Art.19 Distanze minime .

 

Nell'attuazione degli interventi di P.R.G., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, salvo quelle topograficamente definite dalla cartografia di piano alle diverse scale o stabilite dalle presenti

norme per casi particolari:

 

a) DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI .

Nelle aree di interesse storico (aree di tipo A) le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, salvo allineamenti prescritti in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi o rilascio di permesso di costruire.

In caso di ristrutturazione comportante ricostruzione o ampliamento, non sono computabili ai fini delle distanze volumi o costruzioni aggiuntive di epoca recente o prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre zone e' prescritta la distanza minima tra pareti finestrate pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di mt. 10,00.

La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di confrontanza diretta tra pareti, anche quando una sola parete sia finestrata e non si applica per pareti o parti di pareti non finestrate.

Le distanze tra fabbricati possono essere ridotte a ml. 0,00 (costruzioni in aderenza), oltre che nei casi di cui al successivo p.to b), in tutti i casi che non contrastino con Norme del Codice Civile o di Regolamenti Edilizi Comunali.

 

b) DISTANZE MINIME DAI CONFINI .

In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dai confini di proprietà o di zona (ad esclusione dei confini in confrontanza a cigli stradali), è così stabilita:

-          per tutte le destinazioni d'uso, ad esclusione di quelle industriali-artigianali, dovrà essere osservata una distanza minima dal confine maggiore o uguale alla metà dell'altezza dei fabbricati, con un minimo di metri 5,00.

-          per le destinazioni industriali-artigianali, la distanza minima e' fissata di norma in ml. 10,00; fatti salvi i seguenti casi particolari:

(a)   per impianti speciali, a più elevato regime inquinante ( inquinam. acustico, atmosferico, ecc.), potranno essere disposte maggiori distanze in sede di procedura  autorizzativa

(b)   ove ricorra il caso di una larghezza del lotto inferiore a ml.50, potrà essere consentita la distanza dai corrispondenti confini pari al 20% della larghezza stessa, col minimo inderogabile di ml. 5,00.

(c)   per le destinazioni d’uso di tipo residenziale e connesse alle attività produttive (Art. 31 N.d.A. comma 3), nel caso in cui l’abitazione del titolare e/o custode non sia edificata in adiacenza al fabbricato ad uso artigianale-industriale-commerciale, è ammissibile la distanza minima dal confine maggiore o uguale alla metà dell'altezza dei fabbricati, con un minimo di metri 5,00.

 

Le distanze dai confini di proprietà e di zona possono  essere ridotte a m. 0,00, in caso di pareti non finestrate, se è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti o se preesiste una parete a confine o nei casi indicati al successivo art. 59 delle presenti norme.

Qualora esistano, nelle proprietà limitrofe, edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni potranno soddisfare solo alle distanze dai confini pari alla meta' della propria altezza e con un minimo assoluto di metri 5,00 .

Nel caso di locali completamente interrati rispetto alla quota del terreno preesistente, la distanza minima dai confini del lotto potrà essere di m. 0,00; nel caso di fondi confinanti a quote diverse la distanza degli edifici o parti di essi dal confine di proprietà potrà essere di m. 0,00 purché detti edifici vengano ricoperti completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del terreno che il fondo a quota superiore ha sul confine.

Sono ammesse distanze dai confini di proprietà inferiori a quelle indicate nel presente articolo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche, nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile.

 

c) DISTANZE MINIME DAI CIGLI STRADALI .

 

Le distanze minime dei fabbricati dai cigli stradali della viabilità pubblica o di interesse pubblico all'interno delle perimetrazioni dei centri abitati e delle aree urbanizzate, fatte salve prescrizioni topografiche specifiche e quanto richiamato alle successive lett. d) ed e) del presente articolo, sono stabilite:

- in aree di interesse storico A: secondo allineamenti esistenti o previsti nella cartografia di piano, salvo riallineamenti che possono essere richiesti in sede di procedure autorizzative

- in tutte le restanti aree interne ai centri abitati o urbanizzate, secondo i seguenti disposti:

a) strade statali e provinciali: non inferiori a ml. 7,50, tranne destinazioni industriali-artigianali per le quali la distanza minima è di norma fissata in ml. 15,00.

b) strade comunali: non inferiori a ml. 5,00, tranne destinazioni industriali-artigianali per le quali la distanza minima è di norma fissata in ml. 10,00.

c) per le destinazioni d’uso di tipo residenziale e connesse alle attività produttive (Art. 31 N.d.A. comma 3), nel caso in cui l’abitazione del titolare e/o custode non sia edificata in adiacenza al fabbricato ad uso artigianale-industriale-commerciale, è ammissibile la distanza minima dalle strade statali e provinciali non inferiore a ml 7,50; per le strade comunali la distanza minima è fissata a ml 5,00

d) per le sole destinazioni industriali-artigianali, ove la profondità del lotto risulti inferiore a ml. 50, potrà essere consentita in ogni caso la distanza dal ciglio stradale pari al 20% della stessa profondità del lotto, col minimo inderogabile di ml. 5,00.

e) in ogni caso, nelle aree classificate di espansione o nuovo impianto, dovrà essere osservata una distanza minima dai cigli delle strade principali pari a ml. 6,00, ai sensi dell'art. 27, 2° comma, L.R. 56/77; detta distanza minima è richiesta pari a m. 10,00, in aree di espansione puntualmente indicate in cartografia di Piano e con prescrizioni specifiche riportate ai Quadri Sinottici allegati alle presenti Norme.

f) per strade urbane classificate dalle competenti Amministrazioni "di scorrimento", ai sensi del D.P.R. 26.4.1993 n.147, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a ml.20 per i fabbricati e ml.2 per muri di cinta di qualsiasi natura o consistenza.

 

Le distanze minime di cui al comma precedente si applicano, per interventi di tipo non conservativo compresi gli ampliamenti e le ricostruzioni ammesse dalle presenti norme:

-   dai cigli stradali esistenti, ove la larghezza del sedime stradale risulti non inferiore a quella minima stabilita dalla cartografia di Piano (Tav. 1, in scala 1:5000);

-  dai nuovi fili di sedime stradale, fissati dai competenti Uffici Tecnici Comunali, ove siano occorrenti interventi di adeguamento dei sedimi stessi ai fini dei disposti di cui al successivo art.48 delle presenti norme, ancorché non individuati topograficamente in cartografia, e negli interventi di nuovo impianto comportanti dismissioni di sedimi stradali di interesse pubblico.

 

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, prescrivere arretramenti dai cigli stradali, esistenti o ridefiniti, per le recinzioni dei lotti, ferma restando la disciplina per gli accessi veicolari di cui all'art. 59 delle presenti norme, nonchè i disposti di cui al citato D.P.R. 26.4.1993 n.147 e le autorizzazioni eventuali di Enti competenti.

Le distanze minime dai cigli stradali della viabilità all'esterno dei centri abitati ed in aree esterne ai centri abitati ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili, sono regolate - ai sensi del Nuovo Codice della Strada - al successivo art.48 delle presenti Norme di Attuazione.