ART. 5 -     STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

Il P.R.G. si attua:

a)con intervento diretto, attraverso il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia;

b)con S.U.E. la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione edilizia.

I S.U.E. sono esclusivamente quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), dell’art. 32 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

L’operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e degli strumenti di attuazione dello stesso può essere definita da un P.P.A. i cui contenuti ed elaborati sono quelli di cui alla L.R. n. 56/77 e s.m.i.

L’individuazione da parte del P.P.A. delle aree a servizio sociale non può essere episodico, ma deve essere analizzato all’attuazione dell’intera infrastruttura specificamente prevista nell’area di validità dello stesso.

 

In sede di attuazione del P.R.G. e dei relativi S.U.E. e dell’eventuale P.P.A., il Comune può procedere alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei Piani vigenti, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

Le procedure di formazione dei comparti sono quelle di cui all’art. 46 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.