Ogni intervento urbanistico od
edilizio che comporti nuovi insediamenti o l'incremento degli insediamenti
esistenti, può ottenere il titolo abilitativo soltanto a condizione che:
-
esistano e siano fruibili le
opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, punto 1) dell'art. 51 L.R.
56/77, nei modi e nella misura necessari per un'adeguata attrezzatura
tecnologica e per l'accessibilità degli insediamenti stessi. Sono da
considerarsi equipollenti sia la previsione di attuazione di tali opere da
parte del Comune sia l'impegno da parte dei privati di procedere all'esecuzione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli insediamenti
proposti;
-
il rigoroso rispetto, da
parte del richiedente, di ogni eventuale obbligo preventivo assunto attraverso
gli atti d’obbligo unilaterali o nelle convenzioni stipulate con il Comune ed
altri enti pubblici.
La verifica delle suddette
condizioni non è necessaria nei casi di cui all'art.17, comma 3 (casi nei quali
il contributo di costruzione non è dovuto), del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e
s.m.i. sempre nel rispetto delle presenti norme. In tutti gli altri casi, la
verifica di cui sopra è operata in sede di rilascio dei titoli abilitativi
all’attività edilizia nel rispetto dell’art. 16 del D.P.R 380/2001 e s.m.i., nel
seguito “Testo Unico” e dell’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.