ART. 45 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’
Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale, le
aree destinate alla viabilità ed accessibilità.
I tracciati viari in progetto possono subire
variazioni senza che le stesse richiedano adozione di variante al P.R.G. in
vigore in sede di progettazione esecutiva all’interno dell’area che le fasce di
rispetto delimitano, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.
Nella realizzazione degli interventi che il P.R.G. e
sue varianti prevedono, i manufatti
viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali,
aree di arredo e alberate ove previste.
Non sono ammessi interventi di nuova costruzione nelle
fasce di rispetto individuate dal P.R.G a protezione dei nastri e degli incroci
stradali.
Nelle aree agricole negli interventi di nuova
edificazione devono essere rispettati gli arretramenti minimi previsti dal
precedente articolo al punto 5).
Le fasce di rispetto di cui ai commi precedenti
dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni conservate allo stato di
natura o coltivate.
A titolo precario può essere concessa la costruzione
di impianti per la distribuzione del carburante; potranno altresì’ essere
ubicati impianti e infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto di
energia, nonché le attrezzature di rete per l’erogazione dei servizi pubblici.
Gli edifici,
rurali, ad uso residenziale e non, esistenti all’interno delle fasce di
rispetto veicolare possono essere autorizzati ad aumenti di volume nel rispetto
delle densità fondiarie stabilite per le aree agricole e comunque in misura non
eccedente il 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche;
gli ampliamenti dovranno in ogni caso avvenire sul lato opposto a quello della
struttura viaria.
E’ altresì’ ammessa nelle fasce di rispetto veicolare
l’esecuzione di recinzioni, che dovranno avere un arretramento minimo dal
confine di proprietà della infrastruttura viaria di m 1,50 e dai percorsi
pedonali di m 0,50; per gli ingressi carrai l’arretramento, sempre dal confine di
proprietà dell’infrastruttura viaria, dovrà essere di m 3,00.
Nel recupero degli edifici rurali, per le operazioni
di ricostruzione (A4), e ammissibile lo spostamento dell’edificio, all’interno
del lotto, al di fuori delle fasce di rispetto stradale.
Per le opere che rientrano nella fascia di rispetto
ferroviaria valgono i disposti del D.P.R. dell’11/7/1980 n. 753, eventuali
deroghe, compatibili con le indicazioni del P.R.G. dovranno eventualmente
richiedersi agli organi competenti come disposto dell’art. 5 della
L. del 12/11/1968.