ART. 48 - CONCESSIONE PER DISCARICHE E REINTERRI PER
ATTI VITA’ ESTRATTIVE
L’esercizio delle attività estrattive è consentito nel
rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.
La concessione del Sindaco, previa verifica di
compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciato solo
all’avente titolo munito dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale del
settore.
L’accesso alle zone sopradette dovrà avvenire su
strade di proprietà del concedente o demaniali senza transitare su quelle
comunali o vicinali.
La concessione del Comune per la formazione di
rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l’apertura di nuove discariche, da
ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto
dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio
idrogeologico, di assenza di pericolo per l’inquinamento delle acque
superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
I contributi per le concessioni relative agli
interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell’art.
10, 1° comma, della L. n. 10/77, tenendo conto dei costi delle opere di accesso
e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l’esercizio di queste
attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse
alterato.
Per quanto non espressamente previsto, valgono i
disposti di cui all’art. 55 e 91 quater della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme delle
leggi di settore.