ART. 5 - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL
P.R.G.
Il P.R.G. si
attua:
a)con intervento diretto, attraverso il rilascio di concessione o di
autorizzazione edilizia;
b)con S.U.E. la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione
edilizia.
I S.U.E. sono
esclusivamente quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), dell’art. 32 della L.R. n. 56/77
e s.m.i.
L’operatività
nel tempo e nello spazio del P.R.G. e degli strumenti di attuazione dello
stesso può essere definita da un
P.P.A. i cui contenuti ed elaborati sono quelli di cui alla L.R. n. 56/77 e s.m.i.
L’individuazione
da parte del P.P.A. delle aree a servizio sociale non può essere episodico, ma
deve essere analizzato all’attuazione dell’intera infrastruttura specificamente
prevista nell’area di validità dello stesso.
In sede di
attuazione del P.R.G. e dei relativi S.U.E. e dell’eventuale P.P.A., il Comune
può procedere alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e
di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da
trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei
Piani vigenti, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i
proprietari interessati.
Le procedure di
formazione dei comparti sono quelle di cui all’art. 46 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.