ART.56 - IMPIANTI ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA

 

Per gli impianti artigianali residenti e localizzati in area agricola č consentito un aumento della superficie coperta pari al 50% dell’esistente fino ad un massimo totale di 500 mq di superficie utile nel rispetto dei disposti di cui all’art. 43 delle presenti N.d.a.