ART. 53 - ABITABILITA’ - ALTEZZA MINIMA DI VANI RESIDENZIALI

 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si prevede la modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli interventi di nuova costruzione, l’altezza minima tra pavimento e soffitto nei vani, è stabilita in m 2,70, diminuita a 2,50 , media, nelle mansarde.