ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

 

Con esclusione dei casi di gratuità previsti dall’art. 9 L. n. 10/77, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

L’entità dei contributi di cui al presente comma e le modalità della loro applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti degli artt. 5, 6, 10 L. n. 10/77.

In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi o per le opere di cui all’art. 10 della L. 10/77 e può essere ridotto in proporzione alle opere che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente.

Le opere di urbanizzazione eseguite dai concessionari sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo; gli oneri per la loro esecuzione sono conteggiati a norma del precedente 3° comma, ai fini della riduzione del solo corrispettivo della incidenza delle opere di urbanizzazione primaria, nella misura massima del 70%.

La corresponsione del contributo di cui al 1° comma non costituisce titolo sostitutivo dell’esistenza delle urbanizzazioni.

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:

a)  sistema viario pedonale e/o veicolare, per il collegamento e l’accesso agli edifici; spazi di sosta e di parcheggio;

b)  impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall’insediamento;

c)  impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario.

d)  rete fognaria ed impianto di depurazione delle acque reflue.

 

Nelle aree urbanizzate o di cui il P.R.G. prevede l’urbanizzazione, gli immobili, oggetto di concessione di nuova costruzione, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio nella misura stabilita dalle “PRESCRIZIONI SPECIFICHE” di area, ed essere allacciati agli impianti di cui alle lettere b) e c) esistenti o in progetto.