Art.31 Usi produttivi: industriali, artigianali, commerciali .

 

Le aree per usi produttivi sono destinate alle attività industriali, artigianali (artigianato di produzione e di servizio) e commerciali in sede propria, nonchè alle attività complementari ed agli usi del suolo a queste strettamente connesse.

 

Il P.R.G. individua, fra le attività complementari da insediare in tali zone:

·       impianti e depositi connessi alla commercializzazione all'ingrosso ovvero alla commercializzazione anche al dettaglio di macchine, prodotti per l'edilizia, per l'agricoltura e affini, nonché dei beni prodotti dalla unità produttiva e di quelli integrativi o complementari.

·       magazzini di rimessaggio in genere, esposizioni, depositi containers

·       impianti ed attività collegate ai trasporti, alla produzione e distribuzione energetica e di servizi tecnologici

·       impianti ed attività connesse alla lavorazione di prodotti agricoli, e derivati dall'attività estrattiva

·       impianti artigianali e laboratori di produzione non compatibili con gli insediamenti residenziali (fra questi: attività di rottamazione).

 

Le destinazioni d'uso strettamente connesse alle attività produttive insediate, risultano:

·              residenziale, limitatamente alla abitazione del titolare, conduttore e/o del custode, con superficie utile di ogni unità abitativa non superiore a mq.200, in ogni caso non superiore al 30% della superficie utile destinata ad attività produttiva:

1 unità alloggio per Unità Locale fino a 2.000 mq. di superficie utile lorda

2 unità alloggio per Unità Locale > 2.000 mq. di superficie utile lorda

·            direzionale, per uffici e locali di rappresentanza connessi agli usi industriali - artigianali, con superficie utile non superiore al 40% della superficie utile destinata ad attività produttiva

·           di servizio, per attrezzature ed attività relazionate all'urbanizzazione secondaria delle aree, in misura corrispondente alla dotazione di standards urbanistici di cui all'art. 21 L.R. 56/77

 

In dette aree è comunque ammesso l'impianto di attività classificate commerciali, purché con le caratteristiche di cui al successivo art. 34.