Art.25 Aree edificate con limitata capacità residua B2.

 

Aree del centro abitato, con tessuto edilizio di epoca generalmente recente, a capacita' insediativa pressoché esaurita, ancorché la minore consistenza e densità del tessuto edilizio ammettano interventi di riadeguamento anche comportanti quote di completamento.

 

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avviene di norma con intervento diretto. Il ricorso al convenzionamento è obbligatorio nei casi di modifiche di destinazione d'uso comportanti il reperimento di standards urbanistici aggiuntivi.

Le destinazioni d'uso ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme.

In particolare per le destinazioni di cui ai punti f, g, h, dell'art. 22 stesso, ferme restando le prescrizioni specifiche e le modalità d'intervento, si intendono confermate le superfici utili esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., per le quali si ammettono interventi di ampliamento in misura non superiore al 50% della superficie utile esistente, con rispetto del rapporto di copertura complessiva pari a 0,6 mq./mq. di superficie fondiaria.

 

Tipi di intervento ammessi:

con riferimento alle tipologie degli interventi definite all’art. 4bis del Regolamento Edilizio vigente nelle aree classificate B2 sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

·        manutenzione straordinaria;

·        restauro;

·        risanamento conservativo;

·        ristrutturazione edilizia prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 4bis del R.E.con le integrazioni di seguito precisate e con eventuali cambi di destinazione d’uso:

-       realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;

-       ampliamento "una-tantum" di edifici esistenti, secondo i seguenti parametri:

a)      per edifici uni-bi-familiari, nella misura massima del 30% della volumetria esistente, col limite di 150 mc. per unità alloggio.

Sono comunque ammessi 90 mc., indipendentemente dalla volumetria preesistente.

b)      per edifici plurifamiliari, nella misura massima del 10% della volumetria esistente, col limite di  40 mc. per unità alloggio, entro volumi consolidati o con chiusura di elementi edilizi preesistenti (cavedi, logge, rientranze, porticati, ecc.), con obbligo di coordinamento progettuale a scala di intero edificio. Tale ampliamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato mediante strutture non murarie ed essere privo dei requisiti per ottenere l'abitabilità.

·        ristrutturazione edilizia prevista al punto 3 dell’art. 4bis del R.E. (sostituzione edilizia) con recupero delle quantità edificate preesistenti e con gli incrementi previsti ai precedenti punti a), b), c) del presente articolo purchè, in quest’ultimo caso, sia rispettato il rapporto di copertura di zona; l’intervento di sostituzione edilizia può essere associato a cambi di destinazione d’uso degli edifici;

·        recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 21 del 06/08/1998 e s.m.i.;

·        completamento o sostituzione edilizia di manufatti a destinazione accessoria, ove realizzati fuori terra con altezza massima pari a ml.2,40 e nel rispetto del rapporto di copertura;

·        completamento dell’edificato in lotti liberi o a capacità non esaurita nel rispetto dell’indice e del rapporto di copertura ammessi,

·        recupero funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n. 9 del 29/04/03;

·        ristrutturazione urbanistica come definita all’art. 4bis del vigente R.E. con recupero totale della quantità edificata preesistente da attivare tramite Piano di Recupero preventivo.

 

Il P.R.G. stabilisce i seguenti indici e parametri:

- indice di densità fondiaria: 1,2 mc./mq. di superficie fondiaria

- rapporto di copertura: 0,4 mq./mq. di superficie fondiaria

- altezza massima: 2 piani f.t.

 

Il rapporto di copertura sopra indicato può essere derogato esclusivamente per la dotazione di autorimesse e box d'uso privato, nel rispetto dei disposti di cui al successivo Art. 59.

 

In caso di aree divenute libere a seguito di frazionamenti, il rilascio di Permesso di Costruire per nuove edificazioni o ampliamenti sarà subordinato alla verifica che l'area oggetto della richiesta non risulti precedentemente utilizzata per alcuna costruzione, in rapporto all’indice di zona confermati dalla presente Variante, indipendentemente dal frazionamento avvenuto.