Art.38 Aree agricole parzialmente trasformate Er. - Er.1.

 

Parti del territorio rurale ed annucleamenti di edifici in zona agricola, trasformati ad uso prevalentemente residenziale, con limitata presenza di fabbricati rurali anche non più utilizzati per usi produttivi agricoli.

 

Il Piano Regolatore Generale prevede che in queste zone si consentano oltre al mantenimento delle attrezzature residenziali annesse agli usi produttivi agricoli, le destinazioni d'uso residenziali e accessorie alla residenza indipendentemente dal titolo di cui all'art. 25 L.R. 56/77.

 

Sono esclusi per contro interventi finalizzati all'edificazione di attrezzature ed infrastrutture per particolari usi agricoli quali stalle, allevamenti intensivi, ecc., ad eccezione di quelle strettamente familiari e compatibili con la destinazione residenziale.

 

Il P.R.G. stabilisce i seguenti indici e parametri, da applicarsi per le zone denominate Er, sia in caso di demolizione e successiva ricostruzione sia in caso di ampliamento:

- indice di densità fondiaria: 0,4 mc./mq. di superficie fondiaria

- rapporto di copertura: 0,4 mq./mq. di superficie fondiaria

- altezza massima: 2 piani f.t.

 

Per le zone denominate Er.1, come individuate nella cartografia di Piano in scala 1:2.000, sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione, con indice di densità fondiaria pari a 0,5 mc./mq. di superficie fondiaria.

Per le stesse zone Er.1, limitatamente ad interventi di conservazione e/o trasformazione del patrimonio edilizio esistente, è ammessa l’altezza massima di 3 piani f.t.

 

Al fine di consentire il pieno recupero dei volumi esistenti, sono ammessi interventi di ristrutturazione, con riferimento alla cubatura esistente, anche con cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali, per le destinazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

 

Ove la densità edilizia esistente risulti superiore a quella stabilita nei comma precedenti, è comunque consentito un ampliamento "una tantum" nella misura massima del 30% della volumetria esistente, per un massimo di 150 mc.; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti, anche se eccedono tale percentuale.

 

In ogni caso saranno ammessi, indipendentemente dalle caratteristiche dei richiedenti, gli interventi accessori e le modifiche di destinazione d'uso di cui all'art.37 delle presenti Norme.