Comune
di Bergeggi
(Provincia
di Savona)
Piano
urbanistico comunale (variante 2011)
Norme
di conformità e di congruenza,
adeguate
alle osservazioni accolte con deliberazioni del Consiglio Comunale n°1 del
27/02/2012 e n° 26 del 22/09/2012
ed ai rilievi di legittimità della Provincia, esitati con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 11 del
08/03/2013 – Parere favorevole voto C.T.U. Provinciale n° 725 del
13/05/2013.
|
Il
sindaco (Riccardo Borgo)
Il
segretario comunale (dott. Fulvio Ghirardo)
Il
responsabile del Settore tecnico Urbanistica, Edilizia privata e Demanio
(geom. Mauro Mazzucchelli)
Il
redattore incaricato (prof. Pier Luigi Paolillo, Politecnico di
Milano)
INDICE
PARTE
PRIMA – NORME GENERALI
Art.
1.
Finalità del Piano urbanistico comunale....................................................................................................................
p. 4
Art.
2.
Elaborati del Piano urbanistico comunale.................................................................................................................
p. 5
Art.
3.
Strumenti tecnici di esecuzione del Piano urbanistico comunale.........................................................................
p. 8
Art.
4.
Parametri urbanistici.......................................................................................................................................................
p. 10
Art.
5.
Parametri edilizi.................................................................................................................................................................
p. 14
Art.
6.
Terminologia delle costruzioni.......................................................................................................................................
p. 15
Art.
7.
Definizione dei criteri d’intervento edilizio...................................................................................................................
p. 17
Art.
8.
Salvaguardia e miglioramento dello spazio comunale tramite l’uso della
vegetazione arborea..................
p. 18
Art.
9. Opere
infrastrutturali e manufatti di corredo............................................................................................................
p. 20
PARTE
SECONDA – DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Art.
10. Interventi
ammessi sui manufatti emergenti e sulle unità edilizie
di particolare valore storico, architettonico e ambientale........................................................................................
p. 21
Art.
11. Interventi
ammessi sul patrimonio edilizio esistente...............................................................................................
p. 22
Art.
12. Spazi degli
standards urbanistici di interesse comune (“Aree” SP).......................................................................
p. 25
Art.
13. Tracciamento ed
esecuzione di strade carrabili non localizzate nel Puc.............................................................
p. 26
Art.
14. Spazi di
parcheggio all’aperto e interrati......................................................................................................................
p. 27
Art.
15. Spazi di pubblica
circolazione e protezioni stradali...................................................................................................
p. 28
Art.
16. Impianti
tecnologici e relative fasce di rispetto..........................................................................................................
p. 29
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione e delle “Aree”
assoggettate
a obbligo di titolo abilitativo convenzionato
Art.
17. A.1.
Ambito di conservazione e riqualificazione del porto di
Vado-Bergeggi...................................................
p. 30
Art.
18. A.2.
Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Castello,
S. Stefano, Volpe, Stazione..............................................................................................................................................
p. 32
Art.
19. A.3.
Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Scoglio
della Tana,
S. Sebastiano, Parazzo.....................................................................................................................................................
p. 35
Art.
20. A.4. Ambito
di conservazione e riqualificazione delle località via XXV
Aprile,
Omaggio, Rovere.............................................................................................................................................................
p. 39
Art.
21. A.5.
Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Monte,
Luccoli, S. Stefano,
Valle, Casa Mei, Costa de Mei, Teccio..........................................................................................................................
p. 43
Art.
22. A.6.
Ambito di conservazione e riqualificazione della località Rocca ...............................................................
p. 48
Art.
23. A.7.
Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Cima della
Costa,
S. Elena, Monte Rocchetto, Castellano, Scorzabò, Cava, Griffi, Monte S.
Elena, Mei,
Valle del Bosco, S. Antonio, Monte Moro, Monte Mao...........................................................................................
p. 50
Art.
24. A.8.
Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Valle,
Negi........................................................
p. 57
Art.
25. A.9.
Ambito di conservazione e riqualificazione del centro storico di
Bergeggi,
costituito dalle località Custo, Villa Bice, Bruxea, Valle d’Adda,
Miordi,
Negi, Ni Piloti, Ciazza.......................................................................................................................................................
p. 60
Art.
26. A.10. Ambito
di conservazione e riqualificazione del litorale tra la punta di
Bergeggi
e la punta delle Grotte......................................................................................................................................................
p. 68
Art.
27. A.11.
Ambito di conservazione e riqualificazione della località Megna.............................................................
p. 71
Art.
28. A.12. Ambito
di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei
Rossi,
Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa,
Tassea,
Costa dei Ginestri, Torre Ere, Torre del Mare............................................................................................................
p. 74
Art.
29. A.13. Ambito
di conservazione e riqualificazione delle località Punta delle
Grotte,
Punta Predani, Punta del Maiolo, isola di Bergeggi.................................................................................................
p. 81
Art.
30. A.14. Ambito
di conservazione e riqualificazione della località Merello............................................................
p. 84
Titolo
quarto: Disciplina dei “Distretti”
di trasformazione
Art.
31.
(Soppresso)....................................................................................................................................................................
p. 86
Art.
32. TR.2.
Distretto
di trasformazione
della località Punta di Bergeggi....................................................................
p. 87
Art.
33. TR.3.
Distretto di trasformazione dell’ex cava comunale di S. Elena...............................................................
p. 89
Art.
34. TR.4.
Distretto di trasformazione della località Fade (ex cava in fregio alla
Via Aurelia)............................
p. 92
Art.
35. Regolamento
edilizio comunale...................................................................................................................................
p. 94
Art.
36. Funzionamento e compiti
della Commissione edilizia...........................................................................................
p. 95
Art.
37. Norme per la
strumentazione urbanistica attuativa
e
per l’ottenimento dei titoli abilitativi ..........................................................................................................................
p. 96
Art.
38. Fattori quantitativi da
applicare relativamente agli interventi ammessi............................................................
p. 97
Art.
39.
Disciplina
del commercio................................................................................................................................................
p. 98
Art. 40.
(Soppresso)....................................................................................................................................................................
p. 100
Art.
41. Disciplina
geotecnica........................................................................................................................................................
p. 101
Art.
42
Titolo
abilitativo convenzionato....................................................................................................................................
p. 102
Allegato TAB
11.3 – Conteggio della superficie agibile (S.A.) esistente, di progetto, totale per area ............................ p.
103
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
primo: Finalità, elaborati, strumenti del Piano urbanistico
comunale
Art.
1.
Finalità del Piano urbanistico comunale
1.1.
Il Comune di Bergeggi si propone, mediante il Piano urbanistico comunale (d’ora
in avanti denominato “Puc”):
a)
di
evidenziare i notevoli caratteri e le qualificate peculiarità
paesaggistico-ambientali del proprio territorio, subordinando loro le previsioni
urbanistiche;
b)
di
definire luoghi e modi per il riassetto fisico-morfologico dei nuclei urbani e
rurali e dello spazio aperto, ai fini del loro recupero, tutela e valorizzazione
quali risorse imprescindibili per lo sviluppo della qualità e immagine turistica
locale;
c)
di
individuare, ubicare e coordinare le più opportune modalità di riassetto
organico degli insediamenti residenziali e turistici, delle loro infrastrutture,
dei loro contesti, in rapporto alle risorse spaziali effettivamente disponibili
e al grado di sostenibilità degli interventi;
d)
di
completare e riorganizzare il sistema della viabilità carrabile e pedonale e dei
parcheggi;
e)
di
sviluppare la quantità e la qualità dei servizi alle persone e alle attività
turistiche.
1.2.
In particolare, il Puc si applica mediante:
a) il recupero diffuso e la saturazione
insediativa dei centri esistenti, considerati come poli d’identità da
consolidare sulla base: (i)
di una riqualificazione rigorosa dei caratteri e valori del patrimonio edilizio
storico; (ii)
del recupero progettuale dei luoghi collettivi e simbolici; (iii)
dell’individuazione di modalità d’intervento coerenti e semplificate, tali da
incentivare l’iniziativa privata a un generalizzato recupero, un completamento
finalizzato e una trasformazione controllata dei nuclei urbani e
rurali;
b) la qualificazione dei rapporti d’uso tra
i nuclei urbani e rurali e lo spazio aperto, potenziandone le relazioni
morfologiche e funzionali mediante: (i) l’organizzazione e integrazione
dei percorsi esistenti; (ii) la configurazione a sistema degli spazi
collettivi e dei luoghi cerniera; (iii) le inserzioni puntuali di nuove
architetture e funzioni nelle aree vuote, sottoutilizzate e/o degradate;
(iv) la valorizzazione delle aree verdi e degli spazi pubblici nel loro
ruolo connettivo.
1.3.
Il Puc è, altresì, finalizzato alla riqualificazione degli spazi marginali
dell’edificazione diffusiva, mediante la localizzazione di limitati nuclei
multi-funzionali turistico-alberghieri, strutturati secondo regole morfologiche
derivate dalla lettura storico/critica del paesaggio antropizzato e
rappresentativi di una limitata problematicità
geoambientale.
1.4. Il Puc è, infine,
mirato ad agevolare un’efficace gestione urbanistica, incentivando l’uso del
titolo edilizio convenzionato e riducendo il rinvio agli strumenti urbanistici
esecutivi, mediante l’applicazione dei criteri e indirizzi progettuali definiti
nelle presenti Norme.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
primo: Finalità, elaborati, strumenti del Piano urbanistico
comunale
2.1.
Appartengono al Piano urbanistico comunale i seguenti elaborati
cartografici:
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 1.
CONOSCENZA DI BASE |
| |
|
1.1. |
Carta
della rappresentazione catastale |
1/5.000 |
|
1.2. |
Carta
della rappresentazione tecnica di base e dell’assetto
morfologico |
1/5.000 |
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 2.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO INFRASTRUTTURALE |
|
2.1. |
Carta
della rappresentazione preliminare dei servizi tecnologici a
rete |
1/5.000 |
2.2. |
Carta
di verifica della dotazione dei servizi a punto |
1/5.000 |
2.3. |
Carta
del demanio comunale |
1/5.000 |
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA
3.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO NORMATIVO |
|
3.1. |
Carta
dell’assetto insediativo di Ptcp su base
morfologica |
1/5.000 |
3.2. |
Carta
dell’assetto geomorfologico di Ptcp su base
morfologica |
1/5.000 |
3.3. |
Carta
dell’assetto vegetazionale di Ptcp su base
morfologica |
1/5.000 |
3.4. |
Carta
delle prescrizioni del Prg vigente |
1/5.000 |
3.5. |
Carta
dell’individuazione delle aree asservite |
1/5.000 |
3.6. |
Carta
della rappresentazione dei vincoli
paesaggistico-ambientali |
1/5.000 |
3.7. |
Carta
della rappresentazione dei vincoli
geo-morfologici |
1/5.000 |
3.7.1. |
Carta
di sovrapposizione tra e
|
1/5.000 |
3.7.2. |
Carta
di sovrapposizione tra e
|
1/5.000 |
3.7.3. |
Carta
di sovrapposizione tra e
|
1/5.000 |
3.8. |
Carta
della rappresentazione dei vincoli ambientali |
1/5.000 |
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 4.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO PAESAGGISTICO
PUNTUALE |
| ||
4.1. |
Carta
della rappresentazione degli organismi territoriali
elementari |
1/5.000 | ||
4.2. |
Carta
dei tipi d’uso del suolo |
1/5.000 | ||
4.3. |
Carta
dell’organizzazione del suolo |
1/5.000 | ||
4.4. |
Carta
diacronica dello sviluppo edilizio |
1/5.000 | ||
4.5.1./2 |
Carta
della georeferenziazione dell’indagine urbanistica sul patrimonio edilizio
urbano |
1/2.000 | ||
|
|
| ||
DESCRIZIONE
FONDATIVA
5.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO GEO-MORFOLOGICO |
| |||
5.1. |
Carta
del reticolo idrografico |
1/5.000 | ||
5.2. |
Carta
delle acclività |
1/5.000 | ||
5.3. |
Carta
litologico-strutturale |
1/5.000 | ||
5.4. |
Carta
geomorfologia |
1/5.000 | ||
5.5. |
Carta
dei dissesti |
1/5.000 | ||
5.6. |
Carta
idrogeologica |
1/5.000 | ||
5.7. |
Carta
dei lineamenti strutturali del paesaggio fisico |
1/10.000 | ||
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 6.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO VEGETAZIONALE |
|
6.1. |
Carta
della vegetazione reale su basi fisionomiche |
1/5.000 |
6.2. |
Carta
di copertura e d’uso del suolo con elementi
agro-forestali |
1/5.000 |
6.3. |
Carta
delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 15
anni |
1/5.000 |
6.4. |
Carta
delle aree protette a livello provinciale e
regionale |
1/5.000 |
6.5. |
Carta
dei siti d’importanza comunitaria (S.I.C.) |
1/5.000 |
6.6. |
Carta
delle zone d’interesse faunistico |
1/5.000 |
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 7.
CONOSCENZA DELL’ASSETTO ECOLOGICO-AMBIENTALE |
|
7.1. |
Carta
dell’assetto ecologico-ambientale |
1/5.000 |
7.2. |
Carta
bionaturalistica della Liguria |
1/5.000 |
|
DESCRIZIONE
FONDATIVA 8.
CONOSCENZA, INTERPRETAZIONE E SINTESI DEGLI ASSETTI TERRITORIALI E DELLA
LORO SUSCETTIVITÁ D’USO |
|
8.1. |
Carta
della suscettività alle trasformazioni dell’assetto
insediativo |
1/5.000 |
8.2. 8.2a 8.2b |
Carta
della suscettività alle trasformazioni dell’assetto
geomorfologico Carta
della suscettività al dissesto di versante. piano di bacino dei Torrenti
Crovetto e Segno Carta
della suscettività d’uso geotecnica |
1/5.000 1/5.000 1/5.000 |
8.3.
|
Carta
della suscettività alle trasformazioni dell’assetto
vegetazionale |
1/5.000 |
8.4.
|
Carta
della suscettività alle trasformazioni dell’assetto
ecologico-ambientale |
1/5.000 |
8.5. |
Carta
sintetica della suscettività alle trasformazioni
insediative |
1/5.000 |
|
9.
DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI |
|
9.1. |
Carta
del progetto preliminare di P.U.C. al luglio 2001 |
1/5.000 |
9.2. |
Carta
delle osservazioni di tipo spaziale della Regione Liguria, contenute nel
voto del Ctu per il territorio n. 68 del 24 gennaio 2002, e della
Provincia di Savona, contenute nel voto del Ctu n. 516 del 21 marzo
2002 |
1/5.000 |
9.3. |
Carta
delle istanze pervenute dal 2001 al 2004 |
1/5.000 |
9.4. |
Carta
di identificazione delle modifiche da apporre al progetto preliminare ex
lett. a), c.
1, art. 40, Lr. 36/1997 |
1/5.000 |
2.2.
Appartengono inoltre al Piano urbanistico comunale:
a)
le
presenti norme;
b)
la
“Disciplina geotecnica”;
c)
le
“Schede illustrative dei geositi”;
a)
la
“Descrizione fondativa” e il “Documento degli obiettivi”, di cui
fanno parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati
quantitativi:
Tav.
1 |
Identificazione
delle fasi di trattamento informativo e della componenti
cartografiche |
Tav.
2 |
Identificazione
delle fasi di trattamento informativo, delle componenti cartografiche e
dei loro indicatori |
Tav.
3.1 |
Scheda
di rilevamento per l’indagine urbanistica sul patrimonio edilizio
urbano |
Tav.
3.2 |
Matrice
dell’indagine urbanistica sul patrimonio edilizio
urbano |
Tav.
4.1 |
Dotazione
comunale di servizi per categoria (situazione al
2004) |
Tav.
4.2 |
Dotazione
comunale di servizi a punto per Ambiti (situazione al
2004) |
Tav.
4.3 |
Nuovi
vincoli di Puc 2004 per servizi a punto
(categorie) |
Tav.
4.4 |
Nuovi
vincoli di Puc 2004 per servizi a punto
(Ambiti) |
Tav.
5 |
Superficie
territoriale dei sub-bacini spaziali dell’assetto insediativo di
Ptcp |
Tav.
6 |
Consistenza
volumetrica del patrimonio edilizio urbano esistente per bacino spaziale
omogeneo |
Tav.
7 |
Superfici
degli Ambiti, Distretti e Aree di Puc |
Tav.
8 |
Identificazione
delle zone di Ptcp coinvolte dagli Ambiti, Distretti e Aree di
Puc |
Tav.
9 |
Servizi
pubblici esistenti al 2004 + servizi pubblici previsti in sede di Puc
2004 |
Tav.
10 |
Raffronto
tra servizi pubblici esistenti e di progetto |
Tav.
11.1 |
Conteggio
delle superfici agibili e volumi esistenti per Aree, Ambiti e
Distretti |
Tav.
11.2 |
Conteggio
della superficie agibile, di progetto, comprese quelle indotte
dall’accoglimento di osservazioni, per Aree, Ambiti e
Distretti |
Tav.
11.3 |
[(Conteggio
delle superfici agibili totali, comprese quelle indotte
dall’accoglimento di osservazioni (esistenti + di progetto+ osservazioni)
per Aree, Ambiti e Distretti di Puc] |
Tav.
12 |
Capacità
turistico-ricettiva |
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
primo: Finalità, elaborati, strumenti del Piano urbanistico
comunale
Art. 3.
Strumenti tecnici di esecuzione del Piano urbanistico
comunale
3.1.
Il Piano urbanistico comunale è da porre in esecuzione mediante gli strumenti e
procedure previsti a tale scopo dalla legislazione vigente e dalle presenti
Norme di attuazione, ed è attuato a seguito del rilascio dei titoli abilitativi
necessari.
3.2.
Nell’elaborato n. 10.2. del Piano urbanistico comunale di Bergeggi (“Carta di
dettaglio degli ambiti di riqualificazione e conservazione, dei distretti di
trasformazione e del sistema infrastrutturale, con identificazione delle aree
assoggettate a interventi edilizi convenzionati e degli spazi a servizi
pubblici”, rapp. 1/2.000), si individuano e classificano le Unità spaziali
della disciplina urbanistica, paesaggistica, ecologico-ambientale,
geo-ambientale e vegetazionale, la cui regolamentazione viene espressa nei
Titoli I e II della successiva Parte II; in particolare:
a)
gli
“Ambiti di riqualificazione e conservazione” rappresentano[1]
quegli organismi territoriali derivanti dalle analisi puntuali e dal documento
degli obiettivi, di cui rispettivamente ai capitoli 2 e 3 della Relazione di
Puc, nei quali sono ammessi limitati interventi edilizi che, oltre a completare
la trama insediativa e il reticolo delle relazioni infrastrutturali (pedonali e
carrabili), sono giustificati dall’interesse pubblico ad acquisire
contestualmente, in termini non onerosi, sia aree per servizi sia opere di
riqualificazione geo-ambientale e vegetazionale espressamente individuate in
disciplina e in cartografia;
b)
le
“Aree”, localizzate internamente agli “Ambiti”, rappresentano[2]
gli spazi di localizzazione sia degli interventi edilizi ammessi (che nel
caso di ampliamento e nuova costruzione vengono assoggettati all’obbligo del
titolo abilitativo convenzionato) sia dei servizi pubblici; nelle carte nn.
10.1. e 10.2 vengono inoltre identificati internamente alle “Aree”, ove
contemplati:
·
gli
eventuali “Spazi” assoggettati a vincolo d’inedificabilità[3],
cui prestare ossequio nell’ambito del titolo abilitativo
convenzionato;
·
gli
“Spazi” preordinati alla concentrazione fondiaria degli interventi
ammessi[4],
sempre mediante titolo abilitativo convenzionato; tutto ciò al fine di evitare
il diffuso ricorso a Puo, individuando già in sede di Puc sia la localizzazione
planimetrica dei nuovi insediamenti edilizi[5],
sia l’entità dimensionale della
superficie agibile (S.A.), esistente
e prevista per ogni insediamento[6],
sia la necessaria urbanizzazione, fermo il rispetto degli standard di legge e di
piano;
c)
i
“Distretti di trasformazione” rappresentano[7]
le parti di territorio comunale, non comprese negli Ambiti e in cui il
Puc, al fine di ottenerne la riqualificazione rispetto alle accentuate
condizioni di degrado ambientale, coinvolge il contributo privato per un’azione
di riassetto insediativo e paesaggistico;
d)
la
“Viabilità primaria in galleria”, prevista dal Ptc provinciale vigente
all’atto dell’approvazione del presente Puc, rappresenta l’ipotesi di
rilocalizzazione della statale Aurelia, smantellandone il sedime esistente per
un miglior uso paesaggistico-ambientale e
turistico-ricreativo;
e)
la
“Viabilità secondaria di previsione in superficie” rappresenta
l’intenzione di riassetto infrastrutturale veicolare, avanzata dal Puc per il
territorio comunale non sufficientemente servito;
f)
la
“Viabilità pedonale (esistente o di previsione) da riqualificare”
rappresenta la volontà del Puc di privilegiare a fini turistico-ricreativi e
paesaggistico-ambientali l’esteso reticolo dei sentieri agrari e forestali,
anche mediante misure riabilitative dell’esistente e/o integrative dei tratti
mancanti;
g)
la
“Base morfologica” rappresenta l’individuazione degli assetti proprietari
a base catastale (costruzioni e viabilità esistente, nonché mappali), sui quali
vengono graficamente sovrapposte e geo-referenziate le Unità spaziali della
disciplina urbanistica, paesaggistica, vegetazionale e geo-ambientale espressa
dal Puc.
3.3.
La disciplina, espressa nei Titoli I e II della successiva Parte II, identifica
i caratteri morfologici, funzionali e quantitativi prescritti negli interventi
ammessi, indirizzandoli alla fase attuativa; le prescrizioni ivi contenute,
finalizzate alla riqualificazione, conservazione o trasformazione dei paesaggi
insediativi, vegetazionali e geo-ambientali esistenti, sono vincolanti; nella
cornice di tali prescrizioni i progetti esecutivi, sia assoggettati al titolo
abilitativo convenzionato, sia derivanti da Puo per i soli “Distretti di
trasformazione”, hanno il compito di reperire la soluzione planovolumetrica
più appropriata nell’ottica della tutela paesaggistica e della qualificazione
dell’immagine complessiva del territorio comunale.
3.4.
Sull’intero territorio comunale la qualificazione degli interventi edilizi e il
loro controllo sono soggetti alle disposizioni contenute negli artt. 6 e
seguenti della Lr. 6 giugno 2008, n° 16 e s.m.i.
3.5.
Sono
soggette a titolo edilizio convenzionato, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 49 della L.U.R. n. 36 del 1997 e degli artt. 26 e 31 della Lr. 16/2008
e s.m.i., in applicazione delle presenti Norme:
a)
le
nuove costruzioni o ampliamenti ex
artt. 14 e 15 della Lr. 16/2008 e s.m.i.;
b)
tutte
le trasformazioni di superfici edificate, non utilizzate come residenziali alla
data di adozione del Puc, in superfici utilizzabili ai fini residenziali, anche
senza opere, ex art. 13 Lr. 16/2008 e
s.m.i.;
c)
tutti
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 16 della Lr.
16/2008 e s.m.i.
3.6.
Negli edifici di
nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad
uffici è prescritta ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e
integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq
ogni 100 mq di superficie agibile (SA) come definita all’articolo 4, comma 4.7,
e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità
immobiliare.
In
tutti gli interventi che prevedano il cambio di destinazione d’uso in
residenziale e/o il frazionamento delle unità edilizie preesistenti e/o aumento
di S.A., dev’essere realizzata un’area a parcheggio la cui superficie netta
interna (escluse eventuali aree di manovra) sia conforme al disposto dell’art.
19, c. 1, Lr. 16/2008 e s.m.i. (riferendo il calcolo alla superficie dell’intero
edificio interessato dall’innovazione) e, in ogni modo, non inferiore a 18 mq
con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare; è fatta salva la
monetizzazione ai sensi della stessa norma per l’ipotesi di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, e purché venga dimostrata l’impossibilità di
provvedere altrimenti.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
secondo: Nomenclatura
Art.
4.
Parametri urbanistici
4.1.
Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative degli
interventi urbanistici operabili sul territorio comunale vengono assunti nel
Piano urbanistico comunale e in tutti i suoi strumenti d’esecuzione, i parametri
urbanistici elencati di seguito, le relative definizioni, nonchè i criteri di
misurazione appresso indicati.
4.2.
Distanza minima fra i fabbricati, dai confini del lotto o dal ciglio
stradale.
1.
Le
distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo
di fabbricazione della costruzione.
2.
Il
filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro
esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi
decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre opere
analoghe, aggettanti per non più di
3.
La
distanza è quella intercorrente fra:
a)
il
filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra
costruzione (D);
b)
il
filo di fabbricazione di una costruzione e la linea di confine della proprietà
(Dc);
c)
il
filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di una strada o, in sua
assenza, il ciglio di una strada (Ds);
d)
il
ciglio della strada è quello definito dall’art. 2 del Dm. 1 aprile 1968, n.
1404[8];
e)
il
confine della strada è quello definito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada)[9];
f)
per
determinare della distanza non si computano gli elementi di cui al c. 4.7 sub 4)
del presente articolo, nei limiti ivì prescritti.
In
tutto il territorio comunale devono essere osservate le disposizioni sui vincoli
di distanza tra i fabbricati, dai confini del lotto o dai cigli stradali dettate
nelle disposizioni di zona espresse nella successiva Parte II delle presenti
Norme, nonché nell’art. 9 del Dm. 1444/1968, nel Codice stradale e nel
corrispondente regolamento attuativo.
4.3.
Altezza massima (misurata in m).
1.
È
la differenza tra la quota del punto più basso del perimetro esterno della
costruzione rispetto al terreno sistemato, intendendosi come tale il profilo
preesistente con uno scostamento massimo di un metro, escluse le aperture di
accesso ai piani interrati, e la quota della linea di gronda ovvero, per le
costruzioni a copertura piana, l’estradosso dell’ultimo solaio, posto a
copertura di vani abitabili o agibili.
2.
Nel
caso di tipologie edilizie disposte con un unico corpo di fabbrica su terreno
acclive, l’altezza massima si può verificare con riferimento al prospetto a
monte considerando il punto più basso della facciata a monte e fermo restando
che l’altezza, misurata tra il punto più basso dell’intero perimetro esterno e
la linea di gronda ovvero, per le costruzioni a copertura piana, l’estradosso
dell’ultimo solaio, posto a copertura di vani abitabili o agibili, non superi di
3.
Si
definisce linea di gronda l’intersezione fra l’estradosso del piano di
copertura, orizzontale o inclinato, posto al livello più alto, e il piano
verticale di facciata.
4.
Per
agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la
qualità degli edifici, non vengono computati nell’altezza
massima:
a)
i
tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino
spessori complessivi superiori a
b)
i
tamponamenti orizzontali di copertura, funzionali alla realizzazione di manti di
copertura vegetale.
4.4.
Stralciato
4.5.
Superficie
territoriale (misurata in mq).
Comprende
la dimensione dell’intero Ambito, Area o Distretto
coinvolti dall’intervento, ossia la misura che include -
oltre agli “Spazi assoggettati alla concentrazione fondiaria”
-
gli “Spazi assoggettati a vincolo di inedificabilità” e le aree da
destinare alle urbanizzazioni da realizzare.
4.6.
Indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.) misurato in
mq/mq
L’indice
di utilizzazione insediativa è il rapporto fra la superficie agibile (S.A.) delle costruzioni realizzabili e
il lotto asservibile; in caso di costruzioni da conservare, la corrispondente superficie agibile (S.A.) deve essere detratta da quella
complessiva.
4.7.
Superficie
agibile (S.A.,
misurata in mq) e superficie accessoria (S.Acc., misurata in
mq)
1.
Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata
al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità
immobiliari o interni ad esse.
2.
Non sono da
ricomprendere nella S.A.:
a)
le
coperture piane di
uso comune e quelle sistemate a verde pensile,
le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso
comune negli edifici a destinazione residenziale (o ad essa assimilabile), ad
uffici e ad attività turistico-ricettive;
b)
i
locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti
termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini
non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti
normative;
c)
i
locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e
ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non
comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra
limitatamente agli edifici con destinazione residenziale e tipologia
monofamiliare,
bifamiliare e trifamiliare;
d)
i
sottotetti a falda inclinata privi dei requisisti richiesti per l’agibilità
aventi altezza media interna netta non superiore a metri
2,10;
e)
le
autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui
all’articolo 19 della Lr. 16/2008 e s.m., quelle fuori terra di cui al comma
1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non
eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di
nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all’articolo 19, comma
8 della
Lr. 16/2008 e s.m.,
quelle
interrate o al piano terreno di cui all’articolo 9,
c. 1, della L. 122/1989 e s.m. ed i.[10],
nei limiti
dimensionali di cui all’articolo 19, comma 3, della
Lr. 16/2008 e
s.m., nonché
le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a
destinazione produttiva
nelle quantità prescritte dalla vigente normativa
in materia;
f)
i
porticati e gli spazi ad uso pubblico;
g)
i locali e gli spazi destinati a
servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione
d’uso.
3.
Costituiscono
superficie accessoria (S.Acc.) da non
ricomprendere nella S.A.,
sempreché contenuta
entro il limite massimo del 30%
della superficie agibile (S.A.) per edifici aventi S.A. non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo
del 20%
per la parte di S.A. eccedente la
soglia di 160 mq e da misurarsi con le stesse modalità di cui al c.
1:
a)
i
porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato
esclusivo;
b)
i
sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a m
2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c)
i
locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili alla
fattispecie di cui al c. 2, lett. c);
d)
le
autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad
essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di
pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui
all’articolo
19, comma 1,
della
Lr. 16/2008 e s.m.,
nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione
ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all’articolo 19,
comma 8, della
Lr. 16/2008 e
s.m..
4. Per agevolare
l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità
delle costruzioni, non vanno considerati, ai fini dell’applicazione dell’indice
edificatorio:
a)
le
strutture perimetrali, portanti e non, che comportino spessori complessivi degli
elementi strutturali e sovrastrutturali: i) per gli elementi verticali, superiori
a
b)
l’incremento
fino a
5. Negli interventi di
ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi
mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo
(SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla
superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate
esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli
edifici.
4.8.
Lotto
asservibile.
1. Il lotto
asservibile è la porzione di terreno nella disponibilità del proponente ai fini
dell’edificazione.
2.
Non è consentito
l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni, tranne nei casi in cui
il Puc attribuisca all’area un’edificabilità maggiore.
3. Le ipotesi in cui è consentito
l’asservimento di lotti non contigui sono unicamente quelle espressamente
previste e disciplinate dal PUC.
4. La traslazione dell’asservimento
preesistente su altra area non è mai consentita.
4.9.
Superficie
asservita
1.
La
superficie asservita alle nuove costruzioni è quella alla
quale viene applicato l’Indice di utilizzazione insediativa
(I.U.I.).
2.
La
superficie asservita alle costruzioni
esistenti è quella derivante dall’applicazione degli indici volumetrici e
dagli altri parametri edilizi vigenti all’atto del rilascio del titolo
abilitativo; nel caso di costruzioni per le quali non si reperiscano agli atti
degli Uffici comunali i tipi del progetto approvato, s’intende asservita una
fascia di metri 5,00 attorno al perimetro della costruzione e, comunque, non
oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione
catastale riusultante al momento dell’adozione del progetto prelimi9nare del
P.U.C..
3.
L’asservimento dei terreni alle
nuove costruzioni come individuati nell’estratto di mappa del nuovo catasto
terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo
abilitativo o al decorso dei termini per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
26 della L.R. n. 16/2008 nel caso di DIA. In ogni caso gli asservimenti devono
essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro,
tenuto dal Comune.
4.10.
Superficie
coperta (S.C. misurata in mq).
1.
La superficie coperta è la proiezione orizzontale delle sole parti fuori terra
della costruzione, compresa la proiezione di tettoie e
porticati.
2.
Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli elementi
di cui al punto 4 del c. 4.7 del presente articolo, nei limiti dallo stesso
indicati.
4.11.
Rapporto
di copertura (R.C.).
Il
rapporto di copertura è il rapporto tra la superficie coperta e il lotto
asservibile.
4.12.
Unità abitativa.
Rappresenta
ogni parte di Unità edilizia (ovvero un’intera Unità edilizia, di
cui al successivo c. 6.4.), autonomamente abitabile in quanto dotata al suo
interno di servizi igienici e di specifico spazio di preparazione alimentare, e
atta a produrre un reddito proprio e un’autonoma imposizione fiscale e
tributaria.
4.13.
Superficie
agibile (S.A.) minima dei nuovi alloggi.
Laddove, nelle
presenti Norme, non venga altrimenti disciplinata, la superficie agibile (S.A.) minima dei nuovi alloggi deve
essere la seguente:
b)
negli interventi di
nuova costruzione mq 70;
c)
negli interventi di
ristrutturazione edilizia con frazionamento mq 60.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
secondo: Nomenclatura
Art.
5.
Parametri edilizi
5.1.
Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative degli
interventi edilizi operabili sul territorio comunale vengono assunti, nel Piano
urbanistico comunale e in tutti i suoi strumenti d’esecuzione, i parametri
edilizi elencati di seguito, le relative definizioni nonché gli eventuali
criteri di misurazione appresso indicati.
5.2.
Manufatti interrati.
5.2.1.
Si
definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo, totalmente al di sotto
del livello del terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente
con uno scostamento massimo di un metro, con esclusione delle aperture d’accesso
ai piani interrati.
5.2.2. Il PUC disciplina la possibilità di
realizzare locali interrati, individuando i casi, le zone, le destinazioni d’uso
e i relativi parametri.
5.2.3. Salvo quanto diversamente disciplinato
dalle presenti Norme, la realizzazione di locali interrati è sempre ammessa,
anche in deroga ai parametri urbanistici previsti per le costruzioni fuori
terra, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a)
I manufatti interrati, se non siano sottostanti a costruzioni fuori terra,
debbono essere realizzati in qualità di pertinenze di fabbricati fuori terra e
la superficie soprastante deve essere interrata per almeno 50 cm e
opportunamente sistemata e arborata (fatta eccezione per le aree destinate a
percorsi e viabilità).
b)
Nel caso di terreno sistemato a terrazzamenti, l’estradosso del solaio di
copertura del manufatto interrato (sottostante a costruzioni fuori terra) non
deve superare la quota di 60 cm rispetto a quella del terreno naturale
preesistente, e il fronte del muro di contenimento non deve superare in nessun
caso l’altezza di 3 m;
c)
Le distanze dai confini del lotto e dai fabbricati devono risultare maggiori o
uguali a quelle prescritte dal Codice Civile e, ove pertinenti, dall’art. 9 del
D.M. 1444/1968.
d)
L’altezza netta interna dei locali
non dev’essere superiore a 250 cm
e)
La
superficie lorda va intesa come quella racchiusa entro il filo esterno dei muri
perimetrali, escluse le intercapedini e i muri di contenimento contro terra, e
non dev’essere superiore alla superficie coperta dell’unità immobiliare di cui
il manufatto interrato rappresenta accessorio o pertinenza.
f)
I
locali interrati debbono venire utilizzati senza eccezione alcuna ad accessori o
pertinenze quali autorimessa, centrale termica, depositi pertinenziali, cantine
e ripostigli, locali tecnici per impianti tecnologici.
g)
L’accesso
al volume interrato deve avvenire direttamente dall’interno dell’edificio
soprastante, e l’accesso alle autorimesse deve avvenire mediante passaggio a
tunnel (di larghezza adeguata alla manovrabilità d’accesso fino alla dimensione
massima di
5.3.
Impianti tecnologici.
In
tutti gli Ambiti e Aree è consentito realizzare le infrastrutture
tecnologiche necessarie per l’esercizio di servizi a rete, mediante
l’ottenimento del necessario titolo abilitativo.
5.4.
Pertinenze delle costruzioni
Le pertinenze, sia
di tipo condominiale che singolo, rappresentano i manufatti privi di abitabilità
ed esclusivamente adibiti al servizio delle costruzioni, e comprendono i locali
adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali
adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di
sistemazione e di arredo, sulla base di una destinazione d’uso che deve
espressamente risultare nel titolo abilitativo.
Le dimensioni delle pertinenze, ove si tratti di
volumi chiusi, non possono eccedere il 20 per cento del volume geometrico
dell’edificio principale, come definito all’articolo 70 della LR 16/2008 e s.m.,
né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
secondo: Nomenclatura
Art.
6.
Terminologia delle costruzioni
6.1.
Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative degli
interventi edilizi operabili sul territorio comunale vengono assunti, nel Piano
urbanistico comunale e in tutti i suoi strumenti d’esecuzione, i termini
appresso identificati.
6.2.
Tipo edilizio (o urbanistico).
Rappresenta
il criterio organizzativo e distributivo delle costruzioni e/o delle loro
aggregazioni in un organismo unitario, riconoscibile nella sua identità in
quanto riferito a elementi esistenti e ripetuto nel
territorio.
Inoltre,
i caratteri delle costruzioni sono individuabili attraverso gli
elementi:
a)
tipologici,
intendendo come tali quei caratteri architettonici e funzionali che ne
consentano la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie (quali,
per esemplificare, edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare,
fabbricato industriale, casa rurale);
b)
formali,
intendendo come tali quei caratteri, soprattutto architettonici, che determinino
l’immagine esterna dell’organismo edilizio e, in particolare, la disposizione
delle bucature e i materiali;
c)
strutturali,
intendendo come tali quei caratteri che compongano materialmente le parti
strutturali, portanti e non, della costruzione (quali, per esemplificare,
strutture portanti in laterizio, in cemento armato, in
acciaio).
6.3.
Tipo territoriale.
È
l’insieme costituito dagli organismi (per esempio vegetazionali, geo-ambientali,
infrastrutturali, edilizi e simili) formanti il carattere di uno specifico
paesaggio.
6.4.
Unità edilizia.
È
la struttura insediativa, composta da una o più Unità abitative di cui al
precedente c. 4.13, identificabile per l’asservimento in un unico lotto.
6.5.
Locale tecnico.
Si
definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamente
impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche, quali riscaldamento,
illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani. Il locale
tecnico non è soggetto al rispetto dei Parametri urbanistici di cui al
precedente art. 4 quando, per il suo funzionamento, non richieda presenza
continua di persone nei vani che lo rappresentano; in ogni caso, sono da
rispettare le Norme vigenti per ogni Ambito o Area sulle
distanze.
6.7.
Allineamento (vincolato, consigliato, prevalente).
Esprime
la continuità direzionale di un insieme tridimensionale di elementi fisici
(costruzioni, alberi, ecc.) considerati da uno specifico Puo o da un progetto
edilizio.
6.8.
Sedime.
Esprime
l’ingombro delle costruzioni, rappresentato planimetricamente.
6.9.
Sagoma limite consentita.
Esprime,
nell’impianto a terra e/o nelle sezioni verticali delle costruzioni, la linea
limite al cui interno esse debbono svilupparsi; a espressa richiesta della
commissione edilizia o dell’Ufficio Tecnico municipale, il progettista deve
rappresentare sul lotto coinvolto dagli interventi la sagoma tridimensionale
dell’ingombro della costruzione, al fine di permetterne la verifica prima del
rilascio del titolo abilitativo.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
secondo: Nomenclatura
7.1.
La disciplina degli interventi edilizi è orientata nelle presenti Norme dai
criteri:
a)
manutentivo,
volto al mantenimento o al recupero dell’efficienza e all’adeguamento igienico
delle costruzioni esistenti o di loro parti;
b)
restaurativo,
volto alla tutela e valorizzazione delle costruzioni esistenti che rivestano
caratteri di rilevanza storico-ambientale;
c)
innovativo,
volto alla riorganizzazione e/o ristrutturazione delle costruzioni, nonché alla
produzione di nuovi fabbricati attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione o di nuova costruzione.
7.2.
Riguardo
agli interventi:
a)
manutentivi
(di carattere ordinario e straordinario) hanno valore le definizioni contenute
negli artt. 6 e 7 della Lr. 16/2008 e s.m.i.;
b)
restaurativi
(restauro e risanamento conservativo) hanno valore le definizioni contenute
negli artt. 8 e 9 della Lr. 16/2008 e s.m.i.;
c)
innovativi
(ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione,
sostituzione edilizia) hanno valore le definizioni contenute negli artt. 10, 13,
14, 15 e 16 della Lr. 16/2008 e s.m.i..
7.3.
Qualora, nel corso di interventi restaurativi, le costruzioni o loro parti
vengano danneggiate, deve esserne comunque eseguito il ripristino previa
ottenimento di specifico titolo abilitativo, nella cui attesa i lavori in corso
devono essere sospesi.
Art.
7 bis. Adeguamento
automatico alla L.R. n. 16/2008 e s.m. ed i.
In
caso di contrasto con le presenti Norme, le disposizioni della L.R. n. 16/2008 e
delle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni si intendono
automaticamente prevalenti.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
terzo: Disciplina della vegetazione pubblica e
privata
Art.
8.
Salvaguardia e miglioramento dello spazio comunale tramite l’uso della
vegetazione arborea
8.1.
Le
Norme del presente Titolo sono finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento
del territorio comunale sulla base delle funzioni igienico-ambientali e
paesaggistiche che la vegetazione riveste; esse si applicano in tutto il
territorio di Bergeggi in ottemperanza al Ptcp, alla Lr. 22 gennaio 1999, n. 4 e
alle corrispondenti previsioni attuative, e coinvolgono:
a)
gli
alberi appartenenti alle specie identificate nell’elenco di cui al successivo c.
8.11, quando il diametro del fusto, misurato a 1,50 m dal suolo, appaia
³
20 cm ovvero, nel caso in cui più tronchi dipartano dal medesimo ceppo, quando
almeno uno d’essi, egualmente misurato a 1,50 m dal suolo, presenti un diametro
minimo di 15 cm;
b)
gli
alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, pino
domestico, arancio amaro, quando il diametro del fusto sia ³
10 cm, nonché le palme di qualsiasi specie, quando l’altezza dello stipite sia
³
1 m;
c)
gli
alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui sopra, siano stati posti a
dimora in sostituzione di quelli abbattuti ai sensi del successivo c.
8.7.
8.2.
Non
sono da ritenersi disciplinati dalle presenti Norme gli alberi da frutto a fini
produttivi nonché le essenze, le colture e le attività forestali specificamente
sottoposte alla legislazione regionale ovvero poste sotto il diretto controllo
del Corpo Forestale dello Stato e/o del competente assessorato provinciale.
8.3.
Per
quanto riguarda le essenze cosiddette infestanti, come la robinia pseudoacacia o
l’ailanthus altissima, è consigliato
l’abbattimento e la sostituzione con le specie identificate nell’elenco di cui
al successivo c. 8.11.
8.4.
In
assenza di specifico titolo abilitativo, è vietato abbattere o danneggiare la
chioma, il tronco e/o le radici degli alberi di cui alle lett. a), b) e c) del
precedente c. 8.1.; é in tutti i casi vietata la pratica del taglio “a
capitozzo”; sono ammesse, senza necessità di abilitazione alcuna, le normali
cure manutentorie e vegetative, purché eseguite a regola e in riposo
vegetativo.
8.5.
Sono
da ritenersi danneggiamenti dell’apparato radicale degli alberi, e in quanto
tali vietati, i seguenti interventi:
a)
effettuazione
di qualsivoglia scavo a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per
l’integrità della essenza, avuta ragione della specie e dell’età; in ogni caso,
il taglio delle radici dovrà avere essere netto e disinfettato con sali di
rame;
b)
depositare
o versare sul suolo, nello spazio interessato dalle radici, sostanze tossiche ai
vegetali;
c)
asportare
terriccio dallo spazio interessato dalle radici, a meno che lo si sostituisca
contemporaneamente con altro più idoneo allo sviluppo
dell’albero.
8.6.
È
fatto salvo l’abbattimento di alberi o loro parti, derivante da dichiarazioni di
pubblica utilità ovvero da motivi d’urgenza per salvaguardare l’incolumità
pubblica e i danni imminenti a persone e cose; in questo secondo caso,
l’intervento può aver luogo sotto la personale responsabilità del proprietario
che, entro sette giorni dall’avvenuto abbattimento, lo segnala al Comune con
relazione comprovante l’effettiva situazione di pericolosità e opportuno corredo
fotografico; il Comune, effettuate le verifiche del caso, attesta la regolarità
della condotta.
8.7.
In
caso di abbattimento di alberi che abbia avuto luogo nel caso di cui al
precedente c. 8.6. ovvero per interventi di assestamento vegetale o altro, il
proprietario deve porre a dimora a propria cura e spese un numero di piante
equivalente al valore ornamentale delle essenze abbattute, collocandole nella
localizzazione originaria (secondo le forme abilitate nel progetto di cui al
successivo c. 8.8.) ovvero in spazio pubblico; tale incombenza è ritenuta
soddisfatta solo dopo l’avvenuto attecchimento.
8.8.
Tutti
i nuovi impianti arborei da realizzarsi nelle aree scoperte, pubbliche e/o
private, in occasione di interventi subordinati a titolo abilitativo debbono
derivare da specifico progetto redatto da professionista abilitato, assentito
nell’ambito del procedimento legittimante e rappresentivo, in scala appropriata,
almeno:
a)dei
modi della sistemazione di tutta la superficie scoperta e dell’esecuzione dei
lavori conseguenti;
b)dell’elenco,
del numero e della localizzazione delle essenze impiegate;
c)
delle coerenze degli interventi proposti rispetto alla compatibilità
paesaggistico-ambientale e alle Norme del Puc sulla vegetazione privata e
pubblica.
8.9.
In
caso di interventi edilizi che necessitino specifico titolo abilitativo, il
relativo progetto deve contemplare anche la sistemazione delle aree scoperte di
pertinenza tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni di cui nel
presente articolo, la profondità del suolo disponibile per l’apparato radicale,
il microclima stazionale e l’esposizione.
8.10.
Il
terreno impiegato per la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, di cui
al precedente c. 8.9., deve essere di buona qualità ed esente da detriti di
qualsiasi genere; dev’essere evitato il danneggiamento alla vegetazione da parte
di fonti luminose, sorgenti di calore ed emittenti di fumi o sostanze gassose
concentrate; le distanze degli impianti arborei messi a dimora, dalle
costruzioni e tra le singole essenze, devono essere tali
da:
a)
non
creare situazioni di danno;
b)
garantire
negli anni una crescita equilibrata;
c)
rispettare
la disciplina delle distanze dai confini espressa negli artt. da
8.11.
La scelta delle essenze da porre a dimora deve evitare l’introduzione di specie
inadatte al climax o invadenti, e di norma dev’essere limitata a quelle di cui
nel successivo elenco salvo i casi -
debitamente ammessi secondo le modalità di cui nel precedente c. 8.8.
-
di creazione di ambienti esotici con pregio estetico o valore
scientifico.
Elenco
delle specie generalmente consigliate
Agrifoglio,
agrumi spp, albero del falso pepe, alloro, azalee spp., berberis spp.,
biancospino spp., bosso, caco, camelia spp, carpino nero, carrubo, castagno
domestico, ciliegi da fiore, cipresso italico, cisto spp., cycas revoluta,
corbezzolo, cotoneaster spp., eleagnus spp., ericacee, eucalipto, evonimus spp.,
forsythia spp., gardenia spp., ginestra spp., ginepro, ginestra, hibiscus spp.,
yucca, ligustro, lillà, magnolia spp., melograno, mimosa, mirto, nespolo,
nocciolo, oleandro, officinali spp., olivo, orniello, palma nana, palme e
palmizi, pino d’Aleppo, pino domestico, pistacchio, pittosporo, plumbago,
pyracantha spp., quercus spp., rosa spp., salicone, tamerice, tasso, tiglio,
viburnum spp..
Elenco
delle specie per ambiente urbano
Agrumi,
albero di Giuda, alloro, bosso, eucalipto, forsythia, ginestra, hibisco,
lagestroemia, leccio, ligustro, lillà, magnolia, melograno, mimosa, oleandro,
olivo, palme e palmizi, pino domestico, pittosporo, tamerice,
tiglio.
Elenco
delle specie per ambiente extra-urbano
Alaterno,
cipresso italico, cisto, corbezzolo, eriche, ginestre, leccio, lentisco, mirto,
orniello, roverella, sughera (cfr. la specifica disciplina relativamente agli
Ambiti e Distretti di trasformazione del
Puc).
Elenco
delle principali specie per la formazione di barriere
antifaro
Alloro,
ceanolo, corbezzolo, eleagno, forsythia, ginestra, ibisco, lauroceraso,
lentisco, ligustro, lillà, oleandro, pittosporo, viburno,
tamerice.
Elenco
delle principali specie per schermi antirumore
Alloro,
cipresso italico, bosso, cotoneaster spp., kerria, lauroceraso, leccio,
ligustro, magnolia, oleandro, pittosporo, roverella, tasso, tiglio,
viburno.
PARTE
PRIMA: NORME GENERALI
Titolo
terzo: Disciplina della vegetazione pubblica e privata
e del paesaggio
Art.
9.
Opere infrastrutturali e manufatti di corredo
9.1.
In tutto il territorio comunale, le infrastrutture di conduzione energetica e
trasmissione telefonica debbono essere realizzate in interrato, e i relativi
manufatti di corredo debbono essere realizzati con criteri di compatibilità
paesaggistica: in particolare:
a)
i
tracciati devono correre a margine delle coperture
boschive;
b)
i
manufatti di corredo (cabine di derivazione e simili) debbono essere schermati
mediante l’utilizzo di vegetazione arbustiva compatibile col paesaggio vegetale
circostante;
c)
le
eventuali opere di contenimento debbono essere progettate secondo i canoni
dell’ingegneria naturalistica (rinverdimento delle pendici, regimazione delle
acque meteoriche e simili).
9.2.
In tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i Distretti di
trasformazione, è vietata la realizzazione di nuove strade e sentieri non
identificati nelle carte 8.1. e 8.2 di Puc; l’apertura di nuovi accessi, dalla
pubblica viabilità alle costruzioni, è subordinata alla dimostrazione di una
indispensabile condizione di necessità e le opere necessarie debbono essere
progettate secondo i canoni dell’ingegneria naturalistica.
9.3.
In tutte le Aree, Ambiti e Distretti di cui ai Titoli 3° e
4° della successiva Parte II, in cui insistano alla data di adozione del Puc (o
in cui il Puc preveda)
funzioni di carattere residenziale o ricettivo-alberghiero, è ammessa la
costruzione negli spazi pertinenziali di piscine scoperte, purché:
a)
la
loro realizzazione sia improntata a caratteri di sobrietà cromatica e
costruttiva e il loro arredo stabile sia limitato alle infrastrutture di stretta
necessità, ritenendosi espressamente vietata la posa in opera di attrezzi di
vistoso effetto tipo “acquasplasch”, “giocolandia” e
simili;
b)
negli
ambiti A5 e A9 la dimensione delle piscine scoperte dovrà essere particolarmente
contenuta, in relazione alle peculiarità dei tessuti storici esistenti,
insediativi e agrari; i manufatti dovranno inserirsi armoniosamente nelle
conformazioni dei terreni sistemati, in modo da non generare fattori di disturbo
sia ai terrazzamenti, sia alle costruzioni;
c)
le
distanze dai confini non siano inferiori a m 2, calcolate a partire dal bordo
esterno del manufatto posto in opera, il quale dev’essere interrato nella linea
del terreno come risultante prima dell’intervento;
d)
la
superficie dello specchio acqueo non superi 1/3 della superficie agibile (S.A.) di solaio del fabbricato di cui la
piscina è pertinenza e, in ogni modo, non risulti superiore a 60
mq;
e)
l’approvvigionamento
idrico non venga effettuato tramite collegamento
all’acquedotto;
f)
le
coperture della piscina non vengano realizzate con strutture in muratura, siano
facilmente amovibili e prive di tamponatura, vengano mantenute in funzione
soltanto nell’arco temporale dal novembre al marzo nel rispetto del D.Lgs.
42/2004; nel caso della mancata tempestiva rimozione fuori da tale periodo,
trova applicazione l’art. 45 della Lr. 16/2008 e s.m.i.; a copertura delle spese
per l’eventuale rimozione d’ufficio, prima dell’installazione va prestata idonea
garanzia a favore del Comune.
9.4.
Il
Comune, per dimostrate impossibilità tecniche, può derogare dalle prescrizioni
espresse nel c. 9.1.
9.5.
Tutti i nuovi interventi di carattere residenziale, nonché quelli di
ristrutturazione edilizia che implichino aumento di unità immobiliari
residenziali, debbono prevedere la posa in opera di un serbatoio interrato, la
cui capacità non dev’essere inferiore a 10 mc per ogni unità immobiliare
(comprese quelle preesistenti), per la raccolta delle acque meteoriche a fini
irrigui e/o antincendio, corredato da opportuno e specifico impianto
tecnologico, fatta salva la dimostrata indisponibilità di suolo in regime
proprietario nell’immediato contesto dell’unità edilizia coinvolta dagli
interventi di ristrutturazione edilizia.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
primo: Disciplina della tutela e recupero del patrimonio edilizio
esistente
Art.
10.
Interventi ammessi sui manufatti emergenti e sulle unità edilizie di
particolare valore storico, architettonico e
ambientale
10.1.
In
tutto il territorio comunale, le unità edilizie classificate come “SME”
(“Sistema di manufatti emergenti”, regime normativo di conservazione)
nella Tav. 3.1[11]
di Puc possono essere assoggettate soltanto a interventi di restauro, come
disciplinati nelle presenti Norme e nella Lr. 16/2008 e
s.m.i.
10.2.
Sono
comunque vietate:
a) le trasformazioni
esterne;
b) l’uso di materiali, caratteri o colori
incongrui rispetto al peculiare contesto beregeggino in particolare riguardo
agli intonaci e coloriture esterne, agli infissi, alla sistemazione e
decorazione esterna;
c) la demolizione e ricostruzione
delle unità edilizie o di loro parti (salvo l’eventuale demolizione delle
superfetazioni valutate, in base ad analisi probanti, come prive di valore
storico e architettonico, non pertinenti all’unitarietà storica, architettonica
e artistica dell’unità edilizia o, comunque, non riconoscibili nella sua
stratificazione storica);
d) le alterazioni delle coperture
originali.
10.3.
Gli
spazi inedificati nelle “Aree”, di cui al successivo Titolo II delle
presenti Norme, di pertinenza dei manufatti e unità edilizie qui considerati
debbono essere sistemati e mantenuti sulla base della disciplina specifica
dell’assetto vegetazionale di Ptcp, privilegiando la sostituzione degli elementi
vegetali avulsi dal contesto con essenze autoctone.
10.4.
Il
Comune ha comunque facoltà di rifiutare o revocare motivatamente i titoli
abilitativi ove reputi che le funzioni richieste compromettano la struttura
architettonica e artistica delle unità edilizie esistenti di cui al presente
articolo.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
primo: Disciplina della tutela e recupero del patrimonio edilizio
esistente
Art.
11.
Interventi ammessi sul patrimonio edilizio
esistente.
11.1.
In
tutti gli edifici esistenti, non altrimenti regolati dalle presenti Norme di
Conformità e Congruenza, sono consentiti interventi di recupero, anche con
cambio di destinazione d’uso e frazionamento, alle condizioni indicate in
appresso.
11.2.
Gli interventi sull’esistente di cui al precedente comma:
a)
se
riferiti a edifici realizzati prima dell’agosto 1942, non possono generare
ampliamenti né una tantum né
derivanti da eventuale indice edificatorio;
b)
nel
caso di mutamento di destinazione d’uso, debbono corrispondere a una
destinazione ammessa tra quelle dell’area coinvolta e non possono contrastare né
con le presenti Norme né con eventuali prescrizioni ostative, dettate in sede di
titolo abilitativo;
c)
debbono
attenersi alla disciplina igienica e al Regolamento
edilizio;
d)
in
caso di frazionamento, debbono prestare ossequio alla superficie minima delle
unità abitative di cui al precedente art. 4.13;
e)
debbono
adempiere agli obblighi contributivi ex art. 38 della Lr. 16/2008 e s.m.i., ove
dovuti, nonché corrispondere – se pertinente – agli obblighi di dotazione di
parcheggi ai sensi di legge e delle presenti Norme;
f)
non
possono comportare la demolizione dell’edificio o di sue parti (salva
l’eventuale demolizione delle superfetazioni realizzate successivamente
all’agosto del 1942 e non ritenute pertinenti all’unitarietà storica,
architettonica e artristica dell’unità edilizia), né modifiche della sagoma se
non ai sensi del comma successivo.
g)
Non
possono comportare l’aumento di Superficie Agibile (S.A.) esistente fatto salvo
quanto previsto dai successivi commi 11.3 e 11.10.
11.3.
Per ogni unità edilizia autonoma esistente alla data d’adozione del progetto
preliminare di Puc è ammesso un aumento volumetrico nel limite massimo di 12 mq
fino al raggiungimento di una superficie
agibile (S.A.) non superiore a 60
mq, fatto salvo il rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati
disciplinate nel Codice Civile e, riguardo alle distanze tra costruzioni,
nell’art. 9 del Dm. 1444/1968; in alternativa, su tutto il territorio comunale
le unità abitative esistenti alla data d’adozione del progetto preliminare di
Puc che presentino un’inidonea dotazione igienico/sanitaria rispetto alle regole
vigenti possono, per ovviare alla carenza e nei limiti dell’indispensabile,
ottenere per una sola volta un incremento della propria superficie agibile (S.A.) non superiore al 10%, fatto salvo
il rispetto delle distanze dai confini, dai fabbricati e tra le costruzioni di
cui sopra, sempre che tale opportunità non sia già stata godutra in applicazione
delle Norme d’attuazione della previgente Variante intermedia al Pris.
I
due interventi descritti non sono cumulabili.
11.4.
Gli interventi ammissibili non debbono in
nessun caso comportare:
a)
opere sul vano
scale di pregio che non siano di consolidamento statico; è comunque consentito
adeguare i collegamenti verticali, compatibilmente con l’impianto distributivo
esistente;
b)
l’apertura
di nuove finestre, a meno che si tratti: 1. di quelle precedentemente tamponate,
purché nella forma e dimensioni preesistenti; 2. di quelle occorrenti
all’adeguamento igienico dei locali interessati, purché di contenuta dimensione
e compatibilmente coi caratteri tipologici di facciata;
c)
modifiche
su solai
in legno, decorati o cassettonati, che non siano effettivamente motivate da
comprovate necessità statiche e, comunque, ricostruendo le parti lignee nella
forma e nelle dimensioni preesistenti;
d)
la
demolizione di solai in legno, decorati o cassettonati, o di solai a
volta;
e)
la
suddivisione di ambienti unitari voltati con tramezzi, a meno che non necessiti
realizzare i servizi igienici nelle unità abitative che ne risultino prive, e
solamente ove sia stata comprovata l’impossibilità di soluzioni funzionali e
tecniche alternative;
f)
modificazione
e alterazione dei fili di gronda e di colmo, nonché della forma e tipologia dei
manti di copertura;
g)
la
costruzione di abbaini; ove effettivamente necessario, può essere abilitata la
realizzazione di lucernari in falda che non alterino le linee di
copertura;
h)
il
tamponamento di logge e portici che non consista in semplici vetrate collocate
al filo interno degli stipiti, comunque dovendosi ritenere espressamente esclusa
qualsiasi tamponatura di vani scala esterni, di terrazze o
balconi;
i)
la
realizzazione di tettoie o coperture in plastica o materiali
sintetici.
11.5.
In ogni caso, gli interventi ammissibili debbono essere effettuati nel rispetto
dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi originari e con la
finalità di recuperare i modi costruttivi dell’edilizia storica ligure,
assumendo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
a)
nel
caso di rifacimento del tetto e/o sostituzione delle gronde, non è consentito
l’impiego di mensole in travetti di calcestruzzo armato di qualsiasi tipo, e le
gronde dovranno essere realizzate con lastra sporgente in ardesia e/o sguscio
intonacato, ripristinando le dimensioni e la forma preesistenti; è prescritto
l’uso di coperture in ardesia o tegole e coppi in laterizio; le coperture in
parte o in tutto in altri materiali (come lamiere, eternit e simili) debbono
venire completate o rifatte interamente in ardesia o tegole e coppi in laterizio
all’atto del loro rinnovo;
b)
negli
intonaci e nelle stuccature esterne è obbligatorio l’uso di malte di calce o
malte bastarde, materiali consigliati anche per le finiture interne; non sono
consentiti rivestimenti esterni delle murature con pietre a paramento, legno,
lamiera, grès, clinker e ogni tipo di materiale sintetico; non è consentito il
rivestimento di scale esterne in marmo, granito o piastrelle in grès; non è
consentito l’uso di vernici plastiche, e la tinteggiatura delle fronti esterne
dev’essere realizzata mediante l’uso di terre e/o
silicati;
c)
debbono
essere posti in opera infissi in legno pitturato, costituiti da persiane alla
genovese e finestre con ante a due o tre riquadri oppure da semplici finestre
con scuro interno; per le chiusure esterne, non sono ammessi antoni pieni,
serrande, avvolgibili, veneziane, tranne le serrande a maglie per i locali
commerciali al piano terra purché collocate al filo interno dello stipite; i
portoni d’epoca debbono essere conservati e restaurati; possono essere
utilizzati infissi in metallo verniciato o in plastica, ma sono in tutti i casi
vietati quelli in alluminio anodizzato;
d)
debbono
essere mantenute e conservate le pavimentazioni interne alle unità edilizie,
decorate o comunque significative come marmette in granigliato e simili, nonché
tutti i lastricati esterni in pietra; in caso di rifacimento di lastricati
esterni dev’essere utilizzato l’acciottolato di pietra locale e/o mattoni
(compreso il cotto a forma di mattoni);
e)
è
vietata la rimozione di qualsivoglia elemento decorativo realizzato con
materiali e tecniche tradizionali come, esemplificativamente, inferriate e
cancelli, lampioni, fontane, nicchie, opere lapidee, meridiane, decori murali;
nelle opere manutentive delle facciate è obbligatorio il restauro e la
conservazione di tutti gli elementi decorativi esistenti;
f)
é
vietata qualsiasi forma di chiusura che ostacoli la continuità spaziale, l’uso o
l’accessibilità di percorsi e spazi pubblici o d’uso pubblico: il Comune, ove ne
constati la chiusura a seguito di rapporto degli Uffici municipali, ingiunge la
sua rimozione eventualmente con intervento sostitutivo e rivalsa in danno degli
inadempienti;
g)
nella
sostituzione di volti pericolanti e non ripristinabili a copertura dei percorsi
pubblici coperti, sono consentite anche tecniche strutturali moderne purché
siano mantenute la continuità del disegno originale e le finiture
tradizionali;
h)
per
l’ottenimento dei prescritti titoli d’intervento edilizio, è pregiudiziale
l’impegno a eliminare i volumi esterni aggettanti, all’origine usati come
servizi igienici; ciò dev’essere esplicitamente individuato nei tipi progettuali
assentiti.
11.6.
Gli
spazi inedificati nelle “Aree”, di cui al successivo Titolo II delle
presenti Norme, pertinenti a unità edilizie soggette a interventi di recupero,
debbono essere sistemati e mantenuti in base alla disciplina specifica
dell’assetto vegetazionale di Ptcp, privilegiando la sostituzione di elementi
vegetali avulsi dal contesto con essenze autoctone.
11.7.
Sono
ovunque consentiti utilizzi per abitazioni, uffici e studi professionali,
esercizi commerciali e pubblici esercizi; le funzioni produttive, di laboratorio
artigianale, ricettive alberghiere e d’intrattenimento (sale da ballo,
discoteche), sono ammesse solo dove espressamente ammesso nelle successive Norme
d’Ambito e Area sempre che le funzioni insediabili non ingenerino
contrasto col valore storico-ambientale dell’unità edilizia, con l’utilizzo
residenziale e con la tutela della rete commerciale minuta: a tal proposito, non
sono ammesse funzioni commerciali con superficie agibile (S.A.) superiore a 150 mq; dagli
utilizzi ammessi sono comunque esplicitamente esclusi i laboratori, ancorché
artigianali, che possano arrecare molestia alla quiete pubblica e/o variazioni
ambientali di rilievo.
11.8.
Sono vietati in tutto il territorio comunale, dalla data d’adozione della
presente Variante, i mutamenti di destinazione d’uso di immobili al piano
terreno prospicienti la pubblica via (a salvaguardia delle già carenti strutture
commerciali) a destinazione commerciale o produttiva o a pubblici esercizi o a
connettivo urbano (sportelli bancari, pubblici servizi, laboratori di analisi,
studi medici, tabaccherie) o ad autorimessa a uso residenziale.
11.9.
Tutti
gli interventi, in sede d’ottenimento di titoli abilitativi, debbono essere
corredati della documentazione che, a giudizio dell’Ufficio tecnico municipale
sia ritenuta necessaria per una corretta valutazione del progetto; per gli
interventi sull’esistente trovano applicazione gli artt. 11 e 78 della Lr.
16/2008 e s.m.i.
11.10.
Nelle
unità edilizie abbandonate, in cui si siano verificati crolli ovvero si
constatino stati di degrado edilizio derivanti da mancata manutenzione
protrattasi nel tempo, e dove sia dimostrabile l’originaria funzione
residenziale, sono ammessi interventi di recupero e ricostruzione dell’intero
complesso, con finalità abitative, fino al raggiungimento di una Superficie
Agibile (S.A.) massima pari a quella preesistente riconoscibile ovvero pari a
1,5 volte la superficie del sedime a condizione che siano ancora riscontrabili
quanto meno le murature perimetrali di altezza non inferiore a m 1,30 oltre i
propri piani di calpestio, consentendosi il recupero solo fino al livello di
permanenza di dette murature, completando il relativo piano con altezza interna
pari a m. 2,70, l’eventuale copertura a falde deve avere pendenza massima del
30%; le distanze dai confini e dalle costruzioni debbono rispettare le
disposizioni del Codice Civile e, per la distanza dalle costruzioni, l’art. 9
del Dm. 1444/1968.
11.11.
In
caso di cambiamenti della destinazione d’uso con titolo abilitativo
convenzionato, riguardanti unità edilizie non abusive, precedentemente
utilizzate come stalle, magazzeni, frantoi e simili, a destinazione
residenziale:
a)
le
porzioni residuali dell’unità edilizia debbono risultare integrate
nell’intervento ricostruttivo e chiaramente riconoscibili, senza rifacimenti
mimetici;
b)
l’intervento
di ricostruzione deve recuperare la sagoma della costruzione preesistente in
termini di sedimi storici, altezze e inclinazioni delle falde di
copertura;
c)
è
vietata la realizzazione di pilotis, logge, porticati, nonché qualunque tipo
d’intasamento edilizio delle corti preesistenti.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
secondo: Disciplina degli spazi a servizi pubblico o d’uso pubblico
e
dell’assetto infrastrutturale
Art.
12.
Spazi degli standards urbanistici di interesse comune (“Aree”
SP)
12.1.
Gli
spazi pubblici o d’uso pubblico, rappresentativi degli standards urbanistici
d’interesse comune ex Dm. n. 1444/1968 per attrezzature sociali a servizio della
residenza, vengono identificati nella apposita Tabella degli Allegati
quantitativi e descritti negli specifici “Ambiti” e “Aree” di cui al successivo
Titolo III delle presenti Norme, in qualità sia di “servizi esistenti” sia di
“servizi in progetto; in particolare vengono contraddistinti in
Tabella:
a)
con
sigla “SP1” i “Servizi per l’istruzione”;
b)
con
sigla “SP2” i “Servizi d’interesse comune”;
c)
con
sigla “SP3” i “Servizi per il verde, il gioco, lo
sport”;
d)
con
sigla “SP4” i “Parcheggi pubblici”.
12.2.
Gli
spazi a servizio della residenza coinvolgono le seguenti
destinazioni:
a)
SP1.
servizi per l’assistenza all’infanzia e per l’istruzione obbligatoria
(scuola materna ed elementare);
b)
SP2.
servizi pubblici e di interesse comune; servizi parrocchiali (come
chiese, residenze e attrezzature parrocchiali; altri servizi per i culti in
genere e per l’istruzione, ospitalità, assistenza e tempo libero, gestiti da
religiosi ai sensi della Lr. n. 4/1985, da intendersi come opere di
urbanizzazione secondaria ex art. 4 L. n. 847/1984 e
s.m.i.);
c)
SP3.
servizi per il gioco, lo sport, il verde pubblico
attrezzato;
d)
SP4.
servizio pubblico (o d’uso pubblico, purché convenzionato fino al 75%)
per il parcheggio degli automezzi
12.3.
Gli operatori privati che intendano allestire in spazi di loro proprietà
attrezzature e servizi d’uso pubblico, purché espressamente previsti per gli
specifici “Ambiti” e “Aree” di cui al successivo Titolo III, possono realizzarli
convenzionandosi con il Comune a condizione:
a)
che
venga coinvolta l’intera “Area” individuata nelle presenti Norme e nella Carta
n. 10.2.;
b)
che
i servizi erogati vengano remunerati da tariffe
convenzionate;
c)
che
l’uso pubblico e l’impegno alla manutenzione degli immobili venga assoggettato a
vincolo, con atto regolarmente trascritto
Alle
condizioni di cui sopra, il suolo e le costruzioni non vengono coinvolti
dall’obbligo di cessione al Comune, di cui al successivo Titolo III, né da
esproprio.
12.4.
Nelle
“Aree” SP e infrastrutture connesse, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento; la qualità
progettuale dell’architettura deve essere attenta alla considerazione più
scrupolosa dei caratteri del contesto (ove di storica e consolidata formazione)
dai quali trarre criteri ordinatori del nuovo progetto; in caso di destinazione
SP su aree o costruzioni ove siano compresenti servizi pubblici o d’uso pubblico
e altre funzioni in atto (comunque compatibili con le destinazioni ammesse per
l’“Ambito” o “Area”), la destinazione SP deve intendersi apposta
solo sulla parte delle aree o costruzioni effettivamente adibita all’erogazione
dei servizi predetti.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
secondo: Disciplina degli spazi a servizi pubblici o d’uso
pubblico
e
dell’assetto infrastrutturale
Art.
13.
Tracciamento ed esecuzione di strade carrabili non localizzate nel
Puc
13.1.
L’apertura di nuove strade carrabili, pubbliche e/o private, che non risultino
espressamente indicate nelle Carte n. 10.1 e 10.2 di Puc, non é ammessa in
nessuna parte del territorio comunale; il Comune può assentire, mediante titolo
abilitativo semplice, solamente il collegamento di costruzioni alla rete viaria
preesistente, a condizione che la distanza tra i due punti estremi calcolata sul
suolo non oltrepassi i
13.2.
Nel tracciamento ed esecuzione di nuove strade carrabili, pubbliche e private,
espressamente indicate nelle Carte n. 10.1 e 10.2 di Puc, ovvero nella
riorganizzazione delle strade comunali esistenti, devono essere rispettate le
seguenti caratteristiche:
a)
la
sezione, a giudizio del Comune, può essere limitata a
b)
comunque,
in tutti i casi il tracciato dev’essere impostato sulle quote naturali del
terreno, evitando pertanto pendenze costanti, rettilinei di lunghezza tale da
provocare ingenti movimenti di terra, attraversamenti trasversali di vallecole
ottenuti mediante il loro riempimento, e contenendo i manufatti d’arte a quelli
strettamente indispensabili e per i quali sia stata dimostrata in sede
progettuale l’impossibilità di provvedere altrimenti;
c)
gli
interventi ammessi debbono prevedere un’adeguata regimazione delle acque piovane
e non possono provocare danni all’assetto vegetazionale o geo-ambientale; in
particolare, per le opere di sterro e riporto i progetti debbono prevedere
dettagliate modalità e tempi di ripristino dei suoli circostanti mediante la
ricostituzione della vegetazione arborea e arbustiva e della cotica erbosa
preesistenti alle opere medesime, nonché il rinsaldamento del suolo (ove
incoerente) sulla base delle tecnologie di bio-ingegneria più
opportune;
d)
le
fasce di rispetto delle strade, esistenti e di progetto, rappresentate negli
elaborati del Puc possono essere oggetto di localizzazione di sedi viarie e loro
pertinenze e accessori senza necessità di modifica al piano, né delle
attivazioni delle procedure di cui al Titolo II, Capo II del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità approvata con Dpr. 8 giugno 2001, n° 327 e
s.m.i.
Le
fasce di rispetto sono individuate sulla base del Codice della Strada e del
relativo Regolamento (ovvero, ove ancora applicabile, del D.M. 1 aprile 1968, n°
1404) e delle pertinenti previsioni del Puc.
Nel
caso di fasce di rispetto relative a strade non ancora esistenti e di cui sia
prevista la futura realizzazione, anche la previsione di cui al primo c. della
presente lettera perde automaticamente efficacia trascorsi cinque anni
dall’entrata in vigore del Puc o sua modifica che preveda la nuova sede viaria,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 2 del T.U.
espropriazioni.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
secondo: Disciplina degli spazi a servizi pubblici o d’uso
pubblico
e
dell’assetto infrastrutturale
Art.
14.
Spazi di parcheggio all’aperto e interrati
14.1.
Gli
spazi di parcheggio pubblico all’aperto vengono identificati nell’apposita
Tabella degli Allegati quantitativi, e descritti negli specifici “Ambiti” e “Aree” di cui al successivo Titolo III
delle presenti Norme, in qualità sia di “servizi esistenti” sia di “servizi in
progetto”, con sigla “SP4”; in particolare:
a)
alla
quota stradale di tali “Aree” possono
essere posti in opera soltanto manufatti di arredo urbano e un adeguato numero
di alberi e arbusti, disposti in maniera da non precludere gli spazi di manovra
e sosta dei veicoli e da formare una cortina di protezione per eventuali unità
edilizie circostanti;
b)
la
sistemazione delle “Aree” deve
consentire di norma anche un utilizzo di tipo pedonale, soprattutto nei periodi
stagionali di sottoutilizzo, mediante la collocazione di sedili e altri elementi
di arredo oltre alle alberature o siepi;
c)
anche
i parcheggi pubblici preesistenti devono, ove possibile, essere completati
secondo gli stessi criteri.
14.2.
Gli spazi di parcheggio concernono:
a)
quelli
“lineari” a raso pubblici e/o
privati, la cui realizzazione è prevista lungo il ciglio stradale secondo una
disposizione in linea, a “pettine” o a
“lisca di pesce”, ovvero su aree private interne con acceso carraio dalla
pubblica via; ove necessario, é possibile realizzare sia muri di sostegno, di
altezza comunque non superiore a
b)
quelli
“a box”, pubblici e/o privati, con
dimensioni massime al filo interno dei box di m 4,00 x m 6,00 e con altezza
massima di m 2,5 (anche per le successive definizioni in questo stesso comma),
destinati
alla realizzazione di posti macchina coperti, i cui manufatti debbono essere
interrati e la cui copertura deve essere interamente piana costituendo un
terrazzamento artificiale, ricoperto da almeno 50 cm di terreno vegetale salvo
che il suolo soprastante abbia una destinazione di interesse pubblico o sia
oggetto di convenzione con il comune; in particolare:
·
deve
essere adottata per una serie di autorimesse superiore a due, una soluzione che
consenta l’accesso ai posti macchina attraverso un percorso distributivo
interno, sulla base di un punto di ingresso e un punto di uscita comuni a più
posti macchina;
·
l’area
antistante, non occupata dagli spazi di manovra, deve essere priva di recinzioni
e vi deve essere posto a dimora un adeguato numero di alberi e arbusti, disposti
in maniera da formare una cortina di protezione per eventuali unità edilizie
circostanti;
·
eventuali
opere di sostegno che si rendessero necessarie, se a vista, debbono essere
rifinite in pietra locale a scapoli;
·
in
una serie di accessi consecutivi ogni due accessi deve essere interposto uno
spazio, costituito dal terreno naturale piantumato ovvero da un muro rivestito
di pietra locale, di larghezza non inferiore a 3 metri; il
terreno naturale (senza possibilità di utilizzo retrostante) deve essere
rivestito in pietra locale o ad arco in pietra locale col rimanente terreno
naturale debitamente piantumato.
14.3.
I box privati in lamiera, in plastica e comunque in materiali precari, esistenti
nell’intero territorio comunale, già utilizzati a fini di parcheggio e dotati di
idoneo titolo urbanistico, debbono essere gradualmente sostituiti sulla base dei
criteri prescritti nel presente articolo; il Comune provvede con ordinanza a
obbligare i privati alla rimozione dei fattori di degrado, con intervento
sostitutivo e diritto di rivalsa contro gli inadempienti.
14.4. Negli
edifici di nuova realizzazione, a destinazione residenziale o assimilabile e per
uffici e utilizzi ricettivi, è sempre prescritta la dotazione di parcheggi ex
art. 19, commi 1 e 8 della Lr. 16/2008 e s.m. ed i..
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
secondo: Disciplina degli spazi a servizi pubblici o d’uso
pubblico
e
dell’assetto infrastrutturale
Art.
15.
Spazi di pubblica circolazione e protezioni
stradali
15.1.
Le fasce contemplate dalle vigenti leggi a protezione degli spazi di pubblica
circolazione sono inedificabili in soprassuolo e in sottosuolo, a
eccezione:
a)
degli
impianti di aziende pubbliche in quanto erogatori di pubblici servizi, da
assentire comunque mediante deroga ottenuta con le procedure di
legge;
b)
dei
parcheggi scoperti, delle infrastrutture tecnologiche e recinzioni e, in
particolare, delle strade al servizio di costruzioni ricadenti fuori della
fascia protettiva, fatto salvo ogni titolo abilitativo per legge di competenza
di altra autorità.
15.2.
Le fasce di protezione, identificate come sopra, devono essere convenientemente
sistemate mediante la messa a dimora di alberature di alto fusto, individuate
tra le essenze autoctone e con l’esplicito divieto di essenze esotiche e avulse
dalla vegetazione originaria del sito.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
secondo: Disciplina degli spazi a servizi pubblici o d’uso
pubblico
e
dell’assetto infrastrutturale
Art.
16.
Impianti tecnologici e relative fasce di
rispetto
16.1.
Per gli impianti tecnologici pubblici o d’interesse pubblico esistenti, ancorché
non rappresentati nelle Carte 10.1. e 10.2 del Puc, come a proposito di quelli
derivanti dal loro ampliamento o da nuovo insediamento, sono previste fasce di
rispetto da assicurarsi ai sensi delle Leggi e regolamenti vigenti o in ragione
delle prescrizioni delle autorità competenti; tali fasce di rispetto possono
essere arredate con alberi e arbusti, di natura autoctona e rustica, tipica
della fascia costiera mediterranea, onde mitigare l’impatto visivo dei manufatti
tecnologici.
16.2.
Le cabine elettriche di trasformazione, le centraline telefoniche e i manufatti
da acquedotto, riferiti al prelievo e all’adduzione, possono essere realizzate
in ogni parte del territorio comunale, compatibilmente con le presenti Norme,
fatto salvo l’obbligo del conseguimento di titolo abilitativo; in caso
eccezionale, ove il rispetto delle prescrizioni vigenti renda impossibile la
realizzazione di tali impianti, il titolo abilitativo in deroga può essere
rilasciato sulla base di apposito convenzionamento.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
17.
A.1. Ambito di conservazione e riqualificazione del porto di
Vado-Bergeggi
17.1.
L’Ambito A.1, dalla superficie territoriale di mq 324.264, appare
costituito nella sua quasi totalità dallo insediamento del porto cosiddetto “di
Vado” ed è attraversato per l’intera estensione dalla via Aurelia, che qui
s’innesta con la variante Aurelia bis di collegamento col casello autostradale
di Savona; è compreso nel Piano regolatore portuale di Savona-Vado, e il
presente Puc fa espresso rinvio all’intesa fra gli enti e le amministrazioni
competenti; vi risulta compreso il fabbricato del faro di segnalazione e il suo
lotto di pertinenza, che costituiscono un’emergenza paesaggistica
significativa (l’Area a1.2), di cui appare determinante la conservazione.
17.2.
L’obiettivo,
comune ad altri ambiti e distretti di trasformazione del territorio comunale di
Bergeggi, consente di recuperare alla fruizione turistica tutta la fascia a mare
del territorio comunale costituita:
a)
dallo
spazio terminale del piazzale portuale (classificato nel Puc Distretto di
trasformazione TR.2) sul quale è previsto un cospicuo intervento
edilizio di riassetto dell’intera area, in maniera da permettere la
realizzazione di attrezzature turistico-ricettive e sportive, compatibilmente
con le prescrizioni vigenti in seno al Piano rergolatore
portuale;
b)
dall’arenile,
di lunghezza superiore al chilometro, destinato agli stabilimenti balneari e
all’approntamento di una strada di servizio e di una passeggiata a fronte mare
sul sedime dell’attuale Aurelia (da dismettere in concomitanza con la
realizzazione della Aurelia bis) per creare, attraverso il potenziamento dei
percorsi pedonali perpendicolari alla costa, un affaccio dell’abitato di
Bergeggi direttamente sul mare e di forte valenza
ambientale;
c)
dall’ex
cava (classificata nel Puc Distretto di trasformazione TR.4) sulla
quale sono previsti interventi infrastrutturali turistici all’aria aperta e
parcheggi, per la fruizione della vicina Riserva naturale dell’Isola di Bergeggi
e per ovviare quanto più possibile alla morsa della sosta selvaggia lungo
l’Aurelia;
d)
dal
capo di Torre del Mare, che costituisce la parte a terra della riserva naturale
e in cui il Puc contempla il completo smantellamento dell’infrastruttura
viaria.
17.3.
Il
regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina AI-CO1, AE1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-B;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT, BCT-TRZ-BAT.
17.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
una
particolare attenzione progettuale alle attrezzature tecnologiche e ai
fabbricati, che devono essere progettati in maniera da inserirsi armonicamente
nel contesto paesaggistico caratterizzato dallo sfondo marino e dalle pareti
rocciose della punta di Bergeggi, ponendo in seno alla strumentazione
urbanistica esecutiva una estrema cura al controllo degli allineamenti e dei
coni di visuale;
b)
l’obbligo
di mantenere, per i nuovi interventi, una distanza di
c)
l’obbligo
di contenere l’altezza massima delle costruzioni a
d)
obbligo
del mantenimento integrale della torre del faro (ivi comprese le infrastrutture
vetrate, le aperture, i serramenti) in caso di dismissione della sua funzione di
faro.
17.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, giacché quello relativo all’Ambito A.1 è
di tipo completamente artificiale non sono previste limitazioni alla sua
modificabilità.
17.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, constatandosi la sostanziale
assenza di dotazione preesistente è prescritto:
a)
che
debbano essere individuati in sede di pianificazione esecutiva interventi atti a
ridurre l’impatto ambientale dei manufatti portuali, dei parcheggi e della nuova
viabilità;
b)
che
venga quindi previsto l’inserimento di quinte arboree a delimitazione delle
spianate, la posa di alberature al perimetro dei parcheggi, l’inerbimento e
cespugliamento delle aiuole (anche nelle risulte degli svincoli
stradali).
17.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), non se ne constata l’esistenza; il Puc individua pertanto
nell’Area a1.3 (con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
AE1; cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), destinata
a svincolo stradale dell’Aurelia bis, un parcheggio con superficie di mq
8.600.
La
disciplina dell’intera Area a1.3 dovrà essere coordinata con il
definitivo assetto del Piano regolatore portuale e con le prescrizioni ivi
introdotte a seguito della Valutazione d’impatto ambientale nazionale.
17.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.1 relative agli
interventi edilizi ammessi, non vengono espresse ulteriori prescrizioni
oltre quelle concernenti la disciplina paesaggistica per l’assetto
insediativo.
17.5.2.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
17.5.3.
Circa gli interventi agronomici, per quanto concerne le specie arboree e
arbustive da porre a dimora si deve dare priorità alle specie autoctone e
rustiche, tipiche della fascia costiera mediterranea.
17.6.
In merito alle Aree destinate alle infrastrutture il Puc individua l’Area
a1.1 (con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp AE1), la cui superficie territoriale è di mq
11.250 destinata alle infrastrutture di connessione all’attività portuale, come
indicato nella variante oggetto di specifico procedimento concertativo
(procedimento di Intesa Stato-Regione ex art. 81 DPR 616/77 e s.m.i.) e nella
quale è vietata la realizzazione di volumetrie.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
18.
A.2. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Castello, S. Stefano, Volpe, Stazione
18.1.
Si tratta di un Ambito non insediato né insediabile, dalla superficie
territoriale di mq 193.640, caratterizzato da pareti rocciose subverticali
(nella parte tra il Castello, al confine col Comune di Vado Ligure, e
18.2.
Gli obiettivi concernono in generale la conservazione e riqualificazione
naturalistica; per il Castello di S. Giacomo il Puc prevede attività ricettive,
congressuali, di accoglienza turistica e di rappresentanza legate all’attigua
attività portuale, insieme ad attività ricreative e turistiche legate
all’origine, dal forte stesso, del percorso pedonale di crinale che collega
tutte le emergenze naturali del territorio comunale e che si congiunge al più
vasto sistema dei sentieri d’immediato entroterra dell’intero comprensorio
finalese-vadese, fino al tracciato dell’alta via dei monti
liguri.
L’intero
Ambito rappresenta di fatto il naturale collegamento tra la fascia
costiera (riqualificata come spazio di tramite, dialogo e confronto col mare) e
l’ampio territorio boscato che, dalle immediate vicinanze della linea costiera,
raggiunge lo spartiacque ligure e lo supera scendendo poi fino agli spazi
padani.
18.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA1, AMI-MA2, SME1, SME2 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CO (per l’Area a2.1:
MA);
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT-BCT-TRZ-BAT.
18.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
il
divieto di qualsivoglia nuova edificazione;
b)
l’ammissione,
per le costruzioni esistenti, di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e restauro conservativo, nel rispetto delle modalità prescritte
nel precedente art. 11;
c)
l’obbligo
di pavimentare i sentieri pedonali in terra o con pietra locale, anche cementata
ove le esigenze tecniche lo suggeriscano;
d)
l’obbligo
di realizzare tutte le opere di sostegno dei pendii con murature a secco o in
pietrame armato ovvero, se in cemento armato per esigenze di tipo geotecnico,
rivestite con scapoli di pietra collocati con logica strutturale; in ogni caso,
dev’essere usata pietra locale.
18.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, nell’Area a.2.1 (forte di S. Giacomo)
sono da escludere modificazioni morfologiche significative, movimenti di terra o
realizzazione di strutture che modifichino in modo permanente la superficie
topografica; nel restante spazio dell’Ambito A.2:
a)
sono
ammesse sistemazioni a terrazzamenti, con sentieri pedonali, piazzole
panoramiche e aree di sosta;
b)
i
muri di sostegno occorrenti debbono essere del tipo realizzato a secco, ovvero
rivestiti in pietra locale (granito ossidato);
inoltre,
relativamente agli interventi ammessi, il progetto deve contenere i seguenti
elaborati geotecnici:
a)
caratterizzazione
litologico-strutturale della formazione rocciosa e di potenza della coltre
sciolta;
b)
rilevamento
dei parametri geomeccanici degli ammassi rocciosi, con determinazione di RQD,
JCS, JRC, spaziatura, persistenza, apertura, farcitura dei giunti e
classificazione (RMR);
c)
prove
di riconoscimento con determinazione dei parametri essenziali (granulometria,
peso di volume, angolo di attrito interno) della coltre sciolta, e verifica di
stabilità del versante in coltre;
d)
verifiche
di stabilità di versante nelle stato iniziale e nella situazione modificata dal
progetto, con metodi riconosciuti di meccanica delle rocce (test di Markland
Barton e Choubey-Hoeck e Bray).
18.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, sono compresi nell’Ambito
A.2 gli spazi dei fortilizi militari poveri di copertura arborea e dotati
di formazioni esclusivamente arbustive a macchia mediterranea, tali da
determinare macchie di colore tra gli affioramenti rocciosi della scogliera;
assumendo l’obiettivo di tutelare lo spazio a fini turistici mediante il
mantenimento dell’assetto esistente (quale memoria della vegetazione rupestre
costiera storica), è prescritto:
a)
sono
vietati gli interventi sulla vegetazione in atto in grado di mutare la tipologia
delle coperture vegetali;
b)
devono
essere consolidati a fini protettivi gli spazi di verde naturale, ritenendosi
espressamente vietato il taglio di alberi e arbusti tipici della
macchia;
c)
è
vietato il pascolo libero, e dev’essere richiesto al Comune il titolo
abilitativo al transito degli ovini e l’identificazione preventiva degli spazi
nei quali è ammesso il loro pascolo.
18.4.
In
merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici (ex
Dim 1444/1968):
a)
si
constata l’esistenza dell’Area a2.5, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MO-B7 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con destinazione a verde pubblico attrezzato, per una
superficie di mq 3.052;
b)
è previsto il vincolo dell’Area a2.6, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ANI-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e con destinazione a
parcheggio, per una superficie di mq 1.657;
c)
è prevista inoltre l’Area a2.3, con disciplina dell’assetto insediativo
di Ptcp ANI-MA2, IS-MO-B8 (cfr. carta n. 3.1.
bis di Puc), con Superficie territoriale di mq 30.136 e con destinazione
a parco urbano; essa rappresenta la memoria storica dell’ambiente rupestre
costiero, comprendendo il versante roccioso sopra la vecchia stazione
ferroviaria di Bergeggi caratterizzato dalla vegetazione scampata al processo
antropizzativo (essenze arbustive di ginestra, alaterno, cisti, euphorbie,
lentisco, organizzate a macchia cromatica tra gli affioramenti rocciosi); è
prescritto per l’Area a2.3: (i) che ne venga permessa la fruizione
mediante un sentiero pedonale che, salendo dietro l’ex stazione, raggiunga per
il tramite di via Sgarognà la sughereta alle spalle delle Colonie cremonesi;
(ii) che vi si realizzino adeguati collegamenti pedonali con la strada
costiera e la via XXV Aprile; (iii) che venga infine organizzata una rete
di sentieri per raggiungere monte S. Elena e monte Mao; (iv) è inoltre
consentita la realizzazione di un impianto meccanico di risalita a gestione
pubblica, privata convenzionata o mista, tra le vie Aurelia e XXV
Aprile.
18.5.
Circa le Aree a intervento assoggettato a titolo abilitativo
convenzionato, la disciplina urbanistica è la
seguente:
18.5.1.
per l’Area a2.1 (castello di S. Giacomo, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp SME1; cfr. carta n. 3.1. di Puc):
a)
b)
c)
le
Modalità d’intervento prescrivono che l’intera area sia assoggettata a
una progettazione unitaria di iniziativa pubblica, privata o mista, nella quale
dovranno essere previsti:
·
adeguati
collegamenti pedonali, meccanici, carrabili di servizio tra il fabbricato, la
strada litoranea e il porto (anche considerando il conforme utilizzo di parti
del contiguo territorio comunale di Vado Ligure);
·
il
restauro conservativo dell’intera costruzione del castello e delle
fortificazioni annesse; i manufatti possono essere riutilizzati coprendo e
chiudendo lateralmente i terrazzi esistenti con materiale leggero e trasparente,
adottando soluzioni architettoniche adeguate al rispetto dei profili geometrici
in atto;
·
l’inserimento
ambientale della vasca dell’acquedotto consortile esistente, per la quale è
consentito il solo intervento di manutenzione
straordinaria;
·
la
realizzazione di un centro per l’informazione turistica, connesso alla
conoscenza e fruizione del castello e del percorso pedonale di crinale, con
localizzazione e superficie rinviata alla soluzione progettuale di
restauro;
·
la
sistemazione geo-ambientale e vegetazionale dell’intera
area;
18.5.2.
per l’Area a2.2 (rovine del castello di S. Stefano, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp SME2; cfr. carta n. 3.1. di
Puc):
a)
b)
le
Modalità d’intervento non consentono alcun tipo di intervento in quanto
il manufatto dev’essere conservato nello stato attuale;
18.5.3.
per l’Area a2.4 (ex stazione ferroviaria, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ANI-MA2; cfr. la carta n. 3.1. di
Puc):
a)
la
Superficie territoriale è di mq 587;
b)
la
Destinazione è residenziale, e gli interventi di restauro conservativo
esterno, fino alla ristrutturazione interna dei volumi esistenti,
c)
le
Modalità d’intervento prevedono una progettazione per singola unità
immobiliare, prescrivendo la conservazione dei volumi esistenti e delle facciate
per mantenere la memoria del servizio ferroviario costiero
storico.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
19.
A.3. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Scoglio della Tana, S. Sebastiano, Parazzo
19.1.
Si tratta dello spazio terminale della parte alta di Bergeggi verso levante; al
suo interno si concludono sia la strada di crinale proveniente dalla viabilità
d’alta cornice, che collega Bergeggi a Vado Ligure, sia la via XXV Aprile che si
diparte in quota dalla strada principale del Comune (via De
Mari).
L’ambito,
dalla superficie territoriale di mq 97.964, è caratterizzato sul versante
sud-est dagli insediamenti delle colonie marine di Bergamo e di Cremona e da un
esercizio alberghiero e, sull’opposto versante nord-ovest (che s’affaccia sulla
rada di Vado), è costituito da una vasta area (recintata da un muro continuo in
pietrame) che delimita il sedime di una antica postazione militare risalente al
secolo scorso (di cui rimangono due grandi caserme di buona fattura e una serie
di magazzini interrati); tutta l’area è attualmente utilizzata da attività
silvo-pastorali.
I
due versanti che discendono a lato monte sul rio Niccolò, a confine con Vado, e
verso mare sulla colonia di S. Sebastiano sono caratterizzati da vegetazione
rada di pino marittimo, con soggetti isolati di quercia da sughero e roverelle
sul lato costiero e con buona viabilità pedonale e carrabile nello spazio
sommitale, garantendo una notevole ampiezza visiva sulla rada di Vado e sul
litorale.
19.2.
L’obiettivo d’Ambito si colloca nel filone principale del Puc, volto a
potenziare le attrezzature turistiche di tipo sia ricettivo che sportivo,
ricreativo, culturale rivolte a un bacino comprensoriale sovraccomunale; in
questo Ambito A.3 s’intende in particolare:
a)
potenziare
l’esercizio alberghiero esistente;
b)
trasformare
le due colonie in altrettante strutture ricettive quali alberghi, case di
vacanza, case per anziani e simili (con espressa esclusione della residenza),
all’interno di una vasta area verde esistente da conservare e
potenziare;
c)
realizzare
nella vasta area dell’ex postazione militare un’attività agrituristica tale da
sfruttare il volume preesistente;
d)
collegare,
per il miglioramento del sistema viario comunale e per il servizio alle attività
d’Ambito previste, la via XXV Aprile con la strada di cornice, prevedendo
interventi leggeri e compatibili con la delicatezza dello spazio
considerato;
e)
consolidare
e migliorare il patrimonio boschivo per scopi esclusivamente
protettivi.
A
fronte di un contenuto intervento edificatorio a destinazione residenziale
(ammettendo 3 costruzioni monofamiliari) si prescrive l’onere di costruire il
tratto di strada di collegamento e di cederlo al Comune.
19.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA1, ANI-MA3, IS-MA2, IS-MO-B7 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT-BCT-TRZ-BAT.
19.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
l’ammissione
per le costruzioni esistenti di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione, mantenendo peraltro i
caratteri architettonici originari dell’antica tradizione edilizia contadina
anche nel caso di nuove costruzioni;
b)
l’obbligo
di pavimentare i sentieri pedonali in terra o con pietra locale, anche cementata
ove le esigenze tecniche lo suggeriscano;
c)
l’obbligo
di realizzare tutte le opere di sostegno dei pendii con murature a secco o in
pietrame armato ovvero, se in cemento armato per esigenze di tipo geotecnico,
rivestite con scapoli di pietra collocati con logica strutturale; in ogni caso,
dev’essere usata pietra locale.
d)
Tutti
gli interventi nell’Ambito necessiatno di una valutazione di incidenza
globale a livello attuativo, calibrando anche le opportune mitigazioni in
funzione dei carichi turistici che si potrebbero riversare sul territorio anche
della vicina area SIC IT1323203.
19.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico:
a)
lungo
il crinale, e per un’estensione di
b)
non
sono comunque consentiti interventi che interferiscano con la visibilità del
profilo di crinale da spazi pubblici o aperti al pubblico.
19.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, nei boschi soggetti al regime
normativo di TRZ è assunto l’obiettivo di pervenire a una graduale sostituzione
del popolamento arboreo esistente secondo le specie arboree prescritte dal Ptcp;
in particolare, tra le latifoglie termofile sono da preferire la roverella,
l’orniello, il leccio e il carpino nero.
19.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968):
a)
si
constata l’esistenza dell’Area a3.6, a destinazione di parcheggio misto
pubblico/privato convenzionato, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
IS-MO-B7 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), per
una superficie di mq 1.068;
19.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.3 relative agli interventi
edilizi ammessi, non vengono espresse ulteriori prescrizioni oltre quelle
concernenti la disciplina paesaggistica per l’assetto
insediativo.
19.5.2.
Riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
19.5.3.
Circa gli interventi agronomici, sono previste opere di bonifica e
antincendio (come la realizzazione di viali tagliafuoco di crinale, il
ripristino delle strade e stradelli esistenti e abbandonati, la posa di serbatoi
e condotte antincendio); i proprietari, singoli e/o associati, possono
provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di ricostituzione dei boschi
danneggiati dal fuoco, in applicazione dell’art. 8 della Lr. 4/1999, ponendo a
dimora roverelle, ornielli e lecci; nelle Aree a3.1, a3.2 ogni intervento
edilizio dev’essere integrato con lavori di sistemazione improntati
all’ingegneria naturalistica e deve dimostrare una particolare cura per gli
inserimenti ambientali e paesaggistici.
19.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
19.6.1.
per l’Area a3.1. (ex batterie, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ANI-MA3, IS-MA5; cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), la cui
superficie territoriale è di mq 30.725, la destinazione ammette la
residenza e l’attività agrituristica mediante ristrutturazione, senza aumento di
volume, dei fabbricati esistenti con obbligo di restauro conservativo delle
facciate, delle coperture, delle polveriere interrate e del muro di cinta; circa
le Modalità d’intervento, l’intera area dev’essere oggetto di
progettazione unitaria che comprenda la sistemazione e il mantenimento
geo-ambientale e vegetazionale;
19.6.2.
per l’Area a3.2, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA1,
IS-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e la
cui superficie territoriale è di mq 17.563 (di cui mq 11.181 vincolati
all’inedificabilità), la destinazione ammette interventi residenziali di
completamento finalizzati alla costruzione e cessione al Comune della strada di
collegamento tra la via XXV Aprile e la strada di crinale delle batterie; circa
le modalità di intervento, è prescritto che:
a)
l’intera
area dev’essere coinvolta da uno schema di assetto urbanistico d’iniziativa
privata, inglobandovi i volumi e le strade esistenti;
b)
la
nuova strada deve assecondare l’andamento del terreno naturale, limitando gli
sbancamenti e la formazione di muri di sostegno all’indispensabile, con
larghezza limitata a
c)
i
nuovi volumi edificabili devono essere di tipo mono o bi-familiare e riferiti a
modelli ed elementi architettonici originari dell’antica tradizione edilizia
contadina, ancorché interpretati alla luce del linguaggio contemporaneo; il loro
inserimento ambientale e l’attacco al suolo debbono contemplare una sistemazione
finale quanto più possibile conforme alla morfologia preesistente del terreno;
la scelta dei materiali dev’essere tale da sostenere il confronto con la
conformazione scoscesa e rocciosa dell’Area a3.2;
d)
l’intero
progetto deve infine interessare tutta l’Area a3.2 e prescrivere tutti
gli interventi geotecnici e agronomici necessari alla sua conservazione,
riqualificazione e mantenimento;
i
Parametri urbanistici concernono:
a)
indice
di utilizzazione insediativa
(I.U.I.): mq/mq 0,03;
b)
superficie
agibile (S.A.) massima per unità
abitativa: mq 180;
c)
superficie
agibile (S.A.) minima per
unità abitativa: mq 100;
d)
altezza
massima: m 6,50;
e)
distanza
minima tra fabbricati: m 10;
f)
distanza
minima dalla strada: m 3;
g)
è
consentita la costruzione di manufatti interrati accessori, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme;
h)
è
consentita la costruzione di un basso fabbricato per ricovero attrezzi per ogni
unità abitativa, di superficie agibile (S.A.) pari a mq 15 e d’altezza
massima interna di cm 230, con falda unica;
19.6.3.
per l’Area a3.3, suddivisa nelle sub-aree a3.3/a (colonie
cremonesi) e a3.3/b (colonie bergamasche), con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA2 e IS-MO-B7; cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), dalla
superficie territoriale di mq 44.497, per la sub-area a3.3/b
(colonie bergamasche) valgono le disposizioni approvate in sede di Sportello
Unico (ex Lr. 9/1999) nel provvedimento del 13 settembre 2002, n. 7800 del
Comune di Bergeggi, per la sub-area a3.3/a (colonie cremonesi) valgono le
disposizioni approvate in sede di Sportello Unico (ex Lr. 9/1999) del Comune di
Bergeggi.
Eventuali
modifiche ai progetti assentiti, anche dopo la loro definitiva attuazione,
dovranno conseguire le necessarie approvazioni, in dipendenza della natura delle
modificazioni proposte, tenendo conto della loro natura urbanistica o meno,
della presenza di vincolo paesisistico – ambientale nonché, per la sub-area
a3.3/a, della statuizione
introdotta in sede di P.U.C. inerente l’obbligo di approvazione regionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 della Lr. 36/1997.
19.6.4.
per l’Area a3.4 (ristorante Claudio), con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MO-B7 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc), dalla superficie territoriale di mq 5.406, valgono le
disposizioni previste in sede di Sportello Unico (ex Lr. 9/1999) definite nel
Suap di cui alla Conferenza di Servizi in sede deliberante del 23 03
2005.
19.6.5.
per l’Area a3.5 (cappella votiva privata), con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MO-B7 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc), la cui Superficie territoriale è di mq 123, il
mantenimento del manufatto come emergenza ambientale significativa, la cui unica
modalità d’intervento è rappresentata dal restauro
conservativo.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
20.
A.4. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
via XXV Aprile, Omaggio, Rovere
20.1.
Si tratta dell’Ambito (dalla superficie territoriale di mq 58.692)
riferito alla recente espansione residenziale della via XXV Aprile, prevista dal
vigente Pris e che presenta, all’atto dell’adozione del presente Puc, spazi
edificabili interclusi nei lotti edificati; tale Ambito arriva nella
parte sud fino alla via Colombo, e contiene una vasta area agricola oggi in
stato di abbandono e con un elevato livello di degrado; vi risultano deficitari
i parcheggi necessari agli insediamenti residenziali
esistenti.
20.2.
L’obiettivo
principale è rappresentato dalla conferma delle modalità di utilizzo urbanistico
previste nel Pris, completando l’edificazione residenziale lungo l’asse della
via XXV Aprile con costruzioni mono o bifamiliari; inoltre, appare opportuno
riqualificare la porzione meridionale dell’Ambito A.4 mediante un
intervento di sistemazione geo-ambientale e vegetazionale, derivante
dall’edificazione residenziale convenzionata di non oltre 4 costruzioni
monofamiliari, e infine giungere alla dotazione dei parcheggi
necessari.
20.3.
Il
regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ID-MA1, IS-MO-B7, IS-MO-B8, ANI-MA1, ANI-MA2 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-B;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
20.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
la
necessità che gli interventi edilizi tengano conto della particolare
conformazione del terreno, in maniera da contenere particolarmente gli
sbancamenti e le opere di sostegno per realizzare le nuove costruzioni e i
relativi accessi;
b)
l’esigenza
che venga quanto più possibile assecondato, sia in sede progettuale sia nel
corso di tali realizzazioni, l’andamento delle curve di livello al fine di
saturare lo spazio insediabile in termini compatibili, impedendo qualsivoglia
esito traumatico per l’assetto morfologico preesistente; in
particolare:
·
a
conclusione degli interventi, il terreno dev’essere risistemato alle quote
preesistenti, fatti salvi gli accessi ai volumi interrati;
·
i
parcheggi di pertinenza, all’aperto ovvero di tipo chiuso (e, in questo caso,
solamente interrati), debbono essere collocati lungo la via XXV Aprile, e i muri
di sostegno eventualmente necessari non possono essere alti più di m 3,00 e
debbono venire rivestiti con scapoli di pietra locale;
·
i
percorsi di accesso alle costruzioni residenziali debbono essere pedonali, con
andamenti sia orizzontali nel verso delle isoipse sia a esse perpendicolari, in
maniera da costituire un reticolo che eviti tagli obliqui sul versante
collinare;
c)
nelle
fasi progettuali e realizzative dev’essere posta particolare cura alle soluzioni
formali delle costruzioni e delle loro sistemazioni esterne, in maniera da
qualificare l’intero Ambito A.4 (al momento disomogeneo al suo interno e
dissonante col resto dell’abitato di Bergeggi) mediante appropriate forme
architettoniche e calibrati usi di materiali originari e moderni che sappiano
coniugare l’antica tradizione edilizia contadina, rappresentata dal vicino
nucleo storico di Custo, all’espressione architettonica
contemporanea;
d)
i
nuovi volumi edificati, a mare della via XXV Aprile, debbono avere la quota
massima della copertura inferiore alla corrispondente quota
stradale.
20.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, pur in presenza di un Ambito senza
particolare valore di riconoscibilità geomorfologica gli interventi di movimento
terra debbono:
a)
interessare
spazi di limitata estensione;
b)
nonché
essere finalizzati prevalentemente alla sistemazione
idrogeologica.
20.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privi
legiando
il recupero degli oliveti abbandonati, consolidando i muri a secco e provvedendo
a regimare le acque meteoriche.
20.4.
In
merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici (ex
Dim 1444/1968):
b)
si
constata l’esistenza del parcheggio nell’Area a4.3, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B8,
ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), di superficie pari a mq
530.
20.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.4 relative agli interventi
edilizi ammessi è prescritto che, fuori dalle aree a intervento assoggettato
a titolo abilitativo convenzionato, siano consentiti i seguenti
interventi:
a)
ristrutturazione
edilizia senza aumento di volume e senza cambio di destinazione d’uso nelle
costruzioni esistenti;
b)
realizzazione
di autorimesse interrate pertinenziali agli alloggi esistenti, compresi negli
Ambiti A.4 e A.9;
c)
chiusura
con tamponamento perimetrale dei volumi esistenti a piano terra, delimitati dai
pilastri isolati e dai solai delle costruzioni soprastanti; i nuovi volumi così
ricavati possono assumere destinazione residenziale;
d)
costruzione,
senza asservimento di aree, di autorimesse interrate pertinenziali e non
pertinenziali conformemente a quanto indicato al c. 14.2.
20.5.2.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
20.5.3.
Circa gli interventi agronomici, nell’Ambito A.4 rivestono una
rilevanza caratterizzante gli orti-giardini privati; pertanto, per la loro
tutela e valorizzazione è prescritto che:
a)
la
messa di dimora di essenze ornamentali di alto fusto sia consona agli spazi e
alle varietà locali; ogni sistemazione a verde, ancorché non accompagnata da
opere di rilevanza edilizia, deve conseguire uno specifico titolo abilitativo
del Comune;
b)
in
caso di sistemazione a verde accompagnata da opere di rilevanza edilizia, essa
dev’essere autorizzata dal Comune unitamente al titolo abilitativo necessario
per realizzare l’intervento edilizio;
c)
è
vietato, in assenza di specifico titolo abilitativo del Comune, abbattere o
danneggiare le essenze arboree di valore ornamentale e/o
storico;
d)
comunque,
in caso di abbattimento autorizzato delle essenze dev’essere contemplato il
reimpianto nello spazio privato coinvolto o, in alternativa, in luogo pubblico
individuato dal Comune, di un numero di alberi o arbusti pari al valore
ornamentale dei soggetti abbattuti;
e)
gli
interventi di messa a dimora di vegetazione arborea, nell’ambito di interventi
edilizi che contemplino la realizzazione di nuove aree a verde o la
riorganizzazione di aree verdi preesistenti, devono essere specificamente
progettati da parte di professionisti abilitati; il progetto deve rappresentare,
in scala appropriata, per lo meno i modi della sistemazione di tutta la
superficie scoperta e dell’esecuzione dei lavori, l’elenco e il numero delle
essenze impiegate e le coerenze degli interventi proposti con la compatibilità
ambientale e paesaggistica e con le Norme generali del Puc sulla vegetazione
privata e pubblica.
20.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
20.6.1.
per l’Area a4.2, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
IS-MO-B8, ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), la cui superficie
territoriale è di mq 8.320 e la cui superficie agibile (S.A.) prevista è di mq 832
(comprensiva di quella esistente pari a mq 318), la destinazione ammette
nuove costruzioni residenziali di tipo mono e bi-familiare, con asservimento di
superficie fondiaria anche in altre subAree; riguardo alle modalità
d’intervento, è prescritto l’ottenimento di un titolo abilitativo
convenzionato per la realizzazione delle specifiche quote parti del parcheggio
pubblico in Area a4.3,
del percorso pedonale localizzato in cartografia all’interno dell’Ambito
A.4, a monte della via XXV Aprile, e di altre opere che rivestano interesse
pubblico; i parametri urbanistici concernono:
a)
Indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,10;
b)
superficie
asservita minima: mq 1.500;
c)
superficie
asservita massima: mq 4.000;
d)
altezza
massima: m 6,50;
e)
distanza
minima tra i fabbricati: m 10,00;
f)
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
g)
è
consentita la costruzione di manufatti interrati accessori, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme;
20.6.2.
per l’Area a4.4, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA2,
IS-MO-B8, ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), la cui superficie
territoriale è di mq 20.152 (di cui mq 17.852 vincolati all’inedificabilità)
e la cui superficie agibile (S.A.)
prevista è di mq 604, la destinazione ammette interventi di
tipo residenziale per abitazioni mono o bi-familiari, finalizzati alla
riqualificazione geo-ambientale e vegetazionale dell’intero spazio coinvolto;
circa le modalità d’intervento, è prescritto l’ottenimento del
titolo abilitativo convenzionato per interventi estesi all’intero lotto
pertinenziale e per la sistemazione idrogeologica e vegetazionale; fin dal primo
intervento edilizio si deve realizzare e cedere al Comune un percorso pedonale,
compatibile con i luoghi, che colleghi il sedime dell’ex ferrovia, l’Area
A2.6 destinata a parcheggio pubblico, l’Area a2.3 destinata a
verde e la strada vicinale del Custo oppure, in alternativa al percorso
pedonale, laddove l’Amministrazione comunale lo richieda, verranno realizzate e
cedute al Comune altre opere che rivestano interesse pubblico; i parametri
urbanistici concernono:
a)
Indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,03;
b)
superficie
asservita massima: mq 6.000;
c)
superficie
asservita minima: mq 4.500;
d)
la
superficie asservita dev’essere
localizzata all’interno dell’Area a4.4., e non oltre il 35% d’essa
può essere asservita nello “spazio assoggettato alla concentrazione fondiaria
degli interventi ammessi” individuato nella carta 10.2 di
Puc;
e)
altezza
massima: m 6,50;
f)
distanza
minima tra fabbricati: m 10,00;
h)
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
g)
è
consentita la costruzione di manufatti interrati accessori, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme, con accesso dalla via Colombo;
h)
è
consentita la costruzione di un basso fabbricato per ricovero attrezzi, per ogni
unità abitativa, di superficie agibile (S.A.) pari a mq 15 e di altezza
massima interna di cm 230, a falda unica con linea di colmo a
monte;
20.6.3.
per l’Area a4.5 (costruzione residenziale esistente, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1; cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 3.256, superficie agibile (S.A.) esistente di mq 110 e
superficie agibile (S.A.)
prevista di mq 160 (comprensiva di quella esistente), la
destinazione ammette un incremento volumetrico di tipo residenziale,
finalizzato alla contestuale riqualificazione idrogeologica e vegetazionale del
contesto; circa le modalità di intervento, è prescritto l’ottenimento del
titolo abilitativo di ristrutturazione con aumento di volume, il cui progetto
dev’essere esteso a tutta l’Area a4.5 con la descrizione degli interventi
di ripristino idrogeologico e vegetazionale da
effettuarsi;
a)
è
consentita la costruzione di manufatti interrati accessori, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme, con accesso dalla via Colombo;
b)
è
consentita la chiusura del porticato sottostante alla costruzione esistente,
mantenendone peraltro le forme e la leggibilità anche mediante tamponamenti
vetrati;
c)
è
consentito sostituire la copertura esistente a falda con una copertura
praticabile a terrazzo, ed è inoltre ammesso realizzare sul terrazzo, a lato
monte, un volume di protezione della scala chiusa di collegamento ai piani
sottostanti, purché non eccedente la superficie agibile (S.A.) di mq 160
(comprensiva di quella esistente).
Norma
modificata a seguito di Variante approvata con Dcc
1/2008
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
21.
A.5. Ambito di conservazione e
riqualificazione delle località Monte, Luccoli, Santo Stefano, Valle, Casa
Mei, Costa de Mei, Teccio
21.1.
L’Ambito A.5 appare suddiviso in due
spazi distinti e non contigui: (i)
il sub-ambito A5/a delle località
Valle, Casa Mei, Costa de Mei, Teccio, di superficie territoriale di mq 243.736;
(ii) il sub-ambito A5/b delle località Monte, Luccoli,
Santo Stefano, di superficie
territoriale di mq 81.535; ambedue i sub-ambiti sono caratterizzati dalla
presenza di terrazzi agricoli artificiali, storicamente coltivati a uliveto e
ora per lo più in stato di abbandono, con ricolonizzazione in atto da parte
della vegetazione autoctona; esso rappresenta comunque ancor oggi un importante
fattore di passaggio dagli ambienti urbanizzati a valle fino agli assetti
boscati non antropizzati del sistema dei crinali a monte.
Il
sub ambito A5/a è compreso nell’Area
Protetta Provinciale 14-VA-Ma Monte Mao.
21.2.
L’obiettivo per l’intero Ambito,
attraverso il regime dei presidi ambientali, è rivolto a valorizzare le risorse
naturali e ambientali nelle aree boscate e la funzione paesaggistica dei
terrazzamenti a uliveto che caratterizzano fortemente il paesaggio costiero
ligure; pertanto, l’Ambito A.5 viene
riconosciuto in qualità di “territorio di
presidio ambientale” ex art. 36 della Lr. 36/1997.
In
particolare per il sub-ambito A5/a
gli interventi edilizi ammessi sono ubicati ai margini della vasta Area
Protetta 14-VA-Ma e sono concentrati in aree totalmente antropizzate con la
completa sistemazione a terrazzi del terreno e la coltivazione molto diffusa, e
tuttora in corso, dell’ulivo.
La
ridotta capacità insediativa del sub-ambito A5/a , dove sono previsti
857
nuovi
mq.
di
costruzione , di cui 355
già
realizzati attraverso un Suap, a fronte di una superficie territoriale di
243.736 mq e la loro concentrazione nella parte marginale dell’Area Protetta
Provinciale non impediscono il conseguimento delle finalità proprie dell’area.
La
realizzazione degli interventi edilizi previsti va attuata attraverso la
predisposizione di un P.U.O., accompagnato da uno studio di sostenibilità
ambientale ex art. 50, c. 3 della L.U.R. 36/1997 in cui venga verificata la
compatibilità degli interventi stessi rispetto alle necessità di salvaguardia
delle valenze ambientali nell’area protetta 14 Va Ma “Monte Mao”; il P.U.O.
dev’essere esteso almeno all’intera area edificabile, compresa nel sub-ambito A5/a (come meglio delimitata nella
Tavola di P.U.C. n° 10.1),
e costituisce urbanizzazione obbligatoria di P.U.O., da assoggettarsi a
convenzionamento, la realizzazione e cessione gratuita al Comune della viabilità
d’attraversamento ubicata nel sub-ambito
A5/a.
21.3.
Il
regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA5, ANI-MA6, ANI-MA7, ID-MA1, IS-MA3,
IS-MO-B8, IS-MA5, IS-MA6, IS-MA7, IS-MO-B1, IS-MO-B2, IS-MO-B4 (cfr. carta n.
3.1bis. di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CO;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
21.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto insediativo,
concerne:
a)
la
necessità che i progetti delle nuove costruzioni si riferiscano ai modelli
architettonici espressi dalle costruzioni residenziali e rurali preesistenti,
rappresentative dell’architettura contadina ligure, ancorché interpretati alla
luce dei linguaggi contemporanei; il loro inserimento ambientale e l’attacco al
suolo debbono contemplare una sistemazione finale quanto più possibile
rispettosa della morfologia preesistente del suolo;
b)
l’obbligo
di continuità per i lotti edificabili, nonché una loro distanza dalle strade
carrabili esistenti e di previsione di P.U.C. non superiore a m
50;
c)
una
larghezza per le nuove strade non superiore a m 2,50
(3,00 m nei tratti in curva) dotandole, a
distanze utili, di opportune piazzole d’incrocio per gli autoveicoli e facendo
seguire totalmente al loro sedime l’andamento naturale del terreno, in maniera
da non ingenerare interventi traumatici nella delicata trama dei muri a secco di
contenimento dei terrazzamenti e di delimitazione dei
sentieri;
d)
la
messa in opera di adeguata segnaletica nei punti di incrocio con la viabilità
pedonale;
e)
l’individuazione
di opportune forme
di segnalazione della presenza della percorrenza pedonale per tutto il nuovo
tracciato, in modo da garantire condizioni di sicurezza ai fruitori dello
stesso;
f)
l’inserimento
di dissuasori di velocità al fine di attribuire al tracciato interessato le
caratteristiche di viabilità ridotta delle cosiddette zone 30 (velocità massima
consentita
g)
la
realizzazione dei fondi della viabilità carrabile e dei sentieri pedonali in
battuto di misto di cava stabilizzato oppure in lastricato
lapideo;
h)
la
realizzazione dei muri di contenimento dei terrazzamenti, con l’impiego di
pietra locale a vista;
i)
la
posa in opera di canali di scolo dei terrazzi e di collettori, posti negli
impluvi di massima pendenza, con fondi e fianchi in terra o pietra, essendo
espressamente vietato l’uso di mezzi tubi di qualsiasi
materiale.
21.3.2.
Circa
la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
geomorfologico, essendo l’Ambito
suddiviso in due grandi spazi non contigui (localizzati il minore a nord,
rispetto a quello maggiore a sud) entrambi si presentano intensamente
antropizzati, con sistemazione a terrazze dei versanti, e rappresentano aree di
forte valore connotativo del paesaggio; pertanto:
a)
la
modificabilità morfologica è limitata a interventi di sistemazione
idrogeologica, utilizzando materiali e tecniche originarie dell’antica
tradizione edilizia contadina;
b)
sono
ammesse sistemazioni mediante terrazzamenti, allargamenti stradali, arginature e
canalizzazioni; i relativi muri di sostegno debbono essere del tipo realizzato a
secco, ovvero rivestiti in scapoli di pietra locale (granito
ossidato-ortogneiss).
21.3.3.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto vegetazionale,
debbono essere conservati, recuperati e potenziati a fini paesaggistici e
ambientali gli impianti arborei (in particolar modo gli oliveti) e le
sistemazioni agrarie storiche esistenti, inoltre è
ammessa la riduzione di superficie boscata quando è esclusivamente finalizzata
alla ripresa dell’attività agricola su appezzamenti ricolonizzati da vegetazione
forestale.
21.3.4.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
ecologico-ambientale, la porzione di Ambito interessata dal S.I.C. Rocca dei
Corvi – Mao – Mortou e dalla zona carsica SV – 13 (per i quali valgono le azioni
previste nell’Ambito A.7) è rappresentata dall’Ambito A.5/a, il cui spazio risulta incastonato
tra gli Ambiti A.7 e A.12, per cui presenta i medesimi
caratteri a elevato pregio naturale evidenziati per tali contesti; riguardo agli
interventi ecologico-ambientali, per la valorizzazione dell’insieme si
promuove la creazione di una rete di sentieri che consenta il collegamento tra
spazi di pregio ecologico-ambientale (dall’Ambito A.12 all’Ambito A.7, fino al Distretto TR.3 e ancora all’Ambito A.7) e debbono essere
consolidati, tramite sistemazione/manutenzione, la copertura vegetale, la
presenza delle specie animali e i caratteri paesaggistici
esistenti.
21.4.
In
merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici (ex
Dim 1444/1968), non se ne constata l’esistenza e il Puc individua il seguente
servizio di progetto:
a)
l’Area a5.1, costituita da due antichi
fabbricati rurali non residenziali di servizio al fondo agricolo, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MA7 (cfr. carta n. 3.1bis. di Puc), con superficie territoriale di mq
21.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.5, relative agli interventi edilizi ammessi, è prescritto
che siano consentiti i seguenti interventi convenzionati:
a)
di
nuova edificazione a destinazione residenziale mono-familiare, agrituristica con
annessa residenza monofamiliare per il conduttore, ricettiva ai sensi della
vigente legislazione regionale;
b)
di
nuova edificazione di bassi fabbricati, stalle, ricoveri attrezzi interrati e
vasche per la raccolta di acqua irrigua per le attività di tipo
agricolo;
c)
di
riuso delle costruzioni esistenti, fino alla ristrutturazione edilizia, con
obbligo di mantenimento della tipologia e con destinazione di cui alla
precedente lett. a);
d)
di
costruzione di nuove strade e sentieri, nei limiti di cui alla precedente
disciplina paesaggistica puntuale;
relativamente
alle modalità d’intervento, è
prescritta:
1)
il
titolo abilitativo per ogni tipo di intervento;
2)
il
regime convenzionato per la realizzazione di nuove attività agrituristiche,
vincolando la costruzione al mantenimento della medesima attività per un periodo
minimo di 15 anni;
3)
il
progetto unitario esteso a tutto lo spazio asservito, con l’individuazione degli
interventi di riassetto idrogeologico e vegetazionale;
i
parametri urbanistici
concernono:
a)
per
la nuova edificazione
residenziale:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,015;
·
superficie
asservita minima: mq 8.000 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
rapporto
volume geometrico del fabbricato/superficie
agibile (S.A.):
mc/mq 4;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: per i volumi residenziali: m 5; per i volumi non
residenziali: m 5;
·
per
ogni unità immobiliare è consentita la realizzazione di manufatti interrati
accessori, con le modalità disciplinate nel precedente comma 5.2. delle presenti
Norme;
·
S.A.
residenziale massima: mq. 171;
b)
per
la nuova edificazione residenziale a
destinazione agrituristica, limitata all’ampliamento delle costruzioni
esistenti a destinazione residenziale:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,03;
·
superficie
asservita minima: mq 6.000 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
rapporto
volume geometrico del fabbricato/superficie
agibile (S.A.):
mc/mq 4;
·
altezza
massima: mq 6,50;
·
distanza
minima dai confini: per i volumi residenziali, m 5; per i volumi non
residenziali, m 5;
·
S.A.
residenziale a destinazione agrituristica massima: mq .
371;
c)
per
la nuova edificazione a destinazione ricettiva
di tipo alberghiero:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,15;
·
superficie
asservita minima: mq 3.500 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
rapporto
volume geometrico del fabbricato/superficie
agibile (S.A.):
mc/mq 4;
·
altezza
massima: mq 6,50;
·
distanza
minima dai confini: per i volumi residenziali, m 5; per i volumi non
residenziali, m 5;
·
S.A.
a destinazione ricettiva massima: mq . 371;
d)
per
la ristrutturazione edilizia sulle costruzioni
esistenti alla data di adozione del Puc:
·
l’ampliamento
delle costruzioni esistenti è disciplinato dai parametri di cui alle precedenti
lett. a), b), c), applicati ai nuovi valori aggiuntivi; il volume residenziale
geometrico massimo risultante (comprensivo del volume geometrico preesistente
alla data di adozione del Puc e di quello nuovo) non può essere superiore a 600
mc per l’edificazione residenziale, ovvero 1.300 mc per la restante
edificazione;
·
non
è necessaria alcuna superficie asservita nel caso in cui la superficie agibile
(S.A.) esistente alla data di
adozione del Puc non venga aumentata più di 10 mq, per una volta
sola;
·
è
sempre consentito il cambio di destinazione in tutte le costruzioni che, dopo
gli interventi, presentino adeguate condizioni
igienico-sanitarie;
·
è
consentito, per una volta sola, l’innalzamento del colmo e delle gronde della
copertura per un’altezza massima di cm 80, ove tale intervento consenta il
recupero abitativo di vani esistenti all’interno dell’intera
costruzione;
e)
per
la nuova realizzazione di bassi
fabbricati:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,05;
·
superficie
asservita minima: mq 50 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
superficie
coperta massima: mq 15;
·
copertura
a una falda con il colmo a lato monte;
·
altezza
netta massima interna: m 2,30;
·
distanza
minima dai confini: m 1,5 ovvero in aderenza, previo accordo tra le
parti;
f)
per
la nuova realizzazione di
stalle:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.):
mq/mq 0,05;
·
superficie
asservita minima: mq 1.000 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
copertura
a una falda con il colmo a lato monte;
·
altezza
netta massima interna: m 3,50;
·
distanza
minima dai confini: m 10;
g)
per
la nuova edificazione di ricoveri attrezzi
interrati:
·
superficie
asservita minima: mq 1.500 (anche non contigua, purché compresa nello stesso
settore di ambito);
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
7;
·
copertura
piana interrata sotto suolo rispetto al profilo del terreno preesistente
(sistemato a fasce o naturale) per almeno
·
altezza
netta massima interna: m 2,00;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 ovvero in aderenza previo accordo tra le
parti;
·
accesso
frontale da fascia preesistente, larghezza massima dell’acceso cm
120;
·
divieto
di installazione di impianto elettrico, di impianto fognario e impianto idrico
ad eccezione di quello irriguo;
·
la
nuova edificazione dei ricoveri attrezzi interrati, poiché non altera la
conformazione del terreno e consente una maggiore diffusione del presidio
ambientale può essere effettuata in tutto il territorio dell’Ambito A5 comprese le fasce di
rispetto;
·
per
tutti i nuovi fabbricati le distanze dalle strade sono quelle fissate dal Codice
della Strada;
h)
per
la nuova edificazionedi ricoveri attrezzi, in
legno, fuori terra nelle fasce di rispetto:
·
l’edificazione
può essere autorizzata solo nel caso in cui sia tecnicamente dimostrata
l’impossibilità di costruire, con limitati movimenti di terra, ricoveri attrezzi
interrati; già previsti dalle presenti norme;
·
l’edificazione
può essere autorizzata esclusivamente in presenza di atto d’impegno a condurre
il fondo da parte del richiedente, così da garantirne la pulizia e la
coltivazione;
·
l’ubicazione
del ricovero deve essere, di norma, compatibile con le possibilità d’accedervi
tramite sentieri e/o stradini interpoderali e/o strade già
esistenti;
·
superficie
asservita minima: mq 1.500 (anche non contigua, purchè compresa nello stesso
settore di Ambito);
·
superficie
coperta massima: mq 7;
·
copertura
unica a falda con il colmo a lato monte;
·
altezza
netta massima interna: m 2,00;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 ovvero in aderenza, previo accordo tra le
parti;
·
accesso
frontale dalla fascia preesistente, con larghezza massima dell’accesso: m
1,20;
·
divieto
d’installazione d’impianto elettrico, fognario e idrico, a eccezione di quello
irriguo;
·
la
nuova realizzazione dei ricoveri attrezzi in legno, fuori terra nelle fasce di
rispetto, consente una maggior diffusione del presidio ambientale, attualmente
carente, e di conseguenza può essere effettuata soltanto nelle fasce di rispetto
di tutto il territorio dell’Ambito
A5, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di riferimento (ambientale,
idrogeologico, Sic, aree percorse dal fuoco, ecc.);
i)
la
superficie agibile (S.A.) massima, realizzabile per le nuove
costruzioni contemplate nelle precedenti lett. a), b), c), e), a prescindere
dalle destinazioni d’uso delle tipologie dei singoli interventi: (i) nel
sub-ambito A5/a, è pari a mq. 857; (ii) nel sub-ambito
A5/b, è pari a mq. 285;
in ambedue i sub-ambiti, espressamente esclusi i manufatti interrati accessori
di cui al precedente c. 5.2;
j)
per
il sub ambito A5/a, dagli 857 mq previsti di superficie agibile (S.A.) massima vanno sottratti i 355 mq
già concessi in sede di approvazione del Suap per l’attività turistica ricettiva
della località Mei di cui al provvedimento conclusivo n° 10759, rilasciato dal
Comune il 6 dicembre 2004.
21.5.2.
Riguardo
alle cautele geoambientali da
assumersi negli interventi di trasformazione ammessi, deve essere rispettata la
specifica disciplina geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce
parte integrante e sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
21.5.3.
Circa gli interventi agronomici,
nell’Ambito A.5 (rientrante negli
spazi di presidio ambientale in quanto rappresentativo di fenomeni di
sottoutilizzo e abbandono agricolo-produttivo, nonché di precarie condizioni
idrogeologico-vegetazionali) è prescritta la conservazione e il potenziamento
degli impianti arborei e infrastrutturali, in particolare:
a)
escludendo
l’utilizzo del cemento a vista nel recupero dei muri a
secco;
b)
evitando,
nella costruzione dei ricoveri per attrezzi agricoli, l’uso di inerti non
consoni al paesaggio rurale storico;
c)
recuperando
e mantenendo gli oliveti mediante potature di riforma e innesti con varietà
locali;
d)
effettuando
lavorazioni del terreno allo scopo di garantire fasce di protezione antincendio
tra le superfici boscate e le zone abitate;
e)
ricercando
e sviluppando nuove coltivazioni alternative di pieno campo (come le piante
officinali).
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
22.
A.6. Ambito di conservazione e riqualificazione della località
Rocca
22.1.
Si tratta di un Ambito residenziale (dalla superficie territoriale di mq
41.676), caratterizzato interamente da interventi edilizi degli anni
Sessanta/Settanta a tipologia condominiale.
22.2.
L’obiettivo del Puc è rappresentato dal mantenimento dell’attuale assetto
insediativo dell’Ambito, assegnando un modesto incremento nella sua parte
bassa, in fregio alla via De Mari, in maniera da potervi realizzare un
parcheggio pubblico e da ottenere la cessione di un terreno nel contiguo
Ambito A.9, destinata a servizio pubblico.
22.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ID-MA1, IS-MA6 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
22.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, non concerne particolari
misure.
22.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, questo Ambito non presenta particolari
peculiarità, data la tipologia insediativa a condomini che s’impone sugli altri
elementi del paesaggio; il grado di modificabilità geomorfologica dev’essere
comunque limitata per motivi paesaggistici e idrogeologici, vista la fragilità
degli assetti di versante.
22.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privilegiando il recupero degli oliveti abbandonati,
consolidando i muri a secco e provvedendo a regimare le acque
meteoriche.
22.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968):
a)
si
constata l’esistenza dell’Area a6.1, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA6 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e con destinazione
di verde attrezzato, per una superficie di mq
1.110;
b)
è
previsto il vincolo dell’Area a6.4, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e con
destinazione di parcheggio pubblico, per una superficie di
mq 302.
22.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.6 relative agli
interventi edilizi ammessi è prescritto che, fuori dalle aree a
intervento assoggettato al titolo abilitativo convenzionato, siano consentiti
interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volume sulle
costruzioni esistenti e interventi di costruzione, senza asservimento di aree,
di autorimesse interrate pertinenziali e non pertinenziali conformemente a
quanto indicato al c. 14.2.
22.5.2.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
22.5.3.
Circa gli interventi agronomici, nell’Ambito A.6 rivestono una
rilevanza caratterizzante gli orti-giardini privati; pertanto, per la loro
tutela e valorizzazione è prescritto che:
a)
la
messa di dimora di essenze ornamentali di alto fusto sia consona agli spazi e
alle varietà locali; ogni sistemazione a verde, ancorché non accompagnata da
opere di rilevanza edilizia, deve conseguire specifico titolo abilitativo del
Comune;
b)
in
caso di sistemazione a verde accompagnata da opere di rilevanza edilizia, essa
dev’essere autorizzata dal Comune unitamente al titolo abilitativo necessario
per realizzare l’intervento edilizio;
c)
è
vietato, in assenza di specifico titolo abilitativo del Comune, abbattere o
danneggiare le essenze arboree e/o arbustive (ivi compresi rami, tronco o
radici) il cui fusto presenti un diametro, misurato a 1,50 m dal suolo,
³
cm 20; per le specie identificate come leccio, tasso, corbezzolo, pino
domestico, arancio amaro deve essere considerato un diametro ³
cm 10; per le palme di qualsiasi specie, deve essere considerata
l’altezza dello stipite >
m 1,00;
d)
comunque,
in caso di abbattimento abilitato delle essenze dev’essere contemplato il
reimpianto nello spazio privato coinvolto o, in alternativa, in luogo pubblico
individuato dal Comune, di un numero di alberi o arbusti pari al valore
ornamentale dei soggetti abbattuti;
e)
gli
interventi di sistemazione degli spazi scoperti, nell’ambito di interventi
edilizi che contemplino la realizzazione di nuove aree a verde o la
riorganizzazione di aree verdi preesistenti, devono essere specificamente
progettati da parte di professionisti abilitati; il progetto deve rappresentare,
in scala appropriata, per lo meno i modi della sistemazione di tutta la
superficie scoperta e dell’esecuzione dei lavori, l’elenco e il numero delle
essenze impiegate e le coerenze degli interventi proposti con la compatibilità
ambientale e paesaggistica e con le Norme generali del Puc sulla vegetazione
privata e pubblica.
22.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
a)
Area
a6.2,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc), con superficie territoriale di mq 2.407 e con
destinazione a nuova costruzione residenziale di tipo mono-bi-familiare,
la cui modalità d’intervento concerne il titolo abilitativo convenzionato
per la realizzazione e la cessione al Comune del parcheggio pubblico
a6.4; relativamente all’assetto insediativo si prescrive un
linguaggio tipologico congruente con la contigua edificazione preesistente;
relativamente all’assetto geomorfologico si prescrive una verifica,
effettuata da tecnico abilitato, circa la stabilità dei versanti rocciosi
sovrastanti al fine della loro eventuale messa in
sicurezza;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
150;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
è
consentita la realizzazione di manufatti interrati accessori, con le modalità
prescritte nel precedente c. 5.2. delle presenti Norme;
a)
Area
a6.3, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta
n. 3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq 1.261, con
destinazione a nuova costruzione di civile abitazione, la cui modalità
di intervento concerne il titolo abilitativo convenzionato per la cessione
gratuita al Comune dei lotti catastali F. 5, nn. 88 e 90 compresi
nell’Area a9.6 destinata a residenza protetta per anziani;
relativamente all’assetto geomorfologico si prescrive una verifica, effettuata
da tecnico abilitato, della stabilità dei versanti rocciosi soprastanti per la
loro eventuale messa in sicurezza;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
120;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 3;
·
è
consentita la realizzazione di manufatti interrati accessori, con le modalità
prescritte nel precedente c. 5.2. delle presenti Norme.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
23.
A.7. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Cima della Costa, S. Elena, Monte Rocchetto, Monte Castellaro, Scorzabò, Cava,
Griffi, Monte S. Elena, Mei, Valle del Bosco, S. Antonio, Monte Moro, Monte
Mao.
23.1.
È un Ambito del territorio non insediato (dalla superficie territoriale
di mq 1.576.000) che s’estende, per il crinale dello spartiacque, dalla Cima
della Costa fino al Monte S. Elena e Mao; lo spazio è caratterizzato da vaste
aree boscate, intervallate da praterie, comprese nella parte sommitale del
Comune e in cui sopravvivono formazioni di angiosperme e conifere termofile, in
parte danneggiate dagli incendi boschivi; tra le specie più rappresentative
delle latifoglie, popolazioni di roverelle allo stato puro o consociate con
ornielli e castagni nelle parti più umide e con lecci in quelle più calde, oltre
a pini marittimi sparsi o a nuclei.
23.2.
Tra gli obiettivi, la valorizzazione delle risorse paesaggistico-vegetazionali
mediante interventi mirati di miglioramento e consolidamento forestale, di
controllo e ripristino dell’assetto idrogeologico e di manutenzione costante
della trama dei sentieri; l’intero Ambito deve anche rappresentare la
cornice di riferimento paesaggistico per il Distretto di trasformazione TR.3
e per l’Area a7.6; pertanto, tale Ambito viene riconosciuto in
qualità di “Territorio non insediabile” ex art. 37 della Lr. 36/1997
(eccezion fatta per l’Area A7.2, già insediata dalle attrezzature
sportive dismesse).
23.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA3, ANI-MA4, ANI-MA6, ANI-MA7, ID-MA1,
ID-MA2, IS-MA5, SME3, SME4, IS-MA6, IS-MA7 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A per l’Area a7.1; MO-B
intorno all’Area a7.6; MO-A tra il Distretto di trasformazione
TR.3 e l’Area a7.6; CO a s-sw del Distretto di trasformazione
TR.3; MO-B a n del Distretto di trasformazione
TR.3;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT, BCT-TRZ-BAT.
23.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
l’obbligo,
per gli interventi di ristrutturazione, restauro o manutenzione delle
costruzioni esistenti, di riferirsi ai modelli ed elementi architettonici
individuabili nelle costruzioni, residenziali e non, insediate nel contiguo
Ambito A.5 e rappresentativi dell’architettura contadina ligure; tale
prescrizione non ha valore per i volumi afferenti al campo sportivo
comunale;
b)
l’obbligo
di salvaguardare tutti i sentieri, effettuandone la pulizia periodica e il
restauro sulla base del mantenimento dei fondi in terra battuta o in lastricato
lapideo locale;
c)
l’obbligo
di restaurare i muri di contenimento dei terrazzamenti esistenti, ovvero
realizzare nuovi muri, solamente a secco mediante l’impiego di pietra
locale;
d)
la
realizzazione dei canali di scolo dei terrazzamenti e dei collettori posti negli
impluvi di massima pendenza con fondi e fianchi in terra o pietra, ritenendosi
espressamente vietato l’uso di mezzi tubi di qualsiasi
materiale;
e)
l’ammissione
di opere d’arte in c.a. solo ed esclusivamente per i lavori di tombinatura della
strada comunale esistente da S. Sebastiano alla via
Romana.
23.3.2.
Circa
la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
geomorfologico, si tratta di un Ambito particolarmente esteso, da
considerare almeno in quattro bacini spaziali
differenziati:
a)
l’Area
a.7.1, che presenta caratteri geomorfologici analoghi all’Ambito A.3,
del quale segue la disciplina di livello puntuale;
b)
le
Aree attorno all’Area a7.6 (nord-est e sud), che costituiscono un
bacino scarsamente significativo sotto l’aspetto geomorfologico, e quella
compresa tra la via S. Sebastiano e l’Area a7.6 (che inoltre è
caratterizzata da bassa stabilità morfologica); pertanto:
·
le
limitazioni alla modificabilità geomorfologica sono costituite da fattori di
carattere idrogeologico;
·
sono
ammesse senza limitazioni di carattere quantitativo sistemazioni di zone
instabili, interventi sul reticolo idrografico, opere di regimazione
idraulica;
·
sotto
l’aspetto qualitativo debbono essere privilegiati interventi di ingegneria
naturalistica, opere a verde e tecniche costruttive originarie dell’antica
tradizione edilizia contadina (scogliere, muri a secco con pietra
locale);
c)
il
bacino compreso tra l’Area a7.6 e il Distretto TR.3; la
fascia attorno al crinale è assimilabile all’Ambito A.3, del quale segue
la disciplina di livello puntuale; la porzione inferiore ha caratteri analoghi
al bacino sub b) e ne segue la disciplina ivi
espressa;
d)
il
bacino attorno alla cava di S. Elena (TR.3), la cui parte meridionale
risulta particolarmente importante come elemento di transizione tra spazi di
pregio ambientale e l’area di cava; in questo bacino:
·
sono
presenti emergenze storiche significative (miniera di ferro romana, piccole
sorgenti carsiche);
·
sono
ammessi interventi di modesta modificabilità geomorfologica, connessi al
completamento della viabilità d’accesso e al terrazzamento dei versanti, nonché
al recupero funzionale e ambientale delle aree limitrofe alla
cava;
·
la
porzione a nord della cava non presenta valori geomorfologici degni di tutela,
trovandosi peraltro a margine di aree di cava e discarica del Comune di Vado
Ligure; non sono previsti limiti alla modificabilità di questa porzione di
bacino, connesse al progetto di trasformazione dell’area di
cava.
23.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale
relativamente all’assetto vegetazionale:
a)
i
boschi soggetti al regime TRZ debbono essere avviati all’alto fusto, nel caso
delle roverelle, ovvero debbono venire diradati selettivamente mediante
abbattimenti, nel caso dei pini marittimi morti o danneggiati dalle
fisiopatie;
b)
le
praterie debbono venire indirizzate verso condizioni di equilibrio ecologico e
stabilità dei pendii, per conseguire un più soddisfacente assetto paesaggistico
e migliori livelli di fruizione;
c)
è
ammessa la riduzione di superficie boscata quando è esclusivamente finalizzata
alla ripresa dell’attività agricola su appezzamenti ricolonizzati da vegetazione
forestale.
23.3.4.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto ecologico-ambientale tale Ambito interessa una vasta
porzione del territorio comunale, dal Boscaccio attraverso il Forte e il Monte
di Sant’Elena fino al Monte Mao, lungo tutto il crinale dello spartiacque: nella
sua articolazione spaziale, l’Ambito incontra diversi e differenti
scenari ambientali, caratterizzati da quelle emergenze bio-naturalistiche che
assegnano al territorio alta valenza ecologica, tali da doverne garantire la
conservazione per la presenza: (i) del S.I.C. Rocca dei Corvi – Mao –
Mortou; (ii) delle aree protette provinciali di Monte Mao e della
Sughereta di Bergeggi; (iii) della zona carsica; l’Ambito risulta
in tal modo contraddistinto da biotopi con le relative specie animali e
vegetali, endemiche, rare e/o a rischio di estinzione, e da habitat di interesse
prioritario[12]
e di notevole importanza per la sopravvivenza delle comunità animali, in
particolare per diverse specie dell’avifauna.
Il
Piano, che si pone l’obiettivo della valorizzazione/protezione delle risorse
paesaggistico-vegetazionali-faunistico presenti, si prefigge di mantenere un
unico sistema ecologico-ambientale che integri necessariamente il
Distretto di trasformazione TR.3 tramite la creazione di
una rete escursionistica e/o di sentieri didattici attrezzati, utili per il
collegamento fra le numerose emergenze naturalistiche.
23.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), il Puc individua i seguenti servizi
esistenti:
a)
Area
a7.3,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MA6 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc) e con destinazione di cimitero comunale, la cui
superficie è di mq 1.812;
b)
Area
a7.5
(chiesa di Santo Stefano), con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
IS-MA6 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e con destinazione di
infrastruttura per il culto, la cui superficie è di 359
mq;
il
Puc individua inoltre i seguenti servizi di progetto:
a)
Area
a7.1,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA3, IS-MA3, IS-MA5 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc) e con destinazione di parco della sughereta di
Cima della Costa, la cui superficie è di mq
76.439;
b)
Area
a7.4,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MA6, ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con destinazione di parco, la cui superficie è
di mq 8.437.
23.5.
Riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
23.6.
Circa gli interventi agronomici, l’Ambito A.7 rientra negli spazi
non insediabili, per i quali debbono essere previste le seguenti opere di difesa
dagli incendi boschivi:
a)
spazi tagliafuoco di crinale o lungo la viabilità
secondaria;
b)
impianti antincendio (condotte e serbatoi);
c)
sfolli,
diradamento o spalcature a carico delle conifere, in applicazione della vigente
regolamentazione regionale;
d)
manutenzione
e ripristino della viabilità secondaria esistente;
e)
identificazione
e perimetrazione degli spazi in cui è ammesso il pascolo degli
ovini.
Inoltre,
debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a)
è
vietato qualunque intervento sulla vegetazione esistente in grado di mutare la
tipologia delle coperture vegetali in atto in senso
regressivo;
b)
devono
essere consolidati a fini protettivi gli spazi di verde naturale, ritenendosi
espressamente vietato il taglio di alberi e arbusti tipici della macchia ogni
qual volta possa innescarsi un processo regressivo;
c)
è
vietato il pascolo libero, e dev’essere richiesta al Comune l’autorizzazione al
transito degli ovini, recante l’identificazione
preventiva degli spazi nei quali è ammesso il loro pascolo e le modalità con le
quali esso deve avvenire;
d)
qualunque
intervento che richieda opere edilizie dev’essere corredato da perizia
geologica, e i lavori di contenimento debbono essere improntate dai caratteri
dell’ingegneria naturalistica;
e)
negli
spazi sottoposti a vincolo idrogeologico hanno valore le prescrizioni della Lr.
4/1999; in particolare, relativamente alle applicazioni del Dm. 11 marzo
23.6.1.
Relativamente all’Area a7.1 (che coinvolge lo spazio dalla strada del
Bricco Bianco fino al sentiero Sgarognà, al confine delle colonie cremonesi e,
sul versante opposto, alla strada militare dei forti), comprensiva di formazioni
boschive di particolare rilevanza botanica e paesaggistica come la sughereta di
S. Sebastiano, appare indispensabile consolidare tale sughereta in qualità di
prezioso patrimonio naturalistico; pertanto, oltre alle misure generali
prescritte per l’Ambito 7:
a)
viene
privilegiato il regime normativo del consolidamento, con l’obiettivo di
migliorare i livelli quali-quantitativi delle funzioni ecologiche e della
fruibilità ricreativa;
b)
le
operazioni forestali debbono essere finalizzate a puliture, sfolli, diradamenti
a carico delle essenze di pino marittimo, al fine di liberare i soggetti
d’avvenire di quercus suber (sughera);
c)
è
vietata la messa a dimora di piantine di sughera (Quercus suber) non provenienti
da seme prelevato dalle piante madri della stazione di Località San Sebastiano,
onde evitare l’inquinamento genetico del popolamento di
sughere;
d)
gli
interventi necessitano di una valutazione di incidenza globale a livello
attuativo, calibrando anche le opportune mitigazioni in funzione dei carichi
turistici che si potrebbero riversare sul territorio anche del vicino SIC
IT323203.
23.6.2.
Relativamente alle Aree a7.2 e a7.4 (comprensive di ridotte
porzioni nei dintorni del dismesso campo sportivo comunale e nell’ansa della
strada che conduce al cimitero, la cui Superficie territoriale è
rispettivamente di mq 10.969 e 8.437), ricche di vegetazione arborea naturale e
artificiale, il patrimonio vegetale dev’essere valorizzato a fini sportivi e
ricreativi in presenza di un regime di Ptcp COL-ISS;
pertanto:
a)
viene
privilegiato il regime normativo del consolidamento, con l’obiettivo di
migliorare i livelli quali-quantitativi delle funzioni ecologiche e della
fruibilità ricreativa;
b)
nell’Area
a7.2 possono essere messe a dimora essenze di alto fusto, consone al
paesaggio di contesto, insieme all’allestimento di spazi di sosta
attrezzati;
c)
nell’Area
a7.4 debbono essere posti in essere interventi di pulitura e
decespugliamento intorno ai soggetti di roverelle, nonché diradamenti sulle
ceppaie per favorire l’avviamento all’alto fusto (peraltro già in corso) dei
soggetti;
d)
in
fregio alla via Negi è consentita la realizzazione di un parcheggio pubblico,
con estensione massima di 1.000 mq e purché ciò non comporti l’abbattimento di
nessuna roverella di alto fusto.
23.7.
Riguardo
agli interventi ecologico-ambientali, per l’Ambito A7 – che
interessa un ampio spazio non insediato, a forte connotazione naturalistica – si
esprimono le seguenti prescrizioni gestionali e azioni di
tutela:
1.
nello
spazio interessato dal S.I.C. Rocca dei Corvi – Mao –
Mortou:
per
la specie vegetale prioritaria Campanula sabatia occorre: (i)
evitare alterazioni del substrato calcareo; (ii) conservare i lembi di
territorio contenenti l’habitat della specie (rupi, detriti, pietraie, pascoli
sassosi, bordi di sentiero soleggiati);
per
la specie vegetale Quercus suber occorre: (i) mantenere un
micro-habitat a bosco termofilo o a macchia mediterranea e suoli acidi;
(ii) conservare i lembi di territorio contenenti l’habitat della specie
(monitoraggio degli individui di dimensioni o età avanzate; corretti interventi
selvi-colturali); (iii) evitare il taglio di individui di dimensioni o
età notevoli e gli incendi (con spazi tagliafuoco e impianti antincendio);
(iv) aprire ulteriori strade onde on frammentare gli habitat o
interrompere i corridoi ecologico/naturali; per la specie animale Asida
dejani ligurica occorre: (i) mantenere un micro-habitat serico;
(ii) evitare gli incendi con spazi tagliafuoco e impianti antincendio;
(iii) conservare i lembi di territorio a gariga, contenenti l’habitat
della specie; (iv) operare decespugliamenti programmati; (v)
conservare gli oliveti;
per
le specie animali Gonepteryx cleopatra e Polyommatus hispanus
occorre: (i) mantenere un micro-habitat a macchia mediterranea (evitando
un eccessivo sviluppo della vegetazione arborea);
per
l’anfibio Pelodytes punctatus[13]
occorre:
(i)
assicurare lembi di territorio contenenti l’habitat della specie, ai fini
riproduttivi, di svernamento e della sua sopravvivenza, in particolare creando
zone umide (preservando i siti ancora intatti, realizzando nuove pozze per
garantire la presenza continua di corpi idrici, garantendo aree a macchia
mediterranea, fessure in tronchi d’alberi, muretti a secco, abbeveratoi, fosse);
(ii)
mantenere micro-habitat ospitanti lombrichi e insetti per l’alimentazione
dell’anfibio; (iii)
evitare il prosciugamento delle pozze esistenti; (iv)
controllare la presenza di girini di altre specie, soprattutto di rane verdi,
che potrebbero costituire un agente limitante (fattore competitivo) per i girini
di Pelodytes punctatus; (v)
ampliare le conoscenze sugli spostamenti stagionali della specie, così da poter
applicare una giusta politica conservativa dell’interno areale di distribuzione,
dal momento che costituisce un anello principale della complessa catena
alimentare dell’ecosistema;
per
l’avifauna, specie Circaetus gallicus, occorre: (i) mantenere un
habitat ad ambiente xerico e bosco xerofilo (evitandone il taglio), per la
nidificazione; (ii) conservare le praterie pietrose, le aree prative
alternate ai boschi, le aree aperte e soleggiate con popolazioni di rettili e
roditori da predare; (iii) evitare lo sviluppo eccessivo della
vegetazione arborea; (iv) assicurare l’attività venatoria affinché venga
esercitata ai sensi di legge;
per
gli habitat, occorre (i) evitare la scomparsa delle aree ecotonali
(bosco-prato); (ii) evitare eccessivi calpestii; (iii) limitare il
pascolo (carico controllato); (iv) evitare il dilavamento del suolo;
(v) non alterare in alcun modo gli assetti idrogeologici né modificare i
parametri fisico-chimici delle acque; (vi) non raccogliere o danneggiare
la flora e la fauna tipiche del sito; (vi) ridurre il rischio di incendi
ripetuti, in particolare lungo i tracciati delle strade e dei sentieri (con
spazi tagliafuoco e impianti antincendio); (vii) non effettuare alcun
tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento; (viii) mantenere la
presenza di zone aperte, aree prative, prati a sfalcio, radure interne alle zone
a copertura boschiva; (ix) impedire l’eccessiva evoluzione del bosco e
della vegetazione arborea in genere; (x) mantenere la macchia tramite il
taglio di alberi e i decespugliamenti programmati; (xi) attuare
interventi selvi-colturali idonei al mantenimento e miglioramento dell’habitat,
effettuando attività di censimento e monitoraggio sugli habitat e specie di
maggiore interesse, utili all’affermazione della fauna; (xii) non
liberare sul territorio alcuna specie animale estranea alla fauna
locale;
2.
nello
spazio interessato dall’area protetta provinciale Monte Mao,
inserita nel Sistema Ambientale Sabatia (a sua volta compreso nel Sistema di
Aree Protette Provinciali), che offre alcuni pregi naturalistici (specie e
habitat d’interesse comunitario, zone rupestri, bosco, carsismo sviluppato,
elevata panoramicità), occorre:
(i)
conservare/assicurare lembi di territorio contenenti gli habitat delle specie
animali e vegetali presenti (cfr. il precedente S.I.C. Rocca dei Corvi –
Mao – Mortou, la cui superficie include l’area in questione);
(ii) promuovere attività escursionistiche (sentieri didattico-culturali;
piste ciclabili; aree pic-nic attrezzate; tabellazione informativa);
(iii) effettuare la pulizia/ripristino dei sentieri; (iv) evitare
la contaminazione degli acquiferi carsici; (v) eliminare le specie
infestanti;
3.
nello
spazio interessato dall’area protetta provinciale Sughereta di
Bergeggi, anch’essa compresa nel Sistema Ambientale Sabatia, sviluppata
su un substrato geologico costituito da formazioni del basamento pre-Terziario
(formazione di Murialdo) e rappresentativa di pregi naturalistici come la
prateria, il bosco, un manufatto di interesse storico-archeologico (Forte di S.
Elena), un’elevata panoramicità, un grande pregio botanico e paesaggistico
offerto dal più esteso bosco di querce da sughero (Quercus suber) del
Ponente Ligure, occorre:
(i)
mantenere un micro-habitat a bosco termofilo o a macchia mediterranea e suoli
acidi; (ii) assicurare i lembi di habitat per la conservazione delle
specie (monitoraggio degli individui di dimensioni o età avanzate e corretti
interventi selvi-colturali, stante l’assenza di rinnovamento della specie
vegetale dominante e caratterizzazione siccitosa locale); (iii) evitare
il taglio di individui di dimensioni o età notevoli, gli incendi (con spazi
tagliafuoco e impianti antincendio), la frammentazione degli habitat,
l’interruzione dei corridoi ecologico/naturali, l’erosione profonda da
ruscellamento; (iv) promuovere attività escursionistiche (sentieri
didattico-culturali; piste ciclabili; aree pic-nic attrezzate; tabellazione
informativa/didattica); (v) effettuare la pulizia/ripristino dei
sentieri; (vi) eliminare le specie infestanti; (vii) promuovere
attività e/o opere per la prevenzione incendi;
4.
nello
spazio interessato dalla zona carsica (che si sviluppa al margine
meridionale dell’Ambito e che risulta tutelata e vincolata dalla Lr.
14/1990[14]),
onde evitare l’erosione superficiale del substrato
calcareo:
(i)
sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione ambientale per la tutela e
fruizione dell’area, per il consolidamento delle specie animali e vegetali
esistenti, per gli studi idrogeologici e idrostrutturali rivolti alla conoscenza
e al mantenimento dei bacini idraulici superficiali e sotterranei; (i)
sono ammesse altresì modalità, culturali e didattiche, di fruizione dei beni
ambientali in forme compatibili con la loro tutela (itinerari/sentieri turistici
e realizzazione di capanni mimetici predisposti per l’osservazione
ornitologica[15];
(iv) è vietata ogni alterazione e/o distruzione delle pietraie e delle
piccole sorgenti carsiche; (v) è vietato realizzare scavi ed effettuare
movimenti di terreno e/o asportazione del substrato; (vi) è vietato
asportare e/o danneggiare rocce, fiori, piante, animali, reperti archeologici,
concrezioni fossili; (vii) è vietato scaricare terra, rifiuti o qualsiasi
altro materiale; (viii) è vietata qualsiasi forma di apporto e/o
contaminazione inquinante esterna[16].
23.8.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.7 relative agli
interventi edilizi ammessi è prescritto che, oltre agli interventi
ammessi più oltre per l’Area a7.2 dell’ex campo sportivo comunale,
sono consentiti solo interventi sui volumi esistenti fino alla ristrutturazione
edilizia, nonché interventi di nuova edificazione di bassi fabbricati e stalle,
nel rispetto dei parametri di cui alle lett. e) ed f) del precedente art.
21.5.1. e delle prescrizioni relative alla disciplina paesaggistica di livello
puntuale.
In
particolare, in merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo
del titolo abilitativo convenzionato, la disciplina è la
seguente:
a)
per
l’Area a7.2., con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA4,
IS.MA6 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e la cui superficie è di mq 7.250, la
destinazione ammette l’installazione di impianti tecnologici per
telecomunicazioni, la realizzazione di ricoveri per mezzi e attrezzature
pubbliche, oltre a insediamenti artigianali con attività di tipo non nocivo,
compatibilmente con la disciplina vigente riguardo alle distanze dalle fonti di
inquinamento elettromagnetico;
b)
riguardo
alle modalità d’intervento, l’intera Area a7.2. dovrà essere
coinvolta da un piano unitario d’iniziativa pubblica o privata, in cui debbono
essere previsti:
·
un
unico accesso all’Area dalla viabilità principale;
·
gli
spazi destinati alla sosta e alla manovra dei mezzi connessi alle attività
svolte;
·
il
volume dei fabbricati realizzabili;
·
l’obbligatorietà
della copertura dei fabbricati realizzabili con pannelli fotovoltaici, per la
cessione al Comune – mediante apposita convenzione – dell’energia elettrica
prodotta, con la finalità di perseguire l’obiettivo comunale dell’ottenimento
del certificato verde;
c)
nell’Area
a7.2. è consentito l’intervento per unità minime di superficie asservita, e il Puo
dell’intera Area deve essere approvato prima dell’approvazione del primo
progetto di intervento; le istanze successive possono conformarsi al Puo
assentito ovvero possono proporne la variante, tuttavia sempre per l’estensione
dell’intera Area e comprensivo delle opere già realizzate o assentite; il
rilascio dei singoli titoli abilitativi è subordinato alla stipula di specifica
convenzione, in forza della quale il titolare dell’abilitazione deve realizzare
le infrastrutture private e comuni necessarie al proprio intervento e
identificate nel Puo assentito;
d)
per
l’Area a7.2. i parametri urbanistici
concernono:
e)
nell’Area
a7.2., in assenza di Puo sono consentiti solamente la ristrutturazione dei
volumi comunali esistenti e il tamponamento laterale delle tettoie
esistenti;
f)
il
Puo dovrà contenere una accurata valutazione di incidenza precisando le
tipologie di attività consentite, le modalità di realizzazione delle strutture e
degli impianti, gli impatti generati sul limitrofo pSCI e la mitigazione da
adottare sia in fase di esercizio, sia di catierizzazione.
23.9.
Per
l’Area a 7.6 (dalla superficie territoriale di mq 119.950) che comprende
gli spazi prativi dei fortilizi militari, con ampie spianate di natura
sub-pianeggiante dalle quali si aprono ampi panorami sulla costa dove vi sono
comprese porzioni di territorio boscato, scampato all’azione del fuoco e dove si
reperiscono nuclei sparsi di pino marittimo e popolamenti di latifoglie
termofile (roverella, orniello, castagno), insieme all’estesa macchia bassa di
ericacee e ginestre, fattore caratterizzante dell’intero spazio, originatasi
dopo il passaggio del fuoco, il Puc pone l’obiettivo di favorire al contempo il
recupero turistico-paesaggistico dell’intero spazio e la sua riorganizzazione
sportivo-ricreativa, oltre a impianti per l’utilizzazione di fonti rinnovabili
di energia ex art.
23.9.1.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA3, ANI-MA4, SME3 (cfr. carta n. 3.1.
bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-B per lo spazio del forte di S.
Elena, MO-A per il restante spazio dell’area;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT, BCT-TRZ-BAT.
23.9.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, questa Area risulta costituita dall’area
del forte (morfologicamente assai modificata a seguito dello scoppio della
polveriera, avvenuto nel 1939, e degli interventi di edilizia militare) e da
un’ampia area di crinale; la disciplina paesaggistica deve essere differenziata
tra lo spazio del forte e quello restante, e in
particolare:
a)
nel
primo sono ammessi interventi di movimento terra anche di cospicue dimensioni,
finalizzati a ripristinare i deflussi superficiali attualmente impediti dal
cratere di esplosione, nonché quegli altri interventi previsti dalla
destinazione del Puc;
b)
nel
restante spazio la disciplina è assimilabile a quella dell’Ambito 7, alla
quale espressamente si rinvia.
23.9.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale, circa
l’assetto vegetazionale:
a)
il
regime normativo di trasformazione ammette una graduale sostituzione della
vegetazione ecologicamente più instabile (pino marittimo), per motivo delle
fitopatie e dell’azione del fuoco, con latifoglie
termofile;
b)
si
tratta di interventi comunque riferibili agli spazi boscati, mentre non appare
opportuna una trasformazione a bosco dei prativi che vengono confermati come
tali;
c)
comunque,
gli spazi originariamente boscati e distrutti dal fuoco non possono essere
assoggettati ad alcuna modifica di destinazione d’uso, eccezion fatta per la
realizzazione di opere pubbliche (anche volte a posare manufatti antincendio
boschivo) o di impianti tecnologici (in condotta o in cavo), ancorché realizzati
da soggetti privati;
d)
a
ogni buon conto, ai fini dell’applicazione delle vigenti leggi, Norme,
regolamenti tutti i boschi esistenti sul territorio comunale alla data di
adozione del Puc sono da ritenersi compresi nel Piano regionale per la difesa
e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all’art. 41 della Lr.
4/1999.
23.9.4.
Per
quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto ecologico-ambientale, questa area ricade
all’interno del S.I.C. Rocca dei Corvi - Mao – Mortou (per il
quale valgono le azioni di tutela e i suggerimenti gestionali previsti
nell’Ambito A.7); tali indicazioni risultano in sintonia
con le azioni e misure di una corretta gestione di conservazione e fruizione
ricreativa-didattica-sportiva da intraprendere nell’Ambito, affinché
possa integrarsi con l’Ambito A.7 e il Distretto TR.3 tramite il
sistema a rete dei sentieri.
23.9.5.
Circa
la configurazione di massima dell’intervento, l’Area a7.6 è destinata ad
attività per il tempo libero, sportive, ricreative e ricettive all’aria aperta,
nonché a impianti per l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia ex art.
a)
è
prescritto un progetto d’intervento unitario da parte di operatore pubblico,
privato o misto, esteso a tutta l’Area e convenzionato per il ripristino
idrogeologico e vegetazionale dell’intero spazio e per il vincolo quindicennale
delle attività individuate;
b)
è
consentita la realizzazione di infrastrutture, non ingeneranti volume, inerenti
a qualsiasi attività sportiva o ricreativa e agli impianti per l’utilizzazione
di fonti rinnovabili di energia ex art.
c)
è
consentito il recupero dei volumi esistenti, mediante interventi di restauro
conservativo, anche a fini residenziali purché limitatamente alla
sorveglianza;
d)
è
consentita la realizzazione di nuovi volumi non residenziali, con altezza
massima di m 4 e indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) massimo di
mq/mq 0,005, purché collocati in posizione tale da non alterare i profili
dell’area percepiti al suo esterno e finalizzati alle attività
convenzionate;
e)
è
consentita la realizzazione di volumi interrati non residenziali, purché
funzionalmente connessi alle attività convenzionate, considerando come tali
quelli interamente sottostanti alla quota del suolo a profondità di almeno cm
60; a conclusione dei lavori il terreno soprastante dev’essere risistemato in
modi congruenti con le prescrizioni di ripristino idrogeologico e vegetazionale
contenute nel progetto d’intervento unitario e comprendendovi gli accessi, che
debbono inserirsi al meglio nel contesto naturale circostante; l’ indice di
utilizzazione insediativa (I.U.I.) per i volumi interrati è di mq/mq 0,005 e
può venire assommato all’indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.)
consentito fuori terra;
f)
gli
interventi ammessi debbono prevedere un congruo numero di parcheggi per le
attività convenzionate;
g)
il
progetto dovrà ottenere l’approvazione regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 69 della Lr. 36/1997,
h)
il
Puo dovrà contenere una accurata valutazione d’incidenza e l’approvazione delle
previsioni del Puc sono subordinate all’esito favorevole di tale valutazione che
dovrà essere effettuata, nel contesto del provvedimento approvativo dei relativi
progetti, da parte della Regione.
23.9.6.
Il Puo deve contenere il progetto dettagliato degli interventi di bonifica
idrogeologica e di drenaggio del cratere di scoppio, con recapito distribuito
delle acque di precipitazione nei colatori naturali di pertinenza; il progetto
dei volumi, sia interrati che fuori terra, deve comprendere le indagini previste
dal Dm. 11 marzo 1988 fino a profondità, sotto la quota di appoggio delle
fondazioni, non inferiori a 1,5 volte il lato minore della costruzione; riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
23.9.7.
In
assenza di Puo valgono le discipline paesaggistiche di livello puntuale
dell’Ambito A5.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
24.
A.8. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Valle, Negi
24.1.
Si
tratta di un Ambito già agricolo (dalla superficie territoriale di mq
41.875) ma abbandonato da molto tempo, caratterizzato ora da un recente
insediamento residenziale di edilizia agevolata e dalla nuova strada comunale di
collegamento con la via Na Valle, in applicazione delle previsioni del vigente
Pris.
24.2.
È
obiettivo principale del Puc ampliare l’insediamento per residenza primaria, Ers
o convenzionata, e connetterlo con l’abitato di Bergeggi attraverso insediamenti
residenziali sparsi, di tipo mono e bi-familiare, collocati lungo la nuova
strada comunale, con obbligo di sistemazione idrogeologica e vegetazionale della
superficie
asservita.
24.3.
Il
regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA4, IS-MA6, IS-MO-B1, IS-MO-B2 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
24.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
per
gli interventi edificatori, l’obbligo di considerare la particolare
conformazione del terreno, in maniera da contenere al massimo gli sbancamenti e
le opere di sostegno;
b)
per
gli accessi carrai, l’obbligo di contenere la lunghezza entro i m 30, computati
a partire dal ciglio della nuova strada comunale;
c)
per
i parcheggi di pertinenza, sia all’aperto che di tipo chiuso (in questo caso
solo interrati), l’obbligo di collocarsi lungo la nuova strada comunale; i muri
di contenimento necessari non possono superare l’altezza di m 3,00 e debbono
essere rivestiti con scapoli di pietra locale, posata con logica
strutturale;
d)
per
gli interventi di ampliamento dell’area destinata all’edilizia agevolata,
l’obbligo di uniformarsi alla porzione già realizzata in maniera da non creare
discontinuità tra gli insediamenti, tenuto conto che la parte già realizzata
presenta un accettabile livello d’inserzione ambientale;
e)
per
gli interventi di nuova costruzione mono-familiare e di sistemazione esterna,
previsti nell’Area a8.1, l’obbligo di assumere soluzioni formali attente
all’inserimento nel contesto agricolo dell’abitato di Negi, caratterizzato da un
assetto ambientalmente consolidato e qualificato; le forme architettoniche e
l’uso dei materiali originari e moderni debbono collegare l’antica tradizione
edilizia contadina, rappresentata dalle costruzioni storiche di Bergeggi, con
l’espressione dell’architettura contemporanea;
f)
per
i nuovi volumi edificati a mare della strada di previsione, l’obbligo di
contenere la quota massima della copertura sotto la corrispondente quota della
strada stessa.
24.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, la presenza di spazi antropizzati o abbandonati
senza particolari pregi ne limita la modificabilità solo ai fattori
paesaggistici; pertanto:
a)
i
nuovi interventi debbono rispettare i caratteri geomorfologici esistenti,
mediante la ricostruzione dei terrazzamenti rimossi per realizzare
l’edificazione e la nuova viabilità d’accesso;
b)
i
materiali e le tecniche costruttive adoperate debbono essere congruenti con la
situazione esistente.
24.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privilegiando il recupero degli oliveti abbandonati,
consolidando i muri sia con tecnica a secco sia con muri in c.a. rivestiti con
scapoli di pietra locale, posti in opera con logica strutturale, e provvedendo a
regimare le acque meteoriche.
24.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), non si constata l’esistenza di nessun servizio e il Puc non
prevede alcuna nuova localizzazione.
24.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.8 relative agli
interventi edilizi ammessi è prescritto che:
a)
sui
volumi esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia,
anche per singole unità immobiliari,senza aumento di superficie agibile S.A e senza cambio destinazione
d’uso;
b)
per
le nuove realizzazioni vale la disciplina paesistica precedentemente prescritta
nonché successive prescrizioni sulle Aree a intervento assoggettato a
titolo abilitativo convenzionato;
c)
sono
possibili interventi di costruzione, senza asservimento di aree, di autorimesse
interrate pertinenziali e non pertinenziali conformemente a quanto indicato al
c. 14.2.
24.5.2.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
24.5.3.
Circa gli interventi agronomici, nell’Ambito A.8 rivestono una
rilevanza caratterizzante gli orti-giardini privati; pertanto, per la loro
tutela e valorizzazione è prescritto che:
a)
la
messa di dimora di essenze ornamentali di alto fusto sia consona agli spazi e
alle varietà locali; ogni sistemazione a verde, ancorché non accompagnata da
opere di rilevanza edilizia, deve conseguire specifico titolo abilitativo del
Comune;
b)
in
caso di sistemazione a verde accompagnata da opere di rilevanza edilizia, essa
dev’essere abilitata dal Comune unitamente al titolo abilitativo necessario per
realizzare l’intervento edilizio;
c)
è
vietato, in assenza di specifico titolo abilitativo del Comune, abbattere o
danneggiare le essenze arboree di valore ornamentale e/o
storico;
d)
comunque,
in caso di abbattimento abilitato delle essenze dev’essere contemplato il
reimpianto nello spazio privato coinvolto o, in alternativa, in luogo pubblico
individuato dal Comune, di un numero di alberi o arbusti pari al valore
ornamentale dei soggetti abbattuti;
e)
gli
interventi di sistemazione degli spazi scoperti, nell’ambito di interventi
edilizi che contemplino la realizzazione di nuove aree a verde o la
riorganizzazione di aree verdi preesistenti, devono essere specificamente
progettati da parte di professionisti abilitati; il progetto deve rappresentare,
in scala appropriata, per lo meno i modi della sistemazione di tutta la
superficie scoperta e dell’esecuzione dei lavori, l’elenco e il numero delle
essenze impiegate e le coerenze degli interventi proposti con la compatibilità
ambientale e paesaggistica e con le Norme generali del Puc sulla vegetazione
privata e pubblica.
24.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
a)
Area
a8.1,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B1, ANI-MA4, IS-MA6 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
24.676 (di cui mq 13.652 vincolati all’inedificabilità), a destinazione
di nuovi edifici residenziali di tipo mono e bi-familiare, le cui modalità
d’intervento concernono il titolo abilitativo convenzionato per la
monetizzazione e/o la realizzazione delle specifiche quote parti
dell’Area verde a7.4 (compresa l’area destinata a parcheggio a
scomputo della realizzazione dei parcheggi pubblici pertinenziali) e per la
monetizzazione della messa in opera della piazza del cimitero; i singoli
progetti debbono venire estesi all’intero lotto fondiario pertinenziale, anche
non contiguo purché ubicato entro l’Area a8.1, e prevederne la
sistemazione e il mantenimento idrogeologico e vegetazionale; la realizzazione
delle opere individuate nel progetto rappresenta condizione necessaria al
rilascio del certificato di abitabilità; le aree sistemate a monte della strada
debbono essere di uso pubblico, tranne quelle aree facenti già parte della
specifica previsione urbanistica dell’area a8.1, anche se soprastanti la strada
;
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,03;
·
superficie
asservita minima: mq 4.000;
·
superficie
agibile (S.A.) massima:
å
delle due unità immobiliari in residenza bi-familiare, mq 220; residenza
mono-familiare, mq 200;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per ogni
alloggio in residenza bifamiliare: mq 70;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 3;
·
è
consentita la costruzione, per ogni unità immobiliare, di manufatti interrati
accessori sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme;
b)
Area
a8.2
(ampliamento dell’area per residenza primaria, Ers o convenzionata, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B1; cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), dalla superficie territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,35;
·
superficie
agibile (S.A.) massima
prevista: mq 1.067;
·
altezza
massima: m 9,5;
·
distanza
minima tra fabbricati: m 9 10 ovvero in aderenza;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per
unità abitativa: mq 55;
·
è
consentita la costruzione, per ogni unità immobiliare, di manufatti interrati
accessori sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
25.
A.9. Ambito di conservazione e riqualificazione del centro storico di
Bergeggi, costituito dalle località Custo, Villa Bice, Bruxea, Valle d’Adda,
Miordi, Negi, Ni Piloti, Ciazza
25.1.
Rappresenta l’Ambito dei nuclei storici bergeggini (dalla superficie
territoriale di mq 108.385), in cui è concentrata la maggior parte della
popolazione residente e dove sono localizzati i principali servizi del paese
(quali il municipio, la scuola, la chiesa, il centro sociale, la palestra,
l’area verde per il gioco infantile e le poche attività commerciali esistenti);
pur con la carenza strutturale della viabilità interna, l’Ambito ha
raggiunto un suo equilibrio funzionale alle esigenze dei residenti, per cui gli
interventi previsti si limitano al consolidamento dell’offerta abitativa
stanziale e al potenziamento di alcuni servizi.
25.2.
Pertanto, il Puc assume l’obiettivo di ampliare l’offerta abitativa per i
residenti e un innalzamento della qualità urbana complessiva,
prevedendo:
a)
due
aree per edilizia residenziale agevolata, in maniera da indirizzare entro
l’abitato nuove famiglie che incrementino la popolazione residente fin dalle
prime fasce d’età;
b)
il
potenziamento dei servizi, contemplando la realizzazione di una serie di
abitazioni protette per gli anziani residenti, sia per non privare l’ambiente
bergeggino della loro presenza sia per non privare loro stessi dell’ambiente
bergeggino in cui hanno sempre vissuto;
c)
nuovi
parcheggi pubblici in sede propria, insieme a una sistemazione dell’attuale
piazza Roma tale da trasformarla in polo di riferimento del paese per i servizi
che vi sono ubicati e per la centralità posseduta;
d)
sono
importanti anche il ripristino e il mantenimento dei percorsi pedonali,
soprattutto di quelli perpendicolari alla costa che, accanto a un auspicabile
servizio di trasporto pubblico locale su strada e/o su sede propria
meccanizzata, connettono strettamente il paese ai suoi servizi e il suo ambiente
storico alla costa e al mare: essi debbono diventare, a seguito della
dismissione dell’Aurelia, un nuovo qualificato riferimento ambientale per
l’intero paese.
25.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ID-MA1, IS-MA6, IS-MO-B1, IS-MO-B3 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
25.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
la
necessità che gli interventi edilizi tengano conto della particolare
conformazione del terreno, in maniera da contenere particolarmente gli
sbancamenti e le opere di sostegno per realizzare le nuove costruzioni e i
relativi accessi;
b)
l’esigenza
che venga quanto più possibile assecondato, sia in sede progettuale sia nel
corso di tali realizzazioni, l’andamento delle curve di livello al fine di
saturare lo spazio insediabile in termini compatibili, impedendo qualsivoglia
esito traumatico per l’assetto morfologico preesistente; in
particolare:
·
a
conclusione degli interventi, il terreno dev’essere risistemato alle quote
preesistenti, fatti salvi gli accessi ai volumi interrati;
·
i
parcheggi di pertinenza, all’aperto ovvero di tipo chiuso (e, in questo caso,
solamente interrati), debbono essere realizzati con i muri di sostegno
eventualmente necessari alti non più di m 3,00 e rivestiti con scapoli di pietra
locale;
·
i
percorsi di accesso alle costruzioni residenziali debbono essere pedonali, con
andamenti sia orizzontali nel verso delle isoipse sia a esse perpendicolari, in
maniera da costituire un reticolo che eviti tagli obliqui sul versante
collinare;
c)
nelle
fasi progettuali e realizzative dev’essere posta particolare cura alle soluzioni
formali delle costruzioni e delle loro sistemazioni esterne, in maniera da
qualificare l’intero Ambito A.9 mediante appropriate forme
architettoniche e calibrati usi di materiali originari e moderni che sappiano
coniugare l’antica tradizione edilizia contadina all’espressione architettonica
contemporanea;
d)
il
relativo progetto non può essere inoltrato all’esame della Commissione edilizia
integrata in assenza di uno Studio Organico d’Insieme atto a dimostrare
l’appropriato inserimento del nuovo intervento rispetto all’intero Ambito
A.9.
25.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico non sono ipotizzabili nell’Ambito A.9
significative modificazioni, in conseguenza della struttura urbanistica
presente; sono comunque consentiti interventi, anche di dimensioni areali e
volumetriche significative, finalizzati alla sistemazione idrogeologica e al
consolidamento dei versanti.
25.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privilegiando il recupero degli oliveti abbandonati,
consolidando i muri a secco e provvedendo a regimare le acque
meteoriche.
25.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), il Puc individua:
25.4.1.
i seguenti servizi pubblici esistenti:
a)
l’Area
a9.1, con Superficie territoriale di mq
b)
l’Area
a9.8 a destinazione di plesso scolastico per il ciclo
materna-elementare, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc), con Superficie territoriale di mq 3.355; le
prescrizioni ammettono il suo potenziamento per la costruzione di un
nuovo campo sportivo polifunzionale, di una palestra, di
box;
c)
l’Area
a9.9 a
destinazione di verde pubblico attrezzato e gioco infantile, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con Superficie territoriale di mq 1.256;
d)
l’Area
a9.11, a destinazione di chiesa parrocchiale, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 991; le prescrizioni ammettono
interventi di restauro conservativo sull’intero fabbricato e sul
sagrato;
e)
l’Area
a9.14, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 93;
f)
l’Area
a9.15, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc); le
prescrizioni ammettono il suo ampliamento (rispetto alla
superficie esistente di mq 80) fino alla superficie prevista di mq
170, rispettando le distanze di legge dai fabbricati nonché mantenendo il
diritto di passo carraio per accedere alla parte di mappale non coinvolta
dall’esproprio;
g)
l’Area
a9.19, a destinazione di parcheggio pubblico con sottostante
autorimessa privata, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1
(cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con Superficie territoriale di mq
1.212;
h)
l’Area
a9.23, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
i)
l’Area
a9.24, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
j)
l’Area
a9.25, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
25.4.2.
i seguenti servizi pubblici di progetto:
a)
l’Area
a9.5, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con destinazione di parcheggio pubblico, da
cedere gratuitamente al Comune mediante convenzione per l’intervento
edificatorio residenziale privato nell’Area a9.2; la superficie è
di mq 548;
b)
l’Area
a9.6, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,4;
·
superficie
agibile (S.A.) massima e minima per
unità abitativa: da stabilire nella fase progettuale;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima tra fabbricati: m 10 ovvero in aderenza;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
c)
l’Area
a9.12, a destinazione a parcheggio pubblico per la sistemazione di
piazza Roma, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta
n. 3.1. bis di Puc); la superficie a parcheggio pubblico è di mq
1.280;
d)
l’Area
a9.16, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), dalla
superficie di mq 525;
e)
l’Area
a9.18, a destinazione di verde pubblico attrezzato per mq 1.867; le
prescrizioni assegnano al nuovo servizio l’obbligo di collegamento
pedonale col palazzo del municipio, con la soprastante via De Mari e con il
sottostante parcheggio pubblico individuato nell’Area a9.27; lo spazio è
inserito nel sistema dei percorsi pedonali potenziati (coinvolgendo in
particolare il nuovo sentiero di collegamento tra la via pedonale comunale Custo
e lo spazio a mare dell’ex stazione ferroviaria);
f)
l’Area
a9.20, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), dalla
superficie di mq 620;
g)
l’Area
a9.22, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. di Puc) e con destinazione a parcheggio multipiano in struttura e ad
attività terziarie e commerciali, di proprietà privata a regime convenzionato
per uso misto pubblico-privato, di superficie pari a mq 799, prescrivendo che il piano
seminterrato inferiore sia ceduto gratuitamente al Comune ad uso parcheggio
pubblico;
i
Parametri urbanistici concernono:
·
altezza
netta massima interna: m 2,40; per le autorimesse, quella di legge per le altre
destinazioni ammesse;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 3,00;
·
superficie
agibile
(S.A.): mq 600;
h)
l’Area
a9.27, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
i)
l’Area
a9.29, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
25.5.1.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.9 relative agli
interventi edilizi ammessi è prescritto che, fuori dalle Aree a
intervento assoggettato a titolo abilitativo convenzionato, siano consentiti i
seguenti interventi:
a)
manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia nei limiti di c ui al
precedente
art. 11, senza aumento del volume preesistente alla data di adozione del Puc, ammettendo il
cam-
bio
di destinazione dall’uso non residenziale a quello residenziale (in
particolare per i sottotetti, cantine e ogni
altro
locale non residenziale pertinenziale, per i quali è consentito l’accorpamento
di singoli volumi distinti, con ricorso al Puo solo se le distanze tra i singoli
volumi risultino superiori a 1 m);
b)
costruzione
di bassi fabbricati a uso agricolo, nel rispetto dei seguenti parametri
urbanistici:
·
superficie
asservita
minima: mq 50, anche non contigua purché compresa
nell’Ambito;
·
superficie
coperta massima: mq 10;
·
altezza
massima interna netta: m 2,30;
·
copertura
a falda con il colmo a lato monte;
·
distanza
minima dai confini: m 1,5 ovvero in aderenza, previo accordo tra le
parti;
c)
realizzazione,
senza asservimento di aree, di autorimesse interrate pertinenziali e non
pertinenziali conformemente a quanto indicato al c. 14.2;
d)
chiusura
con tamponamento perimetrale dei volumi esistenti a piano terra, delimitati dai
pilastri isolati e dai solai delle costruzioni soprastanti; i nuovi volumi così
ricavati possono assumere destinazione residenziale nel caso in cui risultino
soddisfatte, a seguito dell’intervento, le condizioni igieniche di norma;
e)
il
rilascio del titolo abilitativo, per le sole opere di cui alla precedente
lettera (d), è subordinato alla stipula di una convenzione per la cessione al
Comune di un posto macchina pubblico, ovvero per la sua
monetizzazione.
25.5.2.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
25.5.3.
Circa gli interventi agronomici, nell’Ambito A.9 rivestono una
rilevanza caratterizzante gli orti-giardini privati; pertanto, per la loro
tutela e valorizzazione è prescritto che:
a)
la
messa di dimora di essenze ornamentali di alto fusto sia consona agli spazi e
alle varietà locali; ogni sistemazione a verde, ancorché non accompagnata da
opere di rilevanza edilizia, deve conseguire specifico titolo abilitativo del
Comune;
b)
in
caso di sistemazione a verde accompagnata da opere di rilevanza edilizia, essa
dev’essere abilitata dal Comune unitamente al titolo abilitativo necessario per
realizzare l’intervento edilizio;
c)
è
vietato, in assenza di specifico titolo abilitativo del Comune, abbattere o
danneggiare le essenze arboree di valore ornamentale e/o
storico;
d)
comunque,
in caso di abbattimento abilitato delle essenze dev’essere contemplato il
reimpianto nello spazio privato coinvolto o, in alternativa, in luogo pubblico
individuato dal Comune, di un numero di alberi o arbusti pari al valore
ornamentale dei soggetti abbattuti;
e)
gli
interventi di sistemazione degli spazi scoperti, nell’ambito di interventi
edilizi che contemplino la realizzazione di nuove aree a verde o la riorganizzazione di aree verdi
preesistenti, devono essere specificamente pro-
gettati
da parte di professionisti abilitati; il progetto deve rappresentare, in scala
appropriata, per lo meno i modi della sistemazione di tutta la superficie
scoperta e dell’esecuzione dei lavori, l’elenco e il numero delle essenze
impiegate e le coerenze degli interventi proposti con la compatibilità
ambientale e paesaggistica e con le Norme generali del Puc sulla vegetazione
privata e pubblica.
25.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
a)
per
l’Area a9.2, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima, compresi
autorimessa ed eventuali altri locali non residenziali: mq
150;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanze
minime: dai confini, m 3 ovvero in aderenza (previo accordo tra le parti); dal
ciglio della strada: m 4,50;
b)
per
l’Area a9.3, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq 160 (compresa quella
esistente);
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanze
minime: dai confini, m 3, ovvero in aderenza (previo accordo tra le parti); dal
ciglio della strada: m 4,50;
c)
per
l’Area a9.4, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e con superficie territoriale di
mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,5;
·
altezza
massima. m 6,50;
·
distanza
minima tra fabbricati: in aderenza;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per unità abitativa: mq
55;
·
è
consentita la costruzione di un volume interrato ad uso di autorimesse e cantine
pertinenziali alle singole unità abitative, con altezza massima interna di m
2,20; l’intero volume interrato dev’essere servito da non più di due accessi
carrai dalla pubblica viabilità;
d)
per
l’Area a9.7 (albergo Miramare), con disciplina dell’assetto insediativo
di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con Superficie
territoriale di mq
e)
per
l’Area a9.10, a destinazione di centro associativo, da
affittare ad associazioni o privati per sedi sociali e/o esercizi pubblici, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con Superficie territoriale di mq 368; le prescrizioni
ammettono interventi di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo,
limitatamente alle parti ancora esistenti dell’ex oratorio e mantenendo
inalterata la sagoma esterna del fabbricato e la tipologia delle
facciate;
f)
per
l’Area a9.13, di superficie territoriale di mq 1867, a
destinazione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, con
attività commerciali, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1
(cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), le modalità d’intervento concernono
un progetto unitario esteso all’intera Area con individuazione delle
parti residenziali e commerciali e delle aree a marciapiede pubblico, a
parcheggio pertinenziale, a verde privato singolo e comune; il progetto deve
coordinarsi con quello comunale di sistemazione della attigua piazza Roma, di
cui all’Area a9.12;
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,5;
·
superficie
agibile (S.A.) totale: mq. 933,5 di
cui almeno 1/10 a destinazione commerciale;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima tra fabbricati: 10 m ovvero in aderenza;
·
distanza
minima dal ciglio della strada: m 3 sistemati a marciapiede
pubblico;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per unità abitativa: mq
55;
·
è
consentita la costruzione di un volume interrato ad uso autorimesse e cantine
pertinenziali alle singole unità immobiliari, con altezza massima interna di m
2,20; l’intero volume interrato dev’essere servito da non più di due accessi
carrai dalla pubblica viabilità;
g)
per
l’Area a9.21, di superficie territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq 300;
·
altezza
massima interna: m 2,40;
·
n.
massimo di accessi dalla pubblica viabilità: 2;
·
sistemazione
della copertura della costruzione con terrazzamenti a
verde.
h)
per
l’Area a9.22, di superficie territoriale di mq 2.465, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), a destinazione di parcheggio multipiano in struttura e di attività
terziarie, commerciali e ricettive di tipo alberghiero, di proprietà privata, le
modalità d’intervento concernono un progetto unitario esteso
all’intera Area con titolo abilitativo convenzionato per la cessione
gratuita al Comune di una superficie di 600 mq da destinare a parcheggio
pubblico al piano seminterrato inferiore, prescrivendo:
·
che
la costruzione abbia non più di tre piani fuori terra, da destinarsi ad attività
ricettive, e non più di tre piani seminterrati, con unico fronte fuori terra
prospiciente la via XXV Aprile, da destinarsi a parcheggio pubblico, autorimesse
private da rendere pertinenziali a unità immobiliari ubicate nel contesto,
attività commerciali e parcheggi pertinenziali alle attività sia commerciali sia
ricettive;
·
che
ognuno dei tre piani seminterrati abbia, sul fronte prospiciente la via XXV
Aprile, un arretramento non inferiore a
·
che
il parcheggio pubblico sia ricavato al piano interrato
inferiore;
·
che
si sfrutti, per gli accessi ai vari livelli, la pendenza della via XXV
Aprile;
·
che
ogni accesso abbia un adeguato spazio antistante, per evitare occupazioni della
sede stradale durante le operazioni di ingresso e uscita;
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq 0,75 (da utilizzare per
la determinazione delle superfici da destinare alle attività commerciali e
ricettive, dovendosi intendere che l’I.U.I. non si applica per la
determinazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico e ad
autorimesse pertinenziali);
·
altezza
netta massima interna: m 2,40 per le autorimesse, quella di legge per le altre
destinazioni ammesse;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 3,00 sistemati a marciapiede
pubblico;
·
altezza
massima: m 9,50 (da verificare per blocchi sovrapposti, con distanza delle
rispettive proiezioni orizzontali delle fronti verso la via XXV Aprile non
inferiore a
·
superficie
commerciale massima: mq 600 (in deroga alla deliberazione del Consiglio comunale
di Bergeggi n. 32 del 22 settembre 2000 circa gli indirizzi e criteri di
programmazione commerciale);
·
superficie
destinata ad autorimesse pertinenziali massima: mq 2.400;
i)
per
l’Area a9.26, di superficie territoriale di mq 280, a
destinazione commerciale, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), le modalità d’intervento
concernono un progetto unitario esteso all’intera Area con titolo
abilitativo convenzionato per la realizzazione e cessione in uso gratuito al
Comune di un parcheggio d’uso pubblico di 100 mq, da ricavarsi in fregio alla
via De Mari, prescrivendo:
·
che
la costruzione abbia un solo piano;
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,40;
·
altezza
netta massima interna: secondo le prescrizioni di legge;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 ovvero in aderenza;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 6;
·
altezza
massima: m 4;
j)
per
l’Area a9.28, costruzione residenziale esistente di superficie
territoriale di mq 520, superficie agibile (S.A.) esistente di mq 160 e
prevista di mq 210 (compensiva di quella esistente), con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), la
destinazione ammette un incremento volumetrico di tipo residenziale; le
modalità d’intervento contemplano l’ottenimento del titolo abilitativo
convenzionato per la realizzazione del parcheggio pubblico nell’Area
a9.27 e della corrispondente strada di accesso,
prescrivendo:
·
che
l’intervento non preveda più di due unità immobiliari;
·
che
possa ammettersi la costruzione di un manufatto interrato accessorio per ogni
unità immobiliare, con le modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme;
i
parametri urbanistici concernono:
·
distanza
minima dai confini: m 1,50;
·
altezza
massima:
·
rapporto
volume lordo del fabbricato/superficie agibile (S.A.): mc/mq 3,5;
k)
per
l’Area a9.30 di superficie territoriale di mq 487, comprendente una piccola costruzione rurale,
è previsto un ampliamento della stessa sino a 35 mq. , con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1bis. di Puc), le modalità d’intervento ammettono il
cambio d’uso a funzione residenziale anche tramite demolizione e ricostruzione
della costruzione rurale esistente, il tutto subordinato all’ottenimento di
titolo
abilitativo convenzionato per
la realizzazione e cessione gratuita al Comune dell’Area a9.29 a verde attrezzato, ovvero la
sua monetizzazione; si prescrive inoltre:
·
che
il fabbricato mantenga la caratteristica attuale con il tetto a falda
“monte/valle”;
·
che
l’intera porzione inedificata del lotto sia sistemata a
uliveto;
i
parametri urbanistici
concernono:
·
distanza
minima dai confini: m 1,50;
·
altezza
massima: il lato monte della falda non deve superare il retrostante muro di
confine ;
·
il
divieto di realizzare alcun manufatto interrato;
l)
per
l’Area a9.31, di superficie territoriale di mq 1.944, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), a destinazione di nuovo edificio residenziale, le modalità
d’intervento concernono il titolo abilitativo convenzionato per la
realizzazione e la cessione gratuita al Comune sia del parcheggio pubblico
previsto nell’Area a9.16 sia del percorso pedonale in fregio alla via De
Mari, localizzato nelle carte del Puc n. 10.1 e 10.2;
i
parametri urbanistici concernono:
·
altezza
massima: mq 6,50; la copertura non deve superare, nel suo punto più elevato, la
quota del retrostante muro di crosa;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio, sulla base delle
modalità disciplinate dal precedente c. 5.2 delle presenti
Norme.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
26.
A.10. Ambito di conservazione e riqualificazione del litorale tra
la punta di Bergeggi e la punta delle Grotte
26.1.
Rappresenta l’Ambito della spiaggia di Bergeggi e della via Aurelia,
posta immediatamente alle spalle (con superficie territoriale di mq 80.836); la
spiaggia è quasi completamente occupata dagli stabilimenti balneari, che
costituiscono l’unica importante attività economica di Bergeggi; l’Aurelia, in
quel tratto anche priva di marciapiede, costituisce un ostacolo vero e proprio
al congiungimento del paese alla sua spiaggia.
26.2.
Vengono richiamati gli obiettivi espressi per l’Ambito A.1, che per
questo Ambito A.10 sono da ritenersi analoghi; fino alla dismissione del
tratto di via Aurelia, interno all’ambito, sono consentiti tutti gli interventi
manutentivi ordinari e straordinari sulla strada; i previsti interventi di
realizzazione della passeggiata e dei parcheggi pubblici in fregio alla via
Aurelia saranno realizzati previo accordo e autorizzazione della
Provincia.
26.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-MA2, AMI-MA8, AI-CO2, ANI-CE2 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CO;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
26.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne la necessità che le
costruzioni a servizio degli stabilimenti balneari e la sistemazione della
passeggiata siano improntate a particolare semplicità formale, pur nel rispetto
degli stilemi architettonici contemporanei, affinché la qualità compositiva
(compresa quella dei depositi e magazzini) risulti in grado di migliorare le
immagini ambientali della fascia costiera.
Nelle
aree balneabili valgono le indicazioni contenute nel Puo approvato in Conferenza
di Servizi in sede deliberante del 19 04 2004 e nel Provvedimento Finale
rilasciato dal comune in data 01 09 2004.
26.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, essendo l’Ambito A.10 costituito
dall’arenile marino, compreso tra i Distretti TR.2 e
TR.4:
a)
sono
ammessi tutti quegli interventi necessari alla difesa costiera e al ripascimento
della spiaggia; in particolare, i progetti per la difesa e conservazione
dell’arenile debbono accertarne le possibili conseguenze sulla spiaggia sommersa
e su tutto l’arenile;
b)
i
ripascimenti possono avvenire definendo i caratteri granulometrici e di
durevolezza del materiale utile;
c)
riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
26.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), il Puc individua:
26.4.1.
i seguenti servizi pubblici esistenti:
a)
l’Area
a10.4, con Superficie territoriale di 413 mq, con disciplina
dell’assetto insediativo ID-MA1, a destinazione di parcheggio pubblico; è
consentito accorpare i due fabbricati, ora esistenti nell’Area, in un unico fabbricato il cui
volume non può superare la somma del volume dei due fabbricati
esistenti;
b)
l’Area
a10.7, con Superficie territoriale di 258 mq, con disciplina
dell’assetto insediativo ID-MA1, a destinazione di parcheggio
pubblico;
c)
l’Area
a10.10, con Superficie territoriale di 369 mq, con disciplina
dell’assetto insediativo ID-MA1, a destinazione di parcheggio
pubblico;
26.4.2.
i seguenti servizi pubblici di progetto:
a)
l’Area a10.2, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA8 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc (e
successiva variante), di superficie territoriale di mq 174, comprendente
il manufatto storico della ex Villa Millelire, denominata in periodo più recente
“Il Faro”, le modalità di intervento concernonono il convenzionamento per:
-
destinazione a residenza di civile
abitazione dell’immobile denominato Ex Faro (tranne il piano arenile), con
recupero facciate e loro valorizzazione ed eliminazione delle superfetazioni,
utilizzando il recupero edilizio secondo le normative di riferimento edilizie e
paesistico ambientali, mediante la presentazione di un progetto edilizio di
riqualificazione;
-
cedere al Comune di Bergeggi
gratuitamente il locale sito al piano arenile mantenendo la scala di
collegamento esistente,(da destinare ad attività di interesse pubblico)
effettuando le necessarie opere edilizie per la cessione gratuita al Comune di Bergeggi,mediante la
suddivisione degli spazi di rispettiva pertinenza; quelli privati finalizzati
unicamente a congiungere l’ascensore con la porta di uscita verso la spiaggia,
con realizzazione a carico della proprietà delle pareti, soffitti, pavimenti ed
impianti (acqua , luce, gas,) oltre a opere di finitura varia per rendere il
locale pubblico, da cedere, agibile. Cessione gratuita al Comune di Bergeggi del
sedime necessario sulla via Aurelia per la congiunzione della passeggiata
pubblica e per l’ingresso al complesso residenziale;
C)
espressa previsione,nell’ambito
della disciplina edilizia, da inserire nel progetto edilizio, che l’ascensore da
realizzare nel vano tecnico esistente, giunga sino al piano arenile , così da
consentire l’accesso e il recesso da e per la spiaggia alle soprastanti unità
edilizie;
i
Parametri urbanistici concernono un’altezza massima alla gronda uguale a
quella esistente, ovvero i
Parametri urbanistici dovranno essrere costituiti dalle preesistenze
dimostrabili originariamente. (Voto C.T.U.)
b)
l’Area a10.3, a destinazione di verde pubblico attrezzato a
raccordo tra la via Colombo e la passeggiata a mare, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ANI-MA1, ANI-MA2, ANI-MA8, AI-CO2, ANI-CE2 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc), la cui Superficie territoriale è di mq 1.869; è
consentita la costruzione di autorimesse private interrate in quantità
compatibile con la capacità del sedime e con la sistemazione a verde dello
spazio coinvolto; le modalità d’intervento concernono la
concessione edilizia estesa a tutta l’Area,
convenzionata:
l’intera
Area dovrà essere coinvolta da un
unico intervento di sistemazione, a carico del soggetto attuatore della contigua
Area a11.1, e la sistemazione dovrà prevedere un
collegamento pedonale pubblico tra la via Aurelia e la via
Colombo;
b)
l’Area
a10.5, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 723;
c)
l’Area
a10.6, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ANI-MA8 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 737;
d)
l’Area
a10.8, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ANI -MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
Superficie territoriale di mq 2.532;
e)
l’Area
a10.9, con Superficie territoriale di mq
·
i
sedimi della passeggiata, dei volumi, della strada comunale, dei parcheggi
pubblici individuati in qualità di Aree a10.10, a2.6,
a10.4, a10.5, a10.6, a10.7, a10.8, nonché
delle connessioni pedonali con la via Colombo – anche prima della dismissione
della via Aurelia – e compatibilmente con la temporanea permanenza di
quest’ultima;
i
parametri urbanistici concernono:
·
una
superficie agibile (S.A.) massima, per i volumi destinati ad
attività commerciali e a pubblici esercizi, di mq 450;
·
un’altezza
massima di m 3,50.
26.5.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
a)
per
l’Area a10.1, di superficie territoriale di mq 98, con
destinazione di manufatto storico emergente (rappresentativo dell’antica
torre di avvistamento costiero, oggi di proprietà demaniale), con disciplina
insediativa di Ptcp AI-CO2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), le modalità di
intervento concernono il restauro conservativo del
manufatto;
b)
per
quanto riguarda i manufatti delle gallerie dell’ex linea ferroviaria, è
consentita al loro interno la conduzione di attività produttive compatibilmente
con le norme igienico/sanitarie vigenti e con gli accordi già in essere con
l’Amministrazione comunale alla data d’adozione della Variante 2010 del Puc.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
27.
A.11. Ambito di conservazione e riqualificazione della località
Megna
27.1.
Si tratta dell’Ambito rappresentativo dello sviluppo residenziale
costiero destinato, quasi del tutto, alla domanda di seconda casa degli anni ‘60
e costituito da grandi condomini e da costruzioni mono e
bifamiliari.
27.2.
Rappresenta obiettivo dell’Ambito (dalla superficie territoriale di mq
42.987) la conservazione dello stato di fatto e il potenziamento delle relazioni
dell’abitato di Bergeggi con la spiaggia e il mare.
27.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ID-MA1, IS-MO-B3 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CO;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
27.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
la
necessità, a conclusione degli interventi edilizi ammessi, che il terreno venga
risistemato alle quote preesistenti, fatti salvi gli accessi ai volumi
interrati, e che i muri di sostegno eventualmente necessari siano rivestiti con
scapoli di pietra locale;
b)
i
percorsi di accesso alle costruzioni residenziali debbono essere pedonali, con
andamenti sia orizzontali nel verso delle isoipse sia a esse perpendicolari, in
maniera da costituire un reticolo che eviti tagli obliqui sul versante
collinare;
27.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, in questo Ambito immediatamente ridossato
all’arenile non sono presenti caratteri particolarmente significativi o di
pregio; il Puc non prevede peraltro interventi in grado di modificare in modo
incisivo il suo assetto geomorfologico.
27.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privilegiando il recupero della vegetazione abbandonata,
consolidando i muri a secco e provvedendo a regimare le acque
meteoriche.
27.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), il Puc individua i seguenti servizi pubblici
esistenti:
a)
l’Area
a11.2, a destinazione a verde attrezzato, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ID-MA1, con Superficie territoriale di 337
mq;
b)
l’Area
a11.3, a destinazione a parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1, con Superficie territoriale di
706 mq;
c)
l’Area
a11.4, a destinazione a parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B3, con Superficie territoriale di
710 mq;
d)
l’Area
a11.6, a destinazione a parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1 e IS-MO-B3, con Superficie
territoriale di 216 mq;
e)
l’Area
a11.7, a destinazione a parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA1, con Superficie territoriale di
219 mq;
non
individua altri servizi in progetto.
27.4.3.
Per le Norme di conformità dell’Ambito A.11 relative agli
interventi edilizi ammessi è prescritto che, fuori dalle Aree a
intervento assoggettato al titolo abilitativo convenzionato, siano consentiti i
seguenti interventi:
·
indice
di utilizzo insediativo (I.U.I.):
mq/mq 0,05;
·
superficie
asservita
minima: mq 50, anche non contigua purché compresa
nell’Ambito;
·
superficie
coperta massima: mq 10;
·
altezza
massima interna netta: m 2,30;
·
copertura
a falda con il colmo a lato monte;
·
distanza
minima dai confini: m 1,5 ovvero in aderenza, previo accordo tra le
parti;
b)
costruzione, senza asservimento di aree, di autorimesse pertinenziali e non
pertinenziali conformemente a quanto indicato al c. 14.2.
27.5.1.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
27.5.2.
Circa gli interventi agronomici, nell’Ambito A.11 rivestono una
rilevanza caratterizzante gli orti e giardini privati; pertanto, per la loro
tutela e valorizzazione è prescritto che:
a)
la
messa di dimora di essenze ornamentali di alto fusto sia consona alle varietà
locali; ogni sistemazione a verde deve conseguire specifico titolo abilitativo
del Comune;
b)
in
caso di sistemazione a verde accompagnata da opere di rilevanza edilizia, essa
dev’essere abilitata dal Comune unitamente al titolo abilitativo necessario per
realizzare l’intervento edilizio;
c)
è
vietato, in assenza di specifico titolo abilitativo del Comune, abbattere o
danneggiare le essenze arboree di valore ornamentale e/o
storico;
d)
comunque,
in caso di abbattimento abilitato delle essenze dev’essere contemplato il
reimpianto nello spazio privato coinvolto o, in alternativa, in luogo pubblico
individuato dal Comune, di un numero di alberi o arbusti pari al valore
ornamentale dei soggetti abbattuti;
e)
gli
interventi di sistemazione degli spazi scoperti, nell’ambito di interventi
edilizi che contemplino la realizzazione di nuove aree a verde o la
riorganizzazione di aree verdi preesistenti, devono essere specificamente
progettati da parte di professionisti abilitati rappresentando, in scala
appropriata, i modi della sistemazione di tutta la superficie scoperta e della
esecuzione dei lavori e l’elenco e numero delle essenze impiegate, secondo le
Norme del Puc.
27.6.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
27.6.1.
per l’Area a11.1 (spazio dell’ex depuratore comunale), con superficie
territoriale di mq
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima
prevista: mq 500;
·
altezza
massima: m 9,5; la copertura nel suo punto più alto non deve comunque superare
l’attuale quota del manufatto esistente, escluso il volume tecnico posto sulla
copertura;
·
distanza
minima dai confini: m 3;
·
distanza
dal ciglio della Via Aurelia: m 10; distanza dal ciglio della via Colombo: pari
a quella esistente;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme, con accesso unico dalla via Aurelia; all’accesso deve essere
riservato uno spazio antistante, sufficientemente ampio da permettere la sosta
senza porre intralci al traffico.
27.6.2.
per l’Area a11.3, a destinazione di parcheggio pubblico in
superficie su soletta esistente, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
ID-MA1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con superficie territoriale di
mq 706, è consentita la realizzazione di un fabbricato a uso residenziale
sull’area non interessata dalla soletta di sostegno del parcheggio, utilizzando
anche il volume sottostante la soletta;
la
modalità d’intervento concerne il titolo abilitativo convenzionato per
l’intero intervento unitario;
i
parametri urbanistici concernono:
·
altezza
massima della copertura: non superiore alla quota della retrostante strada
provinciale;
·
distanza
minima dai confini: m 3;
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
140;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per ogni unità immobiliare: mq
60;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme.
27.6.3.
per l’Area a11.5, con superficie territoriale di mq 3.133 (di cui
2.090 vincolati all’inedificabilità), a destinazione di nuovo edificio
residenziale, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B3 (cfr.
carta n. 3.1. bis di Puc), le modalità d’intervento concernono il titolo
abilitativo convenzionato per la sistemazione idrogeologica e vegetazionale
dell’intera Area e per la costruzione e cessione al Comune di un percorso
pedonale di collegamento tra la via Mede e la via Aurelia;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) prevista: mq
180;
·
superficie
agibile (S.A.) minima per
unità abitativa: mq 60;
·
altezza
massima: m 6,50; la copertura non deve superare, nel suo punto più alto, la
quota del retrostante parcheggio pubblico;
·
distanza
minima dai confini: m 4,50.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
28
A.12. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa,
Magiassa, Tassea, Costa dei Ginestri, Torre Ere, Torre del
Mare
28.1.
Si tratta dell’Ambito (dalla superficie territoriale di mq 540.156) della
grande edificazione residenziale per la seconda casa, realizzata tra gli anni
‘50 e ‘90 nella zona di Torre Ere, Torre del Mare e Costa dei Ginestri,
costituita da grandi condomini e da ville monofamiliari (alcune delle quali di
certo pregio architettonico); recentemente alcuni interventi edilizi, rivolti a
soddisfare la domanda di prima abitazione a Pian dei Rossi, hanno avviato il
collegamento urbano tra gli insediamenti storici di Bergeggi ed il nuovo
insediamento di Torre del Mare.
Completano
l’ambito vaste aree boscate di notevole pregio ambientale, soprattutto sul
versante a mare, e ampie zone di ex coltivi in stato di abbandono alle spalle
delle lottizzazioni edilizie degli anni ‘80.
28.2.
Con la cessazione del processo edilizio e la crescita delle masse arboree negli
orti, giardini e parchi privati l’intero Ambito sta trovando un
equilibrio ambientale accettabile dal punto di vista sia urbano che
paesaggistico; in questo contesto l’obiettivo è quello di consolidare i boschi
esistenti e di utilizzare le aree abbandonate per migliorare l’offerta di
attrezzature per il tempo libero e lo sport.
28.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ID-MA1, ID-MA2, IS-MA7, IS-MA8, IS-MO-B2,
IS-MO-B3, IS-MO-B4, IS-MO-B5 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
28.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
la
necessità che gli interventi edilizi tengano conto della particolare
conformazione del terreno, in maniera da contenere particolarmente gli
sbancamenti e le opere di sostegno per realizzare i nuovi interventi e i
relativi accessi;
b)
l’esigenza
che venga quanto più possibile assecondato, sia in sede progettuale sia nel
corso di tali realizzazioni, l’andamento delle curve di livello al fine di
saturare lo spazio insediabile in termini compatibili, impedendo qualsivoglia
esito traumatico per l’assetto morfologico preesistente; in
particolare:
·
a
conclusione degli interventi, il terreno dev’essere risistemato alle quote
preesistenti, fatti salvi gli accessi ai volumi interrati;
·
i
parcheggi di pertinenza interrati debbono essere collocati in maniera che i muri
di sostegno eventualmente necessari non siano alti più di m 2,00 3,00 e vengano rivestiti con scapoli di pietra
locale;
·
i
percorsi di accesso alle costruzioni residenziali debbono essere pedonali, con
andamenti sia orizzontali nel verso delle isoipse sia a esse perpendicolari, in
maniera da costituire un reticolo che eviti tagli obliqui sul versante
collinare;
c)
nelle
fasi progettuali e realizzative dev’essere posta particolare cura alle soluzioni
formali delle costruzioni e delle loro sistemazioni esterne, in maniera da
assumere appropriate morfologie e calibrati usi dei materiali in grado di
interpretare l’espressione architettonica contemporanea.
28.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, in questo Ambito i lineamenti sono
difficilmente apprezzabili nel contesto fortemente urbanizzato e modificato; non
vengono pertanto previsti vincoli, se non per grandi strutture che incidano in
modo rilevante sull’assetto complessivo; riguardo alle cautele geoambientali
da assumersi negli interventi di trasformazione ammessi, deve essere
rispettata la specifica disciplina geotecnica di cui al successivo art. 41, che
costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti norme ai sensi della
vigente legislazione.
28.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale, le aree verdi racchiuse nel
tessuto urbano (caratterizzate in particolare da orti-giardini privati) debbono
essere riqualificate privilegiando il recupero delle essenze abbandonate,
consolidando i muri a secco e provvedendo a regimare le acque meteoriche;
inoltre, in tutti gli spazi dove prevale la pineta pura di pino d’Aleppo a
copertura colma, debbono essere previsti interventi boschivi atti al
miglioramento dei popolamenti forestali (diradamenti deboli e spalcature a
carico delle resinose, per difesa dagli incendi boschivi); inoltre, nell’Area
a12.17 è localizzata l’area verde retrostante l’ex colonia marina del
Merello, dove sopravvive una caratteristica pineta naturale d’Aleppo; di
particolare interesse è poi la ridotta zona umida creatasi nella vallecola del
rio Mianda, ricca di piccole cascate e fitta di vegetazione sempreverde;
pertanto:
a)
dev’essere
attivata un’azione costante di consolidamento fruitivo della pineta mediante il
recupero dei camminamenti pedonali esistenti insieme alla formazione di nuovi
sentieri e spazi di sosta, curando che le nuove realizzazioni e/o i ripristini
avvengano in battuto di misto di cava stabilizzato oppure in lastricato
lapideo;
b)
dev’essere
recuperata con opere di impermeabilizzazione la vasca in c.a. esistente, onde
determinare un punto permanente di sosta per gli uccelli
migratori;
c)
dev’essere
mantenuta nelle migliori condizioni funzionali la condotta antincendio
boschivo.
28.3.4.
Per
quanto concerne la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto ecologico-ambientale, questo Ambito si
sviluppa prevalentemente su substrato di natura calcarea (zona carsica SV –
13), sottoposta quindi alla tutela e vincolo della Lr. 14/1990, che
garantisce la salvaguardia del patrimonio speleologico, archeologico, botanico e
geomorfologico e l’integrità del complesso idro-geologico, incluso il divieto di
realizzare interventi che alterino l’assetto idrogeo-morfologico in quanto i
territori a natura calcarea, per la presenza di un’intensa attività idrica nel
sottosuolo arricchita dei componenti minerali nutritivi per le specie vegetali e
faunistiche, costituiscono substrato ottimale per la riproduzione, lo sviluppo e
l’insediamento di numerose forme animali e vegetali; tale Ambito ricade
parzialmente nel S.I.C. Isola di Bergeggi – Punta Predani (per il quale
valgono le azioni previste nell’Ambito A.13) per la porzione di Ambito
costiero, in corrispondenza di Punta delle Grotte e Punta Predani; il settore
costiero dell’area carsica di Bergeggi sovrastante la falesia, sebbene abbia
subito nel passato una pesante antropizzazione che ha notevolmente alterato il
paesaggio naturale, possiede tuttavia ancora un notevole pregio
naturalistico/scientifico e paesaggistico, risultando particolarmente importante
dal punto di vista ecologico per l’insediamento di una copertura animale e
vegetale diversificata (anche per la vicinanza dell’Ambito A7); si tratta
peraltro di ambienti assai fragili, per cui interventi anche apparentemente
lievi possono causare alterazioni significative delle condizioni ambientali e,
quindi, la scomparsa delle piante e/o forme vegetali più
esigenti.
Compatibilmente
con gli obiettivi del Puc (consolidamento delle forme vegetali presenti,
miglioramento dell’offerta di strutture ricettive qualificate e di servizi per
il verde, lo sport, la didattica, la fruizione turistico/ambientale), riguardo
agli interventi ecologico-ambientali è necessario esprimere specifiche
attenzioni per la salvaguardia dell’area carsica, onde evitare la erosione
superficiale del substrato calcareo, migliorare e potenziare le funzioni
ecologiche, ottenere una maggior fruibilità turistica, ricreativa, didattica
delle aree coinvolte; in particolare:
a)
sono
ammessi interventi di sistemazione ambientale connessi alla tutela e fruizione
dell’area (in particolare, per quanto riguarda la manutenzione dell’accesso alle
grotte, sia ipogee sia epigee);
b)
è
consentita la manutenzione e consolidamento della copertura vegetale esistente,
nonché interventi a favore delle specie animali;
c)
è
consentita la fruizione dei beni ambientali a fini scientifici (studi
idrogeologico-idrostrutturali per gli interventi sui bacini imbriferi
superficiali e sotterranei), escursionistici, culturali, didattici in forme
compatibili con la loro tutela (realizzazione di capanni mimetici per
l’osservazione ornitologica; parco naturale tematico; attività speleologica);
occorrerà in particolare promuovere una rete di sentieri naturalistici (alla
stregua di corridoi ecologici), per favorire il collegamento delle specie
animali dalla fascia costiera col territorio collinare interno consentendo, in
tal modo, lo scambio/passaggio di informazioni biologiche atte a mantenere
elevata la biodiversità locale;
d)
è
vietata ogni alterazione e/o distruzione delle pietraie, della falesia costiera
e degli acquiferi/sorgenti carsiche, per l’alta vulnerabilità legata al
carsismo;
e)
è
vietato realizzare scavi, effettuare movimenti di terreno e/o asportazione del
substrato, scaricare terra, rifiuti o qualsiasi altro materiale di
risulta;
f)
è
vietato asportare e/o danneggiare rocce, fiori, piante, animali, reperti
archeologici, concrezioni fossili;
g)
è
vietata qualsiasi forma di contaminazione inquinante dall’esterno (anche in
corrispondenza delle sorgenti sottomarine lungo la fascia costiera),
difficilmente controllabile in un regime idrico di tipo
carsico;
h)
relativamente
all’accessibilità alle grotte, debbono essere individuate e applicate misure
cautelari atte a scegliere correttamente il tracciato e i tempi di visita, a
evitare aumenti di temperatura e CO2, a generare inquinamento da
antropizzazione;
i)
nello
spazio non coinvolto dalle Aree di cui ai successivi cc. 28.4. e 28.5 è vietato
realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo, fatti salvi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle
infrastrutture esistenti;
j)
le
previsioni insediative devono essere realizzate nel rispetto delle valenze
paesaggistico-ambientali del sito prossimo al SIC IT323201 e possibilmente in
fregio alle urbanizzazioni esistenti e a completamento del tessuto insediativo
esistente.
28.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), si constata:
28.4.1.
l’esistenza dei seguenti servizi:
a)
l’Area
a12.1, a destinazione di parcheggio pubblico, con superficie
di mq 672 (già realizzata) e di ulteriori mq 1.428 di previsione, per un
complesso di mq 2.100, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B3
(cfr. carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
l’Area
a12.2, a destinazione di verde pubblico attrezzato, con
superficie di mq 4.364 (già realizzata) e di ulteriori mq 540,
destinati alla realizzazione del tratto di passeggiata lungo via Millelire tra
il parcheggio a12.1 e la piazza Roma,
per un complesso di 4.904 mq, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp
IS-MO-B3 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc);
c)
l’Area
a12.5, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 2.040;
d)
l’Area
a12.8, a destinazione di parco pubblico, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MO-B4, IS-MO-B5 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq
e)
l’Area
a12.9, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B4, IS-MO-B5 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con superficie di mq 665;
f)
l’Area
a12.17, a destinazione di parco pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 20.243;
g)
l’Area
a12.19, a destinazione di parcheggio pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO-B5, ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con superficie di mq
h)
l’Area
a12.20, a destinazione di verde pubblico attrezzato, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con superficie esistente di mq 487 e d’ampliamento di mq
3.536 (per complessivi mq 4.023);
28.4.2.
la previsione dei seguenti servizi:
a)
l’Area
a12.6, a destinazione di parco pubblico, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MA8 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 2.668, la finalità principale
del parco è il potenziamento della naturalità, pertanto è necessario per la sua
attuazione effettuare una valutazione di incidenza;
b)
l’Area
a12.7, a destinazione di verde pubblico attrezzato, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MOB (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 3.240;
c)
l’Area
a12.11, a destinazione di verde pubblico sportivo, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 3.984;
d)
l’Area
a12.20, a destinazione di verde pubblico attrezzato, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 3.536;
e)
l’Area
a12.21, a destinazione di campo sportivo polivalente pubblico e
sistemazione a verde nella restante area, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 1.596;
f)
l’Area
a12.27, a destinazione di parco pubblico, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA8 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 7.698;
g)
l’Area
a12.28, a destinazione di parco pubblico, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA8 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), con
superficie di mq 14.154 la finalità
principale del parco è il potenziamento della naturalità, pertanto è necessario
per la sua attuazione effettuare una valutazione di
incidenza.
28.5.
In merito alle Aree a intervento assoggettato all’obbligo del titolo
abilitativo convenzionato, la disciplina è la seguente:
28.5.1
per l’Area a12.4, con superficie territoriale di mq 5.803 (di cui
mq 1.980 vincolati all’inedificabilità), a destinazione di nuove
costruzioni residenziali di tipo mono-familiare, con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA7, IS-MA8, IS-MO-B3 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), le
modalità d’intervento concernono:
a)
il
titolo abilitativo, convenzionato per monetizzare e/o realizzare specifiche
quote parti – proporzionali alla superficie agibile (S.A.) abilitata in rapporto
all’intera superficie agibile (S.A.) prevista – degli interventi
di ripristino e sistemazione della strada vicinale di collegamento pedonale tra
le via Millelire e del Tasso, nonché la realizzazione e cessione gratuita al
Comune del parco pubblico nell’Area a12.27;
b)
l’obbligo
per i singoli progetti dell’estensione all’intero lotto fondiario pertinenziale,
anche non contiguo purché localizzato all’interno dell’Area, prevedendone
la sistemazione idrogeologica e vegetazionale;
c)
l’obbligo
di realizzare le opere prescritte nel progetto come condizione necessaria al
rilascio del certificato di abitabilità;
i
parametri urbanistici concernono:
·
indice
di utilizzazione insediativa (I.U.I.): mq/mq
0,07;
·
superficie
asservita minima: mq 2.500;
·
superficie
agibile (S.A.) prevista: mq
406;
·
altezza
massima: m 6,50; le coperture non debbono superare, nei loro punti più alti, la
quota della retrostante via Millelire;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 4,50;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio, per ogni unità
immobiliare, sulla base delle modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle
presenti Norme;
·
non
più dell’80% della superficie asservita può essere ubicato nella parte di area
indicata nella carta n. 10.2. di Puc come “spazio assoggettato alla
concentrazione fondiaria degli interventi ammessi”;
28.5.2.
per l’Area a12.10, con superficie territoriale di mq 250, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc) e destinazione ammissiva del cambio d’uso da sportiva a residenziale
per una costruzione esistente (peraltro già parzialmente adibita a residenza
prima della vigenza del Pris), le modalità d’intervento concernono il
titolo abilitativo convenzionato, per la cessione gratuita al Comune di mq 1.985
nell’Area a12.11, da destinare a verde sportivo
pubblico;
i
parametri urbanistici non ammettono variazioni di sorta riguardo alla
costruzione in atto, circa la quale debbono quindi rimanere inalterate tutte le
grandezze esistenti, trattandosi di un mero cambio di destinazione d’uso;
ammettono invece la realizzazione di 55 mq
di magazzeno, con altezza interna non superiore a
28.5.3.
per l’Area a12.11, con superficie territoriale di mq 3.984,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc), a destinazione di verde pubblico sportivo, è ammessa la
realizzazione di un volume a destinazione
commerciale;
le
modalità d’intervento concernono:
·
il
titolo abilitativo convenzionato per l’uso pubblico delle attrezzature
sportive;
·
la
realizzazione di un parcheggio pertinenziale di almeno 250 mq di
superficie;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.): mq
40;
·
rapporto
volume geometrico del fabbricato/superficie agibile (S.A.): mc/mq 3,50;
·
altezza
massima: m 3,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 4,50;
28.5.4.
per l’Area a12.12, con superficie territoriale di mq 1.131,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc) e destinazione a nuova costruzione residenziale di tipo
monofamiliare, le modalità d’intervento concernono il titolo abilitativo
convenzionato per progetto unitario esteso a tutto lo spazio coinvolto dalla
convenzione, per la cessione gratuita al Comune dei suoli costitutivi del parco
pubblico della sughereta nell’Area a7.1 (lotti catastali sub F. 1,
nn. 153, 155, 156, 180, 181, 182, 183);
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
150;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dalla costruzione presente nell’Area: m 10 oppure in
aderenza;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 4,50;
·
il
mantenimento nell’Area, in fregio alla strada comunale, della
preesistente autorimessa;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio, sulla base delle
modalità individuate nel precedente c. 5.2 delle presenti
Norme;
28.5.5.
per l’Area a12.13, con superficie territoriale di mq 1.240, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con destinazione ad ampliamento della costruzione residenziale
esistente di tipo monofamiliare, le modalità d’intervento
concernono:
a)
il
titolo abilitativo convenzionato per progetto unitario esteso a tutta
l’Area, convenzionata per la cessione gratuita al Comune della porzione
di suolo larga
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) prevista
(compresa quella esistente): mq 120;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 4,50;
·
è
consentita la costruzione di un manufatto interrato accessorio, sulla base delle
modalità individuate nel precedente c. 5.2 delle presenti
Norme;
b)
in
assenza di convenzione, la costruzione esistente può essere assoggettata a
interventi di ristrutturazione edilizia in base a un progetto unitario, esteso
all’intera Area a12.13 e rappresentativo della sistemazione idrogeologica
e vegetazionale per tutto lo spazio; in questo caso, i parametri
urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) prevista
(compresa quella esistente): mq 70;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: m 4,50;
28.5.6.
per
l’Area a12.15, con superficie territoriale di mq 861, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc) e destinazione per residenza primaria, Ers o convenzionata, le
modalità d’intervento concernono un progetto unitario esteso a tutta
l’Area, in cui
dovrà essere prevista la demolizione di tutte le strutture esistenti a carico
del soggetto attuatore e subordinato a titolo abilitativo convenzionato in cui
dovrà essere prevista la demolizione di tutte le strutture esistenti a carico
del soggetto attuatore;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) minima per
unità immobiliare: mq 70;
·
edilizia
residenziale convenzionata, superficie agibile (S.A.): mq 700;
·
altezza
massima: m 6,50; le coperture non debbono superare nei loro punti più alti la
quota della strada soprastante;
·
distanza
tra fabbricati: m 10,00 oppure in aderenza;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio della strada: m 4,50;
·
è
consentita la realizzazione di manufatti interrati accessori, con le modalità
disciplinate nel precedente c. 5.2. delle presenti Norme;
28.5.7.
per l’Area a12.16, con superficie territoriale di mq 79,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc) e destinazione a manufatto emergente storico (antica torre
di avvistamento costiero di Ere), le modalità d’intervento concernono il
restauro conservativo e la sistemazione del terreno circostante, per valorizzare
il manufatto;
28.5.8.
per l’Area a12.18, con superficie territoriale di mq
11.324, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n.
3.1. bis di Puc) e destinazione residenza turistico alberghiera (RTA) ex
L. R. 11/1982, le modalità d’intervento concernono un intervento di
ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d’uso, esteso all’intera
Area; i parametri urbanistici concernono il mantenimento
del volume, della superficie agibile (S.A.), dell’altezza e delle distanze
esistenti alla data di adozione del Puc;
28.5.9.
per l’Area a12.21, con destinazione ad autorimessa privata
interrata e Superficie di mq 1.596, le modalità d’intervento
concernono il titolo abilitativo, convenzionato per la realizzazione e cessione
gratuita al Comune del campo di pallavolo, con le restanti parti
dell’Area sistemate a verde attrezzato sulla copertura dell’autorimessa e
negli spazi non interessati dalla costruzione sottostante;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
1.200;
·
altezza
massima utile interna: m 2,40;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50;
28.5.10.
per l’Area a12.22, con destinazione residenziale comprensiva
dell’ampliamento della costruzione mono-familiare esistente e Superficie
di mq 503, le modalità d’intervento concernono un progetto unitario,
esteso a tutta l’Area, subordinato a titolo abilitativo, convenzionato
per la cessione gratuita al Comune dei suoli costitutivi del parco pubblico
della sughereta nell’Area a7.1 (sub F. 1, mapp.
138);
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima,
comprensiva di quella esistente: mq 150;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: pari a quella esistente;
28.5.11.
per l’Area a12.23, con superficie territoriale di mq 22.984
(di cui mq 7.920 vincolati alla inedificabilità), con disciplina dell’assetto
insediativo di Ptcp IS-MA (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc), valgono le
disposizioni contenute nel Puo approvato con delibera del Consiglio Comunale n°
2 del 04 03 2002 e con Nulla Osta provinciale n° 23750 del 19 04
2002.
28.5.12.
per l’Area a12.24, con superficie territoriale di mq 126,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc) e destinazione commerciale; le modalità d’intervento
concernono opere di ristrutturazione edilizia con ampliamento della superficie
agibile (S.A.), senza modifica di
destinazione d’uso, estese all’intera Area; i parametri
urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima
(compresa quella esistente): mq 80;
·
altezza
massima: m 3;
·
distanza
minima dai confini: m 1,5.
28.5.13.
per
l’Area a12.25, con superficie territoriale di mq 1.638, con
disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MO B (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc) e destinazione di nuova costruzione residenziale di tipo
mono-familiare, le modalità d’intervento concernono la concezione
edilizia singola, convenzionata per la cessione delle aree e realizzazione o
monetizzazione dell’intervento di sistemazione dell’Area a12.7 a verde
pubblico attrezzato;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
160;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
è
consentita la realizzazione di manufatti interrati accessori, con le modalità
disciplinate nel precedente c. 5.2. delle presenti Norme;
28.5.14.
per
l’Area a12.26, con superficie territoriale di mq 3.352, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp IS-MA 8, IS-MA 9 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc) e destinazione di nuove costruzioni residenziali di tipo mono oppure
bifamiliare, le modalità di intervento concernono:
a)
il
titolo abilitativo convenzionato per un progetto unitario esteso a tutta
l’Area, per la cessione gratuita al Comune dei suoli costitutivi
dell’Area a7.6 (lotti catastali sub F. 2, n. 280), dell’Area a7.3 (lotti catastali sub F. 2, nn.
106, 109, 110, 111, 112) e del parco pubblico in Area a12.28 (lotti
catastali sub F. 8, n. 87);
b)
la
realizzazione del collegamento pedonale dotato di impianto antincendio,
localizzato nelle carte della Struttura del Piano in Area a12.28;
c)
la
sistemazione idrogeologica e vegetazionale dell’intera Area
a12.26;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima:
mq 305;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
tra fabbricati: m 10,00 – ovvero in aderenza;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
è
consentita la realizzazione di un manufatto interrato accessorio, per ogni unità
immobiliare, con le modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle presenti
Norme;
·
le
autorimesse interrate debbono essere realizzate alla quota della strada comunale
esistente; non è consentito realizzare nell’Area altre rampe veicolari
oltre a quelle di accesso alle autorimesse.
28.5.15.
per l’Area a12.29, con superficie territoriale di mq 80,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis
di Puc) e destinazione commerciale; le modalità d’intervento
concernono il titolo abilitativo convenzionato, esteso a tutta l’Area, per realizzare una farmacia
succursale stagionale; i parametri urbanistici
concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima: mq
25;
·
altezza
massima: m 3,5;
·
distanza
minima dai confini: m 1,5.
28.5.16.
per
l’Area a12.30, con superficie territoriale di mq 3589, con disciplina
dell’assetto insediativo di Ptcp ID-MA2 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc) e
destinazione di una nuova costruzione residenziale con un massimo di tre
unità abitative, le modalità di intervento
concernono:
a)
il
titolo abilitativo convenzionato per un progetto unitario esteso a tutta
l’Area;
b)
la
realizzazione, sulla parte di proprietà dell’Area a12.21 (lotti catastali sub F. 8,
n. 78, 81) della quota parte delle opere previste al precedente punto 28.5.9, contestualmente al rilascio del titolo
abilitativo;
c)
la
realizzazione del collegamento pedonale a sbalzo tra la via Umberto e piazza
Roma. Di tale opera il comune fornirà una planimetria generale
preliminare-illustrativa che dovrà essere elaborata in progetto definitivo, e
successivamente esecutivo, da parte dell’operatore privato previa approvazione
comunale. L’opera dovrà essere realizzata entro 18 mesi dal rilascio del titolo
abilitativo convenzionato, previo ottenimento, da parte del comune, di tutte le
autorizzazioni dei proprietari delle aree sottostanti il collegamento pedonale a
sbalzo;
d)
la
sistemazione idrogeologica e vegetazionale dell’intera Area
a12.30;
i
parametri urbanistici concernono:
·
superficie
agibile (S.A.) massima:
mq 462;
·
altezza
massima: m 6,50;
·
distanza
tra fabbricati: m 10,00;
·
distanza
minima dai confini: m 1,50 verso mappali non edificabili ovvero m 5,00 verso
mappali edificabili;
·
distanza
minima dal ciglio stradale: mt. 3;
·
è
consentita la realizzazione di un manufatto interrato accessorio, con le
modalità disciplinate nel precedente c. 5.2. delle presenti
Norme;
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
29
A.13. Ambito di conservazione e riqualificazione delle località
Punta delle Grotte,
Punta Predani, Punta del Maiolo, Isola di
Bergeggi
29.1.
Si tratta dell’Ambito non insediato della riserva naturale e del
costituendo parco marino dell’Isola di Bergeggi (con superficie territoriale di
mq 67.392), attualmente percorso sul filo costiero dall’Aurelia e caratterizzato
dalla vegetazione arbustiva tipica della macchia mediterranea e da nuclei di
pino d’Aleppo, più consistenti nella vallecola di rio
Predani.
29.2.
È obiettivo del Puc conservare e valorizzare l’intero Ambito favorendo lo
smantellamento della infrastruttura viaria (cfr. in analogia la descrizione
degli obiettivi per l’Ambito A.1) e provvedendo a mantenere e consolidare
i tipi vegetali esistenti a scopo paesaggistico e ricreativo; pertanto, gli
interventi di riqualificazione e ri-naturalizzazione successivi alla dismissione
dell’Aurelia sono subordinati alla redazione di apposito strumento urbanistico
esecutivo d’iniziativa pubblica, contenente tra l’altro specifici studi
d’inserimento ambientale e paesaggistico; fino alla dismissione del tratto di
via Aurelia interno all’Ambito, sono consentiti tutti gli interventi manutentivi
ordinari e straordinari sulla strada.
29.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina ANI-CE1, ANI-CE2, ME1, IS-CE1 (cfr. carta
n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CE;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS.
29.3.1.
La prescrizione relativa alla disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto insediativo, concerne:
a)
interventi
di esclusiva natura manutentiva sui volumi e attrezzature
esistenti,
b)
interventi
compatibili con la disciplina contenuta nella Lr. 10/1985;
c)
interventi
soggetti al Nulla Osta di cui all’art. 21 della Lr. 12/1995 ed alcuni dei quali,
in particolare, dovranno essere oggetto di un apposito “Piano di intervento”
ed ottenere un preventivo assenso della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4, cc. 2 e 7 della Lr. 10/1985.
29.3.2.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, viene confermata la disciplina CE;
pertanto:
a)
sono
ammessi solo interventi di regimazione idraulica, con manufatti di piccola
altezza, miglioramento di percorsi pedonali e d’accesso al mare e consolidamento
della falesia marina, purché le opere siano eseguite con tecniche e materiali
originari dell’antica tradizione edilizia contadina, ovvero in
sotterraneo;
b)
lo
smantellamento della struttura viaria dev’essere contestuale a interventi di
ripristino geomorfologico e vegetazionale, nonché preceduto da un’indagine
litologico-strutturale (con acquisizione dei parametri geomeccanici dell’ammasso
roccioso e verifiche di stabilità di versante) e da un’analisi di fattibilità
geotecnica per stabilire fasi e modalità operative dell’intervento, al fine di
garantire l’integrità della falesia e della sottostante grotta
marina.
29.3.3.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale:
a)
viene
assunto il regime normativo di consolidamento delle formazioni arboree e
arbustive, atto a favorire il miglioramento quali-quantitativo delle essenze
sotto il profilo delle funzioni ecologiche e della fruibilità
ricreativa;
b)
dev’essere
inoltre posta particolare cura nella scelta del materiale vegetale da collocare
a dimora, soprattutto negli spazi residuali derivanti dalle anse dismesse
dell’Aurelia, negli spazi a parcheggio e nelle aree di
sosta;
c)
in
tutti gli spazi dove prevale la pineta pura di pino d’Aleppo a copertura colma,
debbono essere previsti interventi boschivi atti al miglioramento dei
popolamenti forestali (come diradamenti deboli e spalcature a carico delle
resinose, per difesa dagli incendi boschivi).
29.3.4.
Per quanto concerne la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto ecologico-ambientale, si tratta di un
Ambito particolarmente importante dal punto di vista bio-naturalistico
per la presenza di: (i) S.I.C. Isola di Bergeggi – Punta Predani;
(ii) S.I.C. Fondali Noli – Bergeggi; (iii) prateria di
Posidonia oceanica; (iv) grotte marine; (v) zona carsica,
ossia aree/siti al cui interno si può riscontrare una svariata ricchezza di
specie (animali e vegetali) e habitat di notevole interesse scientifico,
endemico e, talvolta, prioritario (Campanula sabatia), per cui sono
ammessi interventi tesi alla conservazione e valorizzazione di tali ambienti
naturali e caratteri eco-ambientali, escludendo qualsiasi modificazione
significativa del valore e della natura ecologica, biologica, chimico-fisica da
parte di attività che comportino un’eccessiva pressione antropica e che
compromettano l’equilibrio dei micro-habitat e la funzione ecologica di tali
zone costiere e marine.
È
favorito l’obiettivo del Puc concernente la dismissione dell’attuale via Aurelia
e la previsione di una passeggiata a mare lungo tutto l’arenile (dal promontorio
di Torre del Mare al nuovo svincolo dell’Aurelia bis), in quanto consentirebbe
(i) da un lato il movimento/passaggio/spostamento delle specie che
presiedono le porzioni di territorio a monte e a valle dell’attuale via Aurelia,
collegando, consolidando e potenziando i tipi vegetali e faunistici esistenti,
(ii) dall’altro l’ampliamento, la valorizzazione e la ri-naturalizzazione
dell’intero Ambito, ossia della riserva naturale regionale di Bergeggi,
inclusa la futura istituzione del Parco marino dell’Isola di
Bergeggi.
29.3.4.1.
Riguardo agli interventi ecologico-ambientali, l’Ambito ricade in
uno spazio non insediabile e risulta vincolato dalla Lr. n. 10/1985; pertanto
devono essere previste le seguenti iniziative di tutela e gestionali, per
migliorare e potenziare le funzioni ecologiche e ottenere una maggiore
fruibilità turistica-ricreativa-didattica delle aree
coinvolte:
·
riguardo
alle specie vegetali Campanula sabatia, Anthyllis barba-jovis,
Euphorbia dendroides, Silene salzmannii, Centaurea
aplolepa ssp.aplolepa, Brassica oleracea ssp. robertiana, Lavatera
marittima, Coris monspeliensis, Thymelaea irsuta,
Limonium cordatum, occorre: (i) evitare alterazioni della falesia
costiera e delle pietraie a substrato calcareo; (ii) evitare qualunque
fenomeno di inquinamento sia marino sia delle pozze; (iii) garantire il
mantenimento delle aree prative con un pascolo a carico controllato; (iv)
potenziare la coltivazione e il ripopolamento, assicurando lembi di territorio
che contengano gli habitat delle specie;
·
riguardo
alle specie vegetali Helianthemum nummularrium ssp. berteria, Allium
acutiflorum, occorre mantenere le aree prative e la
gariga;
·
riguardo
alle specie animali Gonepteryx cleopatra e Polyommatus hispanus,
occorre mantenere un micro-habitat a macchia mediterranea (evitando un eccessivo
sviluppo della vegetazione arborea);
·
riguardo
alle specie animali Bioplanes meridionalis e Meira stierlini
occorre mantenere la presenza di oliveti e zone rupestri, conservare lembi di
territorio a gariga, operare decespugliamenti programmati;
·
riguardo
all’avifauna Gavia stellata e Phalacrocorax carbo, occorre:
(i) garantire la presenza di corsi d’acqua durante tutto l’anno e
l’accesso all’ambiente marino; (ii) evitare qualsiasi inquinamento
dell’ambiente marino e lo sversamento diretto degli
idrocarburi;
·
riguardo
all’habitat occorre: (ii) evitare qualunque fenomeno di inquinamento
marino e delle pozze; (ii) evitare alterazioni della falesia costiera e
delle pietraie a substrato calcareo; (iii) evitare il taglio, gli incendi
(con spazi tagliafuoco e impianti antincendio), la pastorizia, l’introduzione di
specie alloctone, l’asportazione del suolo per dilavamento; (iv) attuare
interventi atti alla difesa da fenomeni fito-patologici; (v) avviare
interventi di selvi-coltura naturalistica;
b)
S.I.C.
Fondali Noli – Bergeggi /prateria di Posidonia oceanica /grotte
marine
circa
la prateria di Posidonia oceanica, i popolamenti del Coralligeno e quelli
delle Grotte Oscure e delle Grotte Semi-oscure, occorre: (i) controllare
gli scarichi a mare (evitando innalzamenti della temperatura dell’acqua marina,
della salinità e del pH); (ii) non effettuare apporti terrigeni derivanti
da discariche o da ripascimenti con materiale inadatto lungo il litorale
(incidendo negativamente sul tasso di sedimentazione e sulla torbidità
dell’acqua); (iii) non esercitare la pesca a strascico e gli ancoraggi
liberi; (iv) evitare la sottrazione di substrato per l’edificazione di
strutture (moli e porticcioli); (v) evitare opere di difesa litorale
costiera (trasversali e non) che portino a depauperamento/regressione delle
praterie; (vi) garantire a fini protettivi immersioni subacquee
controllate da parte di personale esperto (promuovendo forme di eco-turismo
subacqueo);
c)
zona
carsica (SV – 13)
la
porzione di area carsica ricadente nell’Ambito risulta tutelata e
vincolata dalle Lr. 10/1985 e 14/1990, che garantiscono la salvaguardia del
patrimonio speleologico, archeologico, botanico e geomorfologico e l’integrità
del complesso idrogeologico, incluso il divieto di realizzare interventi che
alterino l’assetto idrogeo-morfologico, in quanto i territori a natura calcarea
– per la presenza di un’intensa attività idrica nel sottosuolo arricchita dei
componenti minerali nutritivi per le specie vegetali e faunistiche –
costituiscono substrato ottimale per la riproduzione, lo sviluppo e
l’insediamento di numerose forme animali e vegetali, tipiche della fascia
costiera; in specifico, per evitare l’erosione superficiale del substrato
calcareo: (i) sono ammessi interventi diretti di sistemazione ambientale
connessi alla tutela e fruizione della Riserva, in particolare per la
manutenzione degli accessi alle grotte e della copertura vegetale (macchia
mediterranea; pino d’Aleppo), nella sola parte di terraferma; (ii)
occorre effettuare il consolidamento delle specie animali e vegetali esistenti;
(iii) è consentita la fruizione a fini scientifici (studi
idrogeologico-idrostrutturali per la ricostruzione dei bacini imbriferi
superficiali e sotterranei di alimentazione), culturali e didattici dei beni
ambientali, in forme compatibili con la loro tutela (itinerari turistici);
(iv) relativamente alla accessibilità alle grotte, occorrono misure
cautelari di scelta corretta del tracciato e dei tempi di visita, contenendo gli
aumenti di temperatura, di CO2 e d’inquinamento da antropizzazione;
(v) è vietata ogni alterazione e/o distruzione della falesia costiera
(geotopo) e delle pietraie; (vi) è vietato realizzare nuove costruzioni
di qualsiasi tipo, sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture
esistenti; (vii) è vietato asportare e/o danneggiare rocce, fiori,
piante, animali, reperti archeologici, concrezioni fossili; (viii) è
vietato effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale (rifiuti);
(ix) è vietato effettuare scavi ed eseguire movimenti di terreno e
asportazione del substrato; (x) è vietata qualsiasi forma di
contaminazione inquinante dall’esterno, difficilmente controllabile in un regime
idrico di tipo carsico (anche in corrispondenza delle sorgenti sottomarine lungo
la fascia costiera).
29.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dm 1444/1968), si esprime il vincolo dell’intero Ambito a zona F in
funzione della riserva naturale e del costituendo parco marino dell’Isola di
Bergeggi, il cui grado di fruizione collettiva deve essere regolato da apposito
strumento urbanistico esecutivo d’iniziativa pubblica.
Tale
strumento urbanistico esecutivo deve intendersi strettamente connesso alla
dismissione dell’Aurelia o comunque a un ripensamento globale della sistemazione
viaria dell’Ambito A 13 e della sua fruizione pubblica.
Non
è necessario ricorrere a uno strumento urbanistico esecutivo per realizzare gli
altri interventi previsti nel Puc o nei piani d’intervento della
Riserva.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
terzo: Disciplina degli “Ambiti”
di conservazione e riqualificazione
e
delle “Aree”
assoggettate a obbligo di titolo abilitativo
convenzionato
Art.
30
A.14. Ambito di conservazione e riqualificazione della località
Merello
30.1.
Si tratta dell’Ambito degli spazi incolti a monte dell’Aurelia (dalla
superficie territoriale di mq 30.892), pertinenziale per le costruzioni
dell’esercizio alberghiero Merello e della spiaggia di Torre del Mare; comprende
parte del litorale sulla baia di Spotorno, con l’ampia spianata davanti all’ex
colonia del Merello priva, allo stato attuale, di vegetazione
significativa.
30.2.
L’obiettivo del Puc si prefigge:
a)
la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, prescritte dalla convenzione
relativa allo esercizio alberghiero del Merello; tali opere doterebbero lo
spazio considerato dei servizi necessari, quali verde attrezzato, parcheggi e
volumi seminterrati destinati ad esercizi commerciali e autorimesse, e
costituirebbero un fattore di continuità con la limitrofa area attrezzata per la
sosta dei camper, in Comune di Spotorno;
b)
l’inserimento
di una dotazione arborea caratteristica del litorale e finalizzata ad arricchire
gli spazi vuoti destinati a parcheggi e giardini;
c)
il
mantenimento alla fruizione turistica dell’arenile destinato agli stabilimenti
balneari.
30.3.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina TRZ3,
IS-CE1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina MO-A;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina COL-ISS; trattandosi di uno spazio
fortemente antropizzato, è opportuno che tale regime normativo sia assoggettato
a variazione, non presentandone i caratteri.
30.3.1.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico, l’Ambito non presenta aspetti di pregio,
incassato com’è tra l’Aurelia e gli edifici del Merello, tranne in prossimità
della falesia marina della Punta di Bergeggi e della spiaggia di Spotorno, di
cui costituisce il prolungamento; si ritengono ammissibili gli interventi
previsti dal Puc applicando una disciplina puntuale dell’assetto geomorfologico
di tipo MO-A e modificando solo per quest’Ambito la disciplina di livello
locale (MA).
30.3.2.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale:
a)
dev’essere
previsto l’inserimento di elementi arborei a sviluppo verticale (segnatamente,
palme) in tutti gli spazi di pertinenza privata, in maniera da caratterizzare il
particolare sito turistico-ricettivo;
b)
dev’essere
inoltre previsto l’inserimento di palmizi ed essenze arbustive per la dotazione
delle aiuole in fregio ai camminamenti e alla viabilità.
30.3.3.
Circa
la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
ecologico-ambientale, questo Ambito a carattere litoraneo ricade
nella zona carsica (SV – 13), tutelata e vincolata dalla Lr. 14/1990 per
garantire la salvaguardia del patrimonio speleologico, archeologico, botanico e
geomorfologico e l’integrità del complesso idro-geologico, incluso il divieto di
realizzare interventi che alterino l’assetto idro-geo-morfologico giacché i
territori a natura calcarea, per la presenza di un’intensa attività idrica nel
sottosuolo arricchita dei componenti minerali nutritivi per le specie vegetali e
faunistiche, costituiscono substrato ottimale per la riproduzione, lo sviluppo e
l’insediamento di numerose forme animali e vegetali, tipiche della fascia
costiera; compatibilmente con gli obiettivi previsti dal Puc, circa gli
interventi ecologico-ambientali:
a)
sono
ammessi lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione
dell’area;
b)
è
consentita la manutenzione e consolidamento delle specie animali e vegetali
esistenti;
c)
è
consentita la fruizione a fini scientifici (studi idrogeologico-idrostrutturali
per la ricostituzione dei bacini imbriferi superficiali e sotterranei di
alimentazione), culturali e didattici dei beni ambientali, in forme compatibili
con la loro tutela (itinerari turistici);
d)
è
vietata ogni alterazione e/o distruzione della vicina falesia costiera e delle
pietraie;
e)
è
vietato realizzare scavi, eseguire movimenti di terreno e/o asportazione del
substrato, asportare e/o danneggiare rocce, fiori, piante, animali, reperti
archeologici, concrezioni fossili;
f)
è
vietato porre in opera discariche di terra o di qualsiasi altro materiale
(rifiuti);
g)
è
vietata qualsiasi forma di contaminazione inquinante dall’esterno, difficilmente
controllabile in un regime idrico di tipo carsico (anche in corrispondenza delle
sorgenti sottomarine lungo la fascia costiera).
30.4.
In merito alla localizzazione, descrizione e consistenza degli spazi pubblici
(ex Dim 1444/1968), si constata la previsione dei seguenti
servizi:
a)
l’Area
a14.1, a destinazione di verde pubblico e parcheggio pubblico,
con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp TRZ3 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc), con superficie di mq 9.593, con obbligo di intervento assoggettato
a Puo di tipo unitario esteso a tutta l’area, ripartita
rispettivamente:
·
in
mq
·
in
mq
·
in
mq 400 di superficie agibile (S.A.) ad attività commerciali e
sportive;
·
l’intervento
è assoggettato a Puo e deve essere di tipo unitario esteso a tutta l’area[17];
b)
l’Area
a14.2, a destinazione di verde pubblico, con superficie territoriale
di 1732 mq, con disciplina dell’assetto insediativo di Ptcp IS-CE1, che rappresenterà – successivamente alla
dismissione della via Aurelia – il collegamento tra la parte a terra del parco
regionale dell’Isola di Bergeggi e l’Area a14.1 a verde pubblico e
parcheggio pubblico.
30.5.1.
Riguardo alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
quarto: Disciplina dei “Distretti”
di trasformazione
(soppresso)
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
quarto: Disciplina dei “Distretti”
di trasformazione
Art.
32
TR.2. Distretto di trasformazione della località Punta di
Bergeggi
32.1.
Il Distretto è suddiviso nelle due parti “a” e “b”; in
particolare la parte “a”, posta a mare dell’Aurelia con superficie
territoriale di 16.350 mq, rappresenta l’Area d’intervento
edificatorio del Distretto, mentre la parte “b”, a monte
dell’Aurelia, con superficie territoriale di 17.500 mq, rappresenta lo
spazio d’intervento per la messa in sicurezza del versante roccioso sovrastante
il tracciato dell’Aurelia e il nuovo svincolo tra l’Aurelia bis e la parte
“a”; la parte “a” sarà connessa alla parte “b” dalla
copertura di una galleria artificiale, che sovrappasserà l’Aurelia consentendo
la realizzazione della sutura morfologica tra la Punta di Bergeggi e il suo
prolungamento artificiale a mare; rispetto a tale situazione, l’obiettivo del Puc mira a favorire il
recupero della “Punta di Bergeggi”, estesa per una superficie territoriale di mq
46.500 e caratterizzata dalla spianata residuale della colmata portuale di Vado,
oggi utilizzata come parcheggio pubblico a raso, attraverso due
opzioni:
i.
opzione
1,
che interessa la sola parte “a”, per realizzare una piastra alla quota
dell’Aurelia sull’area della colmata del porto, con destinazione a parcheggio
pubblico sul lastrico solare e ad attività portuali sotto la piastra, con
prescrizione di realizzare un’opera di mitigazione dell’impatto ambientale verso
il litorale delle spiagge di Bergeggi, d’altezza adeguata e comunque non
inferiore a 15 m sul livello del mare;
ii.
opzione
2,
che interessa ambedue le parti “a” e “b”, per realizzare un intervento
insediativo inserendovi una cospicua nodalità ricettivo-alberghiera e
residenziale che:
a)
divenga
funzionale alla realizzazione di un polo esteso alla valenza comprensoriale, in
grado di supportare i movimenti di persone indotti dall’infrastruttura
portuale;
b)
obliteri,
dal lato di Bergeggi, il nefasto impatto ambientale delle distese di containers
e veicoli stoccati a cielo aperto;
c)
rappresenti,
dal lato di Savona, una qualificata porta architettonica d’accesso al
Finalese;
d)
funga
da quinta separatrice tra il paraggio turistico-balneare di Bergeggi e
l’armatura industriale di Porto Vado.
32.2.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina TRZ4,
TRZ5 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina CO.
32.3.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico di questo Distretto di transizione tra
arenile e zona portuale del tutto artificiale, non si prevedono limitazioni al
regime normativo TRZ.
32.4.
Circa la configurazione del processo di trasformazione prevista dall’opzione 2, il Distretto TR.2
è destinato alle seguenti attività e funzioni:
a)
residenza;
b)
strutture
ricettivo-alberghiere a proprietà unica (secondo le tipologie della Lr. n.
2/2008) e infrastrutture connesse, con vincolo alla destinazione d’uso ricettiva
per un periodo non inferiore a 15 anni;
c)
servizi
e infrastrutture connesse alle funzioni ricettivo-alberghiere, anche a scopo
terapeutico (talassoterapia e simili);
d)
attrezzature
sportive, ricreative, scientifico-culturali e per l’uso del tempo libero diurno
e notturno (ivi comprese discoteche, ludoteche, musei e centri di ritrovo
multimediale), centri per congressi, auditoria, uffici per attività terziarie,
strutture commerciali del rango di quartiere (espressamente escluse le medie e
grandi strutture di vendita);
e)
parcheggi.
32.5.
Circa il dimensionamento delle attività e funzioni di cui nel precedente c.
32.4, è consentita la realizzazione delle seguenti superfici agibili (S.A.):
a)
per
la residenza: mq 13.000;
b)
per
le funzioni ricettivo-alberghiere (escluse le infrastrutture connesse): mq
7.000;
c)
per
i servizi e infrastrutture connesse alle funzioni ricettivo-alberghiere: mq
3.000;
d)
per
le attrezzature sportive, ricreative, scientifico-culturali e per l’uso del
tempo libero diurno e notturno (ivi comprese discoteche, ludoteche, musei e
centri di ritrovo multimediale), centri per congressi, auditoria, uffici per
attività terziarie, strutture commerciali quartierali: mq
4.000;
e)
per
i parcheggi: ottemperanza al Dim. 1444/1968 e s.m.i., con possibilità di
soddisfare lo standard ex lege localizzandone quota parte negli spazi
contigui compresi nell’Ambito di conservazione e riqualificazione A.1.
del porto di Savona-Vado, di cui al precedente art. 17.
Tutti
questi valori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto per i valori
definitivi si rimanda al Piano Regolatore Portuale che prevede per tale area le
stesse destinazioni d’uso.
32.6.
Circa le modalità d’intervento, per la sola opzione
2
è prescritto che l’intero Distretto di trasformazione TR.2 venga
assoggettato a Puo unitario d’iniziativa privata, pubblica o mista,
eventualmente estensibile anche a spazi contigui compresi nell’Ambito di
conservazione e riqualificazione A.1. del porto di Vado-Bergeggi in
ottemperanza alle modalità ammesse nel Piano regolatore portuale di
Savona-Vado.
Per
la messa in sicurezza del versante roccioso della parte “b” è fatto
obbligo alla proprietà delle aree coinvolte di renderle disponibili onde
permettere l’intervento.
32.7.
Riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
32.8.
Riguardo
alle cautele ambientali da assumersi negli interventi per la realizzazione di
eventuali ampliamenti della attuale banchina portuale deve essere effettuata
preventivamente la posa di tutti i tetrapodi previsti e solo successivamente
potrà essere effettuato il riempimento a mare utilizzando materiale
eminentemente di natura granulare di pezzatura da media a grossolana in assenza
di parti fini, in particolare limi e argille.
Inoltre
durante tutte le fasi delle operazioni in mare, posa tetrapodi e riempimenti,
deve essere assicurato un costante monitoraggio del grado di intorbidimento
delle acque in un’area di mare di larghezza non inferiore a
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
quarto: Disciplina dei “Distretti”
di trasformazione
Art.
33
TR.3. Distretto di trasformazione dell’ex cava comunale di S.
Elena
33.1.
Comprende l’ampio areale della cava attualmente dimessa, dalla superficie
territoriale di mq 81.500, di cui circa mq 60.000 occupati dal sedime vero e
proprio di cava, del tutto privo di vegetazione arborea e arbustiva e
particolarmente dequalificato sotto il profilo idrogeologico e vegetazionale; lo
spazio di contesto, invece, è caratterizzato da vaste praterie acclivi,
connotate da rade presenze arboree di conifere termofile che coinvolgono le
pendici del Monte Mao e i versanti del sottostante rio Eliceto; il sedime di
cava ricade in un sito Bioitaly per la presenza, tra le altre, di tre specie di
anfibi particolarmente interessanti nell’ottica scientifica e conservativa: qui,
nel periodo invernale-primaverile, ha luogo la metamorfosi degli anfibi in
alcuni piccoli stagni stagionali.
L’obiettivo
del Puc è finalizzato a riqualificare lo spazio della cava prevedendone un uso
ecologico finalizzato alla installazione di un parco tecnologico/scientifico che
preveda la produzione energetica da fonti rinnovabili solari, una intensa e
specifica attività didattico-divulgativa rivolta sia alla dimensione scolastica
(in ambito regionale e non) sia alle fasce turistiche ecosensibili al tema della
lotta all’inquinamento e al risparmio energetico, per la divulgazione e
dimostrazione in sito sulle potenzialità tecniche e sui vantaggi ambientali ed
economici delle fonti energetiche rinnovabili.
Il
parco scientifico-tecnologico[18]
sarà costituito da un centro informativo e da ulteriori manufatti realizzati
nell’ottica bioarchitettonica, con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica e di pannelli termici per la produzione di acqua
calda; in particolare: (i)
il centro informativo permetterà la diffusione di materiali informativi sulle
differenti modalità di produzione energetica e conterrà una mensa, il bar e
spazi ricreativi; (ii)
gli ulteriori manufatti permetteranno la ricezione e la permanenza dei
visitatori; (iii)
il parco sarà del tutto autosufficiente per il fabbisogno energetico e verrà
dotato di veicoli a trazione elettrica che – tramite un’area d’interscambio
localizzata in uno dei parcheggi pubblici presenti nella fascia comunale
litoranea – consentirà gli spostamenti turistici nel contesto bergeggino
evitando le emissioni inquinanti; (iv)
il parco verrà completato con l’installazione di pannelli solari e dispositivi
fotovoltaici nel contesto dell’Area a7.6, per le ottime condizioni
meteoclimatiche presenti costantemente in quella parte di
crinale;
33.2.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina TRZ1 (cfr. carta n. 3.1. bis di
Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina TRZ;
c)
per
l’assetto vegetazionale, la disciplina PRT, BCT-TRZ-BAT.
33.3.1.
La disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
insediativo, concerne la necessità che il progetto d’intervento privilegi il
recupero geomorfologico e vegetazionale nel contesto
edificatorio.
33.3.2.
Circa
la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente all’assetto
geomorfologico, il progetto di sistemazione e messa in sicurezza dei fronti
di scavo dovrà reinserire il Distretto nel contesto geomorfologico
esterno alla cava, riducendo altezze e pendenze dei fronti pur mantenendo il
riconoscimento dello spazio come elemento artificiale; non sono previste
limitazioni di tipo quanti-qualitativo alle modificazioni morfologiche
finalizzate al conseguimento dell’obiettivo.
33.3.3.
Per
quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto vegetazionale:
a)
le
opere di sistemazione debbono essere finalizzate al recupero paesaggistico
dell’intero Distretto con opere di bioingegneria naturalistica
(idrosemine e invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi), programmando
altresì in sede di convenzione la messa a dimora di elementi arbustivi e
arborei, laddove si è formato e/o si formerà lo strato
pedologico;
b)
in
particolare, deve essere avviato un processo evolutivo della vegetazione verso
forme ecologicamente più mature, favorendo tutti quegli interventi atti al
recupero degli spazi incolti per conseguire più soddisfacenti assetti
paesaggistici e migliori livelli di fruizione ambientale.
33.3.4.
Per
quanto concerne la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto ecologico-ambientale, tale Distretto
rappresenta uno spazio fortemente alterato e antropizzato per la passata
attività estrattiva; la cava ormai dismessa necessita quindi di un
recupero/ripristino ambientale, giustificato dal suo posizionamento nell’ambito
del S.I.C. Rocca dei Corvi - Mao - Mortou e della zona carsica SV –
13 (per i quali valgono le azioni previste nell’Ambito
A.7),
attuabile mediante la ri-naturalizzazione e valorizzazione di un assetto che,
localmente, comporta un forte impatto ambientale soprattutto di tipo
visivo-paesaggistico, al fine di ridurre le cause del
degrado.
La
serie di operazioni di risanamento ambientale deve favorire il reinstaurarsi di
relazioni ecologiche, ricreando un ambiente nuovamente ospitale per la flora e
fauna autoctona; l’obiettivo del Piano mira pertanto a sistemare e riqualificare
lo spazio dell’ex cava con strutture ricettive all’aria aperta, consentendo così
il conseguimento del risanamento paesaggistico e ambientale: il suo ripristino
con un indirizzo prevalentemente naturalistico rappresenterà ulteriore fattore
di promozione turistica per Bergeggi.
33.3.4.1.
Riguardo agli interventi ecologico-ambientali, vengono espresse le
seguenti prescrizioni per il progetto di recupero dello spazio
d’interesse:
a)
ricostituzione
di un habitat che ospiti la massima variabilità di organismi vegetali (arborei,
arbustivi ed erbacei) con ampia valenza ecologica ed elevato valore biologico,
abbinata al recupero dei caratteri/fattori idrogeologici;
b)
individuazione
di piante pioniere in grado di sopravvivere su terreni impoveriti per gli usi
antropici del suolo ed esposti a forte irraggiamento solare dovuto alla scarsa
copertura arborea, alla siccità prolungata nel periodo estivo, agli sbalzi di
temperatura e al chimismo alterato del suolo;
c)
manutenzione
e pulizia dell’area ri-naturalizzata a verde, aumentando la variabilità
ambientale e, conseguentemente, favorendo la fauna per aumentare la presenza
degli insetti, il naturale insediamento della microfauna e la nidificazione dei
piccoli uccelli insettivori (sia per la presenza del substrato calcareo, sia per
la ricostituzione di zone umide ideali per la riproduzione delle
specie);
d)
monitoraggio
delle condizioni ambientali, per valutare le conseguenze degli interventi
affinché venga raggiunto lo status di climax (equilibrio
locale);
e)
realizzazione
di un parco naturale tematico (ad esempio, un museo geologico-speleologico
all’aperto, dal momento che il fronte di cava costituisce un geotopo fra quelli
individuati in ambito comunale), inclusi itinerari escursionistici con guida
esperta, in abbinamento a strutture e servizi (spazi per la sosta di vetture e/o
camper, punto di ristoro, tabellazioni informative);
f)
integrazione
dell’aspetto sub lett. e) con attività di ricerca scientifica, produttive
agricole, culturali e artistiche, sportive, a fini
didattico-turistici;
g)
realizzazione
di un centro agrituristico per avviare attività di tipo selvi-colturale da
estendersi anche fuori dallo spazio (in particolare nell’Ambito A.7),
coadiuvate dall’elevata connotazione naturale e favorite dal clima mite
costiero;
h)
divieto
di interventi che intercettino/impattino le specie ornitiche in fase migratoria,
le cui rotte interessano proprio l’area del Monte Mao e della cava S.Elena,
nonché strutture che interferiscano con i siti di riproduzione, nidificazione,
svernamento e residenza dell’avifauna;
i)
realizzazione
di capanni mimetici predisposti per l’osservazione ornitologica, stante il fatto
che tale possibilità è facilitata dalla particolare conformazione e posizione
della cava dismessa, habitat ideale per l’avifauna;
j)
assicurazione
di lembi di territorio contenenti l’habitat della specie Pelodytes
punctatus per la sua riproduzione, svernamento e sopravvivenza, in
particolare preservando le zone umide ancora intatte, realizzando nuove pozze
per garantire la presenza continua di corpi idrici, garantendo aree a macchia
mediterranea, fessure in tronchi d’alberi, muri a secco, abbeveratoi,
fosse);
k)
creazione
di sentieri naturalistici come elemento di transizione/collegamento per le
specie tra il vicino Ambito A.7, spazio a elevato pregio ambientale che
“avvolge” l’area di cava e la cava stessa, nonché per favorire lo spostamento
delle specie animali lungo il S.I.C. Rocca dei Corvi – Mao – Mortou fino
alla Sughereta di Bergeggi;
l)
realizzazione
di opere di messa in sicurezza dell’area (difesa meccanica del suolo;
consolidamento dei versanti);
m)
divieto
di danneggiamento di elementi carsici di origine fossile (ad esempio, le
condotte carsiche fossili).
33.4.
Circa la configurazione di massima della trasformazione, nel Distretto
TR.3:
a)
sono
ammesse attività di tipo scientifico, didattico, divulgativo e
ricettivo-alberghiero, finalizzate alle attività del
parco;
b)
è
consentita la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative per il tempo
libero;
c)
l’intervento
dev’essere di tipo convenzionato e unitario, esteso all’intero Distretto
e d’iniziativa privata, pubblica o mista; esso può essere assentito sulla base
del ricorso a un Puo;
d)
la
superficie agibile (S.A.) massima edificabile non può superare mq.
1.143;
e)
il
progetto e la relativa convenzione debbono prevedere la sistemazione
idrogeologica e vegetazionale per tutto lo spazio del
Distretto;
f)
è
inoltre consentita la realizzazione di un impianto meccanico di risalita a
gestione privata convenzionata, pubblica o mista, tra la via Aurelia e il
Distretto attraversando gli Ambiti di conservazione e
riqualificazione A14, A12, A5, A7;
g)
gli
interventi ammessi debbono prevedere un congruo numero di parcheggi per le
attività previste;
h)
i
manufatti interrati, realizzati in conformità con quanto disposto dal precedente
c. 5.2., sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla superficie agibile (S.A.) massima edificabile
ammessa;
i)
il
Puo dovrà contenere una accurata valutazione d’incidenza e l’approvazione delle
previsioni del Puc è subordinata all’esito favorevole di tale valutazione che
dovrà essere effettuata, nel contesto del procedimento approvativo dei relativi
progetti, da parte della Regione.
33.5.
Riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
PARTE
SECONDA: DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE SPAZIALE
Titolo
quarto: Disciplina dei “Distretti”
di trasformazione
Art.
34
TR.4. Distretto di trasformazione della località Fade (ex cava in
fregio alla Via Aurelia)
34.1.
Tale Distretto di trasformazione (dalla superficie territoriale di mq
13.723) comprende una sorta di interstizio residuale, generato dalle attività
estrattive sul costone costiero al piano dell’Aurelia, inutilizzato dopo la
dismissione della cava e in oggi particolarmente degradante sia alla vista dal
lato savonese sia alla percorrenza dalla stessa Aurelia; alla data di adozione
del Puc il Distretto è interessato da un intervento, regolarmente
concesso dal Comune, di sistemazione ad area attrezzata per la sosta di campers
e roulottes, con relativi volumi di servizio.
34.2.
Il regime di Ptcp prevede:
a)
per
l’assetto insediativo, la disciplina TRZ3 e
IS-CE1 (cfr. carta n. 3.1. bis di Puc);
b)
per
l’assetto geomorfologico, la disciplina TRZ;
34.3.
Circa la disciplina paesaggistica di livello puntuale, relativamente
all’assetto geomorfologico costituito dall’area di cava delle Grotte, sulla
Punta di Bergeggi, con fronti di scavo subverticali di oltre
Gli
interventi ammessi debbono essere finalizzati, oltre che al raggiungimento della
riqualificazione paesaggistica fin dove possibile, alla messa in sicurezza
dell’area d’instabilità geomorfologica.
34.3.1.
Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica di livello puntuale,
relativamente all’assetto ecologico-ambientale, questo
Distretto costituisce un’area fortemente modificata e antropizzata per la
passata attività estrattiva; la cava, oramai dismessa, presenta un ampio fronte
il cui recupero/ripristino ambientale, giustificato dal posizionamento
nell’ambito del S.I.C. Isola di Bergeggi – Punta Predani e della zona
carsica (per i quali valgono le azioni previste nell’Ambito
A.13) può attuarsi attraverso la ri-naturalizzazione e valorizzazione
dell’area, che localmente comporta un forte impatto ambientale (soprattutto
visivo-paesaggistico), con una serie di operazioni di risanamento ambientale per
favorire il reinstaurarsi di relazioni ecologiche, ricreare un ambiente
nuovamente ospitale per la flora e fauna autoctone, integrare l’area con il
contesto circostante.
L’obiettivo
del Piano, che mira a sistemare l’area dell’ex cava con strutture ricettive
all’aria aperta (parcheggi, aree attrezzate per la sosta turistica di campers,
campeggi), connesse alla vicina Riserva naturale regionale di Bergeggi, consente
pertanto il conseguimento del risanamento paesaggistico-ambientale, e il
ripristino della cava dismessa con indirizzo prevalentemente naturalistico
rappresenterà ulteriore fattore di promozione turistica per
Bergeggi.
34.3.2.
Riguardo agli interventi ecologico-ambientali, per progettare il recupero
dell’area vengono espresse le seguenti indicazioni:
a)
ricostituzione
di un habitat che ospiti la massima variabilità di organismi vegetali (specie
arboree, arbustive ed erbacee) con ampia valenza ecologica e alto valore
biologico;
b)
individuazione
di piante pioniere in grado di sopravvivere su terreni impoveriti per gli usi
antropici del suolo ed esposti a forte irraggiamento solare dovuto alla scarsa
copertura arborea, alla siccità prolungata nel periodo estivo, agli sbalzi di
temperatura, al chimismo alterato del suolo;
c)
manutenzione
dell’area ri-naturalizzata, aumentando la variabilità ambientale e
conseguentemente favorendo la fauna, in maniera da aumentare la presenza degli
insetti, il naturale insediamento della microfauna e la nidificazione dei
piccoli uccelli insettivori per la presenza del substrato
calcareo;
d)
monitoraggio
delle condizioni ambientali per valutare le conseguenze degli interventi
affinché venga raggiunto lo status di climax (equilibrio
locale);
e)
realizzazione
di opere di messa in sicurezza dell’area (difesa meccanica del suolo;
consolidamento dei versanti);
f)
divieto
del danneggiamento di elementi carsici di origine fossile.
34.4.
Circa la configurazione dell’intervento unitario di trasformazione, nel
Distretto TR.4 valgono le disposizioni contenute nel Suap di cui alla
Conferenza di servizi in sede deliberante del 19 febbraio
2004.
In
riferimento al parcheggio di uso pubblico indicato dal Suap ricordato si precisa
che:
a)
la
superficie agibile (S.A.)
massima adibita a parcheggi
pubblici deve essere pari a 800 mq e deve intendersi ceduta al comune in uso
pubblico;
b)
gli
oneri di manutenzione devono essere a carico del soggetto
attuatore;
c)
l’eventuale
gestione in regime convenzionale dovrà essere indicata nella convenzione
attuativa.
34.5.
Riguardo
alle cautele geoambientali da assumersi negli interventi di
trasformazione ammessi, deve essere rispettata la specifica disciplina
geotecnica di cui al successivo art. 41, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti norme ai sensi della vigente
legislazione.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
35.
Regolamento edilizio comunale
È vigente nel
territorio comunale il nuovo Regolamento edilizio, approvato con atto del
consiglio comunale 26 novembre 2010, n° 29, in ossequio alle previsioni del
Piano Urbanistico Comunale.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
36.
Funzionamento e compiti della Commissione
edilizia
La disciplina di cui
al presente articolo è contenuta nel Regolamento edilizio approvato con atto del
consiglio comunale 26 novembre 2010, n° 29, in ossequio alle previsioni del
Piano Urbanistico Comunale.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
37.
Norme per la strumentazione urbanistica attuativa e per l’ottenimento
dei titoli abilitativi
37.1.
È fatta salva la disciplina della zona omogenea E.1 del pre-vigente Pris,
limitatamente alla sua porzione coinvolta dal “Piano particolareggiato
d’iniziativa privata di area oggetto di lottizzazione approvata e in parte
eseguita“, relativo alla località Costa dei Ginestri e adottato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24 aprile
1998.
37.2.
Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione
primaria e secondaria entro gli Strumenti urbanistici attuativi, approvati alla
data di adozione del presente Puc, viene confermata la relativa destinazione
d’uso, il loro carattere pubblico e il significato di servizio agli insediamenti
di pertinenza.
37.3.
Per quanto concerne le abitazioni e gli altri immobili realizzati all’interno
dei Piani per l’edilizia economica e popolare o Piani particolareggiati
d’iniziativa pubblica vigenti, rimangono comunque in vigore per i tempi e la
durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a loro tempo fissate a
carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.
37.4.
I titoli abilitativi rilasciati prima dell’approvazione di una nuova previsione
urbanistica mantengono la loro validità alle condizioni previste dalla vigente
legislazione; decorso tale periodo senza che le opere siano state completate al
rustico, qualora l’intervento non risulti conforme alla normativa sopravvenuta
il titolo non può essere rinnovato.
37.5.
I
Piani del Colore costituiscono disciplina puntuale paesaggistica e, pertanto, è
fatto obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi
contenute.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
38.
Fattori quantitativi da applicare relativamente agli interventi
ammessi
38.1.
Circa i seguenti fattori quantitativi, da applicare nel computo degli interventi
ammessi:
a)
Superficie
territoriale
(di cui al precedente c. 4.5.);
b)
Superficie
agibile (S.A., misurata in mq), di cui al
precedente art. 4, c. 4.7.;
hanno
valore le dimensioni identificate, per ogni specifica Area, Ambito
e Distretto di Puc, negli “Allegati quantitativi” seguenti (di cui al
precedente c. 2.2.):
Tav.
7
(Superfici degli Ambiti, Distretti e Aree di Puc)
Tav.
11.3 (Conteggio
della Superficie agibile (S.A.)
di progetto, totale, per Aree, Ambiti e Distretti)
38.2.
Circa tutti i restanti fattori quantitativi, di cui al precedente art. 4, hanno
valore le prescrizioni dimensionali espresse nelle presenti Norme per ogni
specifica Area, Ambito e Distretto di
Puc.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
39 – Disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, in
attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, e s.m.e i., e della
deliberazione del C.R. n. 18 dell’8 maggio 2007
39.1 Nel
territorio comunale di Bergeggi trovano applicazione le norme di cui alla legge
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m. e i., nonché i criteri urbanistico
commerciali individuati con deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007
n. 18.
Si
assumono integralmente le seguenti definizioni del T.U.C. e dei criteri
urbanistico/commerciali regionali:
Superficie netta di
vendita di un esercizio
commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie
di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di
un Distretto Commerciale tematico è pari alla somma delle superfici di vendita
dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono
non è superficie di vendita l’area di esposizione destinata alle merci
speciali
Esercizi di
vicinato, gli esercizi singoli
con superficie netta di vendita minore o
uguale:
1) a 100 mq. per il settore
alimentare
2)
a 150 mq. per il settore non alimentare
Medie Strutture di
Vendita, gli esercizi aventi
superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e
fino a 1.000 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000
residenti;
Grandi Strutture di
Vendita gli esercizi aventi
superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di
vendita;
Aggregazioni di
esercizi singoli, un insieme di
esercizi che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi
dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini
amministrativi, il carattere di esercizi singoli;
Merci
speciali, quelle merci che, per
loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive
ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna
immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del
consumatore. Esse sono le seguenti:
a)
mobili con complementi
di arredamento;
b)
attrezzature e
macchine per l’industria e l’agricoltura, l’artigianato;
c)
materiali per
l’edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e
similari;
d)
legnami e derivati o
semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
e)
auto, natanti ,
motoveicoli;
f)
prodotti per
l’agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature
di grandi dimensioni quali terricci attrezzi e similari;
g)
materiali
termoidraulici e sanitari;
In particolare vigono
i seguenti indirizzi e criteri di programmazione commerciale
:
a)
per
gli esercizi di vicinato un limite di superficie massimo di mq. 100 per
gli esercizi del settore alimentare e di mq. 150 per gli esercizi del settore
non alimentare su tutto il territorio comunale;
b)
per
le medie strutture di vendita un limite di superficie massimo da mq.
c)
non è
consentita l’apertura di grandi strutture di
vendita;
Tali aggregazioni:
-
devono
essere costituite esclusivamente da esercizi di vicinato
singoli;
-
non
possono superare la superficie di vendita complessiva di mq.
1500;
-
possono
essere realizzate soltanto nelle zone urbanistiche nelle quali il commercio sia
compatibile od in quelle espressamente indicate dal piano commerciale
comunale;
-
devono
sempre e comunque essere rispettose di eventuali vincoli urbanistico/commerciali
stabiliti dallo strumento urbanistico;
e)
gli
ampliamenti in loco sono consentiti per tutti gli esercizi per una superficie massima pari al 20%
della superficie di vendita esistente, a condizione che non vengano superate le
soglie della rispettiva classificazione (vicinato, medie);
f)
tutti
i locali da destinarsi ad attività commerciali devono avere la specifica
destinazione d’uso commerciale, la
necessaria compatibilità di zona ed uno standard di parcheggio ricavato sulla
base delle indicazioni sotto
riportate;
g) standards di
parcheggi:
La
dotazione di parcheggi pertinenziali di seguito riportata configura la soglia
minima per le varie fattispecie ed
è comprensiva delle superfici a parcheggio previste dalla legge n. 122/1989.
Dette superfici di parcheggio, invece, non sono comprensive dei parcheggi
pubblici previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 ed altri eventualmente previsti
dalla strumento urbanistico vigente. Gli spazi di parcheggio sono obbligatori
tanto per gli esercizi di nuovo impianto quanto per quelli derivanti da
ampliamento, accorpamento, concentrazione di esercizi già esistenti ovvero
autorizzati. Essi comprendono sia le superfici destinate a parcheggio
visitatori/utenti che quelle riservate al
personale. Il rapporto convenzionale tra la superficie netta di vendita
(SN) e la definizione utilizzata dallo strumento urbanistico (Superficie
Agibile, Superficie di Pavimento, Superficie Utile) è fissato
n:
SV/SA
(o altre definizioni) : ……………………. ( da
Valori di relazione convenzionale tra posto-auto e superficie reale di
pavimento :
- mq.
PA/26 comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi a
raso;
- mq.
PA/28 comprensivi della viabilità interna e di accesso per i parcheggi in
struttura pluripiano.
Su
tutto il territorio comunale, nel caso
di dimostrata impossibilità a reperire le aree a parcheggio come sopra definite
per la mancanza di spazi, si consente la monetizzazione dell’infrastruttura
mediante obbligo da parte del Concessionario di versare al Comune una somma
equivalente al valore di mercato dei parcheggi pertinenziali da
realizzare.
Per
le MSV alimentari da mq.
Per
le MSV non alimentari da mq.
Per
le MSV da mq.
Non
devono essere prodotte verifiche di impatto sulla
viabilità.
Le
procedure per l’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede,
l’accorpamento, la concentrazione di esercizi commerciali nonché per il
subingresso nella titolarità dell’azienda commerciale sono quelle indicate nel
T.U.C. e meglio specificate nel documento di regolamentazione del commercio in
sede fissa.
39.2 Nel
territorio comunale di Bergeggi vengono destinate al commercio su aree pubbliche
le seguenti aree:
a)
posteggi
isolati fuori mercato
- via
Colombo, adiacente civico 13 (foglio catastale n. 3 – mappale
478)
superficie
complessiva mq. 10 da utilizzarsi nei giorni feriali per il settore alimentare
con concessione demaniale;
-
località Prodani, adiacente alla SS n. 1 Aurelia (km.
583+800)
superficie
complessiva mq. 20 da utilizzarsi nel periodo aprile/settembre per il settore
alimentare con concessione decennale.
b)
fiere
-
piazza XX Settembre (foglio catastale n. 3 – mappale 300)
superficie
complessiva mq. 60 non attrezzata da utilizzarsi per la sistemazione di tre
posteggi per il settore non alimentare con validità
decennale”
Ad emanazione della nuova programmazione regionale prevista dall'art. 3
della L.R. n. 1/2007 e
approvata con deliberazione Consiglio regionale n. 18/2007. Non appena
tale programmazione
sarà emanata, si provvederà alla modifica del Piano Urbanistico Regionale
in adeguamento a
quanto previsto dall'articolo 25 del Testo Unico in materia di Commercio
come modificato dalla L.R. n.
23/2011.
(Soppresso)
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Art.
41
Disciplina geotecnica
Le
presenti norme sono corredate di specifica disciplina geologica, ai sensi della
vigente legislazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
PARTE
TERZA: NORME DI RACCORDO
Nelle aree di
intervento i titoli abilitativi sono rilasciati, previa stipula di convenzione
con il comune, per la realizzazione e la cessione dei servizi pubblici
espressamente indicati nelle norme che regolano le aree di intervento stesse o
in sede di progetto.
Se
le aree, o loro porzioni, destinate a servizio pubblico da cedere al comune, non
siano nella disponibilità del richiedente in alternativa alla cessione diretta
dell’area e delle opere del servizio pubblico, o di parte dello stesso, purché
la parte da cedere sia funzionale, è possibile prevedere nella convenzione la
monetizzazione dell’intervento, o di parte di esso.
Per
poter monetizzare un servizio, o la parte di completamento dello stesso, è
necessario predisporre un progetto di massima, esteso all’intera opera o alla
parte di completamento della stessa, avente i contenuti del progetto preliminare
di cui al D.Lgs. 163/2006 e corrispondente regolamento.
Il
progetto di massima deve essere redatto dal o dai richiedente/i ovvero, se
ritenuto necessario dalla Amministrazione Comunale, direttamente dal Comune di
Bergeggi tramite il proprio Ufficio Lavori Pubblici.
Nel
caso in cui il permesso di costruire sia relativo ad una quota parte della
superficie agibile (S.A.) totale massima prevista nell’area
d’intervento, l’importo della monetizzazione è pari alla stessa quota parte
dell’importo globale di realizzazione del servizio pubblico, fermo restando che
la redazione completa dell’intero progetto di massima del servizio pubblico di
cui si tratta è a carico del primo soggetto che presenta l’istanza di titolo
abilitativo.
Per
monetizzazione si intende il versamento al comune, nei modi e nei tempi
stabiliti nella convenzione, da parte del soggetto richiedente dell’importo
globale di realizzazione del servizio pubblico.
L’importo
globale di realizzazione del servizio pubblico è pari alla somma dei seguenti
importi:
a)
importo
complessivo dell’intervento indicato nel quadro economico redatto, ai sensi
dell’art. 17 del Dpr. 554/1999 e s.m.i.;
b)
costi
generali da sostenersi da parte dell’ufficio Lavori Pubblici per l’espletamento
della pratica fino al collaudo dell’opera.
Tav.
11.3 - |
Conteggio
della superficie
agibile
(S.A.) esistente, di progetto, totale per
area |
| ||||||
N.B.:
|
|
|
|
|
|
| ||
(*)
superficie a destinazione diversa da quella residenziale e
ricettiva |
| |||||||
(**)
superficie a destinazione ricettiva |
| |||||||
Ambito/Distretto
di Puc |
Area
di Puc |
Destinazione
d’uso |
S.A.
esistente (mq) |
S.A.
di progetto
(mq) |
S.A.
totale (mq) |
A1 |
a1.1 |
infrastrutture
viarie per il porto |
0,00
|
0,00 |
0,00 |
A1 |
a1.3 |
svincolo
stradale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A1 |
Ulteriore
spazio (Aree escluse) |
portuale |
2.338,00
(*) |
0,00 |
2.338,00
(*) |
A2 |
a2.1 |
ricettivo |
3.648,00
(*) |
-
3.648,00 (*) |
|
|
|
|
|
3.648,00
(**) |
3.648,00(**) |
A2 |
a2.2 |
emergenza
storica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A2 |
a2.3 |
parco
urbano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A2 |
a2.4 |
residenziale |
218,00 |
0,00 |
218,00 |
A2 |
a2.5 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A2 |
a2.6 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A2 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
territorio
non insediabile |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A3 |
a3.1 |
ricettivo |
459,00
(*) |
-
459,00 (*) |
|
|
|
|
|
459,00
(**) |
459,00
(**) |
A3 |
a3.2 |
residenziale |
0,00 |
527,00 |
527,00 |
A3 |
a3.3 |
ricettivo |
4.788,00
(**) |
2.541,00
(**) |
7.329,00(**) |
A3 |
a3.4 |
ricettivo |
2.017,00
(**) |
821,00
(**) |
2.838,00(**) |
A3 |
a3.5 |
emergenza |
27,00
(*) |
0,00 |
27,00
(*) |
A3 |
a3.6 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A3 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A4 |
a4.2 |
residenziale |
318,00 |
514,00 |
832,00 |
A4 |
a4.3 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A4 |
a4.4 |
residenziale |
0,00 |
604,00 |
604,00 |
A4 |
a4.5 |
residenziale |
110,00 |
50,00 |
160,00 |
A4 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
11.711,00 |
0,00 |
11.711,00 |
A5/a |
a5.1 |
museo
contadino |
40,00
(*) |
0,00 |
40,00
(*) |
A5/a |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale,
ricettivo, b.f. |
1.504,00
|
502,00 |
2.006,00 |
A5/b |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale,
ricettivo, b.f. |
0,00 |
285,00 |
285,00 |
A6 |
a6.1 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A6 |
a6.2 |
residenziale |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
A6 |
a6.3 |
residenziale |
124,00 |
120,00 |
244,00 |
A6 |
a6.4 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A6 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
7.365,00 |
0,00 |
7.365,00 |
A7 |
a7.1 |
parco
urbano |
30,00
(*) |
0,00 |
30,00
(*) |
A7 |
a7.2 |
area
artigianale |
mq
94,00 (*) |
(mc
4.500,00) (*) |
(mc
4500,00)(*) + mq
94,00 (*) |
A7 |
a7.3 |
cimitero |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A7 |
a7.4 |
parco
urbano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A7 |
a7.5 |
chiesa |
129,00
(*) |
0,00 |
129,00
(*) |
A7 |
a7.6 |
attrezzature
sportive |
310,00(*) |
600,00(*) |
910,00(*) |
A7 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
territorio
non insediabile |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
A8 |
a8.1 |
residenziale |
101,00
|
740,00 |
841,00 |
A8 |
a8.2 |
residenziale |
0,00 |
1.067,00 |
1.067,00 |
A8 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
4.780,00 |
0,00 |
4.780,00 |
A9 |
a9.1 |
municipio,
socio-culturale |
1.528,00
(*) |
350,00
(*) |
1.878,00
(*) |
A9 |
a9.2 |
residenziale |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
A9 |
a9.3 |
residenziale |
94,00 |
66,00 |
160,00 |
A9 |
a9.4 |
residenziale |
0,00 |
638,00 |
638,00 |
A9 |
a9.5 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.6 |
residenza
per anziani |
0,00 |
659,00 |
659,00 |
A9 |
a9.7 |
ricettivo |
922,00
(**) |
200,00
(**) |
1.122,00
(**) |
A9 |
a9.8 |
scuola
materna e elementare |
1.522,00
(*) |
0,00 |
1.522,00
(*) |
A9 |
a9.9 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.10 |
commerciale
e terziario |
699,00
(*) |
0,00 |
699,00
(*) |
A9 |
a9.11 |
chiesa
parrocchiale |
791,00
(*) |
0,00 |
791,00
(*) |
A9 |
a9.12 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.13 |
residenziale |
0,00 |
933,50 |
933,50 |
|
|
commerciale |
0,00 |
93,35
(*) |
93,35
(*) |
A9 |
a9.14 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.15 |
parcheggio |
109,00
(*) |
-
109,00 (*) |
0,00 |
A9 |
a9.16 |
parcheggio |
40,00
(*) |
-
40,00 (*) |
0,00 |
A9 |
a9.17 |
socio
culturale |
81,00
(*) |
0,00 |
81,00
(*) |
A9 |
a9.18 |
parco
urbano e parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.19 |
parcheggio
e autorimessa privata |
0,00 |
780,00
(*) |
780,00
(*) |
A9 |
a9.20 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.21 |
autorimesse
private |
0,00 |
300,00
(*) |
300,00
(*) |
A9 |
a9.22 |
parcheggio/autorim.
privata commerciale ricettivo |
0,00 |
2.400,00
(*) 600,00
(*) 1.248,00
(**) |
2.400,00
(*) 600,00
(*) 1.248,00
(**) |
A9 |
a9.23 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.24 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.25 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.26 |
commerciale |
0,00 |
112,00
(*) |
112,00
(*) |
A9 |
a9.27 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.28 |
residenziale |
160,00 |
50,00 |
210,00 |
A9 |
a9.29 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A9 |
a9.30 |
residenziale |
20,00 |
15,00 |
35,00 |
A9 |
a9.31 |
residenziale |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
A9 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
41.656,00 |
0,00 |
41.656,00 |
|
A11 |
a11.1 |
Ricettiva |
500,00
(*) |
-
500,00 (*) |
500,00
(**) |
|
|
|
|
500,00
(**) |
|
A11 |
a11.2 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A11 |
a11.3 |
parcheggio,
residenziale |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
A11 |
a11.4 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A11 |
a11.5 |
residenziale |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
A11 |
a11.6 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A11 |
a11.7 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A11 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
19.834,00 |
0,00 |
19.834,00 |
A12 |
a12.1 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.2 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.4 |
residenziale |
0,00 |
406,00 |
406,00 |
A12 |
a12.5 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.6 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.7 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.8 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.9 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.10 |
residenziale |
164,00
(*) |
-
164,00 (*) 164,00 |
164,00 |
|
|
magazzino |
|
55,00
(*) |
55,00
(*) |
A12 |
a12.11 |
verde
sport, commerciale |
0,00 |
40,00
(*) |
40,00
(*) |
A12 |
a12.12 |
residenziale |
142,00 |
150,00 |
292,00 |
A12 |
a12.13 |
residenziale |
30,00 |
90,00 |
120,00 |
A12 |
a12.15 |
residenziale |
101,00(*) |
- 101,00(*) 700,00 |
700,00 |
A12 |
a12.16 |
emergenza
storica |
17,00
(*) |
0,00 |
17,00
(*) |
A12 |
a12.17 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.18 |
ricettivo |
12.864,00
(**) |
0,00 |
12.864,00
(**) |
A12 |
a12.19 |
parcheggio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.20 |
verde
attrezzato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.21 |
verde
sport, autorimesse priv. |
0,00 |
1.200,00
(*) |
1.200,00
(*) |
A12 |
a12.22 |
residenziale |
78,00 |
72,00 |
150,00 |
A12 |
a12.23 |
residenziale |
53,00 |
3.854,00 |
3.907,00 |
A12 |
a12.24 |
commerciale |
40,00
(*) |
40,00
(*) |
80,00
(*) |
A12 |
a12.25 |
residenziale
|
0,00 |
160,00 |
160,00 |
A12 |
a12.26 |
residenziale |
0,00 |
305,00 |
305,00 |
A12 |
a12.27 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A12 |
a12.28 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
______ A12 |
a12.29 ____________________ a12.30 |
commerciale/farmacia
________________ residenziale |
0,00 ____________ 0,00 |
25,00
(*) ___________ 462,00 |
25,00
(*) ____________ 462,00 |
A12 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
residenziale |
129.738,00 |
0,00 |
129.738,00 |
A13 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
parco
naturale regionale |
324,00
(*) |
0,00 |
324,00
(*) |
A14 |
a14.1 |
parcheggio
e verde attrezzato e commerciale |
0,00 |
400,00
(*) |
400,00
(*) |
A14 |
a14.2 |
verde
parco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
A14 |
Ulteriore
spazio(Aree escluse) |
attrezzature
balneari |
116,00
(*) |
0,00 |
116,00
(*) |
TR2 |
Altro
spazio |
residenziale attrezzature ricettivo |
0,00 0,00 0,00 |
13.000,00 7.000,00
(*) 7.000,00
(**) |
13.000,00 7.000,00
(*) 7.000,00
(**) |
TR3 |
Altro
spazio |
ricettivo
e attrezzature sportive |
0,00 |
1.143,00
(**) |
1.143,00
(**) |
TR4 |
Altro
spazio |
ricettivo |
0,00 |
600,00
(**) |
600,00
(**) |
[1] Con perimetro marcato e sigla “A.” seguita dalla numerazione
progressiva da
[2] Con perimetro più sottile e sigla “a” seguita dalla numerazione
progressiva del corrispondente Ambito da
[3] Con campitura verde e tratteggio
orizzontale, apposta sui lotti catastali coinvolti.
[4] Con campitura rosa, apposta sui lotti
catastali coinvolti.
[5] Cfr. nelle Carte 10.1 e
10.2.
[6] Cfr. nella successiva Parte II delle
presenti Norme.
[7] Con perimetro marcato e sigla “TR.” seguita dalla numerazione
progressiva da
[8]
Viene definito ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma
stradale comprendente tutte le sedi viabili, tanto veicolari come pedonali, ivi
incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando esse
siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili
(parapetti, arginelle, e simili).
[9]
Viene definito confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
[10]
Art.
[11]
Carta dell’assetto insediativo di Ptcp su base morfologica.
[12]
“Terreni erbosi seminaturali e facies arbustate su substrato calcareo
(Festuco - Brometalia) con siti importanti per le
orchidee”.
[13]
Distribuito in Italia solo nella Liguria occidentale e centrale, e proposto come
specie prioritaria poiché rappresenta un valore scientifico rilevante per
[14]
Che garantisce la salvaguardia del patrimonio speleologico, archeologico,
botanico e geomorfologico e l’integrità del complesso idro-geologico, incluso il
divieto di realizzare interventi che alterino l’assetto idrogeo-morfologico, in
quanto i territori a natura calcarea, per la presenza di un’intensa attività
idrica nel sottosuolo arricchita dei componenti minerali nutritivi per le specie
vegetali e faunistiche, costituiscono substrato ottimale per la riproduzione, lo
sviluppo e l’insediamento di numerose forme animali e
vegetali.
[15]
Dal momento che il Monte Mao costituisce la rotta migratoria
principale/prioritaria per numerose specie di
uccelli.
[16]
Difficilmente controllabile in un regime idrico di tipo
carsico.
[17] Il
Comune di Bergeggi ha recepito un P.U.O. d’iniziativa privata , predisposto in
variante al vigente P.U.C. per la definizione delle aree di cui al presente
articolo anche in relazione alle istanze di condono edilizio 2004, presentate
dai proprietari degli immobili facenti parte del complesso denominato Merello (a
– b), il tutto convenzionato per l’identificazione degli interventi da
realizzare; quindi il Comune di Spotorno ha rilasciato parere favorevole sugli
interventi edilizi previsti da tale P.U.O., comprendenti anche la sistemazione
idraulica del rio Eliceto, a confine tra i Comuni di Bergeggi e Spotorno, con
conseguente recupero totale della zona di tipo A del Piano di bacino del rio
Crovetto.
[18]
Il cui scopo è quello di dimostrare la necessità e l’economicità – a livello di
costi generali e sociali – dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili
innescando, sul territorio di Bergeggi, un processo di valorizzazione ambientale
che sfrutti le fonti esistenti estendendole anche, in fasi successive, a quelle
delle maree, delle onde e del gradiente termico del mare, ampliandosi alla vista
delle emergenze storiche e naturalistiche presenti e completandosi nella
costituzione di un contesto/paese che – attraverso l’utilizzo di ulteriori
pannelli fotovoltaici e termici localizzati su edifici pubblici – si renda
indipendente nell’ottica energetica utilizzando esclusivamente energia non
inquinante autoprodotta.