ART. 57 - ALLEVAMENTI
Per gli allevamenti di animali non di aziende agricole
a carattere familiare, la distanza minima radiale dalle aree residenziali defineite dal presente P.R.G., dovrà essere di
Per quanto riguarda le precauzioni ecologiche che vanno
assunte per la salvaguardia dell’ambiente nei casi degli allevamenti di cui
sopra, bisognerà fare specifico riferimento ai disposti ex artt. 216 e 217 del
T.U. delle L.S. 1264/34 e successivi aggiornamenti.