Art.17 Parametri Edilizi .

 

I parametri edilizi utilizzati dalle presenti Norme sono :

 

a) SUPERFICIE COPERTA - S. C.

   E' data dalla proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno delle costruzioni. Nel computo della  superficie proiettata sono comprese tutte le strutture appoggiate al suolo e tutte quelle aggettanti per piu' di 1,50 mt. dal filo di fabbricazione (quali ad es. balconi, cornicioni, pensiline, ecc.).

 

b) SUPERFICIE UTILE LORDA - S.U.L.

   Per superficie utile lorda si intende la somma di tutte le superfici di pavimento dei piani fuori terra, o anche entro terra totalmente o parzialmente ove abbiano i requisiti di usabilità, misurate :

   - al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale su ogni piano degli elementi distributivi o funzionali verticali (vani delle scale, degli ascensori, degli impianti, ecc.);

   - al netto delle logge e dei balconi anche rientranti, dei porticati, delle terrazze coperte, delle tettoie, pensiline e strutture aperte (intendendo come tali quelle strutture che hanno almeno due lati non tamponati),delle sovrastrutture tecniche, oltre che di cantine, ripostigli e locali termici (qualora non emergano rispetto al piano del terreno più di cm.80 misurati all'intradosso del solaio) e delle autorimesse utilizzate esclusivamente dai residenti dell'edificio, in quanto ammesse dall'art. 59 delle presenti Norme.

 Nella superficie utile lorda sono da conteggiare i sottotetti usabili, ove l'altezza media risulti non inferiore a m.2,40 e siano accessibili tramite scale fisse.

 Negli edifici esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, dal computo della superficie utile lorda da calcolare per la ricostruzione, sono esclusi i locali ricavati dalla copertura dei cortili.

 

 c) VOLUME - V.

   Il volume si calcola moltiplicando l'altezza media dell'edificio per la superficie utile convenzionale ove :

   - per altezza media si intende la misura lineare calcolata dividendo la somma delle superfici perimetrali esterne dell'edificio, computate dalla linea di spiccato delle murature fino all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di vani abitabili  dell'edificio, per il perimetro dell'edificio;

   - per superficie utile si intende la superficie utile lorda come sopra definita, fuori terra o anche entro terra ove abbia i requisiti di usabilità, individuata dal perimetro esterno dell'edificio.

 

Nel caso di edificio a piani sfalsati o a sporti continui e comunque abitabili, ovvero nei casi in cui per complessità planovolumetrica dell'impianto edilizio progettato ciò sia necessario e/o venga richiesto dalla C.I.E., il computo del volume va eseguito per singoli piani.

Nel caso di impianti ad altezza variabile, il calcolo del volume deve essere fatto con riferimento all'altezza media .

Il volume è riferito al solido emergente dal terreno a sistemazione avvenuta, tenendo conto degli eventuali sbancamenti e riporti che dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere con questo approvati.

 

E' inoltre esclusa dal calcolo del volume, per una altezza non eccedente gli 80 cm., la porzione di solido emergente compresa tra il piano del terreno sistemato e l' intradosso  del primo solaio f.t. limitatamente alle funzioni strettamente pertinenti alle abitazioni (autorimesse, cantine, ripostigli).

Nel caso di raccordo in pendenza del terreno sistemato circostante l'edificio rispetto alle banchine pedonali (e/o sedimi stradali) frontistanti l'area di pertinenza, la precedente norma non si applica per pendenze superiori al 10%.

 

Le norme di cui ai due precedenti capoversi si applicano con riferimento alle quote dei terreni limitrofi, in assenza di prescrizioni comunali di allineamenti di quota, di viabilità di contorno, di progetti esecutivi della rete stradale .

 

Per edifici esistenti il volume, ai fini delle presenti norme, ed in particolare per quanto concerne gli incrementi percentuali ammessi per le singole zone e le ricostruzioni, è dato dal prodotto della superficie lorda per l'altezza dei fabbricati, con le seguenti prescrizioni:

- ove  trattasi di edifici anche diroccati purché individuati a Catasto, e non risulti dimostrabile dal rilievo edilizio l'altezza preesistente, questa è convenzionalmente stabilita in ml.3,50;

- nel  computo del volume si intendono includibili le superfici utili lorde chiuse appartenenti al corpo dell'abitazione anche destinate ad usi accessori o già agricoli, purché censite a Catasto e regolarmente autorizzate anche ai sensi della Legge 47/1985.

 

d) PIANI FUORI TERRA - P.F.T.

   Si considerano piani fuori terra quelli che hanno solaio di calpestio anche solo in parte fuori terra.

   Il numero di piani fissati per ogni zona è riferito ai piani fuori terra con destinazione abitativa o ad attività ammesse.

   Ai fini della determinazione dell'altezza max. dei fabbricati, valgono anche per il calcolo dei piani f.t. i disposti di cui al successivo punto e).

 

e) ALTEZZA - H.

   E' data dalla lunghezza verticale misurata dal punto di quota più basso della linea di spiccato delle pareti rispetto al piano del sedime stradale o della viabilità pedonale, esistenti o in progetto, o in assenza, dal piano di campagna dei terreni limitrofi, all'estradosso dell'imposta dell'ultimo solaio di copertura di vani abitabili, o alla linea di gronda del tetto se a quota più elevata. Nel caso di fabbricati a più corpi di fabbrica l'altezza è calcolata nei confronti di ciascun corpo di fabbrica.

   L'altezza massima di un edificio non può superare i limiti fissati dal P.R.G. ad eccezione:

 a) dei volumi tecnici (torretta ascensore, vano scala, serbatoi acqua) e delle costruzioni speciali (silos, torri di esalazione fumi, cabine e tralicci elettrici, e simili) purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e ne siano documentate la necessità e le caratteristiche tecniche rispondenti alla funzionalità degli impianti;

 b) degli accessi alle parti dell'edificio totalmente o parzialmente interrate, ove nel complesso non interessino più di un lato ovvero porzioni di due lati dello stesso.

 

   Per edifici con copertura inclinata superiore al 40%, o con altezza interna della linea di colmo superiore a m. 3,50 dall'ultimo piano di calpestio, in sede di nuova costruzione o di recupero l'altezza complessiva verrà computata aggiungendo all'altezza come sopra definita l'altezza media dell'intradosso della soletta inclinata di copertura ed i locali relativi saranno computati quali piano f.t.

   In ogni zona del territorio comunale, ivi comprese le zone agricole, quando l'edificio dovrà sorgere su terreni a pendenza naturale superiore al 30%, al valore dell'altezza massima indicata sarà possibile sommare il valore di m. 3,00 sul fronte valle.

 

f) DISTANZA .

   La distanza di un edificio da altri edifici, da confini, da sedimi viari ed in ogni caso in cui il P.R.G. vi faccia riferimento, è misurata nei confronti del perimetro della massima proiezione delle superfici edificate fuori terra, compresi cornicioni, logge e balconi se aggettanti più di ml.1,50 dalla parete.

 

   Nella misura non si considerano i predetti aggetti nei casi di fasce di rispetto o di arretramento previste superiori a mt. 5.