ART. 6 -
CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
A norma
dell’art. 1 della L. n. 10/77 e dell’art. 48 della L.R. n. 56/77, il proprietario o l’avente titolo deve
chiedere al Sindaco la concessione o l’autorizzazione di qualsiasi attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per
i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, per l’utilizzazione delle
risorse naturali, e per la manutenzione degli immobili, con le esclusioni di
cui al successivo 2° comma.
In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere:
a)
nuova costruzione e ampliamento, sopraelevazione di
edifici
b)
ristrutturazione di edifici
c)variazione della destinazione d’uso delle costruzioni;
d)
collocamento, modificazione, costruzione e rimozione
di fontane, monumenti, tombe, chioschi, edicole, stazioni di servizio,
recinzioni e altri manufatti;
e)
sistemazione di aree aperte al pubblico per la
realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi ed altre attrezzature
all’aperto;
f) apertura di strade, costruzioni
di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili, ed
esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e di
rete;
g)
costruzione di vani nel sottosuolo;
h)
collocamento, modificazione o rimozione di
apparecchiature e di impianti diversi da quelli di cui alla lettera g) del
seguente comma e a) del
i) apertura e ampliamento di cave e
torbiere; sfruttamento di falde acquifere minerali e termali;
l) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio, diverse da quelle
di
cui alla lettera a) del comma seguente;
m) costruzioni temporanee e
campeggi;
n)
ogni altra
opera e interventi non richiamati ai seguenti commi.
Sono soggette
ad autorizzazione del Sindaco:
a) l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli
di rifiuti relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo aperto
di veicoli e merci in genere, baracche e
tettoie destinate ad usi diversi dall’abitazione;
b) le tinteggiature esterne degli edifici, la formazione e la sostituzione di
intonaci e rivestimenti esterni, per immobili ricadenti in zone di recupero
urbanistico ed edilizio;
c) il taglio dei boschi, l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che
abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale;
d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
e) la sosta continuativa e non di case mobili, di veicoli e rimorchi
attrezzati per il pernottamento e l’attendamento in aree non destinate a
campeggio;
f) collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe,
decorazioni, addobbi esterni, cartelli, materiali;
g) opere costituenti pertinenze al servizio di edifici già esistenti;
h) manutenzione straordinaria e restauro e risanamento degli edifici;
i) demolizioni parziali e totali di edifici e manufatti;
l) scavi e movimenti di terra a carattere
permanente, discariche e reintegri.
Non sono soggette a concessione nè ad
autorizzazione le seguenti opere:
a) le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi agricoli, non
comprese nel precedente 2° comma;
b) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, ivi comprese le opere
necessarie all’allacciamento degli immobili ai pubblici servizi;
c) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco,
fatto salvo ogni successivo adempimento necessario;
d) la costruzione di baracche nell’area di cantiere nel corso di costruzione
di edifici.