Il P.R.G. prevede la
realizzazione delle aree di parcheggio pubbliche e d'uso pubblico:
- nelle zone classificate quali aree per servizi
pubblici;
nelle zone individuate per la viabilità all'interno dei
perimetri delle aree urbanizzate, nei casi in cui i sedimi stradali esistenti
e/o in progetto, ne consentano l'attuazione;
nelle
aree di completamento o di nuovo impianto, per le diverse destinazioni d'uso
ammesse dallo strumento urbanistico generale e dagli strumenti esecutivi;
all'interno
dei centri storici, anche in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura
degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non
pregiudichino le aree sovrastanti e siano in ogni caso rispettati i disposti di
cui al Capo IX delle presenti Norme.
L'esecuzione di
interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria e' inoltre
subordinata alla disponibilità di superfici destinate a parcheggi privati in
misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato.
Per
attività industriali, artigianali o di deposito, la disponibilità minima e'
fissata in mq. 0,2 per mq. di superficie utile lorda.
Per interventi ricadenti
nelle aree di interesse storico (categoria A) e nelle aree edificate totalmente
o parzialmente (categoria B) e limitatamente ai casi di intervento
conservativo, la prescrizione di cui ai comma precedenti può essere derogata,
ove il concessionario non disponga anche in ambiti limitrofi di superfici
utilizzabili per la sosta privata.
La costruzione di
autorimesse private nelle aree asservite a destinazioni prevalentemente
residenziali e terziarie, fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme
con particolare riguardo per le aree di interesse storico, e' ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e
prescrizioni:
a) fuori terra, per un'altezza di gronda delle costruzioni non
superiore a m. 2,50, in misura non superiore a mq. 40 per ogni unita' alloggio
a destinazione residenziale, o in base alle necessita' documentate per altre
destinazioni;
b) interrate totalmente o
parzialmente, nel secondo caso con estradosso del solaio di copertura a quota
non superiore a cm. 80 dal piano di campagna o dal terreno sistemato.
Nei casi di cui al punto
b), per le parti esterne alla sagoma dell'edificio principale, e' d'obbligo la
sistemazione del solaio di copertura con letto di humus naturale a prato o
inghiaiatura o pavimentazione esterna, comunque accessibile con continuità
dalle restanti aree libere.
La superficie utile lorda
delle autorimesse (fuori terra o interrate) da realizzare esternamente alla
sagoma dell’edificio principale non potrà essere superiore al 50% della
superficie coperta dal fabbricato principale, fermo restando che 20 mq. per
unita' sono comunque consentiti e fatti salvi eventuali disposti particolari
delle presenti Norme per singoli tipi di zona.
Dotazioni maggiori di
superficie utile o interventi non direttamente attribuibili all'uso di unita'
immobiliari edificate o edificande sull'area di pertinenza, sono ammesse ove si
dia luogo a Convenzione con cui sono definite le condizioni d'uso, i prezzi di
cessione e/o di locazione concordati con il Comune, o in alternativa
l'asservimento ad uso pubblico di una quota non inferiore al 30% della
superficie utile complessiva.
E' ammessa la costruzione
di autorimesse a confine, nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile,
con i seguenti limiti e prescrizioni:
- siano fatte salve le diverse disposizioni
di P.R.G. in merito ad arretramenti e fasce di rispetto;
per
costruzioni in contiguità a sedimi stradali pubblici o di interesse pubblico e
ad aree per servizi pubblici, da realizzarsi esclusivamente interrate
totalmente o parzialmente, ove sia documentata l'impossibilita' di provvedere
altrimenti per ragioni morfologiche del territorio e da autorizzarsi subordinatamente ad atto di impegno alla rimozione
del manufatto a cura e spese del
richiedente e senza indennizzo in caso
di ampliamento del sedime stradale; fatte salve eventuali altre Autorizzazioni
di Enti competenti, in sede di procedura autorizzativa comunale dovranno essere
disposte opportune prescrizioni atte a garantire l'immissione veicolare diretta
sui pubblici sedimi ;
per costruzioni
fuori terra su confini privati, sia rispettato il limite del 20% dello sviluppo
del confine fra le proprietà contigue, salvo diversi accordi fra gli aventi
titolo subordinatamente ad atto di assenso da trascrivere a norma di legge.
Il Comune con
Deliberazione consiliare può concedere per un periodo definito, comunque non
superiore a 50 anni, l'esecuzione di autorimesse interrate, singole o
collettive, in aree vincolate dal P.R.G. alla formazione di parcheggi alle
seguenti condizioni:
a) che la quota di estradosso del solaio di
copertura della autorimessa risulti complanare con la banchina laterale alla
strada di accesso, sia ad essa collegata da apposito scivolo di transito e sia
sistemata a verde o parcheggio pubblico la superficie risultante;
b) che la discesa della rampa di accesso
dell'autorimessa non interferisca con la sezione stradale, ivi compresi i
marciapiedi laterali;
c) che il solaio di copertura e la struttura
portante in genere dei locali realizzati sia calcolato e costruito
conformemente alle norme vigenti in materia di strutture in cls armato; che sia collaudato da tecnico a ciò
abilitato e che delle prove relative venga depositato in Comune il certificato
di collaudo emesso a norma di legge e che in particolare detto solaio risulti
atto a sostenere i carichi sovrastanti, conformemente alla normativa vigente
per i parcheggi realizzati in strutture edilizie;
d) che l'eventuale sovrastante parcheggio
pubblico venga compiutamente realizzato a cura e spese del richiedente del
titolo abilitativo all’attività edilizia e corredato della segnaletica stradale
verticale ed al suolo disposta dall'Ufficio tecnico comunale;
e) che il concessionario si obblighi
all'asservimento ad uso pubblico delle opere realizzate a raso strada, nonché a
cedere a titolo gratuito le opere realizzate nel sottosuolo allo scadere del
termine di concessione;
f) che sia stipulata una Convenzione con atto
pubblico, con la quale vengano disciplinati gli oneri posti a carico del
concessionario in riferimento agli obblighi elencati alle lettere precedenti e
le sanzioni per la loro inosservanza nonché il periodo di validità della
concessione.
Per aree residenziali di
completamento e di nuovo impianto (aree di tipo C), nonché per aree produttive
di nuovo impianto (aree di tipo D), gli accessi veicolari alle aree di
parcheggio, alle autorimesse e box ed in genere all'area di pertinenza degli
edifici, fatte salve più restrittive disposizioni puntuali in merito ed
arretramenti e fasce di rispetto, dovranno essere arretrati di almeno 3 metri
dai cigli stradali ed essere preceduti da un tratto in piano o in lieve
pendenza (inferiore al 2%) di pari lunghezza.