In tutte le aree del
territorio comunale, fatte salve limitazioni o vincoli di cui al Capo VIII
(Aree inedificabili) e al Capo IX (Disciplina specifica per aree ed edifici di
interesse storico), nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile, e'
ammessa la costruzione di recinzioni e
pertinenze che non creino volumi chiusi comunque agibili (quali piscine, campi
da tennis, tettoie aperte su almeno tre lati e aventi carattere temporaneo,
forni per uso domestico, ecc.).
La formazione di
manufatti aventi carattere di pertinenza in volume chiuso agibile (quali
depositi, servizi essenziali, ecc.) e'
ammessa, con le limitazioni o vincoli di cui al comma precedente, anche in
eccedenza ai rapporti di utilizzazione stabiliti per le singole categorie di
aree, alle seguenti condizioni:
a) per
lotti edificati privi di dette
pertinenze, fino alla concorrenza massima di mq. 25 di superficie utile lorda,
con altezza max. alla gronda non superiore a m. 2,50 e nel limite di copertura
assegnato ad ogni singola categoria di aree;
b) nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 19 delle presenti Norme,
nonché delle disposizioni generali del Codice Civile.
In particolare per quanto
riguarda le aree destinate ad attività agricola, i manufatti di cui ai commi
precedenti saranno consentiti limitatamente alle aree a diretto servizio della
funzione abitativa, nella quantità precisata all’Art. 37 delle presenti Norme
ove configurino volumi chiusi agibili.
Per la realizzazione
delle recinzioni, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme o da più
restrittive norme di Regolamento Edilizio, valgono le seguenti prescrizioni:
- in aree agricole non a diretto servizio
della funzione abitativa, non sono consentiti manufatti continui in muratura o
calcestruzzo o materiali similari, emergenti dal piano di campagna;
- nelle restanti parti del territorio, fatte
salve limitazioni o vincoli di cui al citato Capo VIII e Capo IX, i manufatti
di recinzione potranno essere costituiti da elementi continui in muratura o calcestruzzo o altro materiale fino ad una
altezza media di cm. 80 emergenti dal terreno sistemato.
Le limitazioni di cui al
comma precedente sono derogabili unicamente per documentate esigenze di
consolidamento delle scarpate o di terreni instabili, nonché nei casi di
terreno in pendio > 45%, per i quali potrà essere ammessa una altezza minima
dei manufatti continui non superiore a cm.200 ed una altezza massima non
superiore a cm. 300, salvo specifiche prescrizioni subordinate ad atti di
assenso o convenzioni fra proprietà interessate.