Nell'attuazione degli
interventi di P.R.G., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni,
salvo quelle topograficamente definite dalla cartografia di piano alle diverse
scale o stabilite dalle presenti
norme per casi
particolari:
a) DISTANZE MINIME TRA
FABBRICATI .
Nelle aree di interesse
storico (aree di tipo A) le distanze minime tra fabbricati non possono essere
inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, salvo
allineamenti prescritti in sede di formazione di strumenti urbanistici
esecutivi o rilascio di permesso di costruire.
In caso di ristrutturazione
comportante ricostruzione o ampliamento, non sono computabili ai fini delle
distanze volumi o costruzioni aggiuntive di epoca recente o prive di valore
storico, artistico o ambientale.
In tutte le altre zone e'
prescritta la distanza minima tra pareti finestrate pari all'altezza del
fabbricato più alto con un minimo assoluto di mt. 10,00.
La suddetta prescrizione
si applica solo nel caso di confrontanza diretta tra pareti, anche quando una
sola parete sia finestrata e non si applica per pareti o parti di pareti non
finestrate.
Le distanze tra
fabbricati possono essere ridotte a ml. 0,00 (costruzioni in aderenza), oltre
che nei casi di cui al successivo p.to b), in tutti i casi che non contrastino
con Norme del Codice Civile o di Regolamenti Edilizi Comunali.
b) DISTANZE MINIME DAI
CONFINI .
In tutte le nuove
costruzioni la distanza minima dai confini di proprietà o di zona (ad
esclusione dei confini in confrontanza a cigli stradali), è così stabilita:
-
per
tutte le destinazioni d'uso, ad esclusione di quelle industriali-artigianali,
dovrà essere osservata una distanza minima dal confine maggiore o uguale alla
metà dell'altezza dei fabbricati, con un minimo di metri 5,00.
-
per le
destinazioni industriali-artigianali, la distanza minima e' fissata di norma in
ml. 10,00; fatti salvi i seguenti casi particolari:
(a)
per
impianti speciali, a più elevato regime inquinante ( inquinam. acustico,
atmosferico, ecc.), potranno essere disposte maggiori distanze in sede di
procedura autorizzativa
(b)
ove
ricorra il caso di una larghezza del lotto inferiore a ml.50, potrà essere
consentita la distanza dai corrispondenti confini pari al 20% della larghezza
stessa, col minimo inderogabile di ml. 5,00.
(c)
per le
destinazioni d’uso di tipo residenziale e connesse alle attività produttive
(Art. 31 N.d.A. comma 3), nel caso in cui l’abitazione del titolare e/o custode
non sia edificata in adiacenza al fabbricato ad uso
artigianale-industriale-commerciale, è ammissibile la distanza minima dal
confine maggiore o uguale alla metà dell'altezza dei fabbricati, con un minimo
di metri 5,00.
Le distanze dai confini
di proprietà e di zona possono essere
ridotte a m. 0,00, in caso di pareti non finestrate, se è intercorso un accordo
tra i proprietari confinanti o se preesiste una parete a confine o nei casi
indicati al successivo art. 59 delle presenti norme.
Qualora esistano, nelle
proprietà limitrofe, edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del
Piano Regolatore Generale, la cui altezza non consente il rispetto delle distanze
previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni potranno soddisfare solo
alle distanze dai confini pari alla meta' della propria altezza e con un minimo
assoluto di metri 5,00 .
Nel caso di locali
completamente interrati rispetto alla quota del terreno preesistente, la
distanza minima dai confini del lotto potrà essere di m. 0,00; nel caso di
fondi confinanti a quote diverse la distanza degli edifici o parti di essi dal
confine di proprietà potrà essere di m. 0,00 purché detti edifici vengano ricoperti
completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del
terreno che il fondo a quota superiore ha sul confine.
Sono ammesse distanze dai
confini di proprietà inferiori a quelle indicate nel presente articolo nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con
previsioni planovolumetriche, nel rispetto di quanto disposto dal Codice
Civile.
c) DISTANZE MINIME DAI
CIGLI STRADALI .
Le distanze minime dei
fabbricati dai cigli stradali della viabilità pubblica o di interesse pubblico
all'interno delle perimetrazioni dei centri abitati e delle aree urbanizzate,
fatte salve prescrizioni topografiche specifiche e quanto richiamato alle
successive lett. d) ed e) del presente articolo, sono stabilite:
- in aree di interesse
storico A: secondo allineamenti esistenti o previsti nella cartografia di
piano, salvo riallineamenti che possono essere richiesti in sede di procedure
autorizzative
- in tutte le restanti
aree interne ai centri abitati o urbanizzate, secondo i seguenti disposti:
a) strade statali e
provinciali: non inferiori a ml. 7,50, tranne destinazioni
industriali-artigianali per le quali la distanza minima è di norma fissata in
ml. 15,00.
b) strade comunali:
non inferiori a ml. 5,00, tranne destinazioni industriali-artigianali per le
quali la distanza minima è di norma fissata in ml. 10,00.
c) per le destinazioni d’uso di tipo residenziale e connesse alle
attività produttive (Art. 31 N.d.A. comma 3), nel caso in cui l’abitazione del
titolare e/o custode non sia edificata in adiacenza al fabbricato ad uso
artigianale-industriale-commerciale, è ammissibile la distanza minima dalle
strade statali e provinciali non inferiore a ml 7,50; per le strade comunali la
distanza minima è fissata a ml 5,00
d) per le sole
destinazioni industriali-artigianali, ove la profondità del lotto risulti
inferiore a ml. 50, potrà essere consentita in ogni caso la distanza dal ciglio
stradale pari al 20% della stessa profondità del lotto, col minimo inderogabile
di ml. 5,00.
e) in ogni caso, nelle
aree classificate di espansione o nuovo impianto, dovrà essere osservata una
distanza minima dai cigli delle strade principali pari a ml. 6,00, ai sensi
dell'art. 27, 2° comma, L.R. 56/77; detta distanza minima è richiesta pari a m.
10,00, in aree di espansione puntualmente indicate in cartografia di Piano e
con prescrizioni specifiche riportate ai Quadri Sinottici allegati alle
presenti Norme.
f) per strade urbane
classificate dalle competenti Amministrazioni "di scorrimento", ai
sensi del D.P.R. 26.4.1993 n.147, le distanze dal confine stradale non possono
essere inferiori a ml.20 per i fabbricati e ml.2 per muri di cinta di qualsiasi
natura o consistenza.
Le distanze minime di cui
al comma precedente si applicano, per interventi di tipo non conservativo
compresi gli ampliamenti e le ricostruzioni ammesse dalle presenti norme:
- dai cigli stradali esistenti, ove la
larghezza del sedime stradale risulti non inferiore a quella minima stabilita
dalla cartografia di Piano (Tav. 1, in scala 1:5000);
- dai nuovi fili di sedime stradale, fissati
dai competenti Uffici Tecnici Comunali, ove siano occorrenti interventi di
adeguamento dei sedimi stessi ai fini dei disposti di cui al successivo art.48
delle presenti norme, ancorché non individuati topograficamente in cartografia,
e negli interventi di nuovo impianto comportanti dismissioni di sedimi stradali
di interesse pubblico.
Resta facoltà
dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia,
prescrivere arretramenti dai cigli stradali, esistenti o ridefiniti, per le
recinzioni dei lotti, ferma restando la disciplina per gli accessi veicolari di
cui all'art. 59 delle presenti norme, nonchè i disposti di cui al citato D.P.R.
26.4.1993 n.147 e le autorizzazioni eventuali di Enti competenti.
Le distanze minime dai
cigli stradali della viabilità all'esterno dei centri abitati ed in aree
esterne ai centri abitati ma all'interno di zone previste come edificabili o
trasformabili, sono regolate - ai sensi del Nuovo Codice della Strada - al
successivo art.48 delle presenti Norme di Attuazione.