ART. 45 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’

 

Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale, le aree destinate alla viabilità ed accessibilità.

I tracciati viari in progetto possono subire variazioni senza che le stesse richiedano adozione di variante al P.R.G. in vigore in sede di progettazione esecutiva all’interno dell’area che le fasce di rispetto delimitano, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

Nella realizzazione degli interventi che il P.R.G. e sue varianti prevedono, i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste.

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G a protezione dei nastri e degli incroci stradali.

Nelle aree agricole negli interventi di nuova edificazione devono essere rispettati gli arretramenti minimi previsti dal precedente articolo al punto 5).

Le fasce di rispetto di cui ai commi precedenti dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni conservate allo stato di natura o coltivate.

A titolo precario può essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante; potranno altresì’ essere ubicati impianti e infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto di energia, nonché le attrezzature di rete per l’erogazione dei servizi pubblici.

Gli edifici,  rurali, ad uso residenziale e non, esistenti all’interno delle fasce di rispetto veicolare possono essere autorizzati ad aumenti di volume nel rispetto delle densità fondiarie stabilite per le aree agricole e comunque in misura non eccedente il 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno in ogni caso avvenire sul lato opposto a quello della struttura viaria.

E’ altresì’ ammessa nelle fasce di rispetto veicolare l’esecuzione di recinzioni, che dovranno avere un arretramento minimo dal confine di proprietà della infrastruttura viaria di m 1,50 e dai percorsi pedonali di m 0,50; per gli ingressi carrai l’arretramento, sempre dal confine di proprietà dell’infrastruttura viaria, dovrà essere di m 3,00.

Nel recupero degli edifici rurali, per le operazioni di ricostruzione (A4), e ammissibile lo spostamento dell’edificio, all’interno del lotto, al di fuori delle fasce di rispetto stradale.

 

 

Per le opere che rientrano nella fascia di rispetto ferroviaria valgono i disposti del D.P.R. dell’11/7/1980 n. 753, eventuali deroghe, compatibili con le indicazioni del P.R.G. dovranno eventualmente richiedersi agli organi competenti come disposto dell’art. 5 della L. del 12/11/1968.