Art.24 Aree edificate e di riordino. B1.

 

Aree del centro abitato, con tessuto edilizio di epoca generalmente recente, a capacità insediativa pressoché esaurita: non richiedono pertanto interventi di sostituzione o di ristrutturazione in profondità, bensì interventi limitati di trasformazione e/o adeguamento funzionale ed in taluni casi di recupero urbanistico, da attuarsi anche attraverso riadeguamenti e limitate sostituzioni edilizie

In tali aree il P.R.G. propone il miglioramento dell'impianto urbanistico, anche per conseguire una più elevata qualità dell'ambiente, attraverso interventi sugli spazi di relazione (viabilità, percorrenze pedonali) e di servizio pubblico (aree verdi residenziali, aree di sosta per attività di interesse collettivo).

Sugli edifici esistenti o nelle aree ad essi asservite sono ammessi, oltre agli interventi conservativi, interventi di riadeguamento nell'ambito dei volumi esistenti, limitate integrazioni strettamente finalizzate all'adeguamento igienico, funzionale o alle modifiche di destinazione d'uso ammissibili.

 

Interventi di completamento o sostituzione edilizia sono consentiti per i manufatti a destinazione accessoria direttamente attribuibili alle unità immobiliari ricomprese entro il perimetro di zona.

 

L'attuazione delle proposte del Piano Regolatore Generale avviene con intervento diretto, salvo i casi di demolizione e ricostruzione anche parziale comportanti modifiche alle superfici utili ed alle unità immobiliari preesistenti e di modifiche di destinazione d'uso comportanti il reperimento di standards urbanistici aggiuntivi. Nei suddetti casi è d'obbligo il ricorso a strumento urbanistico esecutivo, ovvero a Titolo Abilitativo Singolo nei casi di unica proprietà.

 

Le destinazioni d'uso ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme, con le limitazioni e prescrizioni ivi specificate.

 

Tipi di intervento ammessi:

con riferimento alle tipologie degli interventi definite all’art. 4bis del Regolamento Edilizio vigente nelle aree classificate B1 sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

·        manutenzione straordinaria;

·        restauro;

·        risanamento conservativo;

·        ristrutturazione edilizia prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 4bis del R.E.con le integrazioni di seguito precisate e con eventuali cambi di destinazione d’uso:

-       realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;

-       ampliamento "una tantum" di edifici esistenti, secondo i seguenti parametri:

a)      per edifici uni-bi-familiari, nella misura massima del 20% della volumetria residenziale esistente, col limite di 100 mc. per unità - alloggio. Sono comunque ammessi 60 mc., indipendente mente dalla volumetria preesistente.

b)      per edifici plurifamiliari, nella misura massima del 10% della volumetria residenziale esistente, col limite di 40 mc. per unità alloggio, entro volumi consolidati o con chiusura di elementi edilizi preesistenti (cavedi, logge, rientranze, porticati, ecc.), con obbligo di coordinamento progettuale a scala di intero edificio. Tale ampliamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato mediante strutture non murarie ed essere privo dei requisiti per ottenere l'abitabilità.

c)      per attività non residenziali ammesse, in ogni caso nella misura  massima del 20% della volumetria esistente attribuibile alle attività già insediate;

·        ristrutturazione edilizia prevista al punto 3 dell’art. 4bis del R.E. (sostituzione edilizia) con recupero delle quantità edificate preesistenti e con gli incrementi previsti ai precedenti punti a), b), c) del presente articolo purchè, in quest’ultimo caso, sia rispettato il rapporto di copertura di zona; l’intervento di sostituzione edilizia può essere associato a cambi di destinazione d’uso degli edifici;

·        recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 21 del 06/08/1998 e s.m.i.;

·        completamento o sostituzione edilizia di manufatti a destinazione accessoria, ove realizzati fuori terra con altezza massima pari a ml.2,40 e nel rispetto del rapporto di copertura;

·        recupero funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n. 9 del 29/04/03;

·        ristrutturazione urbanistica come definita all’art. 4bis del vigente R.E. con recupero totale della quantità edificata preesistente da attivare tramite Piano di Recupero preventivo.

 

Il P.R.G. stabilisce i seguenti parametri:

 

- rapporto di copertura: 0,5 mq./mq. di superficie fondiaria

- altezza massima: pari a quella degli edifici esistenti o, in difetto, pari a 3 piani f.t.

 

Il rapporto di copertura sopra indicato può essere derogato esclusivamente per la dotazione di autorimesse e box d'uso privato, nel rispetto dei disposti di cui al successivo Art. 59.

 

Disposizione particolare per l’edificio “ex Omnibus” individuato in cartografia con il simbolo : l’edificio è ricompreso in classe di fattibilità geologica IIIb ed è connotato da un dissesto areale “EeA”. Con riferimenti alla DGR n. 2-11830/2009 per il solo edificio esistente, attualmente a destinazione ricettiva, è ammesso il recupero con cambio di destinazione d’uso a favore della residenza senza alcun incremento di superficie utile e/o di volume in considerazione di una sostanziale equivalenza tra il carico antropico attuale (destinazione ricettiva) e quello previsto (destinazione residenziale).