Il P.R.G. individua la
zona di rispetto del cimitero, la cui estensione risulta definita con
specifiche riduzioni approvate dagli Enti competenti ai sensi del T.U. delle
Leggi Sanitarie e dalla Regione Piemonte in sede di Variante specifica
approvata allo strumento urbanistico generale.
Per tale zona valgono le
limitazioni stabilite dall'art.27 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni: non sono ammesse nuove costruzioni ne' ampliamento di quelle
esistenti; per edifici e manufatti ricadenti nell'area di rispetto sono
consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento e
ristrutturazione, senza aumento di volume, finalizzate all'attuazione delle
destinazioni di P.R.G.
Sono altresì ammessi,
oltre alla formazione di attrezzature funzionali alla gestione dell'ampliamento
cimiteriale stesso, interventi per la realizzazione di parchi pubblici anche
attrezzati, aree di parcheggio, colture arboree.
Ai fini dell'applicazione
del 9° comma dell'Art.27 L.R. 56/77, si specifica che le aree comprese nelle
zone di rispetto dei cimiteri partecipano alla edificabilità delle aree
limitrofe, oltre che per l'utilizzazione della cubatura afferente ai fini
edificatori agricoli di cui al precedente Art. 37 delle presenti Norme, altresì
per l'utilizzazione della cubatura afferente ad altri usi, residenziali e non,
ammissibile per le singole zone omogenee e nei limiti di trasferimento di
cubatura puntualmente specificati dalle presenti Norme.
Per modifiche alle fasce
di rispetto dei cimiteri, si richiamano i contenuti della Circolare P.R.P.
9/12/87 n. 16/URE.