ART. 47 - AREE A VERDE PRIVATO

 

   Tali aree dovranno essere mantenute allo stato attuale in maniera decorosa.

   Sono consentite solo quelle operazioni che maggiormente possano valorizzare l’ambiente come la sistemazione a giardino od a parco degli attuali orti e vigne; sarà consentito l’inserimento di opere costituenti pertinenze quali attrezzature private sportive come piscine, campi da tennis, bocce, ecc.

   Per tutti gli interventi ammessi sarà necessario presentare appositi progetti che illustrino chiaramente, attraverso piante, sezioni e planimetrie quotate la futura sistemazione. Sono da privilegiare le misure atte a conservare gli elementi strutturali del territorio agrario, altimetria del terreno, pendii, elementi vegetazionali  (9)

   In ogni caso è vietato l’abbattimento di alberi di alto fusto, quali ippocastani, pini, abeti, querce, ecc.

Nelle nuove sistemazioni si dovranno preferire le piantumazioni di alberi nostrali.

   I terreni siti al di fuori delle aree residenziali perimetrate potranno essere utilizzati con indici relativi alla coltivazione in atto per la costruzione di residenze agricole come ai dispositivi dell’art. 44.