ART. 51 - NORME
IN CONTRASTO CON IL P.R.G.
Ogni norma che risulti in contrasto con gli eleborati di P.R.G. o che dia adito a controverse
interpretazioni, è sostituita da quanto stabilito dal P.R.G, fatti salvi i
disposti delle leggi regionali e statali in materia di salvaguardia.