Art.29 Aree inedificate di completamento C .

 

Tale classificazione comprende aree intercluse e marginali pressoché totalmente urbanizzate ed aree di completamento funzionalmente collegate alle reti di urbanizzazione primaria comunale.

 

Oltre alla destinazione residenziale propria, sono consentite le destinazioni di cui all'art.22 delle presenti norme, limitatamente ai punti a, b, c, d, e, con le seguenti prescrizioni:

- per gli usi di cui al punto a (alberghi, pensioni, ristoranti, ecc.) è obbligatorio il ricorso a Permesso di Costruire ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., al fine dell’adeguamento degli standards urbanistici

- gli usi commerciali sono limitati al commercio al dettaglio e non possono superare il 20% della densità edilizia risultante per ogni singola area individuata nella cartografia di Piano e devono essere conformi ai “Criteri commerciali” approvati dal Comune.

- gli usi di  cui ai punti c, d, e, (uffici ed attività direzionali, attività terziarie, edifici per il tempo libero, servizi, ecc.) non possono superare il 40% della densità edilizia risultante per ogni singola area, ovvero il 20% in presenza di usi commerciali.

  Per le destinazioni d'uso terziarie o di servizio di cui ai punti c, d, e, è obbligatoria la stipula di Convenzione o Atto di impegno unilaterale riguardante in particolare il reperimento degli standards urbanistici.

 

Sono altresì consentite, con obbligo di Permesso di Costruire ai sensi dell’ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., autorimesse di uso pubblico o per uso non direttamente attribuibile agli insediamenti (residenziali e non) previsti per ogni singola area individuata nella cartografia di Piano, da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.59.

 

Le destinazioni d'uso di cui alle lett. g, h, del precedente art.22, sono ammesse esclusivamente con ricorso a Concessione Convenzionata, nei casi di documentabile compatibilità delle attività produttive e/o di servizio con la destinazione residenziale propria della zona.

 

In zone classificate quali aree di completamento il Piano Regolatore Generale si attua di norma attraverso interventi diretti, salvo i casi sopra precisati e quelli puntualmente indicati nei Quadri Sinottici allegati alle presenti Norme, nei quali e' fatto obbligo di ricorso a Permesso di Costruire ai sensi dell’ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. o alla formazione e approvazione di SUE preventivo.

In questo caso, l'attuazione degli interventi è sottoposta alla disciplina di cui al successivo Art.30, in particolare per il reperimento di quote di aree servizi concorrenti allo standard urbanistico comunale.

 

Il P.R.G. stabilisce indici e parametri per l'attuazione degli specifici interventi, riportati nei Quadri sinottici allegati alle presenti norme. Negli stessi Quadri Sinottici sono altresì indicate le prescrizioni urbanistiche e/o geologico-tecniche, (per queste ultime con rinvio alle Schede della Relazione Geotecnica), nonché le aree la cui attuazione è sottoposta a Permesso di Costruire ai sensi dell’ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., per le quali le Schede urbanistiche annesse ai Quadri Sinottici definiscono particolari prescrizioni ed obblighi convenzionali.