ART. 61 - AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO LOCALE (6)

 

          In ottemperanza alle disposizioni del Piano Territoriale Provinciale (art. 14 - SISTEMA DELLE QUINTE DEI RILIEVI COLLINARI), sulla tavola 4 del P.R.G.C. sono localizzate le aree di interesse paesaggistico locale, nella fattispecie le quinte di rilievi collinari. Le suddette costituiscono uno dei sistemi di paesaggio – definiti “invarianti strutturali del paesaggio” - e sono individuate in base alle caratteristiche morfologiche e geografiche del territorio quali:

-        la presenza storica di un’attività agricola specializzata con una forte caratterizzazione paesaggistica;

-        scorci e coni visuali ai fini della percezione dei caratteri emergenti del paesaggio.

          Le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:

-        valorizzare l’identità paesaggistica del territorio comunale garantendo il mantenimento delle invarianti strutturali di paesaggio costituite dalle quinte di rilievi collinari;

-        salvaguardare alcuni scorci e coni visuali ai fini della percezione dei caratteri emergenti del paesaggio;

-        riqualificare la percezione del paesaggio rispetto alle principali vie di comunicazione di fondovalle e di crinale e ad elementi puntuali di valore architettonico, artistico o paesaggistico-storico;

-        indirizzare tutti gli interventi edilizi, in dette aree, al perseguimento degli obiettivi precedenti.

 

Prescrizioni operative

 

          In dette aree,a prescindere dalla zona urbanistica di appartenenza, per tutte le operazioni edilizie (interventi sull’esistente, ampliamenti e sopraelevazioni, nuove realizzazioni di costruzioni, manufatti o pertinenze, sovrastrutture tecniche), saranno da rispettare le prescrizioni di cui a seguito.

 

1 Parametri edilizi

 

          Altezza massima misurata dal piano di campagna al punto massimo della sagoma della struttura o della sovrastruttura, anche di natura tecnica, m. 7,50.

          Detto limite inderogabile, nelle zone in questione, prevale sui disposti di cui all’art. 10 precedente e del regolamento edilizio.

 

2 Caratteristiche costruttive

 

          I materiali edilizi utilizzati per gli interventi, dovranno essere conformi a quelli tipici locali. In particolare si richiamano le norme contenute nel precedente articolo 54.

          Qualora, per motivate esigenze tecniche, i progetti si dovessero discostare dalla caratteristiche costruttive ed estetiche di cui al presente punto, il responsabile comunale potrà chiedere il preventivo parere vincolante della Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali di cui all’articolo 91 Bis della L.R. 5-12-1977, n° 56 e successive modifiche e integrazioni.