ART. 49 - AREE PER IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI
Le aree per gli IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI sono
delimitate sulle TAVOLE DI PIANO con l’apposita simbologia.
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:
In tali aree sono consentiti gli interventi attinenti
le attività sportive all’aperto e al chiuso, nonché le destinazioni connesse
come spogliatoi, sede di associazioni, uffici e luoghi di ristoro.
E’ ammessa l’abitazione del custode nella misura
massima di 150 mq di superficie utile.
INTERVENTI AMMESSI:
a) Nelle aree di IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI, interventi
ammessi sono:
- manutenzione
ordinaria e straordinaria - A0
(art. 14 N.d.a.)
- nuova costruzione -
A7 (art. 21 N.d.a.)
I contenuti, le prescrizioni e le modalità di
attuazione dei singoli interventi sono quelli specificati dai relativi articoli
delle presenti N.d.a.
b) Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
g), p), t), u), v) dell’art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
1) Rapporto di copertura del lotto netto:
- costruibile 35%
- libera 30%
- a verde 35%
2)
Altezza massima:
3) Piani fuori terra: 2
4) Distanze minime inderogabili:
dalla strada:
m 10,00
dai confini:
m 5,00
dai
fabbricati: non minore dell’altezza del fabbricato antistante.
Il rilascio
dell’autorizzazione o della concessione è subordinato al soddisfacimento delle
indicazioni contenute nell’A.T. 2b.0 RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA in particolare
se l’edificio o l’area oggetto dell’intervento rientrano nel perimetro delle
aree a moderata ed elevata pericolosità geomorfologica, devono essere osservate
le prescrizioni dell’art. 23 delle presenti N.d.A.