Aree del centro abitato,
con tessuto edilizio di epoca generalmente recente, a capacita' insediativa
pressoché esaurita, ancorché la minore consistenza e densità del tessuto
edilizio ammettano interventi di riadeguamento anche comportanti quote di
completamento.
L'attuazione del Piano
Regolatore Generale avviene di norma con intervento diretto. Il ricorso al
convenzionamento è obbligatorio nei casi di modifiche di destinazione d'uso
comportanti il reperimento di standards urbanistici aggiuntivi.
Le destinazioni d'uso
ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme.
In particolare per le
destinazioni di cui ai punti f, g, h, dell'art. 22 stesso, ferme restando le
prescrizioni specifiche e le modalità d'intervento, si intendono confermate le
superfici utili esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., per le
quali si ammettono interventi di ampliamento in misura non superiore al 50%
della superficie utile esistente, con rispetto del rapporto di copertura
complessiva pari a 0,6 mq./mq. di superficie fondiaria.
Tipi di intervento
ammessi:
con riferimento alle
tipologie degli interventi definite all’art. 4bis del Regolamento Edilizio
vigente nelle aree classificate B2 sono consentiti i seguenti tipi di
intervento:
·
manutenzione
straordinaria;
·
restauro;
·
risanamento
conservativo;
·
ristrutturazione
edilizia prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 4bis del R.E.con le integrazioni di
seguito precisate e con eventuali cambi di destinazione d’uso:
- realizzazione di volumi tecnici
indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
- ampliamento "una-tantum" di
edifici esistenti, secondo i seguenti parametri:
a)
per
edifici uni-bi-familiari, nella misura massima del 30% della volumetria
esistente, col limite di 150 mc. per unità alloggio.
Sono
comunque ammessi 90 mc., indipendentemente dalla volumetria preesistente.
b)
per
edifici plurifamiliari, nella misura massima del 10% della volumetria
esistente, col limite di 40 mc. per
unità alloggio, entro volumi consolidati o con chiusura di elementi edilizi
preesistenti (cavedi, logge, rientranze, porticati, ecc.), con obbligo di
coordinamento progettuale a scala di intero edificio. Tale ampliamento dovrà
essere obbligatoriamente realizzato mediante strutture non murarie ed essere
privo dei requisiti per ottenere l'abitabilità.
·
ristrutturazione
edilizia prevista al punto 3 dell’art. 4bis del R.E. (sostituzione edilizia)
con recupero delle quantità edificate preesistenti e con gli incrementi
previsti ai precedenti punti a), b), c) del presente articolo purchè, in
quest’ultimo caso, sia rispettato il rapporto di copertura di zona;
l’intervento di sostituzione edilizia può essere associato a cambi di
destinazione d’uso degli edifici;
·
recupero
dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 21 del 06/08/1998 e
s.m.i.;
·
completamento
o sostituzione edilizia di manufatti a destinazione accessoria, ove realizzati
fuori terra con altezza massima pari a ml.2,40 e nel rispetto del rapporto di
copertura;
·
completamento
dell’edificato in lotti liberi o a capacità non esaurita nel rispetto
dell’indice e del rapporto di copertura ammessi,
·
recupero
funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n. 9 del 29/04/03;
·
ristrutturazione
urbanistica come definita all’art. 4bis del vigente R.E. con recupero totale
della quantità edificata preesistente da attivare tramite Piano di Recupero
preventivo.
Il P.R.G. stabilisce i
seguenti indici e parametri:
- indice di densità
fondiaria: 1,2 mc./mq. di superficie fondiaria
- rapporto di copertura:
0,4 mq./mq. di superficie fondiaria
- altezza massima: 2
piani f.t.
Il rapporto di copertura
sopra indicato può essere derogato esclusivamente per la dotazione di
autorimesse e box d'uso privato, nel rispetto dei disposti di cui al successivo
Art. 59.
In caso di aree divenute
libere a seguito di frazionamenti, il rilascio di Permesso di Costruire per
nuove edificazioni o ampliamenti sarà subordinato alla verifica che l'area
oggetto della richiesta non risulti precedentemente utilizzata per alcuna
costruzione, in rapporto all’indice di zona confermati dalla presente Variante,
indipendentemente dal frazionamento avvenuto.