ART.56 - IMPIANTI ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA
Per gli impianti artigianali residenti e localizzati
in area agricola č consentito un aumento della superficie coperta pari al 50% dell’esistente fino ad un massimo
totale di 500 mq di superficie utile nel rispetto dei disposti di cui all’art.
43 delle presenti N.d.a.