Art.62 Ampliamento di edifici esistenti .

 

Negli  interventi di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti ammessi dalle presenti Norme, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

 

a)      la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni, a meno che l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei cui confronti non può essere rispettata la distanza minima.

a)      nel caso di sopraelevazione, ove la distanza fra gli edifici esistenti risulti inferiore a 10 ml., la distanza minima tra pareti finestrate antistanti (confrontanza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata) non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti.

Ove tale distanza sia inferiore alla semisomma delle altezze dei fronti antistanti, e' necessario l'assenso scritto del confinante da trascrivere nei registri immobiliari.

b)      nel caso di ampliamenti di edifici esistenti ammessi dalle  presenti  Norme e contrastanti con il rispetto del rapporto di copertura, potrà essere derogato il numero dei piani fuori terra stabilito per singola zona, con formazione di ulteriore piano, da attuarsi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive locali, con particolare osservanza dei disposti di cui all’Art. 58 delle presenti N.d.A. Detta possibilità è applicabile ad esclusione delle aree classificate quali centri storici (zone A), per le quali può essere ammesso, secondo la disciplina edilizia specifica di zona, il recupero dei sottotetti per le parti che possono risultare abitabili sotto il profilo igienico – sanitario.