ART. 50 - DEROGHE
Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente
per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla distanza
prescritta dai confini e dai cigli stradali, alle fasce di rispetto, alle
altezze e al numero di piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie.
E’ ammesso rilascio di concessioni in deroga alle
prescrizioni del presente P.R.G.C., limitatamente al caso di opere pubbliche o
di interesse pubblico.
I poteri di deroga di cui ai precedenti commi sono
esercitati con l’osservanza dell’art. 3 della L. n. 1357/55; l’autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione
del Consiglio Comunale.