I parametri edilizi
utilizzati dalle presenti Norme sono :
a) SUPERFICIE COPERTA -
S. C.
E' data dalla proiezione sul terreno del
massimo perimetro esterno delle costruzioni. Nel computo della superficie proiettata sono comprese tutte le
strutture appoggiate al suolo e tutte quelle aggettanti per piu' di 1,50 mt. dal
filo di fabbricazione (quali ad es. balconi, cornicioni, pensiline, ecc.).
b) SUPERFICIE UTILE LORDA
- S.U.L.
Per superficie utile lorda si intende la
somma di tutte le superfici di pavimento dei piani fuori terra, o anche entro
terra totalmente o parzialmente ove abbiano i requisiti di usabilità, misurate
:
- al lordo delle murature e tramezzature e
della proiezione orizzontale su ogni piano degli elementi distributivi o
funzionali verticali (vani delle scale, degli ascensori, degli impianti, ecc.);
- al netto delle logge e dei balconi anche
rientranti, dei porticati, delle terrazze coperte, delle tettoie, pensiline e
strutture aperte (intendendo come tali quelle strutture che hanno almeno due
lati non tamponati),delle sovrastrutture tecniche, oltre che di cantine,
ripostigli e locali termici (qualora non emergano rispetto al piano del terreno
più di cm.80 misurati all'intradosso del solaio) e delle autorimesse utilizzate
esclusivamente dai residenti dell'edificio, in quanto ammesse dall'art. 59
delle presenti Norme.
Nella superficie utile lorda sono da
conteggiare i sottotetti usabili, ove l'altezza media risulti non inferiore a
m.2,40 e siano accessibili tramite scale fisse.
Negli edifici esistenti alla data di adozione
del Piano Regolatore Generale, dal computo della superficie utile lorda da
calcolare per la ricostruzione, sono esclusi i locali ricavati dalla copertura
dei cortili.
c) VOLUME - V.
Il volume si calcola moltiplicando
l'altezza media dell'edificio per la superficie utile convenzionale ove :
- per altezza media si intende la misura
lineare calcolata dividendo la somma delle superfici perimetrali esterne
dell'edificio, computate dalla linea di spiccato delle murature fino
all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di vani abitabili dell'edificio, per il perimetro
dell'edificio;
- per superficie utile si intende la
superficie utile lorda come sopra definita, fuori terra o anche entro terra ove
abbia i requisiti di usabilità, individuata dal perimetro esterno
dell'edificio.
Nel caso di edificio a
piani sfalsati o a sporti continui e comunque abitabili, ovvero nei casi in cui
per complessità planovolumetrica dell'impianto edilizio progettato ciò sia
necessario e/o venga richiesto dalla C.I.E., il computo del volume va eseguito
per singoli piani.
Nel caso di impianti ad
altezza variabile, il calcolo del volume deve essere fatto con riferimento
all'altezza media .
Il volume è riferito al
solido emergente dal terreno a sistemazione avvenuta, tenendo conto degli
eventuali sbancamenti e riporti che dovranno risultare esattamente dal progetto
ed essere con questo approvati.
E' inoltre esclusa dal
calcolo del volume, per una altezza non eccedente gli 80 cm., la porzione di
solido emergente compresa tra il piano del terreno sistemato e l'
intradosso del primo solaio f.t.
limitatamente alle funzioni strettamente pertinenti alle abitazioni
(autorimesse, cantine, ripostigli).
Nel caso di raccordo in
pendenza del terreno sistemato circostante l'edificio rispetto alle banchine
pedonali (e/o sedimi stradali) frontistanti l'area di pertinenza, la precedente
norma non si applica per pendenze superiori al 10%.
Le norme di cui ai due
precedenti capoversi si applicano con riferimento alle quote dei terreni
limitrofi, in assenza di prescrizioni comunali di allineamenti di quota, di
viabilità di contorno, di progetti esecutivi della rete stradale .
Per edifici esistenti il
volume, ai fini delle presenti norme, ed in particolare per quanto concerne gli
incrementi percentuali ammessi per le singole zone e le ricostruzioni, è dato
dal prodotto della superficie lorda per l'altezza dei fabbricati, con le
seguenti prescrizioni:
- ove trattasi di edifici anche diroccati purché
individuati a Catasto, e non risulti dimostrabile dal rilievo edilizio
l'altezza preesistente, questa è convenzionalmente stabilita in ml.3,50;
- nel computo del volume si intendono includibili
le superfici utili lorde chiuse appartenenti al corpo dell'abitazione anche
destinate ad usi accessori o già agricoli, purché censite a Catasto e
regolarmente autorizzate anche ai sensi della Legge 47/1985.
d) PIANI FUORI TERRA -
P.F.T.
Si considerano piani fuori terra quelli che
hanno solaio di calpestio anche solo in parte fuori terra.
Il numero di piani fissati per ogni zona è
riferito ai piani fuori terra con destinazione abitativa o ad attività ammesse.
Ai fini della determinazione dell'altezza
max. dei fabbricati, valgono anche per il calcolo dei piani f.t. i disposti di
cui al successivo punto e).
e) ALTEZZA - H.
E' data dalla lunghezza verticale misurata
dal punto di quota più basso della linea di spiccato delle pareti rispetto al
piano del sedime stradale o della viabilità pedonale, esistenti o in progetto,
o in assenza, dal piano di campagna dei terreni limitrofi, all'estradosso
dell'imposta dell'ultimo solaio di copertura di vani abitabili, o alla linea di
gronda del tetto se a quota più elevata. Nel caso di fabbricati a più corpi di
fabbrica l'altezza è calcolata nei confronti di ciascun corpo di fabbrica.
L'altezza massima di un edificio non può
superare i limiti fissati dal P.R.G. ad eccezione:
a) dei volumi tecnici (torretta ascensore, vano scala, serbatoi
acqua) e delle costruzioni speciali (silos, torri di esalazione fumi, cabine e
tralicci elettrici, e simili) purché siano contenuti nei limiti strettamente
indispensabili e ne siano documentate la necessità e le caratteristiche
tecniche rispondenti alla funzionalità degli impianti;
b) degli accessi alle parti dell'edificio
totalmente o parzialmente interrate, ove nel complesso non interessino più di
un lato ovvero porzioni di due lati dello stesso.
Per edifici con copertura inclinata
superiore al 40%, o con altezza interna della linea di colmo superiore a m.
3,50 dall'ultimo piano di calpestio, in sede di nuova costruzione o di recupero
l'altezza complessiva verrà computata aggiungendo all'altezza come sopra
definita l'altezza media dell'intradosso della soletta inclinata di copertura
ed i locali relativi saranno computati quali piano f.t.
In ogni zona del territorio comunale, ivi
comprese le zone agricole, quando l'edificio dovrà sorgere su terreni a
pendenza naturale superiore al 30%, al valore dell'altezza massima indicata
sarà possibile sommare il valore di m. 3,00 sul fronte valle.
f) DISTANZA .
La distanza di un edificio da altri
edifici, da confini, da sedimi viari ed in ogni caso in cui il P.R.G. vi faccia
riferimento, è misurata nei confronti del perimetro della massima proiezione
delle superfici edificate fuori terra, compresi cornicioni, logge e balconi se
aggettanti più di ml.1,50 dalla parete.
Nella misura non si considerano i predetti
aggetti nei casi di fasce di rispetto o di arretramento previste superiori a
mt. 5.