COMUNE DI ROCCA GRIMALDA Regione Piemonte Provincia di Alessandria RIMALDA Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
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REGOLAMENTO
EDILIZIO
ADOTTATO dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.13 in
data 30/06/2003 INTEGRATO dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.09 in data 25/03/2004 MODIFICATO dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.35 in data 29/09/2005 Il
Sindaco Il
Segretario |
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studio
LAGA –via S.Antonio n.39 – OVADA (AL)
p.iva e c.f. 0043044 006 5 – telef. 0143-86177/8 |
I N D I C E
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: oggetto del regolamento edilizio (r.e.) pag. 6
“ 2: formazione
della commissione edilizia “ 7
“ 3: attribuzioni
della commissione edilizia “ 8
“ 4: funzionamento
della commissione edilizia “ 8
TITOLO II: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Articolo 5: certificato urbanistico (c.u.) pag. 10
“ 6: certificato
di destinazione urbanistica (c.d.u.) “ 10
“ 7: domanda di permesso di costruire e progetto
municipale “ 11
“ 8: rilascio
di permesso di costruire “ 13
“ 9: diniego
di permesso di costruire “ 14
“ 10: comunicazione
dell’inizio dei lavori “ 14
“ 11: voltura
di permesso di costruire “ 15
“ 12: comunicazione
di ultimazione dei lavori e richiesta del
certificato di
agibilita’ “ 15
TITOLO III: PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED
URBANISTICI
Articolo 13: altezza dei fronti della costruzione (Hf) pag. 16
“ 14: altezza
della costruzione (h) “ 17
“ 15: numero
dei piani della costruzione (Np) “ 17
“ 16: distanza
tra le costruzioni (d), della costruzione dal
confine (Dc), della costruzione
dal ciglio stradale
(Ds) “ 17
“ 17: superficie
coperta della costruzione (Sc) “ 18
“ 18: superficie
utile lorda della costruzione (sul) “ 18
“ 19: superficie
utile netta della costruzione (sun) “ 19
“ 20: volume
della costruzione (v) “ 19
“ 21: superficie
fondiaria (sf) “ 20
“ 22: superficie
territoriale (st) “ 20
“ 23: rapporto
di copertura (rc) “ 20
“ 24: indice
di utilizzazione fondiaria (uf) “ 20
“ 25: indice
di utilizzazione fondiaria (ut) “ 21
“ 26: indice
di densita’ edilizia fondiaria (if) “ 21
“ 27: indice
di densita’ edilizia territoriale (it) “ 21
“ 27 bis: disposizione
transitoria “ 21
TITOLO IV: INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE
COSTRUZIONI
Articolo 28: salubrita’ del terreno e della costruzione pag. 22
“ 29: allineamenti “ 23
“ 30: salvaguardia
e formazione del verde “ 23
“ 31: requisiti
delle costruzioni “ 24
“ 32: insedimento
ambientale delle costruzioni “ 24
“ 33: decoro
e manutenzione delle costruzioni e delle aree
private “ 25
“ 34: interventi
urgenti “ 26
“ 35: decoro
degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro
occupazione “ 27
TITOLO V: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Articolo 36: altezza interna dei locali abitativi pag. 28
“ 37: antenne “ 29
“ 38: chioschi
e mezzi pubblicitari “ 29
“ 39: coperture,
canali di gronda e pluviali “ 30
“ 40: cortili
e cavedi “ 31
“ 41: intercapedini
e griglie di aerazione “ 32
“ 42: misure
contro la penetrazione di animali nelle
costruzioni “ 33
“ 43: muri
di sostegno “ 34
“ 44: numeri
civici “ 34
“ 45: parapetti
e ringhiere “ 35
“ 46: passaggi
pedonali e marciapiedi “ 35
“ 47: passi
carrabili “ 36
“ 48: piste
ciclabili “ 37
“ 49: portici
e “pilotis” “ 37
“ 50: prefabbricati “ 38
“ 51: rampe “ 38
“ 52: recinzioni
e cancelli “ 39
“ 53: serramenti “ 41
“ 54: servitu’
pubbliche “ 42
“ 55: soppalchi “ 42
“ 56: sporgenze
fisse e mobili “ 43
“ 57: strade
private “ 44
“ 58: terrazzi “ 45
TITOLO VI: ESECUZIONE DELLE OPERE
Articolo 59: prescrizioni generali pag. 46
“ 60: richiesta
e consegna di punti fissi “ 46
“ 61: disciplina
del cantiere “ 47
“ 62: occupazione
del suolo pubblico e recinzioni
provvisorie “ 47
“ 63: sicurezza
del cantiere e requisiti delle strutture
provvisionali “ 48
“ 64: scavi
e demolizioni “ 49
“ 65: rinvenimenti “ 50
“ 66: ripristino
del suolo e degli impianti pubblici “ 50
TITOLO VII: VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 67: vigilanza e coercizione pag. 52
“ 68: violazione
del regolamento e sanzioni “ 52
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 69: ricostruzione di edifici crollati in tutto o
in parte in
seguito ad eventi accidentali pag. 53
“ 70: deroghe “ 53
ALLEGATI
Modello 1: richiesta di certificato
urbanistico/certificato
di destinazione urbanistica pag. 55
“ 2: certificato
urbanistico (c.u.) “ 56
“ 3: certificati di destinazione urbanistica
(c.d.u.) “ 58
“ 4: denuncia
di inizio attivita’ “ 59
“ 5: istanza di permesso di costruire “ 63
“ 6: atto di impegno per interventi
edificatori nelle zone
agricole “ 67
“ 7: dichiarazione
legge 46/90 “ 69
“ 8: dichiarazione
delle strutture “ 73
“ 9: permesso di costruire “ 74
“ 10: comunicazione di inizio lavori “ 78
“ 11: comunicazione di ultimazione lavori “ 79
“ 12: richiesta
della verifica finale e del certificato di
agibilita’ “ 80
“ 13: certificato
di agibilita’ “ 82
APPENDICE ALL’ART.31
1.
Specificazioni delle esigenze indicate all’art.31
2.
Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate
all’art.31
3.
Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 oggetto del regolamento edilizio (r.e.)
1.
Il Regolamento edilizio, in conformità con quanto disposto all’art.2
della legge regionale 8 luglio 1999, n.19 (Norme in materia di edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 “Tutela ed uso del
suolo”), disciplina:
a)
la
formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
b)
gli
adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del
territorio e le relative procedure;
c)
i
parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
d)
l’inserimento
ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e)
le
prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f)
l’esercizio
dell’attività costruttiva e dei cantieri;
g)
la
vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in
allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei
procedimenti.
3.
Le modifiche che si rendessero necessarie apportare al presente
regolamento e ai suoi allegati a seguito di disposizioni normative superiori,
successive alla sua approvazione, non ne costituiranno variante da assoggettare
ad approvazione del Consiglio Comunale.
Articolo 2 formazione della commissione edilizia
1. La Commissione edilizia è
l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta
dal Responsabile del Servizio Urbanistico che la presiede, e da un numero di 9
componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono
scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei
diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato
titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti
all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo
studio ed alla gestione dei suoli: un congruo numero di membri elettivi dovrà
essere in possesso di diploma di laurea.
Un membro dovrà essere nominato ai sensi dell’art.14 della L.R. 20/89
tra esperti con specifica e comprovata competenza in materia di valori
ambientali e di tutela paesistica.
4. Non possono far parte della
Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli
affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte
della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle
stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in
carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al
momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva
le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed
entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della
Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,
dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica
fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della
Commissione decadono:
a)
per
incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma
4;
b)
per
assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata
dal Consiglio comunale.
9. I componenti della
Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che
dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Articolo 3 attribuzioni della commissione edilizia
1. La Commissione esprime
parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono
diversamente), non vincolante, per:
a)
il
rilascio di permessi di costruire e loro varianti, il rilascio di permessi
cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b)
l’assunzione
di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. Non è necessario il parere
della Commissione Edilizia per tutti interventi soggetti alla procedura di
Denuncia di Inizio Attività.
3. Le domande per le quali è
prevista una procedura accelerata in seguito a disposizioni normative (es.:
sportello unico per attività produttive) sono esaminate dalla Commissione
Edilizia con priorità.
4. L’Autorità competente
all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in
difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il
proprio dissenso.
5. Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio
comunale – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di
richiedere pareri alla Commissione in materia di:
a)
strumenti
urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b)
convenzioni;
c)
programmi
pluriennali di attuazione;
d)
regolamenti
edilizi e loro modifiche;
e)
modalità
di applicazione del contributo di concessione.
6. La Commissione Edilizia
all’atto dell’insediamento può enunciare in un documento i criteri che intende
adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quando
concerne la valutazione dell’inserimento del progetto edilizio nel contesto
ambientale ed il controllo preventivo dello “standard” di qualità delle
costruzioni.
Articolo 4 funzionamento della commissione edilizia
1. La Commissione, su
convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e,
straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le
riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente
la maggioranza dei componenti.
2.
Il Responsabile del Servizio Urbanistico designa il funzionario
chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto
di voto.
3.
Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici
comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.
4.
I componenti della Commissione interessati alla trattazione di
argomenti specifici devono astenersi all’esame, alla discussione ed al
giudizio, allontanandosi dall’aula; dall’osservanza di tale prescrizione, deve
essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma9.
5.
Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione
partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi
in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia
proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli
trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame
della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente
od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6.
La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita
dall’ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7.
La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio
Urbanistico di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì
facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i
richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai
progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8.
La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere,
anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9.
Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su
registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del
Comune e la firma del Segretario comunale.
10.
Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e
i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o
all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione
o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della
votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11.
Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della
Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al
permesso di costruire.
TITOLO II
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
TECNICI
Articolo 5 certificato urbanistico (c.u.)
1.
La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata
dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di
svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e
riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il
certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale
entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
a)
le
disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l’immobile;
b)
l’area
urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;
c)
i
tipi e le modalità d’intervento consentiti;
d)
le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e)
le
eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per
quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f)
i
vincoli incidenti sull’immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
Articolo 6 certificato di destinazione urbanistica
(c.d.u.)
1. La richiesta del certificato
di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario, dal
possessore dell’area interessata, o da loro delegati; essa deve indicare le
generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per
individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni
dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area
interessata, in particolare:
a)
le
disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l’immobile;
b)
l’area
urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;
c)
le
modalità d’intervento consentite;
d)
la
capacità edificatorio consentita;
e)
i
vincoli incidenti sull’immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che
intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
Articolo 7 richiesta di permesso di costruire e progetto municipale
1. Il proprietario, il titolare
di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per
qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso o il godimento di entità immobiliari
con l’anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il permesso di
costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione
urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta del permesso di
costruire è composta dei seguenti atti:
a)
domanda
indirizzata all’Autorità comunale contenente:
1)
generalità
del richiedente;
2)
numero
del codice fiscale – o della partita IVA nel caso si tratti di Società – del
proprietario e del richiedente;
3)
estremi
catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire;
b)
documento
comprovante la proprietà o l’altro titolo che abilita a richiedere l’atto di
assenso edilizio a norma di legge;
c)
progetto
municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta
di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett.a),
deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad
eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito
capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi
comunali competenti.
4.
Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
a)
estratto
della mappa catastale;
b)
estratti
degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi
con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l’area di
intervento;
c)
rappresentazione
dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d’intervento, a
scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con
specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche,
manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre,
da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell’esistente (in scala 1:20 – 1:50
se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200),
con specificazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, dei
materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali
valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione
in scala appropriata e documentazione fotografica;
d)
specificazione
delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
e)
documentazione
fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto
insediativo adiacente;
f)
simulazione
fotografica dell’inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso
di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le
caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si
collocano;
g)
planimetria
di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con
l’indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai
confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle
destinazioni d’uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle
reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
h)
piante,
sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20)
idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono
rispondere ai seguenti requisiti:
1)
le
piante sono redatte per ogni piano, dall’interrato al sottotetto, con indicate
le destinazioni d’uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
2)
le
sezioni, almeno due, indicato le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle
aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
3)
i
prospetti riportano il disegno di ogni lato dell’edificio ed i riferimenti alle
sagome degli edifici contigui;
4)
i
particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i
materiali, le finiture, i colori;
5)
nel
caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano
l’indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere,
campite in colore rosso;
i)
relazione
illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento,
contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione
del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad
illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali
ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di
settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall’orientamento
vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e
sanità.
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la
denominazione ed il tipo dell’intervento, la firma dell’avente titolo alla
richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei
progettisti.
7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa
procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi
precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole
modifiche apportate rispetto all’originaria stesura.
Articolo 8 rilascio di permesso di costruire
1. I permessi di costruire sono
rilasciati dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatti secondo il
modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire
rilasciati sono pubblicati all’albo pretorio del comune e sono annotati
nell’apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire
devono contenere:
a)
il
riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di
presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di
permesso di costruire);
b)
il
riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono
la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed
atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, del
quale costituisce parte integrante;
c)
l’indicazione
del tipo di intervento e delle destinazioni d’uso;
d)
l’identificazione
catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua ubicazione (località,
via, numero civico), il riferimento all’area urbanistica nella quale l’immobile
è situato;
e)
il
riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l’atto di assenso
edilizio;
f)
il
riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti
presupposto per il rilascio dell’atto; in quest’ultimo devono essere riportate
le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
g)
il
riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e
quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
h)
negli
atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio
comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo
di concessione;
i)
negli
atti di assenso edilizio onerosi, l’entità e le modalità di riscossione del
contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie
finanziarie;
j)
negli
atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è
riferita la motivazione di gratuità;
k)
il
riferimento all’eventuale atto con il quale il richiedente assume l’impegno di
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o
parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l’assenso ad eseguire
dette opere;
l)
le
modalità dell’eventuale cessione al Comune, o dell’assoggettamento ad uso
pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione;
m)
i
termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
n)
le
prescrizioni per gli adempimenti preliminari all’inizio dei lavori;
o)
le
eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle
opere;
p)
le
condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire;
q)
il
riferimento alla convenzione o all’atto di obbligo, qualora il rilascio
dell’atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero
alla presentazione di un atto d’obbligo unilaterale che tenga luogo della
stessa; l’atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori
nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
Articolo 9 diniego di permesso di costruire
1. Il diniego del permesso di
costruire è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non
vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere
motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che
impediscono il rilascio del permesso di costruire.
3. Il provvedimento di diniego
è notificato al richiedente.
Articolo 10 comunicazione dell’inizio dei lavori
1. Il titolare del permesso di
costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di
inizio dei lavori, non oltre l’inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta
secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
a)
la
data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio comunale,
della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
b)
i
nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione,
esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi variazione
relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare
del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall’avvenuta
variazione.
4. Per le nuove costruzioni,
gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta
degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote
altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell’inizio dei lavori,
fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la
violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità
comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa.
Articolo 11 voltura di permesso di costruire
1. Il trasferimento del
permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto
all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti
attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L’istanza di voltura è
corredata dagli atti che comprovano l’avvenuto trasferimento della qualità di
avente titolo al permesso di costruire.
3. La voltura del permesso di
costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la
violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità
comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa.
Articolo 12 comunicazione di ultimazione dei lavori e
richiesta del
certificato
di agibilita’
1. Entro il termine per la
conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un’ulteriore permesso di
costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve
comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore
dei lavori, l’ultimazione dei lavori di esecuzione dell’opera assentita.
2. Contestualmente o entro 15
giorni dall’ultimazione dei lavori, il proprietario richiede all’Autorità
comunale, se dovuto, il certificato di
agibilità con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di
ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte
secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
TITOLO III
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI
ED URBANISTICI
Articolo 13 altezza dei fronti della costruzione (hf)
1.
Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate
della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati.
2.
Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la
differenza di quota, misurata in metri (m), tra l’extradosso dell’ultimo solaio
– ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto
ad esso – ed il punto più basso della linea di spiccato del terreno sistemato
come previsto dal progetto.
3.
L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o
agibile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti
tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione
dei volumi tecnici.
4.
Il filo di gronda è dato dall’intersezione della superficie della
facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte
aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano
raccordati con elementi curvilinei od altro, l’intersezione di cui sopra è
rappresentata da una linea virtuale.
5.
La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del
terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore o a quota non
superiore di mt.1,20 da quella del terreno naturale, con la superficie della facciata della costruzione, esclusa
l’apertura di accesso al piano interrato o seminterrato se di larghezza non
superiore a mt.5,00 e la relativa scala per l’accesso al piano interrato o
seminterrato.
6.
Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o
presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza
virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante,
è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell’ultimo spazio di cui al
comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo
solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art.18), al netto di
eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di
quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di
spiccato è l’altezza di ciascun fronte.
7. Dal
computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
necessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione,
ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione,
impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Sono escluse,
inoltre, le torrette di superficie utile lorda inferiore a mq.12,00 e
superficie utile netta inferiore a mq.9,00 e di altezza proporzionata ai
singoli fronti dell’edificio.
8. Il
sottotetto si intende “agibile” quando possiede uno o più dei seguenti
requisiti:
a)
pendenza
della falda superiore al 50%
b)
altezza
al colmo superiore di mt.2,70
c)
altezza
di imposta superiore di mt.0,50
d)
superficie
aeroilluminante superiore o pari ad 1/8 della superficie utile netta.
Articolo 14 altezza della costruzione (h)
1. L’altezza
della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti,
determinate ai sensi del precedente art.13.
Articolo 15 numero dei piani della costruzione (np)
1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani
abitabili o agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto
che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – e
di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte,
fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione
di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati, nonché dello
spazio necessario per l’apertura di accesso al piano interrato o seminterrato se
di larghezza non superiore a mt.5,00.
2. Dal computo del numero dei
piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente
interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,50 m., misurati dal più
alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee
di spiccato perimetrali (definite ex art.13, comma 5), nonché gli eventuali
soppalchi.
Articolo 16 distanza tra le costruzioni (d), della
costruzione dal confine
(dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (ds)
1. Le
distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e
riferite al filo di fabbricazione della costruzione (misura radiante).
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato
dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli
elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre
analoghe opere, aggettanti per non più di 2,00 m.; sono inclusi nel perimetro
anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in
risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. Le distanze dei manufatti fuori terra sono definite come segue:
a)
filo
di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione
(D);
b)
filo
di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);
c)
filo
di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di
questo, ciglio di una strada (Ds).
4. Le distanze dei manufatti interrati sono definite come segue:
a)
filo
di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Di);
b)
filo
di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o in assenza di
questo, ciglio di una strada (Ds).
Tali distanze sono rappresentate dal raggio della minima circonferenza
avente centro in uno dei due elementi e tangente nell’altro.
5. Il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa
statale (D.M. 1404 del 1/4/68); il confine della strada è quello definito nel
testo unico “Nuovo Codice della Strada” (D.Lsv. n.285 del 30/4/92).
Articolo 17 superficie coperta della costruzione (Sc)
1. La superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati (m2.), della proiezione
orizzontale dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese
le tettoie, le logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i
porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi
decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti
per non più di 2,00 m. dal filo di fabbricazione.
Articolo 18 superficie utile lorda della costruzione (Sul)
1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (m2), è la somma delle
superfici lorde di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o
agibile compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese
le superfici relative:
a)
ai
“bow window” ed alle verande;
b)
ai
piani di calpestio dei soppalchi;
sono escluse le superfici relative:
c)
ai
volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali
torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti
tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
d)
ai
porticati, ai “pilotis” alle logge, ai balconi, ai terrazzi; (sino alla
concorrenza massima prevista per ogni singola zona urbanistica)
e)
alle
autorimesse, alle cantine e ai locali di sgombero con relative scale d’accesso
qualora non emergano rispetto al piano del terreno sistemato di mt.1,50; la
misura va effettuata all’intradosso del solaio e calcolata come media ponderale
con la linea di spiccato di cui al 5° comma dell’art.13 del presente Titolo
III;
f)
ai
locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
g)
ai
cavedi;
h)
alle
centrali termiche strettamente necessarie;
i)
ai
bassi corpi di fabbrica adibiti al prelevamento idrico (pozzi e cisterne) ed
attrezzature pertinenziali (forni e piccoli locali di ricoveri per animali,
etc.).
Articolo 19 superficie utile netta della costruzione (Sun)
1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati (m2), è la somma delle
superfici utili nette di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto
abitabile o agibile compreso – ricavate deducendo da quelle utili lorde, così
come definite all’art.18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di
porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al
calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m. e, come tali, sono dedotte
dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece
computati per intero come superfici destinate al calpestio.
Articolo 20 volume della costruzione (v)
1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m3), è la somma dei prodotti
della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali
soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo
e del piano superiore.
2. Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso,
l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso
dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento
orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è
situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il
procedimento descritto al comma 6 dell’art.13.
Articolo 21 superficie fondiaria (Sf)
1. E’ l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni
realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati (m2), al netto delle superfici
destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni
primarie, secondarie ed indotte esistenti e/o previste.
Articolo 22 superficie territoriale (st)
1. E’ l’area complessiva di una porzione di territorio, misurata in
metri quadrati (m2), comprendente le
superifici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte
esistenti e/o previste.
Articolo 23 rapporto di copertura (Rc)
1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale
(%), tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la
superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di
superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Articolo 24 indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
1. L’indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la
superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf
= Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda
edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m2/m2).
Articolo 25 indice di utilizzazione territoriale (Ut)
1. L’indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la
superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale
(Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda
edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (m2/m2).
Articolo 26 indice di densita’ edilizia fondiaria (If)
1. L’indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il
volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf):
rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per
ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m3/m2).
Articolo 27 indice di densita’ edilizia territoriale (It)
1. L’indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra
il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St):
rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per
ogni metro quadrato di superficie territoriale (m3/m2).
Articolo 27 bis disposizione transitoria
1.
Fino all’adeguamento previsto dall’art.12, comma 5, della legge
regionale 8 luglio 1999, n.19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti
articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 continuano ad essere
vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
(conclusa la fase
transitoria il Comune provvede all’abrogazione del presente articolo)
TITOLO IV
INSERIMENTO AMBIENTALE E
REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Articolo 28 salubrita’ del terreno e della costruzione
1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano
stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame,
residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l’opera di risanamento è dato dall’Organo
competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della
documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a
carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle
infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un
sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad
impedire che l’umidità si trasmette dalle fondazioni alle murature e/o alle
strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da
impedire la risalita dell’acqua per capillarità e le parti murarie dei locali
sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti
impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e
l’edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non
inferiore a 0,30 m., ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di
aerazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato
ad una quota inferiore rispetto al piano dell’area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del
progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6
del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la
protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto
ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima
piena del sistema fognario di scarico.
9.
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono
sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che
emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
Articolo 29 allineamenti
1.
L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito
alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per
garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di
caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in
progetto ad una cortina più avanzata
Articolo 30 salvaguardia e formazione del verde
1.
La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione
in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono
riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2.
L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta
agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la
piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su
aree di proprietà privata fonteggianti spazi pubblici.
3.
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime
stradale solo quando l’oggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m.
rispetto al medesimo.
4.
E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione
adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinchè non sia
intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità
della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità
della carreggiata.
5.
Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti
o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la
responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6.
L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed
arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l’integrità
delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione.
Articolo 31 requisiti delle costruzioni
1.
Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi,
di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e
manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti
tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti
destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati o in aree ad essi
pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano
compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene
prescritte dalla leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2.
Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici
e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate
esigenze di:
a)
resistenza
meccanica e stabilità;
b)
sicurezza
in caso di incendio;
c)
tutela
dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
d)
sicurezza
nell’impiego;
e)
protezione
contro il rumore;
f)
risparmio
energetico e ritenzione del calore;
g)
facilità
di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se
per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a
deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro,
presso istituzioni pubbliche diverse dal comune, il professionista incaricato
ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità
comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico
competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione,
il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve
produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente,
riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo,
ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso
l’ufficio suddetto.
Articolo 32 inserimento ambientale delle costruzioni
1.
Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto
ambientale.
2.
I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a
recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle
tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con
quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente
simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o
naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3.
L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in
sede di rilascio degli atti di assenso all’edificazione, ha facoltà di
prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di
imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento
ambientale.
4.
L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì
disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti – quali
scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. – che non si accordano con
le caratteristiche ambientali.
5.
I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le
prescrizioni imposte negli atti di assenso all’edificazione devono essere
totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
Articolo 33 decoro e manutenzione delle costruzioni e
delle aree private
1.
Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza
debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza,
all’estetica, al decoro, all’igiene.
2. E’ prescritta la
conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali
fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
Ne consegue che all’interno della perimetrazione del Centro Storico anche le
tecniche costruttive, i materiali e le caratteristiche di rifinitura devono
essere consoni con questo obiettivo primario; gli interventi edilizi relativi
alla conservazione, ampliamento e ristrutturazione del patrimonio esistente
devono essere condotti utilizzando tecniche e materiali di tipo tradizionale:
soltanto per le opere di consolidamento e le strutture potranno essere eseguite
con tecniche e materiali moderni, ancorchè non alterino la natura e l’aspetto
degli edifici.
2.
Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di
riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e
ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
3.
I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in
modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
4.
La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a
specifico vincolo di tutela è sottoposta all’approvazione degli uffici comunali
competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica
campionatura.
5.
Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza
delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è
vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato
l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti.
6.
Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse
o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio
all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale
ha facoltà di ingiugere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al
possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni
inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità
comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali
spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in
difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono
riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.
Articolo 34 interventi urgenti
1.
Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle
costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile
compromissione per l’integrità dell’ambiente e rischio per l’incolumità delle
persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un
“intervento urgente” alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di
pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione
dello stato di pericolo sia per l’effettiva consistenza delle operazioni
medesime.
2.
E’ comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata
comunicazione di lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di
Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel
minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli
atti di assenso necessari alle normali condizioni di intervento.
3.
Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell’art.68, fatto salvo
l’eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e
perseguibili.
Articolo 35 decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico
e loro occupazione
1.
Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico,
all’interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione
idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle
stesse, sistemati nel sottosuolo.
2.
E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non
preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici
o assoggettati all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul
confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può
imporre l’edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste
dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del
frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3.
Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività
temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali dove chiedere al
comune la specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende
occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è
comunque regolata dalle leggi vigenti.
4.
Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio
della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per
l’uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito
cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5.
La concessione contiene le prescrizioni da eseguire per l’occupazione e
indica il termine finale della medesima.
6.
Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato
disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare
il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7.
In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito
dall’Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando
eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con
la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.
8.
I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e
con l’osservanza degli obblighi fissati nell’art.47, semprechè non
costituiscano pericolo per la circolazione.
TITOLO V
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI
Articolo 36 altezza interna dei locali abitativi
1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza media interna
di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri
(m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati,
l’altezza interna è misurata “sottotrave” .
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o
il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura
dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del
locale per l’area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di
passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una
profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad
abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per
quanto in esse specificamente disposto, dal regolamento d’igiene.
4. Sono
quindi consentite misure minime dell’altezza interna inferiore a quelle
prescritte dalle leggi statali:
a)
per
le nuove costruzioni, nei casi di:
1)
ricostruzione
di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve
necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
2)
inserimento
di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o
artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
3)
ampliamento
di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto
l’allineamento con gli orizzontamenti preesistenti.
b)
per
le costruzioni esistenti, nei casi di:
1)
interventi
edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione
abitativa;
2)
interventi
edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione
abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia
necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del
certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri
requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione di
misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali
tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario
competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali
di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun
punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
Articolo 37 antenne
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggetta a ristrutturazione
o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento – con più di un’unità immobiliare o nelle quali
comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi
con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di
una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di
ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le
antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto
dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le
antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti
interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve
essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento,
per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano,
l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e
l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto
all’informazione.
4. L’installazione di antenne o ripetitori per impianti
rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni
delle vigenti leggi di settore.
Articolo 38 chioschi e mezzi pubblicitari
1. L’installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari,
anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle
norme dettate dal “Codice della Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e
di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione
di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi
quelli di cantiere), manifesti propaganda, sono normate dal “Codice della
Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di
competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L’installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere
fonte di molestia o di nocumento per l’ambiente circostante: in particolare le
insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun
disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla
installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti
planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non
inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici
soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere
favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili;
possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di
interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di suolo pubblico per
l’installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di
cui all’art.35, commi 4, 5, 6, 7.
8.
L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di
definire spazi idonei per la posa, l’installazione e l’affissione di mezzi
pubblicitari all’interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la
distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge
vigente.
9. All’interno
della perimetrazione del centro storico è fatto espresso divieto di
installazione di insegne luminose e/o a cassonetto. In ogni caso le nuove
insegne dovranno essere proporzionate con i caratteri dell’edificio e
realizzate con materiali estratti dalla cultura locale; l’eventuale
illuminazione dovrà avvenire con luce riflessa.
Articolo 39 coperture, canali di gronda e pluviali
1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture
piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini,
volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della
costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di
progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la
compatibilità dei materiali impiegati.
3. I
canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo
pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono
convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi
liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul
suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o
appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque
diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i
pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima
di 2,50 m. dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito
installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici
realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 1,20 m.
6. Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono
essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un
cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto
finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere
l’allacciamento alla pubblica fognatura.
7. All’interno
della perimetrazione del centro storico i tetti dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
- manto di copertura: in
coppi di laterizio a canale
- cornicioni: mantenimento
dei cornicioni in muratura con intonaco tirato a sagoma
- gronde: rifacimento
delle gronde in legno con travetti passafuori e tavolato pigmentato ed
eventuale loro sostituzione con cornicione in muratura con intonaco tirato a
sagoma. E’ vietato l’impiego di perline e vernice lucida.
- comignoli: riproposta
dei comignoli caratteristici del centro storico, in muratura di mattoni a vista
o intonacati, a ventaglio o torretta
- lucernai: a
filo falda o riproposta dei lucernai caratteristici del centro storico, per
tipologia e dimensioni, in muratura con tettuccio a falde
- canali di gronda, scossaline e pluviali: in rame.
Articolo 40 cortili e cavedi
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre
soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza
superiore a 4,00 m. devono essere dimensionati in modo che la luce libera,
misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le
prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al
netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di
qualsiasi altra sporgenza posta all’interno dei cortile, nei limiti di cui
all’art.17, 2^ comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi
interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m. ed
aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta
illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti
di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i
cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m., lato min. 2,50 m., sup. min. 6,00 m2.
- altezza fino a 15,00 m., lato min. 3,00 m., sup. min. 9,00 m2.
- altezza oltre 15,00 m., lato
min. 4,00 m., sup. min. 16,00 m2.
5.
Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6.
I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore
per agevolare le operazioni di pulizia.
7.
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino
privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in
modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o
materiale di rifiuto.
8.
E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un
peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
9. All’interno della perimetrazione
del centro storico gli interventi rivolti a modificare edifici caratterizzati
da cortili interni dovranno prevedere una corretta progettazione di
salvaguardia dei cortili medesimi, mediante la conservazione delle tipologie,
la riproposizione delle pavimentazioni originali, la conservazione e
valorizzazione del verde esistente e la valorizzazione di eventuali elementi di
pregio.
I cancelli dovranno essere in acciaio verniciato con riproposta della
foggia tipica del centro storico. Nel caso di sostituzione di portoni in legno
a specchiatura cieca i nuovi inserimenti dovranno conformarsi a tutte le
caratteristiche dei preesistenti.
Articolo 41 intercapedini e griglie di aerazione
1. Ai fini del presente regolamento è definito “intercapedine” il
vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di
una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente
realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione
indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati,
nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti
eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione
delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere
consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli,
ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia
delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno 0,20 m. al di
sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei
proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni
caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
Articolo 42 musure contro la penetrazione di animali nelle
costruzioni
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione
o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la
penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei
vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti
indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed
orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti
con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono
presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono
risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della
muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici
o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili
debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire
idoeno mezzo di dissuasione.
6. E’ vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti:
l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica
competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove
siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
Articolo 43 muri di sostegno
1.
I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza
non superiore a 3,00 m., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile
dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali
terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del
muro che li sovrasta.
2.
Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m., è
richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze alle
pareti finestrate.
3.
Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le
prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di
attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici
deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento
superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei
muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I
muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, devono presentare caratteri di
pubblico decoro e adattarsi alle tipizzazioni ambientali circostanti.
5.
Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la
Commissione Edilizia, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura
dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale
prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per
l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.
6.
L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare
il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei
muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da
ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il
mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di
vegetazione.
Articolo 44 numeri civici
1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli
stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in
corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse
funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso – a
destra e ad una altezza variabile da 1,50 m. a 2,50 m. – e deve essere
mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore
dell’immobile.
3.
Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al
proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4.
E’ ammessa, a cura e spese della proprietà, l’apposizione di indicatori
realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di
dispositivo di illuminazione notturna.
5.
In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di
eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al
Comune i numeri civici affinchè siano soppressi.
Articolo 45 parapetti e ringhiere
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista
pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione
di quest’ultimo.
2.
I manufatti di cui sopra devono:
a)
avere
altezza non inferiore a 1,00 m. e non superiore a 2,50 m.;
b)
presentare
notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi
in materia;
non devono:
c)
essere
scalabili;
d)
presentare
aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i
materiali: tipici della zona; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti
di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
All’interno della perimetrazione del centro storico i parapetti, le
ringhiere e le inferriate dovranno essere in metallo pitturato o verniciato con
riproduzione delle tipologie tipiche della zona; non sono previsti altri
materiali e parapetti ciechi.
Articolo 46 passaggi pedonali e marciapiedi
1.
Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto
possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di
passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge
sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
2.
L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata
dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere
realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di
volta in volta dal Comune.
3.
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè
realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4.
I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con
larghezza minima di 1,50 m., dislivello non superiore a 0,15 m. e pendenza
massima non superiore all’8%.
5.
Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi
con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere
superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6.
Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare,
possano risultare situazioni di pericolo, l’Amministrazione Comunale dispone
che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche
idonee allo scopo.
7.
E’ consentita l’apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne
parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del
“Codice della Strada” e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Articolo 47 passi carrabili
1.
L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è
consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere
autorizzata dall’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede,
nel rispetto delle disposizioni dettate dal “Codice della Strada” e dal suo
regolamento di esecuzione e di attuazione.
2.
Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito
da quello a minor traffico, purchè i dislivelli esistenti tra la costruzione e
gli spazi pubblici lo consentano.
3.
L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. L’installazione di cancelli veicolari dovrà essere realizzata come
segue:
a)
per accessi con relativa viabilità privata perpendicolare alla via
pubblica o formanti con la medesima angolazione superiore a 45° dovrà essere
arretrata dalla carreggiata di almeno mt.5,00, preceduta da tratto piano o con
pendenza non superiore al 2%;
b)
per accessi con relativa viabilità privata parallela alla via pubblica,
confinante con la medesima o formanti angolazione inferiore a 45°, potrà
avvenire nella viabilità privata, con arretramento dall’innesto con la via
pubblica di almeno mt.5,00, preceduta da tratto piano o con pendenza non
superiore al 2%-
5. All’interno della perimetrazione del centro abitato e nelle zone di
espansione l’installazione di cancelli veicolari con apertura telecomandata
potrà avvenire al confine tra la via pubblica e la viabilità privata; in questo
caso il tratto in piano o con pendenza non superiore al 2% precederà la rampa
all’interno del cancello.
6.
L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
eventualmente anche con l’ausilio di specchi o telecamere opportunamente
disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7.
Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui
ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi
di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti
e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere
richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne
deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8.
Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell’art.46
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, così come modificato dall’art.36, punto c,
del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610.
Articolo 48 piste ciclabili
1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono
previsti parcheggi per le biciclette.
Articolo 49 portici e “pilotis”
1. I nuovi portici, destinati a pubblico
passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,40 m di larghezza e 3,00 m
di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di
coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al
traffico veicolare, l'altezza della luce libera sarà fissata dal Comune previo
parere della Commissione Edilizia.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non
siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con
cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico
passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di
rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici
materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti,
le tinteggiature.
Articolo 50 prefabbricati
1.
Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni
previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche
tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia
per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Le facciate dovranno
sempre essere tinteggiate con colori che riducano l’impatto visivo, inoltre
dovranno essere sempre predisposte mascherature vegetali. Il Comune, sentita la
Commissione Edilizia, può prescrivere determinati materiali per la copertura.
2. Le costruzioni prefabbricate o assimilabili
destinate ad infrastruttura per l’agricoltura dovranno sempre essere
tinteggiate con colori armonicamente inseribili nel contesto ambientale e
coperti con coppi o tegole in laterizio; sentito il parere della Commissione
Edilizia potranno inoltre essere prescritte mascherature vegetali. Eventuali
deroghe potranno essere concesse a seguito di motivato studio progettuale e
parere della Commissione Edilizia.
3. Le infrastrutture agricole non possono essere
posizionate sui crinali e nelle zone panoramiche, eventuali deroghe dovranno
essere supportate da adeguato studio progettuale di inserimento ambientale.
Articolo 51 rampe
1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale
atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o
all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se
rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe condominiali è:
a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso
di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia
permanente;
c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso
di marcia alternato regolato da semaforo;
d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia
permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio
di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non
inferiore a:
a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque;
almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano
all'altezza di 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni,
escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le
prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella
situazione di fatto.
Articolo 52 recinzioni e cancelli
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i
cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le
norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare
la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli
atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire
tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi
pubblici possono essere realizzate:
a) con
muro pieno;
b) con muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate o siepi per
un’altezza massima complessiva di 3,00 m.;
c) con
siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
d) con pali infissi al suolo e rete di protezione;
e)
4. Recinzioni e zoccolature di altezza e materiale diverso possono altresì essere ammesse
per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità
compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri non
controterra di altezza superiore a 1,50 m. sono blocchi di laterizio, blocchi
di cemento e calcestruzzo debitamente intonacati e tinteggiati con tinte
consoni all’edificio principale o in forza di parere espresso dalla Commissione
Edilizia.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate
sono: metallo, legno; in genere non sono ammessi pannelli e recinzioni in
calcestruzzo prefabbricato, eventuali deroghe potranno essere concesse a
seguito di motivato studio progettuale e parere della Commissione Edilizia.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni
dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di
spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono
presentare altezza non superiore a quelle previste per le recinzioni ed aprirsi
all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso
l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi
dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi
carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4,
e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura
elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere
opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura;
per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere
adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli
utenti.
10. La
distanza dal confine stradale, all’interno del centro abitato, da rispettare
per impiantare lateralmente alle strade siepi e recinzioni in genere non può
essere inferiore a mt.1,00. Eventuali deroghe sono concesse esclusivamente in
presenza di manufatti esistenti per cui è consentito l’allineamento. In ogni
caso le siepi e le recinzioni di nuovo impianto non devono ostacolare la
visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.
11. La distanza dal confine
stradale, al di fuori del centro abitato, è soggetta alle disposizioni di legge
che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. In
particolare:
-
la
distanza da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive,
anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt.1,00 sul
terreno non può essere inferiore a mt.1,00.
Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a
mt.1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e
materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in
cordoli emergenti non oltre cm.30 dal suolo.
-
la
distanza da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni di altezza superiore a mt.1,00 sul terreno, non può essere
inferiore a mt.3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di
altezza superiore a mt.1,00 sul terreno costituite come previsto al comma
precedente, e per quelle di altezza inferiore a mt.1,00 sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre cm.30 dal suolo.
Articolo 53 serramenti
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi
pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono
verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta
eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da
norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio
pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso
pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m
dal piano del marciapiede o in mancanza di marciapiede ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale; in nessun caso
l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito
dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei
serramenti con specifici materiali e coloriture; in particolare all’interno
della perimetrazione del centro storico dovranno soddisfare le seguenti
caratteristiche:
Serramenti:
- telai a vetri: in legno pigmentato e verniciato con vernici opache o
pitturato, o in alluminio preverniciato, con almeno due vetri per anta di cui
quello superiore quadrato;
- sistema di oscuramento: anta piena o
persiana con aletta larga e finestrella in legno pigmentato o alluminio
preverniciato;
- portoncini: in
legno pigmentato e verniciato con vernice opaca, o pitturato, o in alluminio
preverniciato, con riproduzione delle tipologie tipiche del centro storico;
- porte negozi: * telai in legno pigmentato e verniciato con vernice
opaca o pitturati, o in alluminio preverniciato con colori tipici del centro
storico;
*
serrande in tondino sagomato, o porte a pannelli o doghe escluso le perline;
- porte box e magazzeni: a pannelli o doghe
in legno pigmentato e verniciato con vernici opache, o pitturato, escluso le
perline.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al
comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di
trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è
richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
Articolo 54 servitu’ pubbliche
1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere
sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi
indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) targhe
della toponomastica urbana e numeri civici;
b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed
altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai
pubblici servizi;
e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed
apparecchi relativi;
f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni
del traffico, ecc.;
g) lapidi commemorative;
h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini
di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente
possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici
vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo
parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle
parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei
privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno
e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento
dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno
l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla
pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati
distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6.
Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di
cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il
mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi
debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato
indispensabile rimuoverli.
Articolo 55 soppalchi
1. Ai
fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie
ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno
spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella
sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi
vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli,
non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e
ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso
lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività
esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di
altezza non inferiore a 1,00 m;
b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più
basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso
dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a
2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi
dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di
cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce
incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
Articolo 56 sporgenze fisse e mobili
1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi
pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi,
cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate,
vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i
"bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto
costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi
e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m
per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la
larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza
minima di 3,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale
misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza
di 2,50 m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche
può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale
e decoro urbano.
Articolo 57 strade private
1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie
procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono
provvedere:
a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene
necessaria;
b) alla
manutenzione e pulizia;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) all'efficenza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico
delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze
con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di
curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m.
e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire
l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità
abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura,
misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche
destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere
larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m
nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella
mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono
terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di
marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove
costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino,
possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste
all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione
in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei
veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
Articolo 58 terrazzi
1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con
piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate
a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di
costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi
ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di
altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o
comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e
devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve
essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori
allo 0,5%.
TITOLO VI
ESECUZIONE DELLE OPERE
Articolo 59 prescrizioni generali
1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli
atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali
soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la
loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano
compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei
regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere
rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo
regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si
intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra
indicate.
Articolo 60 richiesta e consegna di punti fissi
1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione,
l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi
pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare
il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra,
il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a
disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione
di un funzionario comunale - provvede:
a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui
deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura
comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti
relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto
verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese
sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere
iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e
ne invia copia al Comune.
Articolo 61 disciplina del cantiere
1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un
cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m,
con l'indicazione:
a) del tipo
dell'opera in corso di realizzazione;
b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio
dell'attività e del nome del titolare della stessa;
c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del
responsabile del cantiere;
tale
cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di
costruire corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di
approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei
lavori e gli atti relativi alla
sicurezza nei cantieri ove necessario.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni),
debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati
alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si
provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili,
destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono
rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in
cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti
(responsabile di cantiere).
6. L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 62 occupazione del suolo pubblico e recinzione
provvisorie
1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o
interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato
le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti
predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando
ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo
pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono
preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai
sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico
recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso di costruire, prima di dar corso ad
interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve,
previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area
impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici
intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni
impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli
enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a
salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad
evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere
aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale
resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per
tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e
muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al
levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano
sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il
perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da
eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di
50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso
veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi
verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se
la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve
comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali
manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi
interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario,
ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non
superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una
configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le
prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del
precedente articolo 61.
Articolo 63 sicurezza del cantiere e requisiti delle
strutture provvisionali
1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o
inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi
di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere
requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per
garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì
conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono
essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti
per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento
non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di
omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario
impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle
prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le
opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità
della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al
costruttore e/o al titolare del permesso di costruire, gli adempimenti
necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a
spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate
tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte
sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme
vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a
perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela
della pubblica incolumità.
Articolo 64 scavi e demolizioni
1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo
quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi
idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza
degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli
spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro
necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo
concessione all’Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le
altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinchè i
materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di
idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle
cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali
medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od
altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di
disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare
polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non
diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica
autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto
obbligo al titolare del permesso di costruire di conservare la relativa
documentazione.
6. La
rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate
dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.
Articolo 65 rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o
artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante
immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità
comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori,
per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le
prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la
scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente
l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità
Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti
per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo
61.
Articolo 66 ripristino del suolo e degli impianti pubblici
1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di
costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte,
delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a
ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la
redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a
spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di
costruire ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno
essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 67 vigilanza e coercizione
1. L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica
ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni
ed integrazioni.
2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme
di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono
assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato
attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio
comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la
realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura
delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere
o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle
spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse
entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente,
salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 68 violazione del regolamento e sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla
legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del
regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19,
previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge
regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 69 ricostruzione di edifici crollati in tutto o
in parte in seguito ad eventi accidentali
1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione
Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni
del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte,
a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o
colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti
destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte,
confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione
imporre che:
a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei
materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a
conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione,
per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve
essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente
connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel
singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai
crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque
verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o
dell'assuntore dei lavori.
Articolo 70 deroghe
1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale
e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del
presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico
generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di
pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri
fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
ALLEGATI
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ISTRUZIONI
- La
modulistica contenuta negli allegati ha valore esemplificativo: pertanto può
essere modificata ed integrata da parte del Comune che la adatta, nella forma e
negli spazi, alle proprie particolari esigenze, anche introducendo nuovi
modelli per altre fattispecie.
- L'uso
della modulistica, una volta definita, è comunque obbligatorio.