Gli interventi di
trasformazione edilizia e di conservazione del patrimonio esistente previsti
nell'ambito del Piano Regolatore Generale sono puntualmente definiti all’art.
4bis del vigente Regolamento Edilizio che qui si richiama integralmente.
Gli interventi di nuovo
impianto e di ristrutturazione urbanistica sono realizzati esclusivamente a
mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi dell’art. 13, comma 4°,
della L.R. 56/77 e s.m.i, salvo i casi per i quali i Quadri Sinottici allegati
alle presenti N.d.A. precisano con specifiche Schede i contenuti di cui ai
punti 2), 3), 4) dell’art. 38 della stessa L.R. 56/77.
L'intervento oggetto di
titolo abilitativo dovrà risultare compatibile con le definizioni fissate
secondo l'ammissibilità e le prescrizioni delle presenti Norme di attuazione.
Ai sensi dell'art. 24, 4°
comma, lett. a), della L.R. 56/77, gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono ammessi per gli edifici di
interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui all’art. 10, comma1,
del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e quelli individuati come tali al successivo Capo IX
delle presenti Norme: i suddetti edifici di interesse storico – artistico, sono
soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le
prescrizioni di cui all’8° comma dello stesso Art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i..
Ai fini del
dimensionamento del carico urbanistico e del corrispondente fabbisogno di opere
di urbanizzazione, gli interventi di nuova costruzione previsti su parti del
territorio non classificabili quali aree di completamento, sono classificati
interventi di nuovo impianto od espansione ed obbligatoriamente realizzati a
mezzo di strumenti urbanistici esecutivi; è ammessa l'attuazione attraverso
Permesso di Costruire ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. nei casi in cui
il presente P.R.G. precisa i contenuti di cui ai p.ti 2),3), 4) dell'art. 38
L.R. 56/77, come puntualmente indicato nei Quadri Sinottici allegati alle
presenti N.d.A.
Nell'ambito delle aree classificate di
interesse storico gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi, sono
subordinati alla Disciplina specifica di cui al Capo IX delle presenti Norme.