ART. 9 - PARAMETRI URBANISTICI

 

a)  - SUPERFICIE TERRITORIALE

Si intende per “superficie territoriale” un “quantum” di terreni delimitato come area omogenea, ai sensi del D.M. n. 1444/68, caratterizzato da un specifica destinazione e comprensivo di tutti gli spazi pubblici esistenti e previsti nello stesso ambito da uno strumento urbanistico, indipendentemente dal proprietario dei medesimi.

La superficie è computata all’asse delle strade che eventulmente delimitano la stessa zona omogenea.

b)  - SUPERFICIE CATASTALE DI PROPRIETA’

Si intende per “superficie catastale di proprietà” l’insieme delle aree censite a catasto di cui l’intestatario può godere e disporre entro i limiti della vigente legislazione.   

Detta superficie deve essere intesa al lordo degli spazi pubblici, inclusi quelli per la viabilità, sulla stessa previsti sempre dallo strumento urbanistico, purché tali aree non risultino già alienate in applicazione della L. n. 865/71 o mediante volontaria dismissione.

c) -     SUPERFICIE FONDIARIA

Si intende per “superficie fondiaria” la porzione di lotto ricadente in una stessa area territoriale omogenea che è suscettibile di impiego edificatorio da parte del privato.

Essa si ottiene deducendo dall’area totale della superficie catastale di proprietà gli spazi destinati a servizi e a viabilità pubblica dal P.R.G. o dallo S.U.E. o ancora in fase di concessione singola.

In particolare il sedime di una strada privata, al servizio del lotto, dovrà essere scomputato nel calcolo della superficie fondiaria, qualora la stessa comporti un pubblico transito o l’eventuale dismissione, e comunque per tutto il tratto che si snoda in aderenza a mappali di altra proprietà o comunque non oggetto delle concessioni in esame.

d)  - DENSITA’ DI FABBRICAZIONE

Per “densità di fabbricazione” si intende il rapporto tra un volume e la superficie alla quale esso è attribuito, ovvero il rapporto tra una superficie utile di calpestio e la superficie alla quale essa è attribuita.

La “densità di fabbricazione” corrisponde alla “densità fondiaria” quando il rapporto è fra la cubatura, o la superficie utile di calpestio, attribuita ad un determinato lotto e la superficie netta dello stesso lotto.

 

Corrisponde invece alla “densità territoriale” quando si istituisce il rapporto fra la cubatura complessiva o la superficie utile di calpestio complessiva prevista in una operazione di intervento e la superficie complessiva sulla quale tale operazione agisce, superficie cioè comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce di arretramento di pertinenza delle strade stesse, escludendo però aree di cui all’art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.

e)  - INDICI DI DENSITA’ E LORO USO

Si intende per “indice di densità”, il rapporto, espresso in mc/mq ovvero mq/mq, tra la massima capacità edificatoria prevista in relazione alla superficie territoriale, catastale e fondiaria considerata.

Corrispondentemente si parlerà di indice dì densità “territoriale”, “catastale” o “fondiaria”, disciplinandone l’applicabilità come segue:

1)  indice di densità edilizia “territoriale” viene applicato sulla superficie territoriale esclusivamente per interventi di iniziativa comunale: verifica dello strumento urbanistico, piani particolareggiati, ecc.

2)  l’indice di densità edilizia “catastale” viene applicato sulla superficie catastale di proprietà, o comunque interessata dal processo pianificatorio nel caso di P.E.C.

In tal caso tuttavia si dovrà procedere alla verifica della densità edilizia fondiaria sul lotto netto di proprietà che non dovrà essere superiore a 3 mc/mq.

3)  l’indice di densità edilizia “fondiario” viene applicato nel caso di concessione singola sul lotto in proprietà.