ART.  57 - ALLEVAMENTI

 

Per gli allevamenti di animali non di aziende agricole a carattere familiare, la distanza minima radiale dalle aree residenziali defineite dal presente P.R.G., dovrà essere di 150 m.

Per quanto riguarda le precauzioni ecologiche che vanno assunte per la salvaguardia dell’ambiente nei casi degli allevamenti di cui sopra, bisognerà fare specifico riferimento ai disposti ex artt. 216 e 217 del T.U. delle L.S. 1264/34 e successivi aggiornamenti.