ART. 53 - ABITABILITA’ - ALTEZZA MINIMA DI VANI
RESIDENZIALI
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si prevede la
modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli interventi di
nuova costruzione, l’altezza minima tra pavimento e soffitto nei vani, è stabilita
in m 2,70, diminuita a 2,50 , media,
nelle mansarde.