Nelle aree soggette a
vincolo idrogeologico, come individuate ai sensi del R.D. 30.12.1923 N. 3267 e
dell'art. 5 R.D. 13.2.1933 N.215, non sono ammessi interventi di trasformazione
del suolo che possano alternarne l'equilibrio idrogeologico.
Ogni intervento, ivi
compresi quelli di cui all'art. 7 del citato R.D. N.3267/1923, e' condizionato,
nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. per le singole categorie di aree, al
rilascio di Autorizzazione ai sensi della L.R. n.45 del 9/8/1989 e successive
Circolari esplicative.
Nelle aree soggette a
dissesto o a pericolo di alluvioni o che comunque presentino caratteri
geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, individuate dallo
Studio Geologico di Variante ed in particolare dalla “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, non
sono ammesse in ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione, se non
quelle di pubblica utilità finalizzate al consolidamento dei siti.
Si richiamano inoltre i
disposti di cui all'art. 31 della L.R. 56/77, circa le opere di interesse
pubblico nelle zone soggette a vincolo.