Art.52 Zone di rispetto dei cimiteri.

 

Il P.R.G. individua la zona di rispetto del cimitero, la cui estensione risulta definita con specifiche riduzioni approvate dagli Enti competenti ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie e dalla Regione Piemonte in sede di Variante specifica approvata allo strumento urbanistico generale.

Per tale zona valgono le limitazioni stabilite dall'art.27 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni: non sono ammesse nuove costruzioni ne' ampliamento di quelle esistenti; per edifici e manufatti ricadenti nell'area di rispetto sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, senza aumento di volume, finalizzate all'attuazione delle destinazioni di P.R.G.

 

Sono altresì ammessi, oltre alla formazione di attrezzature funzionali alla gestione dell'ampliamento cimiteriale stesso, interventi per la realizzazione di parchi pubblici anche attrezzati, aree di parcheggio, colture arboree.

 

Ai fini dell'applicazione del 9° comma dell'Art.27 L.R. 56/77, si specifica che le aree comprese nelle zone di rispetto dei cimiteri partecipano alla edificabilità delle aree limitrofe, oltre che per l'utilizzazione della cubatura afferente ai fini edificatori agricoli di cui al precedente Art. 37 delle presenti Norme, altresì per l'utilizzazione della cubatura afferente ad altri usi, residenziali e non, ammissibile per le singole zone omogenee e nei limiti di trasferimento di cubatura puntualmente specificati dalle presenti Norme.

 

Per modifiche alle fasce di rispetto dei cimiteri, si richiamano i contenuti della Circolare P.R.P. 9/12/87 n. 16/URE.