Parti del territorio rurale ed annucleamenti di edifici in
zona agricola, trasformati ad uso prevalentemente residenziale, con limitata
presenza di fabbricati rurali anche non più utilizzati per usi produttivi
agricoli.
Il Piano Regolatore Generale prevede che in queste zone si
consentano oltre al mantenimento delle attrezzature residenziali annesse agli
usi produttivi agricoli, le destinazioni d'uso residenziali e accessorie alla
residenza indipendentemente dal titolo di cui all'art. 25 L.R. 56/77.
Sono esclusi per contro interventi finalizzati
all'edificazione di attrezzature ed infrastrutture per particolari usi agricoli
quali stalle, allevamenti intensivi, ecc., ad eccezione di quelle strettamente
familiari e compatibili con la destinazione residenziale.
Il P.R.G. stabilisce i seguenti indici e parametri, da
applicarsi per le zone denominate Er, sia in caso di demolizione e successiva
ricostruzione sia in caso di ampliamento:
- indice di densità fondiaria: 0,4 mc./mq. di superficie
fondiaria
- rapporto di copertura: 0,4 mq./mq. di superficie
fondiaria
- altezza massima: 2 piani f.t.
Per le zone denominate Er.1, come individuate nella
cartografia di Piano in scala 1:2.000, sono altresì ammessi interventi di nuova
costruzione, con indice di densità fondiaria pari a 0,5 mc./mq. di superficie
fondiaria.
Per le stesse zone Er.1, limitatamente ad interventi di
conservazione e/o trasformazione del patrimonio edilizio esistente, è ammessa
l’altezza massima di 3 piani f.t.
Al fine di consentire il pieno recupero dei volumi
esistenti, sono ammessi interventi di ristrutturazione, con riferimento alla
cubatura esistente, anche con cambio di destinazione d'uso dei volumi non
residenziali, per le destinazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
Ove la densità edilizia esistente risulti superiore a
quella stabilita nei comma precedenti, è comunque consentito un ampliamento
"una tantum" nella misura massima del 30% della volumetria esistente,
per un massimo di 150 mc.; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti,
anche se eccedono tale percentuale.
In ogni caso saranno ammessi, indipendentemente dalle
caratteristiche dei richiedenti, gli interventi accessori e le modifiche di
destinazione d'uso di cui all'art.37 delle presenti Norme.