

-strade interne di servizio: sezione utile non minore di m 6,00

-aree per parcheggi: 5% dell’area totale (in ogni caso 15 mq ogni 4 addetti con un minimo di  150 mq disponibili);

-aree per servizi: sono previste nella misura minima del 20 % delle superfici dei nuovi  insediamenti ivi comprese quelle delle riconversioni produttive.

Per ciascuna delle suddette aree produttive di RIORDINO E COMPLETAMENTO la dotazione  minima di superficie per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, quali parcheggi,  verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, deve  essere realizzata nelle quantità e modalità previste al punto 2° dell’art. 21 della L.R. 56/77 e  s.m.i.

7)Sono assoggettati a convenzionamento ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., da  effettuarsi secondo la convenzione di indirizzo assunta dal Consiglio Regionale con  deliberazione 1/2/79 n. 438 C.R. 872, gli interventi attraverso i quali:

-l’azienda che cede i propri immobili non attua né rilocalizzazioni e né ristrutturazioni;

-l’azienda che cedendo i propri immobili attua un programma di rilocalizzazione;

8)Il perimetro delle aree di cui al presente articolo deve essere piantumato con alberi sempre  verdi di alto fusto.

9) Il rapporto massimo di copertura è esteso all’intera superficie di proprietà, comprensiva di  aree a servizi, previa redazione di S.U.E. con cessione gratuita delle aree a servizi di cui  sopra. In tal caso tale rapporto massimo non potrà superare il 50% con proporzionale  riduzione delle superfici a verde e libera. Per le aree XIV e XXV il rilascio della concessione è  condizionato alla preventiva redazione di uno SUE che preveda la localizzazione delle aree di  servizio (non monetizzabili), la viabilità interna ed una relazione geologico-tecnica riferita in  particolar modo alla risoluzione dei problemi di natura idrogeologica (smaltimento acque  ristagnanti). Per le aree VIII, X, XXVII il rilascio della concessione è condizionato alla  preventiva redazione di una relazione geologica-tecnica.

 

Per le aree N.I. XXXIII in alternativa al PEC gli interventi di tipo A6 potranno essere  assoggettati a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art 28bis del DPR 380/01e  s.m.i. e dall'art. 49 della LR 56/77 e s.m.i. nel rispetto dei parametri di zona. La convenzione  oltre ai contenuti previsti dalla citata normativa dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti  Si prescrivono schermature (alberate, siepi, zone filtro) nel rispetto della L.R. n. 4 del  10/02/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e del Regolamento Regionale  recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10  feb-braio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei  regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n.  5/R.” (B.U. 22 settembre 2011, n. 38) - Testo integrato con modifiche regolamenti: 2/R 2013  (B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl. al n. 8) e 4/R 2015 (B.U. 9 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27).

Tali schermature dovranno limitare l’impatto visivo dei manufatti esistenti ed in progetto sui vari fronti,  al fine di promuovere la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, nel rimboschimento o imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del territori.

Detti interventi dovranno essere puntualmente descritti in idonei progetti da allegarsi all’istanza di permesso di costruire od alla  convenzione edilizia.

La convenzione dovrà prevedere il vincolo della destinazione d'uso e l'obbligo da parte del proponente di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le opere a verde il soggetto attuatore dovrà  impegnarsi ad assicurare le cure culturali fino all'affermazione della piantagione per un  periodo non inferiore a 5 anni. Al termine dei 5 anni il soggetto attuatore dovrà produrre al  Comune una Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei lavori, riferita alle cure culturali, firmata da professionista abilitato.

PARCHEGGI

· le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli dovranno essere realizzate sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l’inserimento paesaggistico;

 

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Le aree destinate a verde dovranno essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino

(Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonimus europaeus), ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina).

 

Per le aree a verde ed i mascheramenti, anziché la disposizione a filari semplici, si preferirà  la realizzazione di una macchia boschiva più estesa utilizzando comunque speci arboree che mantengano il fogliame anche durante la stagione invernale.

 

Non dovranno essere utilizzate, inoltre, le specie vegetali alloctone invasive inserite nell’aggiornamento delle Black-List approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 24-9076 del 27.05.2019.

 

INVARIANZA IDRAULICA

Si prescrive  di  verificare l’adeguatezza della rete di regimazione delle acque meteoriche, che dovranno essere preferibilmente raccolte e incanalate all’interno della linea fognaria delle acque bianche previo accordo con l’ente gestore oppure, qualora non sia perseguibile la prima opzione, convogliate in fossi esistenti. 

Le misure adottate per eliminare i deflussi delle acque piovane non dovranno comunque peggiorare la situazione delle aree adiacenti. Costituisce utile riferimento il manuale “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti: Buone pratiche per la progettazione edilizia”, approvato con d.g.r. n. 30-13616 del 22.03.2010 e pubblicato sul BUR n. 15 del 15.04.2010 alle sezioni “Permeabilità dei suoli” e “Acqua verde”.

 

TIPOLOGIE EDILIZIE [GB1] 

Per quanto attiene alle scelte tipologico-compositive, le nuove edificazioni e gli ampliamenti, dovranno essere realizzati secondo tipologie architettoniche e materiali coerenti con le strutture esistenti, al fine di garantire una corretta continuità edilizia.

Dovrà essere fatto riferimento esclusivamente a esempi della tradizione costruttiva locale connotati da qualità architettonica, evitando di reiterare le soluzioni tipologiche e/o i materiali dell’insediamento produttivo esistente che risultano poco coerenti rispetto al contesto, quali, a titolo esemplificativo, la monoliticità dei volumi fuori scala, l’utilizzo di elementi prefabbricati seriali e l’assenza di caratteri distintivi.

Ogni intervento trasformativo che possa per dimensione, elevazione forma colore, materiale e

collocazione incidere significativamente sulla visibilità leggibilità e riconoscibilità del paesaggio, deve essere accompagnato da uno studio di inserimento paesaggistico valutato  da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento.

Tali interventi dovranno essere realizzati secondo le tipologie architettoniche e materiali che garantiscono il

corretto inserimento nel contesto paesaggistico evitando l'impiego di materiali incongrui  come, per esempio, strutture prefabbricate seriali (metalliche in c.a., ecc.) lasciate a vista,  anche prevedendo eventuali interventi di adeguamento delle strutture esistenti non  pienamente compatibili. In assenza di uno studio specifico cromatico, per i materiali di finitura  ed i colori dovranno essere impiegate unicamente coloriture appartenenti alla gamma delle  terre. L'analisi delle soluzioni cromatiche inoltre dovrà essere estesa anche alle  pavimentazioni ed alle coperture. Per le indicazioni relative alla qualità edilizia dei manufatti si  possono assumere a riferimento gli esempi riportati nel manuale edito da REGIONE  PIEMONTE "indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti: Buone pratiche per la  progettazione edilizia approvato con D.G.R. n.30-13616 del 22/03/2010 -BUR del 15/04/2010 Per l'area NIXXXIII la superficie fondiaria massima e la superficie coperta massima sono  quelle riportate nella tabella di piano. La differenza tra la superficie Territoriale e la Superficie  Fondiaria, qualora non destinata a servizi o a viabilità pubblica, sarà considerata area priva di  capacità edificatoria da destinarsi, per esempio, a verde privato od a viabilità privata.

 

 


 [GB1]