ART. 9 -
PARAMETRI URBANISTICI
a) - SUPERFICIE
TERRITORIALE
Si intende per
“superficie territoriale” un “quantum” di terreni delimitato come area
omogenea, ai sensi del D.M. n. 1444/68, caratterizzato da un specifica
destinazione e comprensivo di tutti gli spazi pubblici esistenti e previsti
nello stesso ambito da uno strumento urbanistico, indipendentemente dal
proprietario dei medesimi.
La superficie è
computata all’asse delle strade che eventulmente
delimitano la stessa zona omogenea.
b) - SUPERFICIE
CATASTALE DI PROPRIETA’
Si intende per
“superficie catastale di proprietà” l’insieme delle aree censite a catasto di
cui l’intestatario può godere e disporre entro i limiti della vigente
legislazione.
Detta
superficie deve essere intesa al lordo degli spazi pubblici, inclusi quelli per
la viabilità, sulla stessa previsti sempre dallo strumento urbanistico, purché
tali aree non risultino già alienate in applicazione della L. n. 865/71 o
mediante volontaria dismissione.
c) - SUPERFICIE
FONDIARIA
Si intende per
“superficie fondiaria” la porzione di lotto ricadente in una stessa area
territoriale omogenea che è suscettibile di impiego edificatorio da parte del
privato.
Essa si ottiene
deducendo dall’area totale della superficie catastale di proprietà gli spazi
destinati a servizi e a viabilità pubblica dal P.R.G. o dallo S.U.E. o ancora
in fase di concessione singola.
In particolare
il sedime di una strada privata, al servizio del lotto, dovrà essere scomputato
nel calcolo della superficie fondiaria, qualora la stessa comporti un pubblico
transito o l’eventuale dismissione, e comunque per tutto il tratto che si snoda
in aderenza a mappali di altra proprietà o comunque non oggetto delle
concessioni in esame.
d) - DENSITA’ DI
FABBRICAZIONE
Per “densità di
fabbricazione” si intende il rapporto tra un volume e la superficie alla quale
esso è attribuito, ovvero il rapporto tra una superficie utile di calpestio e
la superficie alla quale essa è attribuita.
La “densità di
fabbricazione” corrisponde alla “densità fondiaria” quando il rapporto è fra la
cubatura, o la superficie utile di calpestio, attribuita ad un determinato
lotto e la superficie netta dello stesso lotto.
Corrisponde
invece alla “densità territoriale” quando si istituisce il rapporto fra la
cubatura complessiva o la superficie utile di calpestio complessiva prevista in
una operazione di intervento e la superficie complessiva sulla quale tale
operazione agisce, superficie cioè comprensiva delle aree edificabili, di
quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade
e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce di arretramento di
pertinenza delle strade stesse, escludendo però aree di cui all’art. 22 della
L.R. 56/77 e s.m.i.
e) - INDICI DI
DENSITA’ E LORO USO
Si intende per
“indice di densità”, il rapporto, espresso in mc/mq ovvero mq/mq, tra la
massima capacità edificatoria prevista in relazione alla superficie
territoriale, catastale e fondiaria considerata.
Corrispondentemente
si parlerà di indice dì densità “territoriale”, “catastale” o “fondiaria”,
disciplinandone l’applicabilità come segue:
1) indice di
densità edilizia “territoriale” viene applicato sulla superficie territoriale
esclusivamente per interventi di iniziativa comunale: verifica dello strumento
urbanistico, piani particolareggiati, ecc.
2) l’indice di
densità edilizia “catastale” viene applicato sulla superficie catastale di
proprietà, o comunque interessata dal processo pianificatorio
nel caso di P.E.C.
In tal caso
tuttavia si dovrà procedere alla verifica della densità edilizia fondiaria sul
lotto netto di proprietà che non dovrà essere superiore a 3 mc/mq.
3) l’indice di
densità edilizia “fondiario” viene applicato nel caso di concessione singola
sul lotto in proprietà.