Art.48 Aree per la viabilità e relative fasce di rispetto.

 

Le aree destinate alla viabilità comprendono: le sedi stradali e le loro pertinenze, i nodi stradali, i sedimi della mobilita' pedonale e ciclabile, ivi comprese aiuole spartitraffico, banchine laterali, ecc..

 

Le planimetrie di P.R.G.  alle  diverse scale indicano le aree pubbliche e di interesse pubblico destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale, esistente e in progetto .

In particolare la Tavola di Destinazione d’uso del suolo in scala 1:5000 definisce le Sezioni stradali tipo, cui è d’obbligo far riferimento per gli arretramenti nella edificazione.

In sede di predisposizione dei progetti esecutivi delle nuove strade potranno essere apportate, rispetto alle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di piano, varianti o rettifiche di tracciato senza che queste comportino variante di Piano Regolatore, purchè le predette variazioni risultino comunque contenute all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate.

 

Le strade extra - urbane, esistenti e in progetto, sono state classificate secondo i disposti di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 di approvazione del Nuovo Codice della strada e successivi D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e n° 147 del 26/04/93 e s.m.i..

 

In riferimento ai sopra citati disposti legislativi, fuori dai centri abitati, la profondità delle fasce di rispetto stradali risulta così stabilita:

_______________________________________________________________________________

- - strade extraurbane............................................................. (tipo C).................................. ml. 30

- strade locali, ad esclusione delle "vicinali".............................. (tipo F)................................... ml. 20

- strade vicinali(*).................................................................. (tipo F)................................... ml. 10

_______________________________________________________________________________

  * come definite dall'art. 3, comma 1, n° 52 del Nuovo Codice della Strada

 

Le suddette distanze dal confine stradale devono essere rispettate nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade.

 

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

_______________________________________________________________________________

- per le strade di tipo B............................................................................................................ ml. 5

- per le strade di tipo C........................................................................................................... ml. 3

- per le strade di tipo F............................................................................................................ ml. 3

_______________________________________________________________________________

 

La profondità delle fasce di rispetto stradali al di fuori dei centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, è stabilita per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade, nei seguenti limiti:

_______________________________________________________________________________

- per strade extraurbane principali                                  (tipo B)            ml. 20

- per strade extraurbane secondarie                               (tipo F)            ml. 10

_______________________________________________________________________________

 

Nei casi non previsti dai precedenti disposti, si intendono applicate le norme di cui all'art.19 p.to c) delle presenti Norme di Attuazione, fatte salve eventuali prescrizioni specificate per manufatti accessori di cui ai Regolamenti Edilizi Comunali.

Per la definizione di confine stradale, si rinvia al D.M. 1 aprile 1968 n° 1404 e successive circolari esplicative.

 

Le fasce di rispetto delle strade extra - urbane fanno parte integrante delle aree destinate alla viabilità e non sono pertanto edificabili; unica eccezione e' fatta per le stazioni di rifornimento degli autoveicoli ed eventuali attrezzature connesse con tale servizio  costruite in continuità, nonchè per le attrezzature a  rete per l'erogazione di pubblici servizi e per quanto disposto al 3° comma dell'art.27 L.R. 56/77, che si intende qui espressamente richiamato, salvo più restrittive disposizioni del Nuovo Codice della strada.

Per gli accessi a strade statali o provinciali, si richiamano i disposti di cui all’Art. 28 L.R. 56/77 e s.m.i..

 

In caso di realizzazione della viabilità di circonvallazione in progetto e di incremento dei flussi di traffico nell’intersezione con la SP n. 35 sarà obbligatorio l’adeguamento dell’incrocio che il PRGC configura come “rotatoria in progetto”.

 

Il P.R.G. prevede la realizzazione di varianti alla viabilità statale e provinciale, di strade comunali e di strade (comunali e non) a carattere locale.

L’individuazione cartografica del tracciato di Variante alla strada statale è riconfermata dalla presente Variante quale riserva di aree vincolate per la viabilità. Data la situazione idraulico – ambientale dei siti, le determinazioni attuative dovranno essere conseguenti a studi di fattibilità e verifiche di compatibilità idraulica ed ambientale, da concertare con l’Autorità di Bacino del Fiume Po e gli altri Enti territorialmente competenti, e potranno richiedere variazioni anche sostanziali di tracciato.

 

Le dimensioni dei sedimi stradali, esistenti o in progetto, anche in ordine ai disposti di cui alla legislazione vigente, dovranno essere precisate dalle Amministrazioni competenti, con appositi atti.

 

Le strade a fondo cieco, di nuova realizzazione ed esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, devono essere dotate di una piazzola terminale con larghezze minime pari  a ml. 10, o in difetto non inferiori all'esistente.

Per quanto concerne la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade all'interno dei centri abitati e la regolamentazione degli accessi veicolari, valgono i disposti di cui agli art. 19 e 59 delle presenti Norme.

 

Sugli edifici rurali ad uso residenziale ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, nell'osservanza delle prescrizioni relative alle singole categorie di aree, i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione interna; sono altresì ammessi, ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 27, comma 12, L.R. 56/77, aumenti di volumi non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche.

Detti ampliamenti possono essere concessi una sola volta e dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

Ai sensi dell'applicazione del 9° comma dell'art. 27 L.R. 56/77, si specifica che le aree comprese nelle fasce di rispetto stradali di cui al presente articolo e ferroviarie di cui al successivo articolo 49, possono essere integralmente computate ai fini dell'edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dalle presenti Norme per le diverse categorie di zona.