Art. 37 Aree per attività agricole E .

 

Il Piano Regolatore individua, nella parte di territorio extraurbano, le aree propriamente destinate all’attività agro – silvo – pastorale, definendone:

le parti di territorio sottoposte a regime speciale (Aree E1, disciplinate al successivo Art. 37 bis)

le zone prevalentemente boscate e le zone umide, con vincoli di tutela ambientale e recupero naturalistico, disciplinate ai successivi Art. 53 e 53 bis

le aree intercluse o marginali, utilizzate per attività agricole, da salvaguardare per futura espansione urbana, disciplinate al successivo Art. 39.

 

Parti delle aree extraurbane di cui sopra sono sottoposte a vincoli di inedificabilità o limitazioni d'uso o particolari prescrizioni, ai sensi delle vigenti Leggi Nazionali, Regionali e del P.R.G.C., per le quali si rinvia alle definizioni cartografiche contenute nelle Tavole di Destinazione d’uso del suolo ed agli specifici Articoli delle presenti Norme di Attuazione, oltre che alle vigenti disposizioni legislative.

Inoltre, ai sensi dell’Art. 30 L.R. 56/77, in particolare per quanto disposto al comma 5° lett. b), sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione in tutte le aree soggette a dissesto, ad esondazione o che comunque siano definite inidonee a nuovi insediamenti dallo Studio Geologico allegato al Piano Regolatore: gli Elaborati tecnici dello Studio Geologico, ed in particolare la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, redatti ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP del 06/05/1996, si intendono pertanto rigorosamente integrativi delle Tavole di Destinazione d’uso del suolo alle diverse scale.

 

Ai sensi dell’art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., i permessi per l’edificazione delle residenze rurali sono rilasciati agli imprenditori agricoli a titolo professionale ai sensi del D.lgs n. 99 del 29/03/2004 come modificato dal D.lgs 101 del 27/05/2005 e secondo la DGR n. 107-1659 del 28/11/2005, anche quali soci di cooperative, proprietrai dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’art. 2 della L.R. 63/78 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 25, lettera m) del 2° comma della L.R. 56/77 e del punto 1.3 della DGR n. 107-1659 del 28/11/2005 che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata; coltivatori diretti. Tutti gli altri permessi di costruire, relativi ai fabbricati a servizio dell’attività agricola, o al riuso e all’ammodernamento di attrezzature e servizi non ad uso residenziale rurale, sono rilasciate esclusivamente ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

 

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole non possono superare i limiti stabiliti dall'art.25 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i. e in ogni caso le cubature per le residenze a servizio dell'azienda agricola non debbono superare nel complesso il volume massimo di 1.500 mc.

 

I fabbricati a servizio dell'attività agricola non sono conteggiati nel computo dei volumi, ma debbono sottostare alle seguenti prescrizioni:

stalle di oltre 30 capi, porcilaie e ricoveri avicoli di tipo industriale dovranno essere realizzate al almeno 150 mt. dagli edifici esistenti o previsti esterni all' azienda agricola  e dalle aree da salvaguardare per futura espansione urbana di cui al successivo Art. 39;

stalle con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o suinicoli dovranno essere realizzate ad almeno 50 mt. da qualsiasi fabbricato esistente esterni all' azienda agricola.

I fabbricati a servizio dell' attività agricola destinati all' ellevamento e interni alla azienda agricola dovranno rispettare, comunque, le distanze minime degli edifici previsti dalle vigenti normative di carattere sanitario.

 

Il rilascio del permesso di costruire per interventi edificatori abitativi o di servizio nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno dell'avente diritto che preveda:

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b) le classi di colture in atto e in progetto, documentate, utilizzabili al fine dei volumi edificabili;

c) il vincolo di trasferimento di cubatura, ove necessario;

d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare.

Tutte le nuove costruzioni dovranno rispettare le disposizioni di cui ai successivi Art. 41 e 58, nonché le norme particolari di cui al Capo X delle presenti Norme.

 

In ogni caso, in sede di permesso di costruire per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per usi agricoli, l'Amministrazione Comunale potrà impartire particolari prescrizioni per un adeguato inserimento ambientale degli interventi richiesti.

Per la realizzazione di allevamenti industriali intensivi e' d'obbligo la presentazione di Atto unilaterale di impegno dal quale risultino, fra l'altro, gli impegni del titolare del permesso di costruire relativamente a dotazione e controllo dei sistemi di smaltimento dei liquami o degli eventuali impianti di depurazione propri o consortili, nonché quelli a norma della legislazione sanitaria per la tutela della salute, dell'igiene edilizia ed ambientale.

 

E' altresì ammessa la realizzazione di piccole costruzioni per usi strettamente inerenti la conduzione di fondi agricoli, indipendentemente dal titolo del richiedente, nel rispetto dei seguenti indici: densità fondiaria = 0,01 mc./mq. e in ogni caso con un massimo di mc. 60. Dette costruzioni, da destinare esclusivamente a ricovero attrezzi e/o scorte, non potranno avere altezza in gronda superiore a ml. 2,60 e dovranno essere realizzate secondo le tipologie locali (cascinotti). Il rilascio della concessione per detti interventi è subordinato alla presentazione di atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola.

 

Il permesso di costruire e/o l'autorizzazione relative ad attrezzature ed infrastrutture per usi agricoli sono rilasciate previa verifica della congruità delle opere di urbanizzazione primaria connesse all'insediamento previsto e, ove se ne verifichi la necessità, subordinatamente ad Atto di impegno unilaterale relativo alla attuazione delle stesse a cura e spese del richiedente.

 

Il rapporto max. di copertura per edifici rurali, abitazioni e attrezzature al servizio dell'azienda e' stabilito nella misura di 0,20 mq./mq di superficie fondiaria. Non sono computabili per il predetto rapporto gli appezzamenti oggetto di semplice trasferimento di cubatura al fondo oggetto di edificazione.

L'altezza massima degli edifici, con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli, non può essere superiore a m. 7,50.

I fabbricati di cui al presente articolo dovranno rispettare gli arretramenti stradali di cui al successivo Art. 48 e le distanze minime di cui all'Art. 19 delle presenti Norme d'attuazione, salvo le più restrittive disposizioni stabilite dal presente articolo per attrezzature speciali zootecniche e fatti salvi eventuali ulteriori vincoli o limitazioni di cui al Capo VIII delle presenti Norme o richiesti dalla vigente legislazione nazionale o regionale.

 

Ai fini della definizione del volume edificabile ad uso residenziale, e' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non continui e anche disponibili nei Comuni limitrofi, entro una distanza di Km.20 dal centro aziendale, sempre che la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione costituisca almeno il 20% dell'intera superficie utilizzata; e' pertanto ammesso, per tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ma non tra aziende diverse, il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, con obbligo di trascrizione sui Registri della proprietà immobiliare e notifica della stessa ai Comuni interessati, anche ai fini di cui al 19° comma art.25 L.R. 56/77 .

 

Si richiamano inoltre, in quanto applicabili, i disposti di cui ai commi 10, 11, 15, 16, 18, 20 dell'Art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

Nei fabbricati e negli edifici esistenti in area agricola è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in atto, mentre  il cambio di destinazione d'uso è consentito nei seguenti casi:

a) da altra destinazione alla destinazione d'uso agricola e/o agrituristica limitatamente agli imprenditori agricoli a titolo professionale come definiti al presente articolo.

b) da altra destinazione a residenziale, ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio (bar, ristorante), con le limitazioni di cui ai commi seguenti.

 

Relativamente al punto a) si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d'uso diversa dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le disposizioni che regolamentano il settore.

 

Il cambio di destinazione di cui al precedente punto b), qualora la precedente destinazione fosse la destinazione agricola, è consentito previo accertamento di cessazione dell’attività agricola da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura e comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi.

Il cambio di destinazione di cui al presente comma si intende ammesso per la totalità dei fabbricati già ad uso agricolo (edifici residenziali e produttivi), in quanto risultanti individuati al N.C.T. ovvero di cui può essere opportunamente documentata la preesistenza di volumetrie e superfici coperte non precarie. Per contro, il cambio di destinazione da agricola ad altra destinazione non è ammesso ove i fabbricati siano stati realizzati per gli usi agricoli ai sensi dell’Art. 25 L.R. 56/77, salvo i casi previsti dallo stesso Art. 25.

 

Le opere ammesse negli edifici esistenti in aree agricole con intervento edilizio diretto sono le seguenti:

-           manutenzione straordinaria

-           restauro e risanamento conservativo

-           ristrutturazione edilizia

-           recupero di volumi e superfici coperte (non precarie) anche non residenziali preesistenti

-           sopraelevazione: l'intervento è ammesso unicamente per gli edifici ad uso abitativo aventi un unico piano f.t. e per gli edifici nei quali l'ultimo piano esistente non raggiunga l'altezza minima di mt. 2,70. L'entità della sopraelevazione non può superare un piano nel caso di edifici ad un solo piano f.t. e nell'altro caso deve corrispondere alla minima altezza necessaria al raggiungimento dell'altezza media interna di mt. 2,70. L’intervento può essere attuato secondo le disposizioni che seguono.

-           ampliamento: per le abitazioni tale intervento è ammesso unicamente se l'utilizzazione degli indici fondiari di cui al comma 12 Art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i. lo consente.

-           recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 21 del 06/08/1998 e s.m.i.

-           recupero funzionale dei rustici ai sensi della L.R. 9 del 29/04/2003

 

In caso di indisponibiltà di aree agricole alle quali applicare gli indici fondiari sopra richiamati, possono essere concessi "una tantum":

a)       Incremento del volume residenziale esistente, per adeguamento igienico e funzionale, in misura non superiore ai seguenti limiti:

30%  e comunque col massimo di 150 mc. per unità alloggio, per gli edifici uni-bifamiliari le cui unita' presentino una superficie utile non superiore a 100 mq.;

20% e  comunque col massimo  di 100 mc. per unità, per edifici le cui unità presentino una superficie utile non superiore a 180 mq.

   Sono comunque consentiti ampliamenti in misura non superiore a 60 mc. per unita' immobiliare .

b) Realizzazione di piccole costruzioni accessorie alla residenza, non abitabili (quali magazzini, rimesse, tettoie, ecc.), entro i limiti di superficie utile di mq. 30, con altezza max. alla gronda non superiore a m. 2,50.

 

Nelle aree a destinazione agricola sono altresì ammessi, a particolari condizioni, i seguenti interventi:

a) - Cambiamento di destinazione d'uso ed ampliamento a fini turistico - ricettivi: intervento ammissibile anche per edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, previo accertamento di cessazione da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura, al fine di realizzare strutture ricettive ed annessi servizi turistici come anche definiti dall'art. 2 della L.R. N.35/1984 e dall'art. 6 della L.217/1983 o altre più recenti.

La concessione per questo tipo di intervento può essere conseguita da soggetti classificati quali imprese turistiche come definite all'art. 5 della L.217/83 e da soggetti istituzionalmente operanti nel settore dei servizi per il tempo libero, previo atto di impegno unilaterale del richiedente al mantenimento, per un periodo non inferiore ai venti anni, della destinazione specifica.

Per tale intervento e' obbligatoria l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato, che preveda la sistemazione di tutti gli immobili (fabbricati ed aree) annessi all'impianto turistico-ricettivo, nonchè la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie (viabilità e parcheggi, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, approvvigionamento idrico ed elettrico, aree verdi, ecc.).

Ai suddetti fini non e' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, ma unicamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non vincolato da atto di impegno di cui al comma 7 dell'art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., con le seguenti possibilità di ampliamento:

     - in misura non superiore al 50% del volume edilizio relativo, per strutture ricettive esistenti,

     - in  misura non superiore al 30% del volume edilizio preesistente, per nuove strutture ricettive .

Il rapporto max. di copertura è fissato in 0,30 mq./mq. del fondo direttamente asservito, per edifici  principali ed accessori.

L'utilizzazione fondiaria non potrà comunque superare i 0,50 mq./mq., in caso di nuova realizzazione di impianti all'aperto e servizi complementari alle   attrezzature turistiche.

Alle suddette categorie appartengono, oltre agli esercizi propriamente ricettivi, anche tutte quelle attività che promuovono l'uso sociale del territorio e lo sviluppo turistico o sportivo, e che non possono essere esercitate in altre zone, quali: vivai, impianti termali, centri equestri, centri di pesca sportiva, allevamenti cinofili e di animali domestici, e similari.

Ove dette attività di sviluppo turistico o sportivo richiedano nuova realizzazione di edifici ad uso spogliatoi, servizi, uffici di direzione e analoghi, ovvero ad uso residenziale (limitatamente alla abitazione del titolare o del custode degli impianti), questa e' ammessa con un massimo di 800 mc., nel rispetto del rapporto di copertura e di utilizzazione fondiaria sopra indicati e subordinatamente ad atto di impegno che preveda il mantenimento delle nuove costruzioni a servizio dell'azienda nonché le sanzioni in caso di inosservanza.

 

b) - Riuso del patrimonio edilizio esistente e ampliamento per strutture di carattere sociale o assistenziale pubbliche o private: intervento ammissibile anche per edifici rurali abbandonati o non più necessari alle  esigenze  delle aziende agricole, al fine di realizzare strutture quali pensionati, ricoveri ed attrezzature in genere per l'assistenza socio-sanitaria.

La concessione per questo tipo di intervento può essere conseguita dagli Enti pubblici o di diritto pubblico e da soggetti istituzionalmente operanti nel settore dei servizi socio - sanitari.

Per le modalità ed i parametri di intervento valgono i disposti di cui alla precedente lett. a).

 

Nelle aree destinate ad uso agricolo sono altresì ammessi interventi di ampliamento di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, nonchè impianti speciali di interesse generale (quali pozzi e laghi per approvvigionamento idrico, discariche controllate, ecc.), ivi compresi gli impianti strettamente connessi alla distribuzione energetica, previa autorizzazione degli Enti competenti, e con la conseguente istituzione contestuale delle fasce di rispetto, nella misura e con le limitazioni previste dalla legislazione vigente per il tipo di infrastruttura realizzata.