ART. 58 bis - COSTRUZIONE Dl LOCALI PER RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI

 

Nelle aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 45 e 46 delle presenti N.d.a. i proprietari di appezzamenti di terreno coltivato costituenti un unico corpo di una superficie minima di 1.000 mq possono costruire un unico locale, vincolato con atto pubblico revocabile soltanto dal Comune, al sopraccitato terreno per il ricovero attrezzi agricoli, avente le seguenti caratteristiche:

 

dimensioni massime: sup. coperta: 25.00 mq, con pianta di forma elementare, rettangolo o quadrato

 

altezza massima:  2.20 m misurati dal piano di calpestio all’imposta del tetto; non sono comunque ammesse solette di soffitto e il solido emergente dal terreno non può comunque superare l’altezza massima di m 3.00 dal piano naturale del terreno al culmine del tetto; il manto di copertura deve essere realizzato in coppi canale.

 

distanze minime: quelle dell’art. 44 delle presenti N.d.a.; non sono comunque ammesse, per strutture in oggetto, edificazioni in aderenza

 

aperture:  sono solo consentite due aperture: un portone con una larghezza massima di 2.50 m ed una finestra con dimensioni massime di base 1,00 m. per altezza 1,50 m. e comunque secondo questo rapporto di proporzione (10)

 

materiali:  la muratura di tamponamento sarà in mattoni pieni vecchi o fatti a mano tipo R.D.B. o intonacata, la copertura di coppi piemontesi vecchi dovrà poggiare su una orditura di travi in legno; tutti i serramenti dovranno essere in legno tinta naturale o verniciato.