Art.59 Aree di parcheggio, autorimesse e box, accessi veicolari .

 

Il P.R.G. prevede la realizzazione delle aree di parcheggio pubbliche e d'uso pubblico:

-      nelle  zone classificate quali aree per servizi pubblici;

nelle zone individuate per la viabilità all'interno dei perimetri delle aree urbanizzate, nei casi in cui i sedimi stradali esistenti e/o in progetto, ne consentano l'attuazione;

nelle aree di completamento o di nuovo impianto, per le diverse destinazioni d'uso ammesse dallo strumento urbanistico generale e dagli strumenti esecutivi;

all'interno dei centri storici, anche in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichino le aree sovrastanti e siano in ogni caso rispettati i disposti di cui al Capo  IX delle presenti Norme.

 

L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria e' inoltre subordinata alla disponibilità di superfici destinate a parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato.

 

Per attività industriali, artigianali o di deposito, la disponibilità minima e' fissata in mq. 0,2 per mq. di superficie utile lorda.

 

Per interventi ricadenti nelle aree di interesse storico (categoria A) e nelle aree edificate totalmente o parzialmente (categoria B) e limitatamente ai casi di intervento conservativo, la prescrizione di cui ai comma precedenti può essere derogata, ove il concessionario non disponga anche in ambiti limitrofi di superfici utilizzabili per la sosta privata.

 

La costruzione di autorimesse private nelle aree asservite a destinazioni prevalentemente residenziali e terziarie, fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme con particolare riguardo per le aree di interesse  storico, e' ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

a) fuori terra, per  un'altezza di gronda delle costruzioni non superiore a m. 2,50, in misura non superiore a mq. 40 per ogni unita' alloggio a destinazione residenziale, o in base alle necessita' documentate per altre destinazioni;

b) interrate totalmente o parzialmente, nel secondo caso con estradosso del solaio di copertura a quota non superiore a cm. 80 dal piano di campagna o dal terreno sistemato.

 

Nei casi di cui al punto b), per le parti esterne alla sagoma dell'edificio principale, e' d'obbligo la sistemazione del solaio di copertura con letto di humus naturale a prato o inghiaiatura o pavimentazione esterna, comunque accessibile con continuità dalle restanti aree libere.

 

La superficie utile lorda delle autorimesse (fuori terra o interrate) da realizzare esternamente alla sagoma dell’edificio principale non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta dal fabbricato principale, fermo restando che 20 mq. per unita' sono comunque consentiti e fatti salvi eventuali disposti particolari delle presenti Norme per singoli tipi di zona.

 

Dotazioni maggiori di superficie utile o interventi non direttamente attribuibili all'uso di unita' immobiliari edificate o edificande sull'area di pertinenza, sono ammesse ove si dia luogo a Convenzione con cui sono definite le condizioni d'uso, i prezzi di cessione e/o di locazione concordati con il Comune, o in alternativa l'asservimento ad uso pubblico di una quota non inferiore al 30% della superficie utile complessiva.

 

 

E' ammessa la costruzione di autorimesse a confine, nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile, con i seguenti limiti e prescrizioni:

-      siano fatte salve le diverse disposizioni di P.R.G. in merito ad arretramenti e fasce di rispetto;

per costruzioni in contiguità a sedimi stradali pubblici o di interesse pubblico e ad aree per servizi pubblici, da realizzarsi esclusivamente interrate totalmente o parzialmente, ove sia documentata l'impossibilita' di provvedere altrimenti per ragioni morfologiche del territorio e da autorizzarsi  subordinatamente ad atto di impegno alla rimozione del  manufatto a cura e spese del richiedente e senza indennizzo  in caso di ampliamento del sedime stradale; fatte salve eventuali altre Autorizzazioni di Enti competenti, in sede di procedura autorizzativa comunale dovranno essere disposte opportune prescrizioni atte a garantire l'immissione veicolare diretta sui pubblici sedimi ;

per costruzioni fuori terra su confini privati, sia rispettato il limite del 20% dello sviluppo del confine fra le proprietà contigue, salvo diversi accordi fra gli aventi titolo subordinatamente ad atto di assenso da trascrivere a norma di legge.

 

Il Comune con Deliberazione consiliare può concedere per un periodo definito, comunque non superiore a 50 anni, l'esecuzione di autorimesse interrate, singole o collettive, in aree vincolate dal P.R.G. alla formazione di parcheggi alle seguenti condizioni:

a)    che la quota di estradosso del solaio di copertura della autorimessa risulti complanare con la banchina laterale alla strada di accesso, sia ad essa collegata da apposito scivolo di transito e sia sistemata a verde o parcheggio pubblico la superficie risultante;

b)    che la discesa della rampa di accesso dell'autorimessa non interferisca con la sezione stradale, ivi compresi i marciapiedi laterali;

c)    che il solaio di copertura e la struttura portante in genere dei locali realizzati sia calcolato e costruito conformemente alle norme vigenti in materia di strutture in cls  armato; che sia collaudato da tecnico a ciò abilitato e che delle prove relative venga depositato in Comune il certificato di collaudo emesso a norma di legge e che in particolare detto solaio risulti atto a sostenere i carichi sovrastanti, conformemente alla normativa vigente per i parcheggi realizzati in strutture edilizie;

d)    che l'eventuale sovrastante parcheggio pubblico venga compiutamente realizzato a cura e spese del richiedente del titolo abilitativo all’attività edilizia e corredato della segnaletica stradale verticale ed al suolo disposta dall'Ufficio tecnico comunale;

e)    che il concessionario si obblighi all'asservimento ad uso pubblico delle opere realizzate a raso strada, nonché a cedere a titolo gratuito le opere realizzate nel sottosuolo allo scadere del termine di concessione;

f)     che sia stipulata una Convenzione con atto pubblico, con la quale vengano disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario in riferimento agli obblighi elencati alle lettere precedenti e le sanzioni per la loro inosservanza nonché il periodo di validità della concessione.

 

Per aree residenziali di completamento e di nuovo impianto (aree di tipo C), nonché per aree produttive di nuovo impianto (aree di tipo D), gli accessi veicolari alle aree di parcheggio, alle autorimesse e box ed in genere all'area di pertinenza degli edifici, fatte salve più restrittive disposizioni puntuali in merito ed arretramenti e fasce di rispetto, dovranno essere arretrati di almeno 3 metri dai cigli stradali ed essere preceduti da un tratto in piano o in lieve pendenza (inferiore al 2%) di pari lunghezza.