ART. 6 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

 

A norma dell’art. 1 della L. n. 10/77 e dell’art. 48 della L.R. n. 56/77, il proprietario o l’avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l’autorizzazione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, per l’utilizzazione delle risorse naturali, e per la manutenzione degli immobili, con le esclusioni di cui al successivo 2° comma.

In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere:

a)            nuova costruzione e ampliamento, sopraelevazione di edifici

b)            ristrutturazione di edifici

c)variazione della destinazione d’uso delle costruzioni;

d)            collocamento, modificazione, costruzione e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi, edicole, stazioni di servizio, recinzioni e altri manufatti;

e)            sistemazione di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi ed altre attrezzature all’aperto;

f)      apertura di strade, costruzioni di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili, ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e di rete;

g)            costruzione di vani nel sottosuolo;

h)           collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature e di impianti diversi da quelli di cui alla lettera g) del seguente comma e a) del 14 C.;

i)       apertura e ampliamento di cave e torbiere; sfruttamento di falde acquifere minerali e termali;

l)          costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio, diverse da quelle        

            di cui alla lettera a) del comma seguente;

m)       costruzioni temporanee e campeggi;

n)        ogni altra opera e interventi non richiamati ai seguenti commi.

 

Sono soggette   ad autorizzazione del Sindaco:

a)  l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci in genere,  baracche e tettoie destinate ad usi diversi dall’abitazione;

b)  le tinteggiature esterne degli edifici, la formazione e la sostituzione di intonaci e rivestimenti esterni, per immobili ricadenti in zone di recupero urbanistico ed edilizio;

c)  il taglio dei boschi, l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale;

d)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

e)  la sosta continuativa e non di case mobili, di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento e l’attendamento in aree non destinate a campeggio;

f)   collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli, materiali;

g)  opere costituenti pertinenze al servizio di edifici già esistenti;

 

h) manutenzione straordinaria e restauro e risanamento degli edifici;

i)   demolizioni parziali e totali di edifici e manufatti;

l)  scavi e movimenti di terra a carattere permanente, discariche e reintegri.

 

Non sono soggette a concessione ad autorizzazione le seguenti opere:

 

a)  le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi agricoli, non comprese nel precedente 2° comma;

b)  le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, ivi comprese le opere necessarie all’allacciamento degli immobili ai pubblici servizi;

c)  le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco, fatto salvo ogni successivo adempimento necessario;

d)  la costruzione di baracche nell’area di cantiere nel corso di costruzione di edifici.