Art.54.Zone a vincolo idrogeologico.

 

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, come individuate ai sensi del R.D. 30.12.1923 N. 3267 e dell'art. 5 R.D. 13.2.1933 N.215, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alternarne l'equilibrio idrogeologico.

 

Ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del citato R.D. N.3267/1923, e' condizionato, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. per le singole categorie di aree, al rilascio di Autorizzazione ai sensi della L.R. n.45 del 9/8/1989 e successive Circolari esplicative.

 

Nelle aree soggette a dissesto o a pericolo di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, individuate dallo Studio Geologico di Variante ed in particolare dalla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, non sono ammesse in ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione, se non quelle di pubblica utilità finalizzate al consolidamento dei siti.

 

Si richiamano inoltre i disposti di cui all'art. 31 della L.R. 56/77, circa le opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo.