Tale classificazione
comprende aree intercluse e marginali pressoché totalmente urbanizzate ed aree
di completamento funzionalmente collegate alle reti di urbanizzazione primaria
comunale.
Oltre alla destinazione
residenziale propria, sono consentite le destinazioni di cui all'art.22 delle
presenti norme, limitatamente ai punti a, b, c, d, e, con le seguenti
prescrizioni:
- per gli usi di cui al
punto a (alberghi, pensioni, ristoranti, ecc.) è obbligatorio il ricorso a
Permesso di Costruire ex art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., al fine
dell’adeguamento degli standards urbanistici
- gli usi commerciali
sono limitati al commercio al dettaglio e non possono superare il 20% della
densità edilizia risultante per ogni singola area individuata nella cartografia
di Piano e devono essere conformi ai “Criteri commerciali” approvati dal
Comune.
- gli usi di cui ai punti c, d, e, (uffici ed attività
direzionali, attività terziarie, edifici per il tempo libero, servizi, ecc.)
non possono superare il 40% della densità edilizia risultante per ogni singola
area, ovvero il 20% in presenza di usi commerciali.
Per le destinazioni d'uso terziarie o di
servizio di cui ai punti c, d, e, è obbligatoria la stipula di Convenzione o
Atto di impegno unilaterale riguardante in particolare il reperimento degli
standards urbanistici.
Sono altresì consentite,
con obbligo di Permesso di Costruire ai sensi dell’ex art. 49, comma 5, L.R.
56/77 e s.m.i., autorimesse di uso pubblico o per uso non direttamente
attribuibile agli insediamenti (residenziali e non) previsti per ogni singola
area individuata nella cartografia di Piano, da realizzarsi nel rispetto delle
prescrizioni di cui al successivo art.59.
Le destinazioni d'uso di
cui alle lett. g, h, del precedente art.22, sono ammesse esclusivamente con
ricorso a Concessione Convenzionata, nei casi di documentabile compatibilità
delle attività produttive e/o di servizio con la destinazione residenziale
propria della zona.
In zone classificate
quali aree di completamento il Piano Regolatore Generale si attua di norma
attraverso interventi diretti, salvo i casi sopra precisati e quelli
puntualmente indicati nei Quadri Sinottici allegati alle presenti Norme, nei
quali e' fatto obbligo di ricorso a Permesso di Costruire ai sensi dell’ex art.
49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. o alla formazione e approvazione di SUE
preventivo.
In questo caso,
l'attuazione degli interventi è sottoposta alla disciplina di cui al successivo
Art.30, in particolare per il reperimento di quote di aree servizi concorrenti
allo standard urbanistico comunale.
Il P.R.G. stabilisce
indici e parametri per l'attuazione degli specifici interventi, riportati nei
Quadri sinottici allegati alle presenti norme. Negli stessi Quadri Sinottici
sono altresì indicate le prescrizioni urbanistiche e/o geologico-tecniche, (per
queste ultime con rinvio alle Schede della Relazione Geotecnica), nonché le
aree la cui attuazione è sottoposta a Permesso di Costruire ai sensi dell’ex
art. 49, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., per le quali le Schede urbanistiche
annesse ai Quadri Sinottici definiscono particolari prescrizioni ed obblighi
convenzionali.