Il Piano Regolatore
individua, nella parte di territorio extraurbano, le aree propriamente
destinate all’attività agro – silvo – pastorale, definendone:
le parti di
territorio sottoposte a regime speciale (Aree E1, disciplinate al successivo
Art. 37 bis)
le
zone prevalentemente boscate e le zone umide, con vincoli di tutela ambientale
e recupero naturalistico, disciplinate ai successivi Art. 53 e 53 bis
le
aree intercluse o marginali, utilizzate per attività agricole, da salvaguardare
per futura espansione urbana, disciplinate al successivo Art. 39.
Parti delle aree
extraurbane di cui sopra sono sottoposte a vincoli di inedificabilità o
limitazioni d'uso o particolari prescrizioni, ai sensi delle vigenti Leggi
Nazionali, Regionali e del P.R.G.C., per le quali si rinvia alle definizioni
cartografiche contenute nelle Tavole di Destinazione d’uso del suolo ed agli
specifici Articoli delle presenti Norme di Attuazione, oltre che alle vigenti
disposizioni legislative.
Inoltre, ai sensi
dell’Art. 30 L.R. 56/77, in particolare per quanto disposto al comma 5° lett.
b), sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione in tutte le aree
soggette a dissesto, ad esondazione o che comunque siano definite inidonee a
nuovi insediamenti dallo Studio Geologico allegato al Piano Regolatore: gli
Elaborati tecnici dello Studio Geologico, ed in particolare la “Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica”, redatti ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP del 06/05/1996, si intendono
pertanto rigorosamente integrativi delle Tavole di Destinazione d’uso del suolo
alle diverse scale.
Ai sensi dell’art. 25
L.R. 56/77 e s.m.i., i permessi per l’edificazione delle residenze rurali sono
rilasciati agli imprenditori agricoli a titolo professionale ai sensi del D.lgs
n. 99 del 29/03/2004 come modificato dal D.lgs 101 del 27/05/2005 e secondo la
DGR n. 107-1659 del 28/11/2005, anche quali soci di cooperative, proprietrai
dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli
professionali e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo
comma dell’art. 2 della L.R. 63/78 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 25, lettera
m) del 2° comma della L.R. 56/77 e del punto 1.3 della DGR n. 107-1659 del
28/11/2005 che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata;
coltivatori diretti. Tutti gli altri permessi di costruire, relativi ai
fabbricati a servizio dell’attività agricola, o al riuso e all’ammodernamento
di attrezzature e servizi non ad uso residenziale rurale, sono rilasciate
esclusivamente ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
Gli indici di densità
fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole non possono superare i limiti
stabiliti dall'art.25 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i. e in ogni caso le cubature
per le residenze a servizio dell'azienda agricola non debbono superare nel
complesso il volume massimo di 1.500 mc.
I fabbricati a servizio
dell'attività agricola non sono conteggiati nel computo dei volumi, ma debbono
sottostare alle seguenti prescrizioni:
stalle di oltre 30 capi, porcilaie e ricoveri
avicoli di tipo industriale dovranno essere realizzate al almeno 150 mt. dagli
edifici esistenti o previsti esterni all' azienda agricola e dalle aree da salvaguardare per futura
espansione urbana di cui al successivo Art. 39;
stalle
con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o suinicoli dovranno essere
realizzate ad almeno 50 mt. da qualsiasi fabbricato esistente esterni all'
azienda agricola.
I
fabbricati a servizio dell' attività agricola destinati all' ellevamento e
interni alla azienda agricola dovranno rispettare, comunque, le distanze minime
degli edifici previsti dalle vigenti normative di carattere sanitario.
Il rilascio del permesso
di costruire per interventi edificatori abitativi o di servizio nelle zone
agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno
dell'avente diritto che preveda:
a) il mantenimento della
destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
b) le classi di colture
in atto e in progetto, documentate, utilizzabili al fine dei volumi
edificabili;
c) il vincolo di
trasferimento di cubatura, ove necessario;
d) le sanzioni per
l'inosservanza degli impegni assunti.
L'atto è trascritto a
cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui registri
della proprietà immobiliare.
Tutte le nuove
costruzioni dovranno rispettare le disposizioni di cui ai successivi Art. 41 e
58, nonché le norme particolari di cui al Capo X delle presenti Norme.
In ogni caso, in sede di
permesso di costruire per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture
per usi agricoli, l'Amministrazione Comunale potrà impartire particolari
prescrizioni per un adeguato inserimento ambientale degli interventi richiesti.
Per la realizzazione di
allevamenti industriali intensivi e' d'obbligo la presentazione di Atto
unilaterale di impegno dal quale risultino, fra l'altro, gli impegni del
titolare del permesso di costruire relativamente a dotazione e controllo dei
sistemi di smaltimento dei liquami o degli eventuali impianti di depurazione
propri o consortili, nonché quelli a norma della legislazione sanitaria per la
tutela della salute, dell'igiene edilizia ed ambientale.
E' altresì ammessa la
realizzazione di piccole costruzioni per usi strettamente inerenti la
conduzione di fondi agricoli, indipendentemente dal titolo del richiedente, nel
rispetto dei seguenti indici: densità fondiaria = 0,01 mc./mq. e in ogni caso
con un massimo di mc. 60. Dette costruzioni, da destinare esclusivamente a
ricovero attrezzi e/o scorte, non potranno avere altezza in gronda superiore a
ml. 2,60 e dovranno essere realizzate secondo le tipologie locali (cascinotti).
Il rilascio della concessione per detti interventi è subordinato alla presentazione
di atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile
a servizio dell'attività agricola.
Il permesso di costruire
e/o l'autorizzazione relative ad attrezzature ed infrastrutture per usi
agricoli sono rilasciate previa verifica della congruità delle opere di
urbanizzazione primaria connesse all'insediamento previsto e, ove se ne
verifichi la necessità, subordinatamente ad Atto di impegno unilaterale
relativo alla attuazione delle stesse a cura e spese del richiedente.
Il rapporto max. di
copertura per edifici rurali, abitazioni e attrezzature al servizio
dell'azienda e' stabilito nella misura di 0,20 mq./mq di superficie fondiaria.
Non sono computabili per il predetto rapporto gli appezzamenti oggetto di
semplice trasferimento di cubatura al fondo oggetto di edificazione.
L'altezza massima degli
edifici, con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti
agricoli, non può essere superiore a m. 7,50.
I fabbricati di cui al
presente articolo dovranno rispettare gli arretramenti stradali di cui al
successivo Art. 48 e le distanze minime di cui all'Art. 19 delle presenti Norme
d'attuazione, salvo le più restrittive disposizioni stabilite dal presente
articolo per attrezzature speciali zootecniche e fatti salvi eventuali
ulteriori vincoli o limitazioni di cui al Capo VIII delle presenti Norme o
richiesti dalla vigente legislazione nazionale o regionale.
Ai fini della definizione
del volume edificabile ad uso residenziale, e' ammessa l'utilizzazione di tutti
gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non continui e anche
disponibili nei Comuni limitrofi, entro una distanza di Km.20 dal centro
aziendale, sempre che la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade
la costruzione costituisca almeno il 20% dell'intera superficie utilizzata; e'
pertanto ammesso, per tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ma non tra
aziende diverse, il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori,
con obbligo di trascrizione sui Registri della proprietà immobiliare e notifica
della stessa ai Comuni interessati, anche ai fini di cui al 19° comma art.25
L.R. 56/77 .
Si richiamano inoltre, in
quanto applicabili, i disposti di cui ai commi 10, 11, 15, 16, 18, 20 dell'Art.
25 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Nei fabbricati e negli
edifici esistenti in area agricola è consentito il mantenimento della
destinazione d'uso in atto, mentre il
cambio di destinazione d'uso è consentito nei seguenti casi:
a) da altra
destinazione alla destinazione d'uso agricola e/o agrituristica limitatamente
agli imprenditori agricoli a titolo professionale come definiti al presente
articolo.
b) da altra
destinazione a residenziale, ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio
(bar, ristorante), con le limitazioni di cui ai commi seguenti.
Relativamente al punto a)
si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d'uso diversa
dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le disposizioni
che regolamentano il settore.
Il cambio di destinazione
di cui al precedente punto b), qualora la precedente destinazione fosse la
destinazione agricola, è consentito previo accertamento di cessazione
dell’attività agricola da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura e
comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi.
Il cambio di destinazione
di cui al presente comma si intende ammesso per la totalità dei fabbricati già
ad uso agricolo (edifici residenziali e produttivi), in quanto risultanti
individuati al N.C.T. ovvero di cui può essere opportunamente documentata la
preesistenza di volumetrie e superfici coperte non precarie. Per contro, il
cambio di destinazione da agricola ad altra destinazione non è ammesso ove i
fabbricati siano stati realizzati per gli usi agricoli ai sensi dell’Art. 25
L.R. 56/77, salvo i casi previsti dallo stesso Art. 25.
Le opere ammesse negli
edifici esistenti in aree agricole con intervento edilizio diretto sono le
seguenti:
-
manutenzione
straordinaria
-
restauro
e risanamento conservativo
-
ristrutturazione
edilizia
-
recupero
di volumi e superfici coperte (non precarie) anche non residenziali
preesistenti
-
sopraelevazione:
l'intervento è ammesso unicamente per gli edifici ad uso abitativo aventi un
unico piano f.t. e per gli edifici nei quali l'ultimo piano esistente non raggiunga
l'altezza minima di mt. 2,70. L'entità della sopraelevazione non può superare
un piano nel caso di edifici ad un solo piano f.t. e nell'altro caso deve
corrispondere alla minima altezza necessaria al raggiungimento dell'altezza
media interna di mt. 2,70. L’intervento può essere attuato secondo le
disposizioni che seguono.
-
ampliamento:
per le abitazioni tale intervento è ammesso unicamente se l'utilizzazione degli
indici fondiari di cui al comma 12 Art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i. lo consente.
-
recupero
dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 21 del 06/08/1998 e s.m.i.
-
recupero
funzionale dei rustici ai sensi della L.R. 9 del 29/04/2003
In caso di indisponibiltà
di aree agricole alle quali applicare gli indici fondiari sopra richiamati,
possono essere concessi "una tantum":
a)
Incremento
del volume residenziale esistente, per adeguamento igienico e funzionale, in
misura non superiore ai seguenti limiti:
30% e comunque col massimo di 150
mc. per unità alloggio, per gli edifici uni-bifamiliari le cui unita'
presentino una superficie utile non superiore a 100 mq.;
20% e comunque col massimo di 100 mc. per unità, per edifici le cui
unità presentino una superficie utile non superiore a 180 mq.
Sono comunque consentiti ampliamenti in
misura non superiore a 60 mc. per unita' immobiliare .
b) Realizzazione di piccole costruzioni accessorie alla residenza, non
abitabili (quali magazzini, rimesse, tettoie, ecc.), entro i limiti di
superficie utile di mq. 30, con altezza max. alla gronda non superiore a m.
2,50.
Nelle aree a destinazione
agricola sono altresì ammessi, a particolari condizioni, i seguenti interventi:
a) - Cambiamento di
destinazione d'uso ed ampliamento a fini turistico - ricettivi: intervento
ammissibile anche per edifici rurali abbandonati o non più necessari alle
esigenze delle aziende agricole, previo accertamento di cessazione da parte
della Commissione Comunale per l'Agricoltura, al fine di realizzare strutture
ricettive ed annessi servizi turistici come anche definiti dall'art. 2 della
L.R. N.35/1984 e dall'art. 6 della L.217/1983 o altre più recenti.
La concessione per questo
tipo di intervento può essere conseguita da soggetti classificati quali imprese
turistiche come definite all'art. 5 della L.217/83 e da soggetti istituzionalmente
operanti nel settore dei servizi per il tempo libero, previo atto di impegno
unilaterale del richiedente al mantenimento, per un periodo non inferiore ai
venti anni, della destinazione specifica.
Per tale intervento e'
obbligatoria l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato, che preveda la
sistemazione di tutti gli immobili (fabbricati ed aree) annessi all'impianto
turistico-ricettivo, nonchè la realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione necessarie (viabilità e parcheggi, smaltimento rifiuti solidi e
liquidi, approvvigionamento idrico ed elettrico, aree verdi, ecc.).
Ai suddetti fini non e'
ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, ma unicamente il recupero del
patrimonio edilizio esistente, purché non vincolato da atto di impegno di cui
al comma 7 dell'art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., con le seguenti possibilità di
ampliamento:
- in misura non superiore al 50% del
volume edilizio relativo, per strutture ricettive esistenti,
- in
misura non superiore al 30% del volume edilizio preesistente, per nuove
strutture ricettive .
Il rapporto max. di
copertura è fissato in 0,30 mq./mq. del fondo direttamente asservito, per
edifici principali ed accessori.
L'utilizzazione fondiaria
non potrà comunque superare i 0,50 mq./mq., in caso di nuova realizzazione di
impianti all'aperto e servizi complementari alle attrezzature turistiche.
Alle suddette categorie
appartengono, oltre agli esercizi propriamente ricettivi, anche tutte quelle
attività che promuovono l'uso sociale del territorio e lo sviluppo turistico o
sportivo, e che non possono essere esercitate in altre zone, quali: vivai,
impianti termali, centri equestri, centri di pesca sportiva, allevamenti
cinofili e di animali domestici, e similari.
Ove dette attività di
sviluppo turistico o sportivo richiedano nuova realizzazione di edifici ad uso
spogliatoi, servizi, uffici di direzione e analoghi, ovvero ad uso residenziale
(limitatamente alla abitazione del titolare o del custode degli impianti),
questa e' ammessa con un massimo di 800 mc., nel rispetto del rapporto di
copertura e di utilizzazione fondiaria sopra indicati e subordinatamente ad
atto di impegno che preveda il mantenimento delle nuove costruzioni a servizio
dell'azienda nonché le sanzioni in caso di inosservanza.
b) - Riuso del patrimonio
edilizio esistente e ampliamento per strutture di carattere sociale o
assistenziale pubbliche o private: intervento ammissibile anche per edifici
rurali abbandonati o non più necessari alle
esigenze delle aziende agricole,
al fine di realizzare strutture quali pensionati, ricoveri ed attrezzature in
genere per l'assistenza socio-sanitaria.
La concessione per questo
tipo di intervento può essere conseguita dagli Enti pubblici o di diritto
pubblico e da soggetti istituzionalmente operanti nel settore dei servizi socio
- sanitari.
Per le modalità ed i
parametri di intervento valgono i disposti di cui alla precedente lett. a).
Nelle aree destinate ad
uso agricolo sono altresì ammessi interventi di ampliamento di opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, nonchè impianti speciali di
interesse generale (quali pozzi e laghi per approvvigionamento idrico,
discariche controllate, ecc.), ivi compresi gli impianti strettamente connessi
alla distribuzione energetica, previa autorizzazione degli Enti competenti, e
con la conseguente istituzione contestuale delle fasce di rispetto, nella
misura e con le limitazioni previste dalla legislazione vigente per il tipo di
infrastruttura realizzata.