Art.58 Elementi edilizi e materiali ammessi per aree ed edifici di interesse storico.

 

In aree ed edifici di interesse storico, gli interventi di tipo non rigorosamente conservativo, ammissibili ai sensi del precedente Art.23, dovranno rispettare, oltre ai vincoli e alle indicazioni contenute nelle Tavole di disciplina del Centro Storico in scala 1/1000, le prescrizioni particolari di seguito riportate.

 

Per ciò che concerne le strutture di copertura è preferibile il mantenimento della pendenza in falda e della tipologia del cornicione attuale.

Non è generalmente ammessa sul fronte strada l'elevazione della struttura di copertura per ampliamento in altezza dell'unità edilizia, eccetto i casi di allineamento di quota delle linee di colmo e di gronda per le singole unità che sono ad un livello più basso rispetto a tutte le altre presenti sul fronte dello stesso isolato o della stessa unità minima di intervento; in questi casi in cui è ammessa la sopraelevazione sul fronte strada la forma della copertura dovrà rispettare quella preesistente o quella tipica del Centro Storico locale.

Sono assolutamente vietate le coperture piane ed i terrazzi in falda.

 

Non sono ammesse sul fronte strada variazioni di quota delle linee di colmo e di gronda per i comparti e le unità di intervento che già presentano unitarietà di allineamento delle coperture.

E' ammessa la sopraelevazione di unità edilizie all'interno di una singola unità di intervento non vincolata per i corpi di fabbrica non aventi un fronte su strada, con altezza massima consentita pari a quella del fabbricato più alto sito all'interno dello stesso comparto.

All'interno del perimetro del Centro Storico qualunque intervento di sopraelevazione non potrà superare il n° di 3 piani fuori terra.

Nel caso di sopraelevazione di unità edilizie poste su fronte strada in pendio è ammesso allinearsi a uno dei due corpi di fabbrica adiacenti.

Sono ammessi interventi di allineamento nell'ambito dello stesso comparto sul fronte strada solo se di modesta entità per recupero abitativo del sottotetto o igienico - funzionale dell'intera unità immobiliare, se verificata l'effettiva necessità e limitati al raggiungimento dell'altezza minima necessaria per l'uso abitativo.

Comunque al fine di garantire la coerenza compositiva ed architettonica di tali interventi di sopraelevazione e di eventuale apertura di nuove bucature aggiuntive, si obbliga a presentare in Commissione Edilizia una documentazione fotografica e opportuni elaborati grafici che consentano la lettura della cortina edilizia sul fronte strada e all'interno dell'unità minima di intervento o del comparto omogeneo in cui si intende operare; possono essere fissate in sede di rilascio del permesso di costruire vincoli di allineamento di quota delle linee di colmo e di gronda, di orizzontamento dei solai o di imposta delle finestrature.

Oltre all'osservanza delle prescrizioni edilizie generali, di cui Capo II delle presenti Norme, operanti per tutto il territorio del Comune, che si intendono pertanto applicabili anche nelle aree di interesse storico per qualsiasi intervento - fatta eccezione per gli interventi rigorosamente conservativi ove prescritti, per i quali dovranno essere opportunamente documentati elementi edilizi e materiali preesistenti -, tutti gli interventi edilizi ammessi nelle aree di tipo A devono essere condotti utilizzando tecniche e materiali omogenei con quelli del contesto storico e ambientale.

Soltanto per quanto riguarda gli aspetti statici e le strutture degli edifici, potranno essere utilizzati materiali e tecniche moderne, purché non in contrasto con l'ambito storico o documentario.

 

I paramenti esterni saranno realizzati con:

 

- intonaci di tipo tradizionale o in "arenino" o in malta di calce o altri intonaci per particolari interventi inerenti il recupero e il restauro - anche conservativo - del Centro Storico.

La rifinitura dell'intonaco non potrà essere di tipo grezzo, graffiato, a buccia d'arancia e comunque non dovrà essere contrastante con le finiture tipiche del contesto storico.

 

- pietra a superficie opaca e non lucidata; sono ammesse le finiture tipo fiammatura, bocciardatura, martellinatura o a "piano di sega".

Gli elementi in pietra quali zoccolature, portali, davanzali, mensole ed elementi speciali dovranno essere realizzati con materiali abitualmente impiegati nella tradizione costruttiva locale quali l'arenaria, la luserna, la pietra serena e l'ardesia nei davanzali.

Le zoccolature in pietra dovranno avere un'altezza non superiore ai cm. 50 ed una larghezza ad essa proporzionale.

Il sistema di ancoraggio ai muri perimetrali, ove non realizzato con la sola malta, dovrà essere preferibilmente realizzato tramite l'uso di graffe metalliche sul bordo superiore.

 

- murature in mattoni facciavista, ove preesistenti da ripristinare con mattoni vecchi o tipo vecchio.

 

Sono vietati i rivestimenti esterni e zoccolature in materiali a superficie lucida, ceramici, klincher, metallici e similari.

Sono ammesse le zoccolature in intonaco a rilievo modanato e lavorato secondo metodi tradizionali, anche grezzo o spruzzato con coloritura coerente con quella del fondo o analoga a quella della pietra nel caso di imitazione del materiale lapideo.

L'altezza  della zoccolatura  corrisponde a quella delle lastre in pietra.

 

I colori di facciata saranno, salvo più puntuali indicazioni in sede autorizzativa:

- tinte  chiare assimilabili alle tonalità delle terre locali

- tinte tradizionali liguri, ove preesistenti o ricorrenti,

fatto salvo l'obbligo di recupero di facciate dipinte o caratterizzate da elementi di ornato di antica origine.

 

E' obbligatoria, in sede autorizzativa, la documentazione fotografica a colori delle facciate contigue e la presentazione di un campione della coloritura (da catalogo colori per centri storici).

In sede di rilascio delle concessioni è possibile indicare colori e decorazioni più opportune e coerenti con il contesto storico.

 

Le falde dei tetti, geometricamente definibili in forme lineari manterranno l'aggetto esistente in presenza di continuità delle linee di gronda e in assenza di continuità, non dovranno sporgere per oltre il 30% dell'aggetto esistente con un massimo di ml.0,70 dal filo prospetto, specie se ricadenti su spazi pubblici.

I passafuori saranno in legno scuro.

In caso di strutture in c.a., non è ammessa la sporgenza della falda che lasci a vista lo spessore della soletta; è consentita la sagomatura ad intonaco delle falde sporgenti.

I manti di copertura dovranno essere realizzati con tegole curve (tipo coppo vecchio o "coppo antichizzato"), di colore tradizionale (rosso mattone, giallo mattone).

Sono tassativamente vietate le tegole marsigliesi e canadesi.

 

Non sono ammesse, nelle aree di interesse storico, aperture in falda di copertura.

Sono ammessi soltanto lucernari di limitate dimensioni da verificare in sede di rilascio della documentazione autorizzativa.

 

I serramenti esterni dovranno essere ad ante, in legno o con finiture e trattamento superficiale di tipo tradizionale.

Le finestre potranno essere in legno verniciato con smalto opaco o in alluminio elettrocolorato purché nella colorazione marrone scuro o nella gamma cromatica del bianco.

E' consentito il legno a vista purché di colore scuro.

E' vietato l'uso di profilati in acciaio, in alluminio naturale, cromato, ottonato, brunito ecc.

Per i sistemi di oscuramento, è consentito l'uso dello scuro "a gelosia" nella versione a stecche con o senza sportellino apribile, in legno verniciato opaco o in alluminio elettrocolorato purché nelle colorazioni tradizionali del marrone scuro o del verde.

E' ammesso l'uso di scuri "tipo veneziano" o a doghe verticali.

E' tassativamente vietato l'uso delle tapparelle , serrande, veneziane.

 

La larghezza massima delle finestre e delle porte finestre è fissata in ml. 1,20, delegando la facoltà di maggiorazione della dimensione, per comprovata esigenza compositiva coerente con il contesto storico, alla sede autorizzativa.

I portoni di ingresso e le chiusure dalle autorimesse dovranno essere in legno o con rivestimento ligneo, con lavorazione lineare e verniciati nelle colorazioni tradizionali del marrone scuro o del verde.

Gli infissi potranno essere protetti con bordure inferiori in lamina di rame naturale o di metallo verniciato opaco nella tonalità del portone, ancorate con chiodatura.

Eventuali sopraluce dei portoni di ingresso pedonale potranno essere protetti da grate in ferro di forma documentata nella tipologia locale.

Non sono ammessi serramenti a finitura metallica.

La terminazione delle aperture degli androni carrai e degli ingressi delle autorimesse, negli affacci su spazi pubblici o di uso pubblico, dovrà essere preferibilmente a tutto sesto o a sesto ribassato.

Per le vetrine, i materiali consentiti sono il legno naturale scuro o verniciato in tonalità scure, l'alluminio o il metallo purché verniciati scuri.

Gli interventi relativi alle vetrine dovranno comunque riguardare l'intera facciata dell'edificio e non dovranno interferire con la lettura del prospetto e del contesto edilizio storico.

Nel caso di nuova realizzazione la larghezza del vano non dovrà essere superiore al 90% dell'altezza, fissata al massimo in ml. 2.70

 

I terrazzi di nuova realizzazione non sono ammessi sugli spazi pubblici o sui fronti strada; sono consentiti il recupero ed il ripristino dei manufatti esistenti su strada ed aventi caratteri storico –artistico - documentario, nel rispetto della forma e dei materiali tradizionali.

Sono ammessi terrazzi di nuova realizzazione all'interno delle unità minime di intervento e delle aree di riordino purché non alterino il rapporto geometrico del prospetto e non interferiscano con eventuali superfici affrescate.

Nei casi consentiti, le tecniche costruttive e i materiali dovranno essere conformi al contesto storico - ambientale.

La sporgenza massima è fissata in ml. 1,10.

 

Serrande, ringhiere, inferriate ed altri manufatti in metallo devono avere forme semplici ed essere realizzate con profilati che non contrastino con quelli tradizionalmente impiegati.

 

E' fatto espresso divieto:

di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (cornicioni, lesene, portali, soglie, affreschi, ecc.);

di demolire elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano;

di sostituire elementi strutturali e sovrastrutturali originari, se non per documentate necessita' statiche o di compromissione.

 

Le insegne da installare su facciate prospettanti su pubbliche vie o aree pubbliche dovranno essere sistemate all'interno della luce architettonica  delle aperture e non dovranno sporgere rispetto al filo degli stipiti o dell'architrave.

Diverse collocazioni saranno ammesse esclusivamente per insegne di tipo tradizionale.

 

Le trasformazioni assentibili per interventi non conservativi, in particolare ove siano finalizzate all'inserimento di destinazioni non residenziali, devono essere attuate nel rispetto degli impianti compositivi dei nuclei storici e devono altresì osservare le prescrizioni edilizie generali e specifiche per aree di interesse storico.

La realizzazione di autorimesse all'interno dei volumi prevalentemente residenziali esistenti, ove non siano recuperabili allo scopo volumi rustici, è consentita per gli edifici per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia.

Dovrà comunque essere evitata l'apertura dei relativi accessi sui fronti strada o sul fronte principale degli edifici, salvo la dimostrata impossibilità di provvedere altrimenti.

Nella comprovata impossibilità, il serramento di accesso dovrà essere preferibilmente arretrato di ml. 0,50 dal filo facciata.

 

Nelle aree libere, nei giardini, nelle corti, sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle sistemazioni e degli impianti preesistenti.

In sede di rilascio della documentazione autorizzativa per interventi sugli edifici connessi alle aree di pertinenza, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere interventi di liberazione delle superfetazioni e dei manufatti contrastanti con l'impianto edilizio ed urbanistico originario.

 

Sono assentibili altresì gli interventi edilizi necessari alla sistemazione dei terreni, alla formazione di pavimentazioni e percorsi pedonali, all'arredo degli spazi privati e dotazione di autorimesse o spazi di sosta veicolare.

Le pavimentazioni ed i percorsi nel Centro Storico dovranno essere realizzati in porfido a cubetti e/o in lastre, in lastre di luserna, in acciottolato.

Sono ammissibili anche elementi autobloccanti prefabbricati del tipo specifico per centri storici.

Si escludono manti di rivestimento di tipo bituminoso.

Sono consentite le opere utili alla pratica delle coltivazioni floricole e del verde di arredo.

E' fatto divieto di taglio di alberature che abbiano particolare valore ambientale.

 

E' prescritto il mantenimento o il ripristino di manufatti che caratterizzano il contesto ambientale (muretti in pietra, lavatoi, fontane, panche, pergolati, ecc.).

Nuove recinzioni, divisori ed altre opere che modifichino l'assetto delle aree libere, devono essere realizzate con impiego di tecniche e materiali non in contrasto con quelli tradizionali.

 

Nelle aree private di pertinenza degli immobili classificati di interesse storico e/o ambientale, è fatto divieto di installare, sui fronti prospicienti spazi di uso pubblico, manufatti accessori quali serre, legnaie, ricoveri per animali, precari in genere.