ART. 50 - DEROGHE

 

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla distanza prescritta dai confini e dai cigli stradali, alle fasce di rispetto, alle altezze e al numero di piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie.

E’ ammesso rilascio di concessioni in deroga alle prescrizioni del presente P.R.G.C., limitatamente al caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

I poteri di deroga di cui ai precedenti commi sono esercitati con l’osservanza dell’art. 3 della L. n. 1357/55; l’autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.