COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Regione Piemonte                                   Provincia di Alessandria

 

RIMALDA

Regione Piemonte                                                                               Provincia di Alessandria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

EDILIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ADOTTATO

            dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13   in data 30/06/2003

            INTEGRATO

            dal Consiglio Comunale con deliberazione n.09 in data 25/03/2004

            MODIFICATO

            dal Consiglio Comunale con deliberazione n.35 in data 29/09/2005

 

           

 

 

 

            Il Sindaco                                                                    Il Segretario

 

 

 

 

 

 

 

studio LAGA –via S.Antonio n.39 – OVADA (AL)

p.iva e c.f. 0043044 006 5 – telef. 0143-86177/8

 

 


I N D I C E

 

 

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1:         oggetto del regolamento edilizio (r.e.)          pag.         6

 

            2:       formazione della commissione edilizia                       7

 

            3:       attribuzioni della commissione edilizia                     8

 

            4:       funzionamento della commissione edilizia               8

 

 

 

 

 

 

TITOLO II: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

 

 

Articolo 5:         certificato urbanistico (c.u.)                               pag.       10

 

            6:       certificato di destinazione urbanistica (c.d.u.)                  10

 

            7:       domanda di permesso di costruire  e progetto

                        municipale                                                                                 11

 

            8:       rilascio di permesso di costruire                                   13

 

            9:       diniego di permesso di costruire                                     14

 

          10:       comunicazione dell’inizio dei lavori                           14

 

          11:       voltura di permesso di costruire                                  15

 

          12:       comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del

                        certificato di agibilita’                                                      15

 

 

 

 

 

TITOLO III: PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

 

 

Articolo 13:       altezza dei fronti della costruzione (Hf)     pag.       16

 

          14:       altezza della costruzione (h)                                         17

 

          15:       numero dei piani della costruzione (Np)                     17

 

          16:       distanza tra le costruzioni (d), della costruzione dal

                        confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale

                        (Ds)                                                                                                 17

 

          17:       superficie coperta della costruzione (Sc)                 18

 

          18:       superficie utile lorda della costruzione (sul)                   18

 

          19:       superficie utile netta della costruzione (sun)                   19

 

          20:       volume della costruzione (v)                                          19

 

          21:       superficie fondiaria (sf)                                                      20

 

          22:       superficie territoriale (st)                                                20

 

          23:       rapporto di copertura (rc)                                               20

 

          24:       indice di utilizzazione fondiaria (uf)                           20

 

          25:       indice di utilizzazione fondiaria (ut)                           21

 

          26:       indice di densita’ edilizia fondiaria (if)                       21

 

          27:       indice di densita’ edilizia territoriale (it)                21

 

          27 bis:   disposizione transitoria                                                     21

 

 

 

 

 

TITOLO IV: INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

 

 

Articolo 28:       salubrita’ del terreno e della costruzione          pag.         22

 

             29:     allineamenti                                                                            23

 

             30:     salvaguardia e formazione del verde                        23

 

             31:     requisiti delle costruzioni                                               24

 

             32:     insedimento ambientale delle costruzioni               24

 

             33:     decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree

                        private                                                                                        25

 

             34:     interventi urgenti                                                                 26

 

             35:     decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro

                        occupazione                                                                             27

 

TITOLO V: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

 

 

Articolo 36:       altezza interna dei locali abitativi                pag.       28

 

             37:     antenne                                                                                      29

 

             38:     chioschi e mezzi pubblicitari                                            29

 

             39:     coperture, canali di gronda e pluviali                      30

 

             40:     cortili e cavedi                                                                       31

 

             41:     intercapedini e griglie di aerazione                             32

 

             42:     misure contro la penetrazione di animali nelle

                        costruzioni                                                                               33

 

             43:     muri di sostegno                                                                     34

 

             44:     numeri civici                                                                             34

 

             45:     parapetti e ringhiere                                                           35

 

             46:     passaggi pedonali e marciapiedi                                     35

 

             47:     passi carrabili                                                                         36

 

             48:     piste ciclabili                                                                           37

 

             49:     portici e “pilotis”                                                                    37

 

             50:     prefabbricati                                                                           38

 

             51:     rampe                                                                                           38

 

             52:     recinzioni e cancelli                                                            39

 

             53:     serramenti                                                                                41

 

             54:     servitu’ pubbliche                                                                 42

 

             55:     soppalchi                                                                                   42

 

             56:     sporgenze fisse e mobili                                                       43

 

             57:     strade private                                                                         44

 

             58:     terrazzi                                                                                      45

 

 

 

 

 

TITOLO VI: ESECUZIONE DELLE OPERE

 

 

Articolo 59:       prescrizioni generali                                               pag.       46

 

             60:     richiesta e consegna di punti fissi                                 46

 

             61:     disciplina del cantiere                                                       47

 

             62:     occupazione del suolo pubblico e recinzioni

                        provvisorie                                                                               47

 

             63:     sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture

                        provvisionali                                                                           48

 

             64:     scavi e demolizioni                                                                49

 

             65:     rinvenimenti                                                                             50

 

             66:     ripristino del suolo e degli impianti pubblici                      50

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII: VIGILANZA E SANZIONI

 

 

 

Articolo 67:       vigilanza e coercizione                                          pag.       52

 

             68:     violazione del regolamento e sanzioni                      52

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Articolo 69:       ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in

                        seguito ad eventi accidentali                             pag.       53

 

             70:     deroghe                                                                                      53

 

 

 

 

 

ALLEGATI

 

Modello 1:         richiesta di certificato urbanistico/certificato

                        di destinazione urbanistica                                  pag.       55

 

            2:       certificato urbanistico (c.u.)                                           56

 

             3:       certificati di destinazione urbanistica (c.d.u.)                   58

 

            4:       denuncia di inizio attivita’                                               59

 

             5:       istanza di permesso di costruire                                    63

 

             6:       atto di impegno per interventi edificatori nelle zone

                        agricole                                                                                     67

 

            7:       dichiarazione legge 46/90                                                     69

 

            8:       dichiarazione delle strutture                                       73

 

             9:       permesso di costruire                                                          74

 

           10:       comunicazione di inizio lavori                                        78

 

           11:       comunicazione di ultimazione lavori                         79

 

          12:       richiesta della verifica finale e del certificato di

                        agibilita’                                                                                    80

 

          13:       certificato di agibilita’                                                      82

 

 

APPENDICE ALL’ART.31

1.                                          Specificazioni delle esigenze indicate all’art.31

2.                                          Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all’art.31

3.                                          Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.                                                      

 

 

 

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO


 

TITOLO I

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

 

 

Articolo 1              oggetto del regolamento edilizio (r.e.)

 

 

1.                  Il Regolamento edilizio, in conformità con quanto disposto all’art.2 della legge regionale 8 luglio 1999, n.19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo”), disciplina:

 

a)      la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

 

b)      gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

 

c)      i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

 

d)      l’inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

 

e)      le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

 

f)       l’esercizio dell’attività costruttiva e dei cantieri;

 

g)      la vigilanza e le sanzioni.

 

 

 

2.    Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

 

 

 

3.    Le modifiche che si rendessero necessarie apportare al presente regolamento e ai suoi allegati a seguito di disposizioni normative superiori, successive alla sua approvazione, non ne costituiranno variante da assoggettare ad approvazione del Consiglio Comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2              formazione della commissione edilizia

 

 

1.  La Commissione edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

 

2.  La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Urbanistico che la presiede, e da un numero di 9 componenti, eletti dal Consiglio comunale.

 

3.  I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli: un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

Un membro dovrà essere nominato ai sensi dell’art.14 della L.R. 20/89 tra esperti con specifica e comprovata competenza in materia di valori ambientali e di tutela paesistica.

                                                                                                                

4.  Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

 

5.  La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

 

6.  I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

 

7.  I componenti della Commissione decadono:

a)      per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b)      per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.                         

 

8.  La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

 

9.  I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

 

 

 

 

 

Articolo 3              attribuzioni della commissione edilizia

 

 

1.  La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a)      il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di permessi cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b)      l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

 

2.  Non è necessario il parere della Commissione Edilizia per tutti interventi soggetti alla procedura di Denuncia di Inizio Attività.

 

3.  Le domande per le quali è prevista una procedura accelerata in seguito a disposizioni normative (es.: sportello unico per attività produttive) sono esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.

 

4.  L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

 

5.    Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a)      strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b)      convenzioni;

c)      programmi pluriennali di attuazione;

d)      regolamenti edilizi e loro modifiche;

e)      modalità di applicazione del contributo di concessione.

 

6. La Commissione Edilizia all’atto dell’insediamento può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quando concerne la valutazione dell’inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello “standard” di qualità delle costruzioni.                                                                         

 

 

 

 

Articolo 4              funzionamento della commissione edilizia

 

 

1.  La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

 

2.                   Il Responsabile del Servizio Urbanistico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

 

3.                   Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.

 

4.                   I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dall’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma9.

 

5.                   Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

 

6.                   La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

7.                   La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio Urbanistico di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

 

8.                   La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

 

9.                   Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

 

10.               Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

 

11.               Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

 


TITOLO II

 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI TECNICI

 

 

 

 

 

Articolo 5              certificato urbanistico (c.u.)

 

 

1.      La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce.

 

2.    Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

a)      le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l’immobile;

b)      l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;

c)      i tipi e le modalità d’intervento consentiti;

d)      le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

e)      le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

f)       i vincoli incidenti sull’immobile.

 

3.    Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

 

 

 

 

Articolo 6              certificato di destinazione urbanistica (c.d.u.)

 

 

1.  La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario, dal possessore dell’area interessata, o da loro delegati; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce.

 

2.    Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, in particolare:

a)      le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l’immobile;

b)      l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;

c)      le modalità d’intervento consentite;

d)      la capacità edificatorio consentita;

e)      i vincoli incidenti sull’immobile.

 

3.    Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

 

 

 

 

 

Articolo 7              richiesta di permesso di costruire  e progetto municipale

 

 

1.  Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso o il godimento di entità immobiliari con l’anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

 

2.  La richiesta del permesso di costruire è composta dei seguenti atti:

a)      domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:

1)      generalità del richiedente;

2)      numero del codice fiscale – o della partita IVA nel caso si tratti di Società – del proprietario e del richiedente;

3)      estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire;

b)      documento comprovante la proprietà o l’altro titolo che abilita a richiedere l’atto di assenso edilizio a norma di legge;

c)      progetto municipale.                             

 

3.    Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett.a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

 

4.       Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:

a)      estratto della mappa catastale;

b)      estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l’area di intervento;

c)      rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d’intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell’esistente (in scala 1:20 – 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

d)      specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

e)      documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;

f)       simulazione fotografica dell’inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

g)      planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l’indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

h)      piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)      le piante sono redatte per ogni piano, dall’interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d’uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

2)      le sezioni, almeno due, indicato le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

3)      i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell’edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

4)      i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

5)      nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l’indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i)        relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

 

5.    Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall’orientamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

 

6.    Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell’intervento, la firma dell’avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

 

7.    La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all’originaria stesura.

 

 

 

 

Articolo 8              rilascio di permesso di costruire

 

 

1.  I permessi di costruire sono rilasciati dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatti secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

2.  I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati all’albo pretorio del comune e sono annotati nell’apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

 

3.  I permessi di costruire devono contenere:

a)      il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di permesso di costruire);

b)      il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, del quale costituisce parte integrante;

c)      l’indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d’uso;

d)      l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all’area urbanistica nella quale l’immobile è situato;

e)      il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l’atto di assenso edilizio;

f)       il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell’atto; in quest’ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g)      il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

h)      negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

i)        negli atti di assenso edilizio onerosi, l’entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

j)        negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

k)      il riferimento all’eventuale atto con il quale il richiedente assume l’impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l’assenso ad eseguire dette opere;

l)        le modalità dell’eventuale cessione al Comune, o dell’assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

m)    i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

n)      le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all’inizio dei lavori;

o)      le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

p)      le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire;

q)      il riferimento alla convenzione o all’atto di obbligo, qualora il rilascio dell’atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d’obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l’atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

 

 

 

 

Articolo 9              diniego di permesso di costruire

 

 

1.  Il diniego del permesso di costruire è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

 

2.  Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.

 

3.  Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

 

 

 

 

 

Articolo 10            comunicazione dell’inizio dei lavori

 

 

1.  Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l’inizio stesso.

 

2.  La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

a)      la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio comunale, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;

b)      i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.   

 

3.  Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall’avvenuta variazione.

 

4.  Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell’inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

 

5.  Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

 

 

 

 

 

Articolo 11            voltura di permesso di costruire

 

 

1.  Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

 

2.  L’istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l’avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.

 

3.  La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

 

4.  Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

 

 

 

 

 

Articolo 12            comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del

                            certificato di agibilita’

 

 

1.  Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un’ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l’ultimazione dei lavori di esecuzione dell’opera assentita.

 

2.  Contestualmente o entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di  agibilità con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

 

3.  La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

 

 

 

 

 


 

TITOLO III

 

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

 

 

 

Articolo 13            altezza dei fronti della costruzione (hf)

 

1.      Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati.

 

2.      Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri (m), tra l’extradosso dell’ultimo solaio – ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della linea di spiccato del terreno sistemato come previsto dal progetto.

3.      L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione dei volumi tecnici.

 

4.      Il filo di gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l’intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

 

5.      La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore o a quota non superiore di mt.1,20 da quella del terreno naturale, con la superficie della facciata della costruzione, esclusa l’apertura di accesso al piano interrato o seminterrato se di larghezza non superiore a mt.5,00 e la relativa scala per l’accesso al piano interrato o seminterrato.

 

6.      Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell’ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art.18), al netto di eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l’altezza di ciascun fronte.

 

7.  Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Sono escluse, inoltre, le torrette di superficie utile lorda inferiore a mq.12,00 e superficie utile netta inferiore a mq.9,00 e di altezza proporzionata ai singoli fronti dell’edificio.

 

8.  Il sottotetto si intende “agibile” quando possiede uno o più dei seguenti requisiti:

a)    pendenza della falda superiore al 50%

b)    altezza al colmo superiore di mt.2,70

c)    altezza di imposta superiore di mt.0,50

d)    superficie aeroilluminante superiore o pari ad 1/8 della superficie utile netta.

 

 

 

Articolo 14            altezza della costruzione (h)

 

 

1.    L’altezza della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art.13.

 

 

 

 

 

Articolo 15            numero dei piani della costruzione (np)

 

 

1.   Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati, nonché dello spazio necessario per l’apertura di accesso al piano interrato o seminterrato se di larghezza non superiore a mt.5,00.

 

2.    Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,50 m., misurati dal più alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art.13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

 

 

 

 

 

Articolo 16            distanza tra le costruzioni (d), della costruzione dal confine

                            (dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (ds)

 

 

1.    Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione (misura radiante).

 

2.    Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 2,00 m.; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

 

3.   Le distanze dei manufatti fuori terra sono  definite come segue:

a)      filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione (D);

b)      filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);

c)      filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds).

 

4.   Le distanze dei manufatti interrati sono definite come segue:

a)      filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Di);

b)      filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds).

Tali distanze sono rappresentate dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente nell’altro.

 

5.  Il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale (D.M. 1404 del 1/4/68); il confine della strada è quello definito nel testo unico “Nuovo Codice della Strada” (D.Lsv. n.285 del 30/4/92).                                                                                                             

 

 

 

 

Articolo 17            superficie coperta della costruzione (Sc)

 

 

1.    La superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati (m2.), della proiezione orizzontale dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

 

2.    Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 2,00 m. dal filo di fabbricazione.

 

 

 

 

Articolo 18            superficie utile lorda della costruzione (Sul)

 

 

1.    La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (m2), è la somma delle superfici lorde di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

 

2.    Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a)      ai “bow window” ed alle verande;

b)      ai piani di calpestio dei soppalchi;

 

sono escluse le superfici relative:

c)      ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d)      ai porticati, ai “pilotis” alle logge, ai balconi, ai terrazzi; (sino alla concorrenza massima prevista per ogni singola zona urbanistica)

e)      alle autorimesse, alle cantine e ai locali di sgombero con relative scale d’accesso qualora non emergano rispetto al piano del terreno sistemato di mt.1,50; la misura va effettuata all’intradosso del solaio e calcolata come media ponderale con la linea di spiccato di cui al 5° comma dell’art.13 del presente Titolo III;

f)       ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;

g)      ai cavedi;

h)      alle centrali termiche strettamente necessarie;

i)        ai bassi corpi di fabbrica adibiti al prelevamento idrico (pozzi e cisterne) ed attrezzature pertinenziali (forni e piccoli locali di ricoveri per animali, etc.).

 

 

 

 

 

Articolo 19            superficie utile netta della costruzione (Sun)

 

 

1.    La superficie utile netta, misurata in metri quadrati (m2), è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all’art.18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

 

2.    Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m. e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

 

 

 

 

 

Articolo 20            volume della costruzione (v)

 

 

1.    Il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m3), è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

 

2.    Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

 

3.    Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell’art.13.

 

 

 

 

 

Articolo 21            superficie fondiaria (Sf)

 

 

1.    E’ l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati (m2), al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie ed indotte esistenti e/o previste.

 

 

 

 

 

Articolo 22            superficie territoriale (st)

 

 

1.    E’ l’area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati  (m2), comprendente le superifici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

 

 

 

 

 

Articolo 23            rapporto di copertura (Rc)

 

 

1.    Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

 

 

 

 

 

Articolo 24            indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

 

 

1.    L’indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m2/m2).

 

 

Articolo 25            indice di utilizzazione territoriale (Ut)

 

 

1.    L’indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (m2/m2).

 

 

 

 

 

Articolo 26            indice di densita’ edilizia fondiaria (If)

 

 

1.    L’indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m3/m2).

 

 

 

 

 

Articolo 27            indice di densita’ edilizia territoriale (It)

 

 

1.    L’indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (m3/m2).

 

 

 

 

 

Articolo 27 bis       disposizione transitoria

 

 

1.         Fino all’adeguamento previsto dall’art.12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n.19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

(conclusa la fase transitoria il Comune provvede all’abrogazione del presente articolo)


TITOLO IV

 

 

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

 

 

 

 

 

Articolo 28            salubrita’ del terreno e della costruzione

 

 

1.    E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

 

2.    Il giudizio concernente l’opera di risanamento è dato dall’Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

 

3.    Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l’umidità si trasmette dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

 

4.    In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell’acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

 

5.    I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m., ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.

 

6.    Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell’area esterna alla soglia di accesso.

 

7.    Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

 

8.    Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

 

9.      E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Articolo 29            allineamenti

 

 

1.      L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata

 

 

 

 

 

Articolo 30            salvaguardia e formazione del verde

 

 

1.      La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

 

2.      L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fonteggianti spazi pubblici.

 

3.      La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l’oggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m. rispetto al medesimo.

 

4.      E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinchè non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

 

5.      Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

 

6.      L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l’integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 31            requisiti delle costruzioni

 

 

1.      Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati o in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalla leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

 

2.      Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a)      resistenza meccanica e stabilità;

b)      sicurezza in caso di incendio;

c)      tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;

d)      sicurezza nell’impiego;

e)      protezione contro il rumore;

f)       risparmio energetico e ritenzione del calore;

g)      facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

 

3.    Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente.

 

4.    Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l’ufficio suddetto.

 

 

 

 

 

 

Articolo 32            inserimento ambientale delle costruzioni

 

 

1.      Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

 

2.      I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

 

3.      L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all’edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

 

4.      L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti – quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. – che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

 

5.      I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all’edificazione devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

 

 

 

 

 

 

Articolo 33            decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

 

 

1.      Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igiene.

 

2.  E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili. Ne consegue che all’interno della perimetrazione del Centro Storico anche le tecniche costruttive, i materiali e le caratteristiche di rifinitura devono essere consoni con questo obiettivo primario; gli interventi edilizi relativi alla conservazione, ampliamento e ristrutturazione del patrimonio esistente devono essere condotti utilizzando tecniche e materiali di tipo tradizionale: soltanto per le opere di consolidamento e le strutture potranno essere eseguite con tecniche e materiali moderni, ancorchè non alterino la natura e l’aspetto degli edifici.

 

2.      Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.

 

3.      I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

 

 

 

4.      La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all’approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

 

5.      Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti.

 

6.      Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiugere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.

 

 

 

 

 

 

Articolo 34            interventi urgenti

 

 

1.      Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l’integrità dell’ambiente e rischio per l’incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un “intervento urgente” alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l’effettiva consistenza delle operazioni medesime.

 

2.      E’ comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione di lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari alle normali condizioni di intervento.

 

3.      Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell’art.68, fatto salvo l’eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

 

 

 

 

 

 

Articolo 35            decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

 

 

1.      Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all’interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

 

2.      E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l’edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

 

3.      Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali dove chiedere al comune la specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

 

4.      Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

 

5.      La concessione contiene le prescrizioni da eseguire per l’occupazione e indica il termine finale della medesima.

 

6.      Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

 

7.      In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall’Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.

 

8.      I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l’osservanza degli obblighi fissati nell’art.47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

 

 

 

 

 

Articolo 36            altezza interna dei locali abitativi

 

 

1.    Ai fini del presente regolamento è definita altezza media interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l’altezza interna è misurata “sottotrave” .

 

2.    Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l’area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

 

3.    La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dal regolamento d’igiene.

 

4.    Sono quindi consentite misure minime dell’altezza interna inferiore a quelle prescritte dalle leggi statali:

a)      per le nuove costruzioni, nei casi di:

1)      ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2)      inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3)      ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti preesistenti.

b)      per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1)      interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

2)      interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

 

 

 

 

 

5.    In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

 

6.    Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

 

 

 

 

 

Articolo 37            antenne

 

 

1.    Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggetta a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento – con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

 

2.    Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

 

3.    L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.

 

4.    L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

 

 

 

 

 

Articolo 38            chioschi e mezzi pubblicitari

 

 

1.    L’installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal “Codice della Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

 

2.    Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti propaganda, sono normate dal “Codice della Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

 

3.    L’installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l’ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

 

4.    Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

 

5.    Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

 

6.    I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

 

7.    Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all’art.35, commi 4, 5, 6, 7.

 

8.      L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l’installazione e l’affissione di mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

 

9.  All’interno della perimetrazione del centro storico è fatto espresso divieto di installazione di insegne luminose e/o a cassonetto. In ogni caso le nuove insegne dovranno essere proporzionate con i caratteri dell’edificio e realizzate con materiali estratti dalla cultura locale; l’eventuale illuminazione dovrà avvenire con luce riflessa.

 

 

 

 

Articolo 39            coperture, canali di gronda e pluviali

 

 

1.    Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

 

2.    Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

 

3.    I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

 

4.    Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

 

5.    Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m. dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 1,20 m.

 

6.    Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l’allacciamento alla pubblica fognatura.

 

7.  All’interno della perimetrazione del centro storico i tetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- manto di copertura:          in coppi di laterizio a canale

- cornicioni:                       mantenimento dei cornicioni in muratura con intonaco tirato a sagoma

- gronde:                           rifacimento delle gronde in legno con travetti passafuori e tavolato pigmentato ed eventuale loro sostituzione con cornicione in muratura con intonaco tirato a sagoma. E’ vietato l’impiego di perline e vernice lucida.

- comignoli:                        riproposta dei comignoli caratteristici del centro storico, in muratura di mattoni a vista o intonacati, a ventaglio o torretta

- lucernai:                          a filo falda o riproposta dei lucernai caratteristici del centro storico, per tipologia e dimensioni, in muratura con tettuccio a falde

- canali di gronda, scossaline e pluviali: in rame.

 

 

 

 

Articolo 40            cortili e cavedi

 

 

1.    I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m. devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

 

2.    Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno dei cortile, nei limiti di cui all’art.17, 2^ comma.

 

3.    La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m. ed aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

 

4.    Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 10,00 m., lato min. 2,50 m., sup. min. 6,00 m2.

- altezza fino a 15,00 m., lato min. 3,00 m., sup. min. 9,00 m2.

- altezza oltre   15,00 m., lato min. 4,00 m., sup. min. 16,00 m2.

 

5.      Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

 

6.      I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

 

7.      Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

 

8.      E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

 

9. All’interno della perimetrazione del centro storico gli interventi rivolti a modificare edifici caratterizzati da cortili interni dovranno prevedere una corretta progettazione di salvaguardia dei cortili medesimi, mediante la conservazione delle tipologie, la riproposizione delle pavimentazioni originali, la conservazione e valorizzazione del verde esistente e la valorizzazione di eventuali elementi di pregio.

I cancelli dovranno essere in acciaio verniciato con riproposta della foggia tipica del centro storico. Nel caso di sostituzione di portoni in legno a specchiatura cieca i nuovi inserimenti dovranno conformarsi a tutte le caratteristiche dei preesistenti.

 

 

 

 

Articolo 41            intercapedini e griglie di aerazione

 

 

1.    Ai fini del presente regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

 

2.    Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

 

3.    Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno 0,20 m. al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

 

4.    La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

 

 

 

 

 

Articolo 42            musure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

 

 

1.    Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

 

2.    Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

 

3.    Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

 

4.    Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

 

5.    I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoeno mezzo di dissuasione.

 

6.    E’ vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

 

 

Articolo 43            muri di sostegno

 

 

1.                       I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta.

 

2.                       Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m., è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze alle pareti finestrate.

 

3.                       Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

 

4.  I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, devono presentare caratteri di pubblico decoro e adattarsi alle tipizzazioni ambientali circostanti.

 

5.                       Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.

 

6.                       L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.

 

 

 

 

 

Articolo 44            numeri civici

 

 

1.    Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

 

2.    Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso – a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m. a 2,50 m. – e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.

 

3.      Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

 

4.      E’ ammessa, a cura e spese della proprietà, l’apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

 

5.      In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinchè siano soppressi.

 

 

 

 

 

Articolo 45            parapetti e ringhiere

 

 

1.    Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo.

 

2.      I manufatti di cui sopra devono:

a)      avere altezza non inferiore a 1,00 m. e non superiore a 2,50 m.;

b)      presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

c)      essere scalabili;

d)      presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

 

3.    Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i materiali: tipici della zona; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

All’interno della perimetrazione del centro storico i parapetti, le ringhiere e le inferriate dovranno essere in metallo pitturato o verniciato con riproduzione delle tipologie tipiche della zona; non sono previsti altri materiali e parapetti ciechi.

 

 

 

 

Articolo 46            passaggi pedonali e marciapiedi

 

 

1.                       Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

2.                       L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

 

3.                       I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

 

4.                       I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m., dislivello non superiore a 0,15 m. e pendenza massima non superiore all’8%.

 

5.                       Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

 

6.                       Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l’Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

 

7.                       E’ consentita l’apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del “Codice della Strada” e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

 

 

 

 

Articolo 47            passi carrabili

 

 

1.                       L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal “Codice della Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

 

2.                       Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello a minor traffico, purchè i dislivelli esistenti tra la costruzione e gli spazi pubblici lo consentano.

 

3.                       L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

 

4.    L’installazione di cancelli veicolari dovrà essere realizzata come segue:

a)      per accessi con relativa viabilità privata perpendicolare alla via pubblica o formanti con la medesima angolazione superiore a 45° dovrà essere arretrata dalla carreggiata di almeno mt.5,00, preceduta da tratto piano o con pendenza non superiore al 2%;

b)      per accessi con relativa viabilità privata parallela alla via pubblica, confinante con la medesima o formanti angolazione inferiore a 45°, potrà avvenire nella viabilità privata, con arretramento dall’innesto con la via pubblica di almeno mt.5,00, preceduta da tratto piano o con pendenza non superiore al 2%-

 

 

 

5.   All’interno della perimetrazione del centro abitato e nelle zone di espansione l’installazione di cancelli veicolari con apertura telecomandata potrà avvenire al confine tra la via pubblica e la viabilità privata; in questo caso il tratto in piano o con pendenza non superiore al 2% precederà la rampa all’interno del cancello.

 

6.         L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l’ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

 

7.                       Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

 

8.                       Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell’art.46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, così come modificato dall’art.36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610.

 

 

 

 

 

Articolo 48            piste ciclabili

 

 

1.    Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

 

2.    In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

 

 

 

 

Articolo 49            portici e “pilotis”

 

 

1.    I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,40 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

 

2.    Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera sarà fissata dal Comune previo parere della Commissione Edilizia.

 

3.    Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

 

4.    Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

 

 

 

Articolo 50            prefabbricati

 

 

1.         Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Le facciate dovranno sempre essere tinteggiate con colori che riducano l’impatto visivo, inoltre dovranno essere sempre predisposte mascherature vegetali. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, può prescrivere determinati materiali per la copertura.

 

2.   Le costruzioni prefabbricate o assimilabili destinate ad infrastruttura per l’agricoltura dovranno sempre essere tinteggiate con colori armonicamente inseribili nel contesto ambientale e coperti con coppi o tegole in laterizio; sentito il parere della Commissione Edilizia potranno inoltre essere prescritte mascherature vegetali. Eventuali deroghe potranno essere concesse a seguito di motivato studio progettuale e parere della Commissione Edilizia.

 

3. Le infrastrutture agricole non possono essere posizionate sui crinali e nelle zone panoramiche, eventuali deroghe dovranno essere supportate da adeguato studio progettuale di inserimento ambientale.

 

 

 

Articolo 51            rampe

 

1.    Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

 

2.    Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

 

3.    La larghezza minima della carreggiata delle rampe condominiali è:

a)  3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

 

b)  5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;

 

c)  3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

 

d)  6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

 

4.    Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

a)  6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b)  8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

 

5.    Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m.

 

6.    Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

7.    Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

 

 

 

 

Articolo 52            recinzioni e cancelli

 

 

1.    I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

 

2.    Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

 

3.    Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a)  con muro pieno;

b)  con muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate o siepi per un’altezza massima complessiva di 3,00 m.;

c)  con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;

d)  con pali infissi al suolo e rete di protezione;

e)                                                                                                              

 

4.    Recinzioni e zoccolature di altezza e materiale diverso possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

 

5.    I materiali consentiti per la realizzazione dei muri non controterra di altezza superiore a 1,50 m. sono blocchi di laterizio, blocchi di cemento e calcestruzzo debitamente intonacati e tinteggiati con tinte consoni all’edificio principale o in forza di parere espresso dalla Commissione Edilizia.

6.    I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: metallo, legno; in genere non sono ammessi pannelli e recinzioni in calcestruzzo prefabbricato, eventuali deroghe potranno essere concesse a seguito di motivato studio progettuale e parere della Commissione Edilizia.

 

7.    Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

 

8.    I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quelle previste per le recinzioni ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

 

9.    Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

 

10. La distanza dal confine stradale, all’interno del centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi e recinzioni in genere non può essere inferiore a mt.1,00. Eventuali deroghe sono concesse esclusivamente in presenza di manufatti esistenti per cui è consentito l’allineamento. In ogni caso le siepi e le recinzioni di nuovo impianto non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.

 

11. La distanza dal confine stradale, al di fuori del centro abitato, è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. In particolare:

-          la distanza da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt.1,00 sul terreno non può essere inferiore a mt.1,00.

Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a mt.1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm.30 dal suolo.

-          la distanza da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt.1,00 sul terreno, non può essere inferiore a mt.3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a mt.1,00 sul terreno costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore a mt.1,00 sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm.30 dal suolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 53            serramenti

 

 

1.    Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

 

2.    I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o in mancanza di marciapiede ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

 

3.    In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture; in particolare all’interno della perimetrazione del centro storico dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:

Serramenti:

- telai a vetri:              in legno pigmentato e verniciato con vernici opache o pitturato, o in alluminio preverniciato, con almeno due vetri per anta di cui quello superiore quadrato;

- sistema di oscuramento: anta piena o persiana con aletta larga e finestrella in legno pigmentato o alluminio preverniciato;

- portoncini:                in legno pigmentato e verniciato con vernice opaca, o pitturato, o in alluminio preverniciato, con riproduzione delle tipologie tipiche del centro storico;

- porte negozi:             * telai in legno pigmentato e verniciato con vernice opaca o pitturati, o in alluminio preverniciato con colori tipici del centro storico;

                                 * serrande in tondino sagomato, o porte a pannelli o doghe escluso le perline;

- porte box e magazzeni: a pannelli o doghe in legno pigmentato e verniciato con vernici opache, o pitturato, escluso le perline.

 

4.    I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 54            servitu’ pubbliche

 

 

1.    Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a)    targhe della toponomastica urbana e numeri civici;

b)    piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

c)    apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d)    cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;

e)    sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;

f)     orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;

g)    lapidi commemorative;

h)    ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

 

2.    Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

 

3.    La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

 

4.    L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

 

5.    I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

 

6.      Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

 

 

 

 

Articolo 55            soppalchi

 

 

1.    Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

 

2.    La realizzazione del soppalco è:

a)  soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;

b)  consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

 

3.    E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)  la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;

b)  l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;

c)  l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

 

4.    Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

 

 

 

 

Articolo 56            sporgenze fisse e mobili

 

 

1.    Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

 

2.    Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a)  1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b)  1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 3,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c)  0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.

 

3.    La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

 

 

Articolo 57            strade private

 

 

1.    La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

 

2.    Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

a)  alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;

b)  alla manutenzione e pulizia;

c)  all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

d)  all'efficenza del sedime e del manto stradale;

e)  alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;

f)  all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

 

3.    Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

 

4.    Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

 

5.    Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

 

6.    Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

 

7.    Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.

 

8.    Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 58            terrazzi

 

 

1.    Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

 

2.    Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

 

3.    Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

 

4.    Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

 


TITOLO VI

 

 

ESECUZIONE DELLE OPERE

 

 

 

 

Articolo 59            prescrizioni generali

 

 

1.    Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.

 

2.    Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

 

3.    Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

 

 

 

 

Articolo 60            richiesta e consegna di punti fissi

 

 

1.    Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

 

2.    Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

a)  ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b)  ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

 

3.    Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

 

4.    Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Articolo 61            disciplina del cantiere

 

 

1.    Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

a)  del tipo dell'opera in corso di realizzazione;

b)  degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;

c)  della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;

d)  dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

       tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

 

2.    Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di costruire corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori e gli atti relativi alla sicurezza nei cantieri ove necessario.

 

3.    I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

 

4.    Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

 

5.    E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

 

6.    L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

 

 

 

 

Articolo 62            occupazione del suolo pubblico e recinzione provvisorie

 

 

1.    Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

 

2.    Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

 

3.    Il titolare del permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

 

4.    In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

 

5.    Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

 

6.    Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

 

7.    L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

 

8.    Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

 

9.    In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

 

 

 

 

 

Articolo 63            sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

 

 

1.    Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

 

2.    Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

 

3.    Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

 

4.    In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del permesso di costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

 

5.    Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

 

6.    I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

 

7.    Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

 

 

 

 

Articolo 64            scavi e demolizioni

 

 

1.    La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

 

2.    Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.

 

3.    Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinchè i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

 

 

 

4.    Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

 

5.    Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire di conservare la relativa documentazione.

 

6.    La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

 

7.    Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

 

 

 

 

 

Articolo 65            rinvenimenti

 

 

1.    I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

 

2.    Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

 

3.    Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

 

 

 

 

 

Articolo 66            ripristino del suolo e degli impianti pubblici

 

 

1.    Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

 

2.    In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 


TITOLO VII

 

 

VIGILANZA E SANZIONI

 

 

 

 

Articolo 67            vigilanza e coercizione

 

 

1.    L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

2.    L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.

 

3.    Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.

 

4.    Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

 

5.    L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

 

 

Articolo 68            violazione del regolamento e sanzioni

 

 

1.    Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

 

2.    Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 


TITOLO VIII

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

 

Articolo 69            ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

 

1.    E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

 

2.    La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a)  siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b)  siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

 

3.    L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

 

4.    La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

 

 

 

 

Articolo 70            deroghe

 

 

1.    L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ISTRUZIONI

 

-    La modulistica contenuta negli allegati ha valore esemplificativo: pertanto può essere modificata ed integrata da parte del Comune che la adatta, nella forma e negli spazi, alle proprie particolari esigenze, anche introducendo nuovi modelli per altre fattispecie.

 

-    L'uso della modulistica, una volta definita, è comunque obbligatorio.