Negli interventi di ampliamento e di
sopraelevazione di edifici esistenti ammessi dalle presenti Norme, dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a)
la
distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici
antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni, a
meno che l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei
cui confronti non può essere rispettata la distanza minima.
a)
nel
caso di sopraelevazione, ove la distanza fra gli edifici esistenti risulti
inferiore a 10 ml., la distanza minima tra pareti finestrate antistanti
(confrontanza diretta, anche quando una sola parete sia finestrata) non potrà
essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti.
Ove
tale distanza sia inferiore alla semisomma delle altezze dei fronti antistanti,
e' necessario l'assenso scritto del confinante da trascrivere nei registri
immobiliari.
b)
nel
caso di ampliamenti di edifici esistenti ammessi dalle presenti
Norme e contrastanti con il rispetto del rapporto di copertura, potrà
essere derogato il numero dei piani fuori terra stabilito per singola zona, con
formazione di ulteriore piano, da attuarsi nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e costruttive locali, con particolare osservanza dei disposti di
cui all’Art. 58 delle presenti N.d.A. Detta possibilità è applicabile ad
esclusione delle aree classificate quali centri storici (zone A), per le quali
può essere ammesso, secondo la disciplina edilizia specifica di zona, il
recupero dei sottotetti per le parti che
possono risultare abitabili sotto il profilo igienico – sanitario.