ART. 46 - AREE DI RISPETTO

 

Il P.R.G. individua le aree di rispetto cimiteriale, in esse è vietata l’edificazione se non per ampliamento del cimitero, in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del R.D. n. 1880/42,o per la realizzazione di attrezzature pubbliche nelle aree che il P.R.G. e sue varianti indicano con destinazione a verde pubblico.

E’ ammesso un utilizzo delle fasce di rispetto diverso da quello agricolo esclusivamente in attuazione di previsioni di viabilità e per la formazione di aree verdi attrezzate secondo le previsioni del P.R.G.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (A0), restauro e risanamento conservativo (A2), e ristrutturazione edilizia, senza incrementi di volume.

Il P.R.G.C. individua le aree di rispetto dei due siti cimiteriali esistenti nel territorio comunale, al loro interno valgono i disposti dell’art. 27 della L.R. n.56/77 che vengono di seguito riportati:

E’ fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater. 6 bis

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area. 6 quater.

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all’impianto cimiteriale; all’interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l’ampliamento funzionale all’utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda. 6quinquies.

La procedura di cui al comma 6bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all’approvazione dell’apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.

Nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l’industria del legno; dette aree sono inedificabili, salvo per i manufatti necessari alla funzionalità dell’impianto.

Tali fasce di rispetto, ove non individuate dal P.R.G. e per eventuali nuovi impianti oggi non prevedibili, sono stabilite nei seguenti valori minimi:

- per gli impianti di depurazione                            m .                100.00
- per le pubbliche discariche                                  m               1.000.00
- per le opere di presa degli acquedotti                m                  200.00

Nei confronti di elettrodotti sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime dalla proiezione della linea del suolo:

- m 25 per parte, per impianti da 50 a 380 KV

- m 50 per parte, per impianti da oltre 380 KV

In esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non per impianti funzionali alle linee, nè la coltivazione arborea.

Lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali e dei laghi artificiali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita di almeno:

1) 100 m per fiumi, torrenti e canali non arginati;

2)  25 m dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi torrenti e  canali arginati.

Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti e comunque nell’ambito delle aree del presente P.R.G., se difesi con adeguate opere di protezione.

I fiumi, i torrenti ed i canali si intendono arginati se a 50 m. a monte e a valle della costruzione in progetto vi è un’arginatura la cui quota minima è superiore a quella di massima piena, considerata negli ultimi 10 anni.

Gli eventuali piani cantinati previsti, dovranno essere protetti da una adeguata impermeabilizzazione che dovrà essere evidenziata in sede progettuale da specifici elaborati tecnici.

Le fasce di rispetto ferroviario dovranno avere una profondità dalla più vicina rotaia non inferiore a m. 30, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 753/80.

Le fasce di rispetto dei nuovi insediamenti produttivi rispetto ad aree inedificabili pubbliche o private è di m. 14, rispetto agli edifici esistenti di m. 20.