ART. 48 - CONCESSIONE PER DISCARICHE E REINTERRI PER ATTI VITA’ ESTRATTIVE

 

L’esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.

La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciato solo all’avente titolo munito dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore.

L’accesso alle zone sopradette dovrà avvenire su strade di proprietà del concedente o demaniali senza transitare su quelle comunali o vicinali.

La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l’apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico, di assenza di pericolo per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.

I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell’art. 10, 1° comma, della L. n. 10/77, tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l’esercizio di queste attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato.

Per quanto non espressamente previsto, valgono i disposti di cui all’art. 55 e 91 quater della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme delle leggi di settore.