Art.20 Tipi di intervento .

 

Gli interventi di trasformazione edilizia e di conservazione del patrimonio esistente previsti nell'ambito del Piano Regolatore Generale sono puntualmente definiti all’art. 4bis del vigente Regolamento Edilizio che qui si richiama integralmente.

 

Gli interventi di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica sono realizzati esclusivamente a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della L.R. 56/77 e s.m.i, salvo i casi per i quali i Quadri Sinottici allegati alle presenti N.d.A. precisano con specifiche Schede i contenuti di cui ai punti 2), 3), 4) dell’art. 38 della stessa L.R. 56/77.

 

L'intervento oggetto di titolo abilitativo dovrà risultare compatibile con le definizioni fissate secondo l'ammissibilità e le prescrizioni delle presenti Norme di attuazione.

 

Ai sensi dell'art. 24, 4° comma, lett. a), della L.R. 56/77, gli interventi di  ristrutturazione edilizia non sono ammessi per gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui all’art. 10, comma1, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e quelli individuati come tali al successivo Capo IX delle presenti Norme: i suddetti edifici di interesse storico – artistico, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui all’8° comma dello stesso Art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i..

 

Ai fini del dimensionamento del carico urbanistico e del corrispondente fabbisogno di opere di urbanizzazione, gli interventi di nuova costruzione previsti su parti del territorio non classificabili quali aree di completamento, sono classificati interventi di nuovo impianto od espansione ed obbligatoriamente realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi; è ammessa l'attuazione attraverso Permesso di Costruire ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. nei casi in cui il presente P.R.G. precisa i contenuti di cui ai p.ti 2),3), 4) dell'art. 38 L.R. 56/77, come puntualmente indicato nei Quadri Sinottici allegati alle presenti N.d.A.

 Nell'ambito delle aree classificate di interesse storico gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi, sono subordinati alla Disciplina specifica di cui al Capo IX delle presenti Norme.