Art.27 Aree da sottoporre a ristrutturazione edilizia o urbanistica R.

 

Aree edificate per le quali il grado di obsolescenza e sottoutilizzazione degli immobili, ovvero la presenza di aree libere o di destinazioni d'uso improprie, richiedono operazioni di rinnovo complessivo che possono comportare sostituzione edilizia o trasformazioni urbanistiche anche di impianto.

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avviene a mezzo di Piano Esecutivo Convenzionato, fatti salvi gli interventi di mantenimento di seguito precisati.

 

Le destinazioni d'uso ammesse sono tutte quelle previste dall'art.22 delle presenti norme, con le prescrizioni specifiche ivi indicate.

Il P.R.G. stabilisce indici e parametri per l'attuazione degli specifici interventi, riportati nei Quadri sinottici allegati alle presenti norme.

 

Fino all'approvazione del PEC, sugli immobili esistenti sono ammessi interventi di conservazione delle destinazioni d'uso e delle volumetrie edificate esistenti; sono altresì ammessi ampliamenti "una-tantum" nella misura massima del 20% della volumetria residenziale esistente, col limite di 150 mc. per unità - alloggio.