Aree del centro abitato,
con tessuto edilizio di epoca generalmente recente, a capacità insediativa
pressoché esaurita: non richiedono pertanto interventi di sostituzione o di
ristrutturazione in profondità, bensì interventi limitati di trasformazione e/o
adeguamento funzionale ed in taluni casi di recupero urbanistico, da attuarsi
anche attraverso riadeguamenti e limitate sostituzioni edilizie
In tali aree il P.R.G.
propone il miglioramento dell'impianto urbanistico, anche per conseguire una
più elevata qualità dell'ambiente, attraverso interventi sugli spazi di
relazione (viabilità, percorrenze pedonali) e di servizio pubblico (aree verdi
residenziali, aree di sosta per attività di interesse collettivo).
Sugli edifici esistenti o
nelle aree ad essi asservite sono ammessi, oltre agli interventi conservativi,
interventi di riadeguamento nell'ambito dei volumi esistenti, limitate
integrazioni strettamente finalizzate all'adeguamento igienico, funzionale o
alle modifiche di destinazione d'uso ammissibili.
Interventi di
completamento o sostituzione edilizia sono consentiti per i manufatti a
destinazione accessoria direttamente attribuibili alle unità immobiliari
ricomprese entro il perimetro di zona.
L'attuazione delle
proposte del Piano Regolatore Generale avviene con intervento diretto, salvo i casi
di demolizione e ricostruzione anche parziale comportanti modifiche alle
superfici utili ed alle unità immobiliari preesistenti e di modifiche di
destinazione d'uso comportanti il reperimento di standards urbanistici
aggiuntivi. Nei suddetti casi è d'obbligo il ricorso a strumento urbanistico
esecutivo, ovvero a Titolo Abilitativo Singolo nei casi di unica proprietà.
Le destinazioni d'uso
ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme, con le
limitazioni e prescrizioni ivi specificate.
Tipi di intervento
ammessi:
con riferimento alle
tipologie degli interventi definite all’art. 4bis del Regolamento Edilizio
vigente nelle aree classificate B1 sono consentiti i seguenti tipi di
intervento:
·
manutenzione
straordinaria;
·
restauro;
·
risanamento
conservativo;
·
ristrutturazione
edilizia prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 4bis del R.E.con le integrazioni di
seguito precisate e con eventuali cambi di destinazione d’uso:
- realizzazione di volumi tecnici
indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
- ampliamento "una tantum" di
edifici esistenti, secondo i seguenti parametri:
a)
per
edifici uni-bi-familiari, nella misura massima del 20% della volumetria
residenziale esistente, col limite di 100 mc. per unità - alloggio. Sono comunque
ammessi 60 mc., indipendente mente dalla volumetria preesistente.
b)
per
edifici plurifamiliari, nella misura massima del 10% della volumetria
residenziale esistente, col limite di 40 mc. per unità alloggio, entro volumi
consolidati o con chiusura di elementi edilizi preesistenti (cavedi, logge,
rientranze, porticati, ecc.), con obbligo di coordinamento progettuale a scala
di intero edificio. Tale ampliamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato
mediante strutture non murarie ed essere privo dei requisiti per ottenere
l'abitabilità.
c)
per
attività non residenziali ammesse, in ogni caso nella misura massima del 20% della volumetria esistente
attribuibile alle attività già insediate;
·
ristrutturazione
edilizia prevista al punto 3 dell’art. 4bis del R.E. (sostituzione edilizia)
con recupero delle quantità edificate preesistenti e con gli incrementi
previsti ai precedenti punti a), b), c) del presente articolo purchè, in
quest’ultimo caso, sia rispettato il rapporto di copertura di zona;
l’intervento di sostituzione edilizia può essere associato a cambi di
destinazione d’uso degli edifici;
·
recupero
dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 21 del 06/08/1998 e
s.m.i.;
·
completamento
o sostituzione edilizia di manufatti a destinazione accessoria, ove realizzati
fuori terra con altezza massima pari a ml.2,40 e nel rispetto del rapporto di
copertura;
·
recupero
funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n. 9 del 29/04/03;
·
ristrutturazione
urbanistica come definita all’art. 4bis del vigente R.E. con recupero totale
della quantità edificata preesistente da attivare tramite Piano di Recupero
preventivo.
Il P.R.G. stabilisce i
seguenti parametri:
- rapporto di copertura:
0,5 mq./mq. di superficie fondiaria
- altezza massima: pari a
quella degli edifici esistenti o, in difetto, pari a 3 piani f.t.
Il rapporto di copertura
sopra indicato può essere derogato esclusivamente per la dotazione di
autorimesse e box d'uso privato, nel rispetto dei disposti di cui al successivo
Art. 59.
Disposizione particolare
per l’edificio “ex Omnibus” individuato in cartografia con il simbolo ◊:
l’edificio è ricompreso in classe di fattibilità geologica IIIb ed è connotato
da un dissesto areale “EeA”. Con riferimenti alla DGR n. 2-11830/2009 per il
solo edificio esistente, attualmente a destinazione ricettiva, è ammesso il
recupero con cambio di destinazione d’uso a favore della residenza senza alcun
incremento di superficie utile e/o di volume in considerazione di una
sostanziale equivalenza tra il carico antropico attuale (destinazione
ricettiva) e quello previsto (destinazione residenziale).