Le aree destinate alla
viabilità comprendono: le sedi stradali e le loro pertinenze, i nodi stradali,
i sedimi della mobilita' pedonale e ciclabile, ivi comprese aiuole
spartitraffico, banchine laterali, ecc..
Le planimetrie di
P.R.G. alle diverse scale indicano le aree pubbliche e di interesse pubblico
destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale, esistente e in
progetto .
In particolare la Tavola
di Destinazione d’uso del suolo in scala 1:5000 definisce le Sezioni stradali
tipo, cui è d’obbligo far riferimento per gli arretramenti nella edificazione.
In sede di
predisposizione dei progetti esecutivi delle nuove strade potranno essere
apportate, rispetto alle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di piano,
varianti o rettifiche di tracciato senza che queste comportino variante di
Piano Regolatore, purchè le predette variazioni risultino comunque contenute
all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate.
Le strade extra - urbane,
esistenti e in progetto, sono state classificate secondo i disposti di cui al
Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 di approvazione del Nuovo Codice della
strada e successivi D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e n° 147 del 26/04/93 e s.m.i..
In riferimento ai sopra
citati disposti legislativi, fuori dai centri abitati, la profondità delle
fasce di rispetto stradali risulta così stabilita:
_______________________________________________________________________________
- - strade extraurbane............................................................. (tipo
C).................................. ml.
30
- strade locali, ad esclusione delle
"vicinali".............................. (tipo
F)................................... ml.
20
- strade vicinali(*).................................................................. (tipo
F)................................... ml.
10
_______________________________________________________________________________
* come definite dall'art. 3, comma 1, n° 52
del Nuovo Codice della Strada
Le suddette distanze dal
confine stradale devono essere rispettate nelle nuove costruzioni, nelle
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade.
Le distanze dal confine
stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente
alle strade, non possono essere inferiori a:
_______________________________________________________________________________
- per le strade di tipo B............................................................................................................ ml.
5
- per le strade di tipo C........................................................................................................... ml.
3
- per le strade di tipo F............................................................................................................ ml.
3
_______________________________________________________________________________
La profondità delle fasce
di rispetto stradali al di fuori dei centri abitati, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale,
nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se
per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, è
stabilita per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti
fronteggianti le strade, nei seguenti limiti:
_______________________________________________________________________________
- per strade extraurbane
principali (tipo
B) ml. 20
- per strade extraurbane
secondarie (tipo
F) ml. 10
_______________________________________________________________________________
Nei casi non previsti dai
precedenti disposti, si intendono applicate le norme di cui all'art.19 p.to c)
delle presenti Norme di Attuazione, fatte salve eventuali prescrizioni
specificate per manufatti accessori di cui ai Regolamenti Edilizi Comunali.
Per la definizione di
confine stradale, si rinvia al D.M. 1 aprile 1968 n° 1404 e successive
circolari esplicative.
Le fasce di rispetto
delle strade extra - urbane fanno parte integrante delle aree destinate alla
viabilità e non sono pertanto edificabili; unica eccezione e' fatta per le
stazioni di rifornimento degli autoveicoli ed eventuali attrezzature connesse
con tale servizio costruite in
continuità, nonchè per le attrezzature a
rete per l'erogazione di pubblici servizi e per quanto disposto al 3°
comma dell'art.27 L.R. 56/77, che si intende qui espressamente richiamato,
salvo più restrittive disposizioni del Nuovo Codice della strada.
Per gli accessi a strade
statali o provinciali, si richiamano i disposti di cui all’Art. 28 L.R. 56/77 e
s.m.i..
In caso di realizzazione
della viabilità di circonvallazione in progetto e di incremento dei flussi di
traffico nell’intersezione con la SP n. 35 sarà obbligatorio l’adeguamento
dell’incrocio che il PRGC configura come “rotatoria in progetto”.
Il P.R.G. prevede la
realizzazione di varianti alla viabilità statale e provinciale, di strade comunali
e di strade (comunali e non) a carattere locale.
L’individuazione
cartografica del tracciato di Variante alla strada statale è riconfermata dalla
presente Variante quale riserva di aree vincolate per la viabilità. Data la
situazione idraulico – ambientale dei siti, le determinazioni attuative
dovranno essere conseguenti a studi di fattibilità e verifiche di compatibilità
idraulica ed ambientale, da concertare con l’Autorità di Bacino del Fiume Po e
gli altri Enti territorialmente competenti, e potranno richiedere variazioni
anche sostanziali di tracciato.
Le dimensioni dei sedimi
stradali, esistenti o in progetto, anche in ordine ai disposti di cui alla
legislazione vigente, dovranno essere precisate dalle Amministrazioni
competenti, con appositi atti.
Le strade a fondo cieco,
di nuova realizzazione ed esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, devono
essere dotate di una piazzola terminale con larghezze minime pari a ml. 10, o in difetto non inferiori
all'esistente.
Per quanto concerne la
distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade all'interno dei centri
abitati e la regolamentazione degli accessi veicolari, valgono i disposti di
cui agli art. 19 e 59 delle presenti Norme.
Sugli edifici rurali ad
uso residenziale ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi,
nell'osservanza delle prescrizioni relative alle singole categorie di aree, i
seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento e ristrutturazione interna; sono altresì ammessi, ai sensi e con le
modalità di cui all'Art. 27, comma 12, L.R. 56/77, aumenti di volumi non
superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e
tecniche.
Detti ampliamenti possono
essere concessi una sola volta e dovranno avvenire sul lato opposto a quello
dell'infrastruttura da salvaguardare.
Ai sensi
dell'applicazione del 9° comma dell'art. 27 L.R. 56/77, si specifica che le
aree comprese nelle fasce di rispetto stradali di cui al presente articolo e
ferroviarie di cui al successivo articolo 49, possono essere integralmente
computate ai fini dell'edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso
dalle presenti Norme per le diverse categorie di zona.